Proposta di legge regionale n. 359 presentata il 06 marzo 2019
Proposta di legge al Parlamento "Modifiche alla legge 20 novembre 2017, n. 168 "Norme in materia di domini collettivi"
Primo firmatario

VALLE DANIELE

Altri firmatari

ROSTAGNO ELVIO

Art. 1. 
(Modifica all'articolo 1 della legge 168/2017 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 1 "
Riconoscimento dei domini collettivi
" della legge 168/2017 dopo le parole "
In attuazione degli articoli 2,
" è aggiunto il seguente numero "
5
".
2. 
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 168/2017 dopo le parole "
soggetto alla Costituzione
" sono aggiunte le seguenti "
e alla legge
".
Art.2. 
(Modifiche al comma 4 dell'articolo 2 della legge 168/2017 )
1. 
Il comma 4 dell'articolo 2 "
Competenza dello Stato
" della legge 168/2017 è sostituito dal seguente: "
4.
I beni di proprietà collettiva e i beni gravati da diritti di uso civico sono amministrati dagli enti esponenziali delle collettività titolari. Laddove storicamente non siano mai esistiti enti distinti dalle comunità di antico regime, comunque denominate e precorritrici degli odierni comuni, nonché laddove gli enti esponenziali non possano esercitare le loro funzioni, i predetti beni sono amministrati dai comuni. Resta nella facoltà delle popolazioni interessate, laddove storicamente siano riscontrate gestioni distinte, cessate non anteriormente al 1927, costituire i comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico, ancorché su aree non frazionali, in armonia con quanto previsto dalla legge 17 aprile 1957, n. 278 e in conformità alle norme eventualmente stabilite dalle leggi regionali.
".
Art.3. 
(Modifiche all'articolo 3 della legge 168/2017 )
1. 
Il comma 3 dell'articolo 3 "
Beni collettivi
" della legge 168/2017 è sostituito dal seguente: "
3.
Il regime giuridico dei beni di cui al comma 1 resta quello della non vendibilità dell'inespropriabilità, dell'indivisibilità, dell'inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale. Nel rispetto di tali limitazioni, i beni possono essere sempre oggetto di contratti di diritto privato, ivi compresi la locazione, l'affitto, il comodato e il conferimento ad enti, anche privi di personalità giuridica. Per quanto non previsto nella presente legge, si applicano le norme del Codice civile in materia di patrimonio disponibile degli enti pubblici.
".
2. 
Al comma 7 dell'articolo 3 della legge 168/2017 dopo le parole "
è abrogato.
" sono aggiunte le seguenti: "
In ogni caso, i comuni possono prevedere, nei loro statuti, laddove esistano enti esponenziali delle collettività titolari riconosciuti a livello regionale, forme e modalità di coordinamento e di cooperazione con i medesimi.
".
Art.4. 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
La presente proposta di legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.