Art. 34.
1.
Il regolamento di attuazione per le attività agrituristiche è approvato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge e contiene:
a)
le modalità, la documentazione e le verifiche necessarie per l'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici, ivi comprese quelle previste dall'articolo 19 della l. 241/1990 e successive modificazioni;
b)
le modalità per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco e per la verifica della persistenza dei requisiti per l'iscrizione;
c)
i parametri per la definizione dei rapporti di connessione tra attività agricola e attività agrituristica, nonché i limiti di ospitalità e ristorazione in cui tale connessione è ritenuta soddisfatta ai sensi dell'articolo 4;
d)
eventuali limiti massimi di ospitalità e ristorazione per l'attività agrituristica, al fine di garantire e assicurare il rispetto dei rapporti di connessione con l'attività agricola;
e)
le tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricola ed agrituristica e le modalità di conteggio, nonché i criteri per la determinazione del calcolo della percentuale dei prodotti agricoli aziendali, di cui all'articolo 4 comma 3, utilizzati nella somministrazione dei pasti e delle bevande;
f)
le caratteristiche tecnico-strutturali e di ruralità dei fabbricati e degli spazi aperti, nonché i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività agrituristica compresa l'idonea fruizione della piscina laddove presente;
g)
i criteri, le modalità e la documentazione da presentare per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica;
h)
le modalità per avvalersi della SCIA a norma dell'articolo 19 della l. 241/1990 e successive modificazioni (vedi Allegato B);
i)
i criteri e le modalità per la classificazione delle aziende agrituristiche;
j)
le modalità di apertura dell'attività agrituristica;
k)
le modalità, la documentazione e le verifiche necessarie per l'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie didattiche di cui all'Articolo 2 comma 5;
l)
ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge.
2.
Il regolamento di attuazione per le attività di pescaturismo e ittiturismo e di agriturismo venatorio è approvato dalla Giunta regionale entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge e contiene:
a)
modalità, limiti e prescrizioni per l'espletamento delle attività di pescaturismo e ittiturismo e di agriturismo venatorio;
b)
modalità per la predisposizione degli specifici piani aziendali di attività pescaturismo e ittiturismo e di agriturismo venatorio;
c)
le modalità, le procedure e la documentazione da presentare per l'iscrizione nell'elenco regionale delle imprese interessate ivi comprese quelle previste dall'articolo 19 della l. 241/1990 e successive modificazioni;
d)
le modalità per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco e per la verifica della persistenza dei requisiti per l'iscrizione;
e)
i parametri per la definizione dei rapporti di connessione tra attività di pesca e attività di pescaturismo e ittiturismo e di agriturismo venatorio, nonché i limiti di ospitalità e ristorazione in cui tale connessione è ritenuta soddisfatta;
f)
eventuali limiti massimi di ospitalità e ristorazione, al fine di garantire e assicurare il rispetto dei rapporti di connessione con l'attività di pesca;
g)
le tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività di pescaturismo e ittiturismo e di agriturismo venatorio e le modalità di conteggio, nonché i criteri per la determinazione del calcolo della percentuale dei prodotti aziendali offerti, utilizzati nella somministrazione dei pasti;
h)
le caratteristiche tecnico-strutturali dei fabbricati e degli spazi aperti, nonché i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività di ittiturismo;
i)
l'individuazione dei centri urbani e residenziali da escludere dall'attività di ittiturismo;
j)
i criteri, le modalità e la documentazione da presentare per il rilascio e per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pescaturismo e ittiturismo e di agriturismo venatorio;
k)
le modalità per avvalersi della denuncia di inizio attività a norma dell'Articolo 19 della l. 241/1990 e successive modificazioni;
l)
i criteri e le modalità per la classificazione delle aziende di pescaturismo e ittiturismo e di agriturismo venatorio;
m)
le modalità e le soglie di apertura dell'attività di pescaturismo e ittiturismo e di agriturismo venatorio;
n)
ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge.