Proposta di legge regionale n. 360 presentata il 13 marzo 2019
Norme per la gestione dei rifiuti
Primo firmatario

MONACO ALFREDO

Sommario:      

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La presente legge disciplina, in conformità con i principi definiti dalle norme comunitarie nonchè dal decreto legislativo 3 marzo 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e fermo restando quanto stabilito dalla legge 7 marzo 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e dall' articolo 1, comma 609 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" l'organizzazione e lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nella Regione, al fine di garantire la salvaguardia dei diritti degli utenti, la valorizzazione dell'ambiente, l'efficienza e l'efficacia del servizio, il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, l'uso efficiente delle risorse in armonia al Piano regionale dei rifiuti.
Art. 2. 
(Competenze della Regione)
1. 
Sono di competenza della Regione tutte le funzioni amministrative attribuite alle regioni in materia di gestione dei rifiuti, nonché di spandimento fanghi in agricoltura non espressamente riservate a comuni e province dalla normativa nazionale in materia di gestione dei rifiuti e bonifiche dei siti inquinati, ed in particolare:
a) 
l' attivita' di programmazione, ivi compresa l'approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, di seguito denominato piano regionale, e dei piani per la bonifica di aree inquinate nonché la disincentivazione dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati. Nel piano regionale sono previsti finanziamenti e contributi finalizzati a incentivare sistemi di individuazione delle tariffe commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti;
b) 
l'aggiornamento sistematico dell'andamento della produzione, della riduzione e della gestione dei rifiuti sul territorio piemontese;
c) 
la regolamentazione delle attivita' di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed il passaggio da tassa a tariffa, mediante l'adozione di procedure, di direttive, di indirizzi e criteri, anche ad integrazione di quelli emanati dallo Stato e di obblighi e divieti per l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali e per l' attivita' di controllo;
d) 
la promozione della gestione integrata dei rifiuti al fine di ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, nonché l'incentivazione di studi, ricerche e progetti finalizzati alla riduzione della produzione dei rifiuti, alla riduzione dell'uso degli imballaggi, alla realizzazione e all'utilizzo di beni prodotti con rifiuti, anche attraverso accordi con la grande distribuzione;
e) 
il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione, l'esercizio e la chiusura degli impianti di gestione dei rifiuti e lo svolgimento delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche pericolosi, rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209, 211 e 213 del decreto legislativo 3 marzo 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", nonché, ove applicabili, ai sensi delle disposizioni di cui alla parte seconda, titolo III-bis del d.lgs. 152/2006 , ivi comprese le autorizzazioni relative agli impianti di cui all' art. 21 ;
f) 
l'emanazione di atti straordinari per sopperire a situazioni di necessita' o di urgenza di cui all' art. 191 del decreto legislativo n. 152/2006 , nonche' la promozione e l'adozione delle iniziative di cui al comma 2 del medesimo articolo;
g) 
la redazione di linee guida e di criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonche' l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto all' art. 195, comma 1, lettera r), del decreto legislativo n. 152/2006 ;
h) 
la concessione di finanziamenti per la redazione di studi, ricerche, piani, progetti, mostre, convegni, programmi, indagini tecniche, iniziative didattiche e di divulgazione;
i) 
le funzioni in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti attribuite alle autorita' competenti di spedizione e destinazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, ivi comprese le comunicazioni di cui all' art. 194, comma 7, del d.lgs.152/2006 ;
l) 
l'esercizio dei poteri sostitutivi nei casi previsti dalla presente legge;
m) 
l'irrogazione delle sanzioni di cui all' articolo 23 .
2. 
La regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, di cui al comma 1, lettera c) comprende, in particolare, l'individuazione:
a) 
dei criteri e delle modalita' per l'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza di competenza delle province;
b) 
la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all' art. 195, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 152/2006 , di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
c) 
la definizione dei parametri di riferimento per la quantificazione degli scarti e sovvalli prodotti negli impianti di gestione di rifiuti, diversi da quelli di cui all'art. 30-quater, ai fini dell'applicazione del tributo per lo smaltimento in discarica disciplinato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";
d) 
la definizione, nel caso di mancato raggiungimento da parte del comune gli obiettivi di raccolta differenziata di cui all' articolo 11 della sanzione amministrativa, calcolata sulla base degli abitanti residenti, di 0,50 euro per abitante per il primo anno e, per gli anni successivi, nella misura di 0,30 euro per abitante per ogni punto percentuale inferiore agli obiettivi minimi previsti dal d.lgs. 152/2006 e successive modifiche. Detti valori sono adeguati annualmente in sede di approvazione della legge finanziaria.
3. 
Sugli impianti di cui al comma 1, lettera e) ,la Regione effettua la valutazione di impatto ambientale e la verifica di assoggettabilita'.
Art. 3. 
(Banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica)
1. 
La regione, in attuazione dell' art. 251 del d.lgs. 152/2006 , istituisce la banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica, che comprende l'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'art. 251 medesimo.
2. 
La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, entra sessanta giorni dall'approvazione della presente legge individua i contenuti, i criteri e le modalita' per la gestione della banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica, ivi comprese le modalita' di informatizzazione dei procedimenti amministrativi.
Art. 4. 
(Competenze delle province e della Città metropolitana di Torino)
1. 
Sono di competenza delle province e della Città metropolitana di Torino, le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale di cui all' art. 197 del decreto legislativo n. 152/2006 , ed in particolare:
a) 
il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;
b) 
il controllo periodico su tutte le attivita' di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 , nonche' il controllo sulle attivita' di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi di cui all' art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura);
c) 
la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalita' di cui agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006 ;
d) 
l'individuazione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e nel rispetto delle previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti, delle zone idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
e) 
il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale per l'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all' art. 3, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell' art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ).
2. 
Le province e la Città metropolitana di Torino esercitano le funzioni di vigilanza e controllo avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) istituita con legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale).
Art. 5. 
(Competenze dei comuni)
1. 
Nell'ambito delle loro competenze, in coerenza con le disposizioni della L.R. n. 44/2000 , i comuni provvedono:
a) 
le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi di gestione dei rifiuti urbani;
b) 
il divieto dell'autosmaltimento non autorizzato di rifiuti tramite la combustione;
c) 
le modalità del servizio di raccolta, anche tenendo conto dell'abbattimento delle barriere architettoniche e di trasporto dei rifiuti urbani;
d) 
le modalità atte a garantire una distinta raccolta delle diverse frazioni di rifiuti urbani;
e) 
le disposizioni atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
f) 
le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando obiettivi di qualità;
g) 
l'assimilazione, per quantità e qualità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dallo Stato ai sensi dei d.lgs. 3 marzo 2006 n. 152 e sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento;
h) 
a prevedere nei propri strumenti di pianificazione urbanistica l'inserimento delle infrastrutture finalizzate alla raccolta differenziata.
2. 
I comuni forniscono alla Regione ed alle province le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani, con espresso riferimento alla produzione dei rifiuti per comune ed alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
Art. 6. 
(Piano regionale di gestione dei rifiuti)
1. 
Il piano regionale nel rispetto dell' art. 199 del decreto legislativo n. 152/2006 definisce, in particolare:
a) 
gli interventi idonei ai fini della riduzione della quantita', dei volumi e della pericolosita' dei rifiuti, ai fini della semplificazione dei flussi di rifiuti da inviare a impianti di smaltimento finale, nonche' a promuovere la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del lo smaltimento dei rifiuti urbani anche tramite la riorganizzazione dei servizi;
b) 
i criteri per l'organizzazione delle attivita' di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
c) 
i criteri per l'individuazione, nell'ambito degli Ambiti territoriali ottimali definiti dall' articolo 11 , delle zone idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti. Definisce inoltre le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti di gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;
d) 
i fabbisogni, la tipologia e il complesso degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani. Per la definizione dei fabbisogni, della tipologia e del complesso degli impianti di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi, compreso il recupero energetico degli stessi, da realizzare nella regione, si tiene conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani all'interno degli ATO, nonche' dell'offerta di smaltimento e recupero da parte del sistema industriale;
e) 
i fabbisogni degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali, anche pericolosi, da realizzare nella regione tali da assicurare lo smaltimento e il recupero dei medesimi in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti, nonche' la caratterizzazione dei prodotti recuperati ed i relativi processi di commercializzazione;
f) 
criteri per la definizione di standard tecnici economici relativi alle operazioni di recupero e smaltimento;
g) 
i livelli minimi di qualita' del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
h) 
le fonti principali per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli obiettivi stabiliti nel piano;
i) 
i criteri per l'individuazione degli interventi prioritari da ammettere a finanziamento con preferenza di quelli in materia di raccolta differenziata e riduzione delle tariffe sulla base dei rifiuti effettivamente prodotti;
l) 
il programma pluriennale dei finanziamenti per la realizzazione di interventi finalizzati al sistema di gestione dei rifiuti;
m) 
i termini entro i quali devono essere realizzati gli interventi di adeguamento o costruzione degli impianti di smaltimento e di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
2. 
Il piano regionale contiene, inoltre, la programmazione degli interventi per la bonifica, la messa in sicurezza ed il ripristino ambientale delle aree inquinate. Il piano, in particolare, contiene, ad integrazione dei contenuti di cui all' art. 199, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006 :
a) 
gli obiettivi generali del piano ed i principi per la sua attuazione;
b) 
il programma pluriennale dei finanziamenti per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e di bonifica di aree inquinate.
3. 
L'individuazione dei siti potenzialmente contaminati e' effettuata mediante i censimenti di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989 "Criteri e linee guida per l'elaborazione e la predisposizione, con modalita' uniformi da parte di tutte le regioni e province autonome, dei piani di bonifica, nonche' definizione delle modalita' per l'erogazione delle risorse finanziarie, di cui alla legge 29 ottobre 1987, n. 441 , di conversione del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 , come modificata dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 , di conversione del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 ", estesi alle aree interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a rischio d'incidente rilevante di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose".
4. 
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge approva linee guida finalizzate ad uniformare sul territorio le attivita' di censimento e mappatura delle aree potenzialmente contaminate di cui al comma 4 .
5. 
I proponenti di interventi di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi del comma 4 , sono tenuti a presentare all'ente competente all'approvazione del progetto di trasformazione o recupero, unitamente a quest'ultimo, un apposito piano di indagini per attestare il rispetto dei livelli di concentrazione della soglia di contaminazione, previsti per la specifica destinazione d'uso, di cui alla parta quarta, titolo quinto, allegato 5, del decreto legislativo n. 152/2006 .
Art. 7. 
(Programma provinciale di gestione dei rifiuti e modalita' di approvazione)
1. 
I programmi provinciali, raccordati con il piano territoriale di coordinamento ai sensi dell' articolo 20 del d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni, hanno l'obiettivo di attuare le indicazioni ed i criteri stabiliti dal piano regionale e di consentire la realizzazione dei dettami del medesimo mediante l'individuazione di concrete ed operative linee di intervento.
2. 
I programmi provinciali contengono:
a) 
l'articolazione del territorio provinciale in bacini idonei alla gestione dei rifiuti, ferma restando la delimitazione dell'ambito territoriale ottimale di cui all' articolo 11 ;
b) 
l'individuazione delle aree non idonee per la localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani, definite sulla base di criteri tecnici e dei vincoli che limitano l'uso del territorio;
c) 
l'individuazione, tenendo conto di quanto stabilito alla lettera b) , delle zone idonee per la localizzazione degli impianti di recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, definite sulla base di scelte programmatiche e pianificatorie fermo restando che l'individuazione puntuale del sito e' compito del proponente;
d) 
la definizione dei criteri programmatici per l'insediamento degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali ai fini delle successive autorizzazioni;
e) 
la definizione degli impianti necessari al completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, il fabbisogno impiantistico per lo smaltimento dei rifiuti speciali a livello provinciale, nonche' la precisazione dei tempi e delle modalita' operative per la realizzazione di quanto previsto nel programma.
3. 
Le disposizioni del programma provinciale sono vincolanti per i comuni e gli altri enti pubblici nonche' per i concessionari o affidatari dei servizi pubblici e per i soggetti privati.
4. 
La provincia adotta il progetto del programma provinciale entro un anno dalla pubblicazione sul BUR del piano regionale.
5. 
Entro novanta giorni dalla ricezione del programma provinciale trasmesso dalla provincia, la Giunta regionale verifica la conformita' del programma alle disposizioni della presente legge e del piano regionale. Il programma provinciale acquisisce efficacia decorso il termine di novanta giorni dalla trasmissione alla Giunta regionale.
6. 
Nel caso di mancata conformita' del programma provinciale al piano regionale, la Giunta regionale invita la provincia ad adeguare il medesimo stabilendo il termine entro il quale provvedere. Qualora il programma provinciale risulti ulteriormente difforme la Giunta regionale, ove le motivazioni risultino fondate, prende atto del programma provinciale con proprio provvedimento che costituisce aggiornamento del piano regionale. Nel caso in cui le motivazioni di conferma del programma provinciale da parte della provincia risultino inadeguate, la Giunta regionale puo' prendere atto del programma provinciale, modificandolo nelle parti difformi. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 , il programma provinciale acquisisce efficacia solo a seguito della presa d'atto, in tutto o in parte, ad opera della Giunta regionale.
7. 
Il programma provinciale e' sottoposto ad aggiornamento in seguito alla variazione del piano regionale e, comunque, puo' essere sottoposto in ogni tempo a modificazioni, seguendo lo stesso procedimento di cui ai commi 4, 5 e 6.
8. 
I contenuti del programma provinciale hanno validita' senza limite di tempo fino a che non sono modificati dagli aggiornamenti del programma stesso.
Art. 8. 
(Articolazione territoriale del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani)
1. 
La gestione dei servizi dei rifiuti urbani avviene in ambiti territoriali ottimali così come definiti dall' articolo 11 .
2. 
Gli ambiti territoriali ottimali sono rispettivamente suddivisi in uno o piu' bacini, cosi' come individuati dai programmi provinciali ai sensi dell' articolo 7 , al fine di ottimizzare la realizzazione e la gestione del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani.
3. 
I comuni ricompresi nei bacini facenti parte del medesimo ambito territoriale ottimale assicurano l'organizzazione, la realizzazione e la gestione, in forma associata, dei servizi preposti al funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani.
4. 
Previo accordo tra la Regione e le province interessate e' possibile, per documentate esigenze di carattere territoriale, organizzativo e di logistica degli impianti esistenti o da realizzare, delimitare gli ambiti territoriali ottimali in modo non coincidente con i confini amministrativi delle province.
Art. 9. 
(Organizzazione delle attività nell'ambito territoriale ottimale)
1. 
Le province e la città metropolitana di Torino assicurano l'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale cui appartengono.
2. 
Negli ambiti territoriali 1 e 3 di cui all' articolo 11 le province e la città metropolitana di Torino, al fine di svolgere in modo coordinato le funzioni relative alla gestione dei rifiuti, stipulano apposita convenzione ex articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) sulla base del disciplinare - tipo approvato dalla Giunta regionale con proprio provvedimento entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. 
Le province e la città metropolitana di Torino possono costituire uffici comuni ai sensi dell' articolo 30, comma 4 del d.lgs. 267/2000 .
4. 
Gli enti locali di cui al comma 1 , entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approvano:
a) 
la convenzione;
b) 
il programma pluriennale degli interventi e dei relativi investimenti, da inviare alla regione nei successivi trenta giorni, contenente anche le modalita' per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di ogni singolo comune associato, al fine di conseguire per l'intero bacino le percentuali previste dal piano regionale e dal programma provinciale;
c) 
i criteri tariffari relativi ai servizi di bacino.
5. 
La concessione di eventuali contributi da parte della Regione per la realizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani e' subordinata all'approvazione del programma pluriennale.
6. 
Decorso inutilmente i termini di cui al comma 4 , la regione provvede, previa diffida, in via sostitutiva, all'approvazione degli atti di cui al comma 4 lettere a) e b).
7. 
In caso di inerzia delle province e della città metropolitana di Torino nell'espletamento delle funzioni di cui ai commi 1 e 4, la regione, previa diffida, provvede tramite un commissario ad acta, a garantire il governo delle funzioni previste a livello di ambito territoriale ottimale.
8. 
La Giunta regionale adotta ulteriori disposizioni e prescrizioni per la modalita' di realizzazione e gestione dei servizi e degli impianti.
Art. 10. 
(Obiettivi di raccolta differenziata)
1. 
Le province e la città metropolitana di Torino tenuto conto delle diverse realta' territoriali, organizzano il servizio di raccolta in base a criteri di tutela ambientale, efficacia, efficienza ed economicita', in modo tale da assicurare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata del piano regionale.
2. 
Sono previste agevolazioni a favore dei comuni in proporzione agli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti.
3. 
La Giunta regionale:
a) 
individua le modalita' e le categorie di rifiuti che devono essere raccolti e conferiti in modo differenziato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita';
b) 
definisce i criteri per l'erogazione delle agevolazioni a favore dei comuni in proporzione agli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti;
c) 
stabilisce, nelle more dell'emanazione di un metodo di calcolo omogeneo a livello nazionale, il metodo normalizzato per il calcolo delle percentuali di raccolta differenziata al fine di accertare il raggiungimento, in ogni singolo comune e in ciascun ambito territoriale ottimale, degli obiettivi stabiliti dal piano regionale;
d) 
informata la commissione consiliare competente definisce i criteri per le agevolazioni a favore dei comuni montani e dei comuni ad alta marginalità con popolazione al di sotto dei 1.500 abitanti per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all' articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
e) 
individua i criteri, le modalità e l'importo delle sanzioni amministrative applicate nel caso di mancato raggiungimento degli obbiettivi di raccolta differenziata nonché la riduzione di un terzo di tali sanzioni nel caso in cui la somma tra la percentuale di riduzione della produzione di rifiuti rispetto alla media pro capite di ambito territoriale ottimale e la percentuale relativa alla raccolta differenziata raggiunge il 35 per cento.
4. 
Le province e la città metropolitana di Torino trasmettono annualmente alla Regione i dati relativi alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta nell'anno precedente sulla base del metodo di calcolo di cui al comma 3, lettera c) .
Art. 11. 
(Ambiti territoriali ottimali)
1. 
Ai fini dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani il territorio della Regione è suddiviso nei seguenti ambiti territoriali ottimali:
a) 
ambito 1: Novarese, Vercellese, Biellese e Verbano, Cusio, Ossola;
b) 
ambito 2: Torinese;
c) 
ambito 3: Cuneese, Astigiano e Alessandrino.
2. 
I confini degli ambiti territoriali ottimali e gli enti locali in essi ricadenti sono individuati con riferimento ai confini amministrativi delle province di riferimento e, nell'ambito 2, al territorio della città metropolitana di Torino. La parziale modificazione dei confini degli ambiti territoriali ottimali, necessaria ai fini del rispetto dei criteri di cui alla legislazione nazionale di riferimento, è apportata con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, anche su istanza degli enti locali interessati.
3. 
Al fine di garantire la più adeguata rappresentazione delle esigenze dei territori di riferimento, gli ambiti territoriali ottimali, qualora richiesto dai sindaci rappresentanti la maggioranza della popolazione interessata dall'area in oggetto, possono essere articolati per aree territoriali omogenee in merito ai conferimenti separati, alla raccolta differenziata, alla raccolta e al trasporto dei rifiuti residuali indifferenziati e alle strutture a servizio della raccolta differenziata, se il numero e la dimensione delle predette aree risponde ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dei relativi servizi.
Art. 12. 
(Funzioni di organizzazione del servizio)
1. 
Le province, la città metropolitana di Torino e i comuni di ciascun ambito territoriale ottimale esercitano, anche in forma associata, le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani come di seguito identificate:
a) 
specificazione della domanda di servizio, intesa quale individuazione della quantità e della qualità di rifiuti da raccogliere e avviare a recupero o smaltimento e, in generale, del livello qualitativo globale dei servizi da garantire agli utenti;
b) 
elaborazione, approvazione e aggiornamento del relativo piano d'ambito, finalizzato alla realizzazione degli impianti e all'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie all'erogazione dei servizi;
c) 
determinazione dei livelli di imposizione tariffaria, finalizzazione e destinazione dei proventi tariffari e definizione del piano finanziario relativo al piano d'ambito;
d) 
definizione del modello organizzativo e individuazione delle modalità di produzione dei servizi;
e) 
affidamento dei servizi, conseguente alla individuazione della loro modalità di produzione;
f) 
controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi.
2. 
Le funzioni di cui al comma 1 , lettere b), c) e d) sono esercitate d'intesa con la Giunta regionale quando sono relative ad opere strategiche, intendendosi per tali i termovalorizzatori, gli impianti finalizzati all'utilizzo energetico dei rifiuti e le discariche a servizio dei medesimi.
3. 
Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 , le province e i comuni si attengono alle direttive generali ed agli indirizzi regionali in materia di gestione dei rifiuti e di qualità dei servizi.
Art. 13. 
(Forma di cooperazione tra gli enti locali. Conferenze d'ambito)
1. 
Le province, la Città metrolitana di Torino e i comuni di ciascun ambito territoriale ottimale esercitano le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso apposite conferenze d'ambito, che operano, in nome e per conto degli enti locali associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione che le istituisce, stipulata ai sensi della normativa sull'ordinamento degli enti locali, sulla base della convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
2. 
La conferenza d'ambito ha autonomia funzionale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e contabile per le attività connesse alle proprie funzioni.
Art. 14. 
(Conferenze d'ambito. Composizione e funzioni)
1. 
In ciascun ambito territoriale ottimale è istituita una conferenza d'ambito per l'organizzazione e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di seguito denominata conferenza d'ambito, composta dai presidenti delle province e da rappresentanze dei sindaci dei comuni ricompresi nell'ambito territoriale ottimale costituite in forma unitaria o per gruppi di comuni. Per l'ambito territoriale ottimale costituito dalla città metropolitana di Torino la conferenza d'ambito è composta dal sindaco metropolitano e da rappresentanze dei comuni ricompresi nell'ambito territoriale ottimale costituite in forma unitaria o per gruppi di comuni.
2. 
Le conferenze d'ambito deliberano a maggioranza qualificata dei voti espressi in base alle quote di rappresentatività fissate dalla convenzione che disciplina la forma di cooperazione tra gli enti locali, sulla base della popolazione, dell'estensione del territorio ricompreso nell'ambito e tenendo conto della necessità di rappresentare equamente le diverse esigenze del territorio. Il 50 per cento dei voti è riservato ai comuni, mentre il restante 50 per cento dei voti è attribuito alle province ricadenti nello stesso ambito territoriale ottimale e alla città metropolitana di Torino.
3. 
Le conferenze d'ambito esercitano le seguenti funzioni:
a) 
approvano il piano d'ambito;
b) 
definiscono il modello organizzativo e individuano le forme di gestione dei servizi;
c) 
determinano le tariffe del servizio e dispongono in ordine alla destinazione dei relativi proventi;
d) 
definiscono la propria struttura organizzativa, prevedendo eventuali forme di articolazione sul territorio;
e) 
approvano le modifiche della convenzione che disciplina la forma di cooperazione tra gli enti locali, con le procedure e le maggioranze qualificate definite dalla convenzione stessa.
4. 
Le strutture organizzative delle conferenze d'ambito, istituite ai sensi dell' articolo 30, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 esercitano, anche con personale distaccato dagli enti partecipanti, le seguenti funzioni:
a) 
predisposizione degli atti della conferenza d'ambito, nonché effettuazione delle ricognizioni, delle indagini e di ogni altra attività a ciò finalizzata;
b) 
esecuzione delle deliberazioni della conferenza d'ambito ed in particolare del programma degli interventi e l'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie per l'erogazione del servizio;
c) 
compimento degli atti necessari all'affidamento della gestione del servizio, compresa la stipula del contratto di servizio con i gestori;
d) 
controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione del servizio;
e) 
ogni altra attività attribuita dalla conferenza d'ambito.
5. 
Nel caso di articolazione degli ambiti territoriali ottimali in aree territoriali omogenee, ferme restando le competenze delle conferenze d'ambito, per ciascuna di tali aree può essere istituita una assemblea composta dai sindaci o assessori delegati dei comuni appartenenti all'area interessata e, negli ambiti territoriali ottimali sovraprovinciali, dal presidente o assessore delegato della provincia competente per territorio oppure, nell'ambito territoriale costituito dalla Città metropolitana di Torino dal sindaco metropolitano o da un suo delegato, cui sono attribuite le seguenti funzioni:
a) 
esprimere un parere preventivo, obbligatorio e vincolante limitatamente alle previsioni del piano d'ambito in materia di conferimenti separati, raccolta differenziata, raccolta e trasporto dei rifiuti residuali indifferenziati relativi all'area territoriale omogenea di riferimento;
b) 
verificare il regolare svolgimento delle attività di cui alla lettera a) durante tutta la durata della gestione con facoltà, esaminate e valutate le criticità rilevate dagli uffici della conferenza d'ambito o segnalate da singoli comuni, di proporre alla conferenza d'ambito proposte di ottimizzazione dei servizi.
Art. 15. 
(Controlli)
1. 
Al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi, nonché la conformità dei piani d'ambito alla pianificazione regionale di settore, la regolazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è realizzata, a livello regionale e in coerenza con le indicazioni degli organismi nazionali di vigilanza, attraverso:
a) 
il controllo di sistema che, comparate le modalità di esercizio delle funzioni poste in capo alle province, alla città metropolitana di Torino e ai comuni e le prestazioni realizzate dai medesimi con riferimento ad una pluralità di ambiti territoriali ottimali, individua le situazioni di criticità ed i conseguenti interventi sanzionatori e correttivi, ivi compresi quelli di revisione dei documenti di pianificazione sia a livello regionale, che a livello di singoli ambiti territoriali ottimali, al fine di garantire sul territorio regionale omogenei ed adeguati livelli di qualità dei servizi;
b) 
il controllo diretto sull'erogazione dei servizi che, esaminato il grado di realizzazione degli adempimenti e delle prestazioni poste a carico degli enti locali di cui alla lettera a) evidenzia se gli specifici obiettivi di gestione sono stati conseguiti e consente di adottare i provvedimenti sanzionatori delle eventuali inadempienze.
Art. 16. 
(Modalità di esecuzione del controllo di sistema)
1. 
La Giunta regionale esercita, avvalendosi delle elaborazioni dell'osservatorio regionale, il controllo di sistema del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, provvedendo in particolare:
a) 
alla formulazione di indirizzi e linee guida per l'organizzazione e la gestione dei servizi secondo i principi e le finalità della presente legge;
b) 
alla verifica di coerenza dei piani d'ambito con la pianificazione regionale di settore e alla eventuale formulazione di rilievi e osservazioni ai fini dell'approvazione definitiva da parte delle conferenze d'ambito;
c) 
ad eseguire controlli sulla congruità dei prezzi in relazione ai progetti dei gestori per gli interventi di maggiori dimensioni economiche;
d) 
all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all' articolo 23 .
2. 
Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 , le strutture regionali competenti possono accedere agli impianti e alle infrastrutture del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
3. 
I piani d'ambito ed i relativi aggiornamenti sono trasmessi alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla deliberazione di adozione. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del piano d'ambito adottato la Giunta regionale, con propria deliberazione, formula eventuali rilievi e osservazioni cui le conferenze d'ambito si conformano in sede di approvazione definitiva del piano, ed esprime l'intesa relativa alle opere strategiche; se la Giunta regionale non si esprime entro tale termine, l'intesa si intende acquisita e il piano d'ambito può essere definitivamente approvato. In caso di motivate esigenze istruttorie, il termine di trenta giorni per l'espressione della Giunta regionale è esteso sino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, previa comunicazione degli uffici regionali alla conferenza d'ambito.
Art. 17. 
(Osservatorio regionale)
1. 
Presso le strutture regionali competenti per materia opera l'Osservatorio regionale dei rifiuti, di seguito denominato Osservatorio regionale.
2. 
L'osservatorio regionale, mediante la costituzione e la gestione di banche dati anche in connessione con i sistemi informativi dei soggetti che detengono informazioni nel settore, svolgono su scala regionale le funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi inerenti:
a) 
i piani d'ambito, i piani finanziari e i bilanci separati relativi ai servizi di cui alla presente legge;
b) 
i modelli adottati per l'esercizio delle funzioni di organizzazione, gestione, controllo e programmazione dei servizi ed i relativi costi;
c) 
i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti;
d) 
i livelli di qualità dei servizi erogati all'utenza;
e) 
le tariffe applicate ed i costi unitari del servizio;
f) 
i risultati dei controlli diretti effettuati dagli uffici delle conferenze d'ambito, delle province e della città metropolitana di Torino sulle gestioni di loro competenza;
g) 
i dati relativi alla produzione dei rifiuti e alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta nell'anno precedente, sulla base del metodo di calcolo stabilito dalla Giunta regionale.
3. 
Le conferenze d'ambito, le province e la città metropolitana di Torino trasmettono periodicamente all'osservatorio regionale i dati e le informazioni di cui al comma 2 , entro i termini e secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale. L'Osservatorio regionale può richiedere in ogni momento ulteriori informazioni utili all'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.
4. 
Sulla base dei dati acquisiti, l'osservatorio regionale effettua studi, anche mediante analisi comparative tra i diversi ambiti territoriali ottimali, finalizzate allo svolgimento ottimale del controllo di sistema ed in particolare a:
a) 
individuare situazioni di inosservanza delle previsioni della pianificazione regionale di settore;
b) 
effettuare una valutazione comparata delle spese di funzionamento delle forme di esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge;
c) 
verificare la fattibilità e la congruità dei programmi di investimento in relazione alle risorse finanziarie e alla politica tariffaria praticata;
d) 
definire gli indici per la valutazione dell'effettiva integrazione tra i servizi e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;
e) 
individuare livelli tecnologici e modelli organizzativi ottimali dei servizi;
f) 
indicare i valori economici di riferimento per i singoli segmenti di servizio a livello di ambito territoriale ottimale e definire parametri, anche socio-economici, di valutazione delle tariffe applicate;
g) 
individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionale dei servizi;
h) 
promuovere la sperimentazione e l'adozione di tecnologie innovative;
i) 
realizzare quadri conoscitivi di sintesi sulla base dei quali la Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato dei servizi;
j) 
elaborare e divulgare dati statistici e conoscitivi in materia, anche attraverso l'utilizzo di sistemi informativi.
5. 
L'osservatorio regionale garantisce il proprio supporto agli enti ed agli organismi competenti in materia, assicura l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate ed organizzano periodici confronti con le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali, ambientaliste e dei consumatori.
Art. 18. 
(Controllo diretto sull'erogazione dei servizi)
1. 
Gli uffici delle conferenze d'ambito, le province e la città metropolitana di Torino effettuano il controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi finalizzato alla verifica del corretto adempimento degli obblighi a carico del gestore, intervenendo tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore.
2. 
Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 , le conferenze d'ambito, le province e la città metropolitana di Torino possono accedere agli impianti e alle infrastrutture e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, anche nelle fasi di costruzione.
Art. 19. 
(Poteri sostitutivi)
1. 
In caso di inerzia delle conferenze d'ambito, delle province e della città metropolitana nello svolgimento delle funzioni loro attribuite, la Giunta regionale esercita, previa diffida, i poteri sostitutivi ai sensi dell' articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).
2. 
In caso di inadempienze del gestore, accertate nell'ambito del controllo diretto o segnalati dalla Regione nell'esercizio delle funzioni di controllo di sistema, ferme restando le conseguenti penalità a suo carico, nonché il potere di risoluzione e di revoca dell'affidamento, le conferenze d'ambito e le province e città metropolitane e, in caso di loro inerzia, la Giunta regionale, possono, previa diffida, sostituirsi al gestore provvedendo a far eseguire a terzi le opere o gli interventi, con spese a carico dell'inadempiente, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.
Art. 20. 
(Conferenza regionale dell'ambiente)
1. 
Ai fini del coordinamento e della verifica delle funzioni dei soggetti istituzionali regionali competenti in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti, nonché per la formulazione e l'espressione agli stessi di proposte e pareri, il Presidente della Giunta regionale istituisce, con decreto, la conferenza regionale dell'ambiente.
2. 
Fanno parte della conferenza regionale dell'ambiente:
a) 
il Presidente della Giunta regionale o l'assessore da lui delegato, con funzioni di presidente della conferenza;
b) 
i presidenti delle province o gli assessori delegati;
c) 
i presidenti delle province, il sindaco metropolitano e i presidenti delle conferenze d'ambito, limitatamente alla trattazione della materia inerente al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
d) 
il presidente della delegazione regionale dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM ) o suo delegato;
e) 
i presidenti delle delegazioni regionali delle associazioni dei comuni.
3. 
La conferenza regionale dell'ambiente adotta un proprio regolamento per la disciplina dello svolgimento delle sedute. Svolge funzioni di segreteria della conferenza la struttura regionale competente in materia.
4. 
La conferenza regionale dell'ambiente si avvale dell'osservatorio regionale e di un proprio comitato tecnico, composto da:
a) 
il responsabile della struttura regionale competente in materia, o un suo delegato, che lo presiede;
b) 
il responsabile della struttura competente in materia di ciascuna provincia, o un suo delegato;
c) 
un tecnico, in rappresentanza di ciascuna autorità d'ambito e di ciascuna conferenza d'ambito, limitatamente alla materia inerente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
d) 
un tecnico in rappresentanza della delegazione regionale dell'UNCEM;
e) 
un tecnico designato in rappresentanza delle delegazioni regionali delle associazioni dei comuni.
5. 
In relazione agli argomenti trattati, i presidenti della conferenza regionale dell'ambiente e del comitato tecnico possono sentire i rappresentanti di altri enti ed organismi aventi specifiche competenze in materia ovvero portatori di interessi diffusi o di categoria.
6. 
Nelle materie di sua competenza la conferenza regionale dell'ambiente svolge le funzioni della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui all' articolo 6 della l.r. 34/1998 , sostituito dall' articolo 15 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 .
Art. 21. 
(Organizzazione della gestione dei rifiuti speciali)
1. 
La gestione dei rifiuti speciali di cui al d.lgs 152/2006 , ad esclusione dei rifiuti assimilati agli urbani, dei rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane e dei rifiuti prodotti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti urbani, si basa sulla riduzione della produzione, sull'invio al recupero, sulla diminuzione della pericolosità e sull'ottimizzazione delle fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento e sui seguenti princìpi generali:
a) 
le soluzioni organizzative ed impiantistiche garantiscono l'autonomia di smaltimento dei rifiuti prodotti a livello regionale quando criteri di efficacia, efficienza ed economicità lo consentono;
b) 
la gestione dei rifiuti speciali è organizzata sulla base di impianti, ivi comprese le discariche, realizzati anche come centri polifunzionali, nei quali possono essere previste più forme di trattamento;
c) 
le discariche costituiscono la fase finale del sistema di gestione dei rifiuti speciali da collocarsi a valle dei processi di trattamento, ove necessari, finalizzati a ridurre la pericolosità dei rifiuti e a consentire una più corretta gestione delle discariche stesse.
2. 
Nel piano regionale e nei programmi provinciali sono definiti i princìpi organizzativi dello smaltimento dei rifiuti speciali, le necessità impiantistiche e le relative potenzialità, anche con riferimento ad un'articolazione sovra provinciale. Nel piano regionale le discariche definite con il termine 2SP sono da intendersi discariche realizzate e gestite secondo quanto stabilito al punto 4.2.3.3 della delibera del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 (Disposizioni per la prima applicazione dell' articolo 4 del D.P.R. n. 915/1982 ) e successive modificazioni, relativo alle discariche di seconda categoria tipo C, nonché secondo eventuali ulteriori prescrizioni inerenti, in particolare, le caratteristiche dei rifiuti ammessi.
3. 
La gestione dei rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie è effettuata in conformità con quanto disposto dal decreto ministeriale D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell' articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179 ) e si basa sui seguenti principi organizzativi:
a) 
i rifiuti sanitari assimilati agli urbani di cui al D.P.R 254/2003 sono raccolti dal servizio pubblico nell'àmbito delle raccolte differenziate organizzate dallo stesso;
b) 
i rifiuti sanitari sterilizzati, qualora assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del D.P.R 254/2003 sono assoggettati alla stessa tariffazione del rifiuto urbano;
c) 
i rifiuti sanitari sterilizzati, avendo perso la loro infettività possono essere smaltiti in impianti di incenerimento non dotati di appropriato sistema di alimentazione per rifiuti sanitari a rischio infettivo.
4. 
I princìpi organizzativi per la gestione dei rifiuti prodotti nelle strutture sanitarie, comprese le necessità impiantistiche e le relative potenzialità, il loro bacino d'utenza, le indicazioni per la raccolta differenziata sono definiti nel piano regionale e nei programmi provinciali. Le indicazioni ed i criteri regionali per la gestione dei rifiuti sanitari sono diffusi anche tramite corsi di formazione per il personale delle strutture sanitarie.
5. 
In attuazione dei princìpi di cui al comma 1 , per la realizzazione di opere pubbliche, la Giunta regionale promuove l'utilizzo dei rifiuti provenienti dall'estrazione e dal trattamento dei materiali lapidei e dei materiali inerti provenienti da attività di recupero e riciclaggio di rifiuti, nonché un minor ricorso alle risorse naturali.
6. 
La Giunta regionale, sulla base dei princìpi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 adotta le disposizioni e prescrizioni tecniche per l'organizzazione della gestione dei rifiuti speciali.
Art. 22. 
(Contributi a favore di comuni e province e obblighi dei gestori)
1. 
I soggetti che gestiscono discariche di rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, fin dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, corrispondono ai comuni sede di discarica un contributo minimo annuo di 0,5 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell'anno, alle operazioni di smaltimento. I soggetti che gestiscono impianti di smaltimento di rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, diversi dalle discariche, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0,25 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell'anno, alle operazioni di smaltimento. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli impianti di smaltimento diversi dalle discariche soggetti al pagamento del contributo, le tipologie di rifiuti gestiti negli stessi, nonché l'eventuale articolazione del pagamento del contributo tra gli impianti interessati dal ciclo dei suddetti rifiuti. Nelle more dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale i soggetti che gestiscono impianti di smaltimento diversi dalle discariche corrispondono il contributo per le tipologie impiantistiche e nelle misure previste alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 
I soggetti che gestiscono discariche di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, fin dal momento dell'entrata in vigore della legge, corrispondono ai comuni sede degli impianti di discarica un contributo minimo annuo di 0,5 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell'anno, alle operazioni di smaltimento, fatta esclusione per i rifiuti da costruzione, demolizione e scavi, compresi quelli contenenti amianto conferiti in discariche per rifiuti inerti e per rifiuti non pericolosi. I soggetti che gestiscono impianti di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, compresi i liquidi (percolato), diversi dalle discariche, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0,25 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell'anno, alle operazioni di smaltimento. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli impianti di smaltimento soggetti al pagamento del contributo, le tipologie di rifiuti gestiti negli stessi, nonché l'eventuale articolazione del pagamento del contributo tra gli impianti interessati dal ciclo dei suddetti rifiuti. Nelle more dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale i soggetti che gestiscono impianti di smaltimento diversi dalle discariche corrispondono il contributo per le tipologie impiantistiche e nelle misure previste alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. 
I soggetti che gestiscono impianti di recupero di rifiuti urbani, speciali assimilati agli urbani e speciali non pericolosi e pericolosi, ad esclusione degli impianti di messa in riserva, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0,13 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell'anno, alle operazioni di recupero. Gli impianti di recupero soggetti al pagamento del contributo, l'eventuale articolazione del pagamento del contributo tra gli impianti interessati dal ciclo dei suddetti rifiuti nonché le tipologie di rifiuto trattati negli stessi sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.
4. 
La misura minima dei contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, previo accordo con i gestori dei succitati impianti, può essere aumentata e può essere destinata parzialmente o totalmente a favore dei comuni limitrofi alla sede di ubicazione degli impianti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dei comuni interessati dall'aumento del traffico veicolare conseguente all'attivazione degli impianti nonché dei comuni nei quali si evidenzino criticità a causa dell'attivazione dei suddetti impianti.
5. 
I gestori di impianti di incenerimento e discarica di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, fatta esclusione per i rifiuti da costruzione, demolizione e scavi, compresi quelli contenenti amianto, conferiti in discariche per rifiuti inerti e per rifiuti non pericolosi corrispondono alla provincia o alla città metropolitana sede dell'impianto un contributo annuo di 0,25 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell'anno, alle succitate operazioni.
6. 
Le province e la città metropolitana destinano prioritariamente le somme introitate ai sensi del comma 6 al completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani ed alla copertura degli oneri derivanti dalla riscossione del tributo per il deposito in discarica di cui all' articolo 15 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7".
7. 
La Giunta regionale può incrementare la misura dei contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 in relazione alle diverse esigenze territoriali e a seguito di specifiche criticità ambientali o per sottoporre la medesima misura a rivalutazione secondo l'indice ISTAT del costo della vita.
8. 
I contributi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 sono versati dai gestori degli impianti, rispettivamente ai comuni ed alle province territorialmente competenti, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di gestione dei rifiuti.
Art. 23. 
(Sistema sanzionatorio)
1. 
Per i casi di contravvenzione ai divieti e agli obblighi previsti dalle disposizioni della presente legge e dalle prescrizioni e criteri tecnici emanati in attuazione della presente legge si applicano le sanzioni amministrative da 2.582 euro a 10.329 euro.
2. 
All'accertamento delle violazioni, all'irrogazione della sanzione amministrativa, nonché alla riscossione dei relativi proventi provvedono la Città metropolitana di Torino e le province secondo le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
3. 
I proventi relativi alle sanzioni, al netto della quota pari al 20 per cento di quanto riscosso da trattenere a copertura degli oneri per le competenze di cui al comma 6, sono versati alla Regione entro il 31 gennaio di ciascun anno, sul capitolo d'entrata da istituire ai sensi dell'articolo 38, comma 2, lettera c).
4. 
Le regioni destinano le somme introitate ai sensi del comma 3 per favorire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata nonché per l'effettuazione dei controlli sul sistema integrato dei rifiuti.
Art. 24. 
(Norme transitorie)
1. 
Il vigente piano regionale, all'atto di entrata in vigore della presente legge, mantiene la sua validità ed i relativi effetti prodotti fino all'adozione di un nuovo piano.
2. 
I vigenti programmi provinciali, all'atto di entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro validità ed i relativi effetti prodotti fino all'adozione di nuovi programmi.
3. 
Per le domande relative alle attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti già pervenute alla data di entrata in vigore della presene legge, le funzioni autorizzatorie di competenza dalla Regione continuano ad essere esercitate dalla medesima fino alla scadenza delle relative autorizzazioni.
4. 
Le autorizzazioni ancora vigenti al momento dell'entrata in vigore della legge continuano ad essere valide fino alla loro naturale scadenza.
5. 
Il comma 6 dell'articolo 22 si applica fin dal momento dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 25. 
(Modifiche alla Legge regionale del 24 maggio 2012, n. 7 'Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani')
1. 
L' articolo 1 della l.r 7/2012 è sostituito dal seguente: "
Art. 1
(Oggetto e finalita')
1.
Ferme restando le competenze regionali e provinciali in materia di pianificazione e programmazione in materia di risorse idriche, la presente legge, in attuazione della normativa nazionale di settore, detta nuove norme in materia di organizzazione del servizio idrico integrato, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, nonché di leale collaborazione con gli enti locali e definisce il relativo regime transitorio.
2.
Con la presente legge la Regione persegue la finalità di assicurare:
a)
il rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e sostenibilità per la gestione del servizio idrico integrato, nonché di separazione delle relative funzioni amministrative di organizzazione e di controllo da quelle di erogazione dei servizi;
b)
il conseguimento di adeguati livelli tariffari in conformità ai principi di gradualità, responsabilizzazione, equità e perequazione a livello d'ambito territoriale ottimale;
c)
la tutela e la corretta utilizzazione delle risorse idriche, secondo principi di solidarietà, di salvaguardia delle aspettative dei diritti delle generazioni future, di rinnovo e risparmio delle risorse e di uso multiplo delle stesse, con priorità di soddisfacimento delle esigenze idropotabili della popolazione.
".
2. 
Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 7/2012 dopo le parole "
servizio idrico integrato
" sono abrogate le parole "
e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
".
3. 
L' articolo 8 della l.r 7/2012 è sostituito dal seguente: "
Art. 8
(Controllo di sistema)
1.
La Giunta regionale esercita, avvalendosi delle elaborazioni degli osservatori regionali, il controllo di sistema del servizio idrico integrato, provvedendo in particolare:
a)
alla formulazione di indirizzi e linee guida per l'organizzazione e la gestione dei servizi secondo i principi e le finalità della presente legge e della l.r. 13/1997 ;
b)
alla verifica di coerenza dei piani d'ambito con la pianificazione regionale di settore e alla eventuale formulazione di rilievi e osservazioni ai fini dell'approvazione definitiva da parte delle conferenze d'ambito, nonché delle autorità d'ambito di cui agli articoli 4, 5 e 6 della l.r. 13/1997 , di seguito denominate autorità d'ambito;
c)
ad eseguire controlli sulla congruità dei prezzi in relazione ai progetti dei gestori per gli interventi di maggiori dimensioni economiche;
d)
all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 12.
2.
Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, le strutture regionali competenti possono accedere agli impianti e alle infrastrutture del servizio idrico integrato.
3.
Ai fini di cui al comma 1, lettera b) e di cui all'articolo 4, comma 2, i piani d'ambito ed i relativi aggiornamenti sono trasmessi alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla deliberazione di adozione. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del piano d'ambito adottato la Giunta regionale, con propria deliberazione, formula eventuali rilievi e osservazioni cui le conferenze d'ambito si conformano in sede di approvazione definitiva del piano, ed esprime l'intesa relativa alle opere strategiche; se la Giunta regionale non si esprime entro tale termine, l'intesa si intende acquisita e il piano d'ambito può essere definitivamente approvato. In caso di motivate esigenze istruttorie, il termine di trenta giorni per l'espressione della Giunta regionale è esteso sino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, previa comunicazione degli uffici regionali alla conferenza d'ambito.
".
4. 
L' articolo 9 della l.r 7/2012 è sostituito dal seguente: "
Art. 9
(Osservatorio regionale)
1.
Presso le strutture regionali competenti per materia operano l'osservatorio regionale dei servizi idrici di seguito denominato osservatorio regionale.
2.
L'osservatorio regionale, mediante la costituzione e la gestione di banche dati anche in connessione con i sistemi informativi dei soggetti che detengono informazioni nel settore, svolgono su scala regionale le funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi inerenti:
a)
i piani d'ambito, i piani finanziari e i bilanci separati relativi ai servizi di cui alla presente legge;
b)
i modelli adottati per l'esercizio delle funzioni di organizzazione, gestione, controllo e programmazione dei servizi ed i relativi costi;
c)
il censimento dei soggetti gestori dei servizi e relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;
d)
le condizioni generali dei contratti di servizio;
e)
i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti;
f)
i livelli di qualità dei servizi erogati all'utenza;
g)
le tariffe applicate ed i costi unitari del servizio;
h)
i risultati dei controlli diretti effettuati dagli uffici delle conferenze d'ambito e delle autorità d'ambito sulle gestioni di loro competenza.
3.
Le conferenze d'ambito, le autorità d'ambito e i gestori dei servizi trasmettono periodicamente all'osservatorio regionale i dati e le informazioni di cui al comma 2, entro i termini e secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale. L'osservatorio regionale può richiedere in ogni momento ulteriori informazioni utili all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite.
4.
Sulla base dei dati acquisiti, l' osservatorio regionale effettua elaborazioni, anche mediante analisi comparative tra i diversi ambiti territoriali ottimali, finalizzate allo svolgimento ottimale del controllo di sistema ed in particolare a:
a)
individuare situazioni di inosservanza delle previsioni della pianificazione regionale di settore;
b)
effettuare una valutazione comparata delle spese di funzionamento delle forme di esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge;
c)
verificare la fattibilità e la congruità dei programmi di investimento in relazione alle risorse finanziarie e alla politica tariffaria praticata;
d)
definire gli indici per la valutazione dell'effettiva integrazione tra i servizi e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;
e)
individuare livelli tecnologici e modelli organizzativi ottimali dei servizi;
f)
indicare i valori economici di riferimento per i singoli segmenti di servizio a livello di ambito territoriale ottimale e definire parametri, anche socio-economici, di valutazione delle tariffe applicate;
g)
individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionale dei servizi;
h)
promuovere la sperimentazione e l'adozione di tecnologie innovative;
i)
realizzare quadri conoscitivi di sintesi sulla base dei quali la Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato dei servizi;
j)
elaborare e divulgare dati statistici e conoscitivi in materia, anche attraverso l'utilizzo di sistemi informativi.
5.
L'osservatorio regionale garantisce il proprio supporto agli enti ed agli organismi competenti in materia, assicura l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate ed organizza periodici confronti con le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali, ambientaliste e dei consumatori.
".
5. 
Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 7/2012 dopo le parole "
servizio idrico integrato
" le parole "
e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
" sono abrogate.
Art. 26. 
(Abrogazioni)
1. 
La l.r. 1/2018 è abrogata.
3. 
Gli articoli 3, 4, 5, 6 e 14 della l.r 7/2012 sono abrogati.
Art. 27. 
(Norma finanziaria)
1. 
Alle spese di parte corrente derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse stanziate all'interno della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 03 (Rifiuti), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.
2. 
Alle spese per investimenti derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse stanziate all'interno della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 03 (Rifiuti), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.
3. 
L'ammontare del gettito derivante dalle sanzioni amministrative previste dalla presente legge è iscritto all'interno del titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2921.
Art. 28. 
(Entrata in vigore)
1. 
La presente legge entra in vigore in via condizionata all'approvazione della legge del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.