Modifiche alla legge regionale 21 aprile 2011 n. 4 (Promozione di interventi a favore dei territori interessati dalla realizzazione di grandi infrastrutture. Cantieri - Sviluppo - Territorio)
Primo firmatario
Art. 1.
(Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 4/2011 )
1.
L'
articolo 1 della legge regionale 21 aprile 2011 n. 4 (Promozione di interventi a favore dei territori interessati dalla realizzazione di grandi infrastrutture. Cantieri - Sviluppo - Territorio) è sostituito dal seguente: "
(Finalità)
La Regione, attraverso la concertazione con il Coordinamento speciale territoriale (di seguito CST) per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione (di seguito TAV) di cui all'articolo 4, comma 1, lettera cbis) nonché attraverso le forme di consultazione previste all'articolo 5, comma 6, interviene per promuovere le condizioni economiche e sociali delle comunità residenti nei comuni di cui all'allegato A) nonché per:
limitare gli impatti ambientali derivanti dalle opere per la realizzazione del TAV;
favorire le imprese del territorio e i progetti di valorizzazione ambientale.
Il CST interviene altresì per armonizzare i progetti di sviluppo di cui all'articolo 7bis comma 2, lettera c) volti alla valorizzazione delle realtà imprenditoriali già esistenti nei comuni di cui all'allegato A) e alla creazione di start-up innovative. ".
Art. 1
1.
a)
b)
2.
Art. 2.
(Modifica dell'articolo 4 della l.r. 4/2011 )
1.
Dopo la
lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 4/2011 , è inserita la seguente: "
Coordinamento speciale territoriale per la realizzazione del TAV ".
c bis)
Art. 3.
(Inserimento dell'articolo 7 bis alla l.r. 4/2011 )
1.
Dopo l'
articolo 7 della l.r. 4 /2001 , è aggiunto il seguente: "
(Coordinamento speciale territoriale per la realizzazione del TAV)
Il CST è istituito al fine di adottare specifiche forme di promozione economica e sociale a favore delle collettività territoriali in cui sono posti in essere o programmati gli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) nonché di vigilare sugli impatti ambientali delle opere.
Il CST, in particolare:
vigila sullo svolgimento delle attività tecniche e amministrative connesse o comunque collegate alle opere relative al TAV, con particolare attenzione alla verifica dell'impatto ambientale, della qualità dell'aria e delle acque e alle implicazioni in materia di viabilità;
relaziona sui risultati delle indagini di cui alla lettera a), con periodicità quadrimestrale, al comitato di pilotaggio che, entro trenta giorni li esamina e può utilizzarli nell'ambito delle sue competenze di cui al comma 1 dell'articolo 5;
sviluppa progetti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale delle opere e a porre in essere specifiche azioni per la migliore gestione del territorio e le relative bonifiche da agenti inquinanti e a promuovere la riapertura economica del territorio attraverso la valorizzazione delle attività imprenditoriali già presenti nonché il sostegno alla creazione delle start-up innovative.
Il CST promuove e coordina, negli ambiti tematici di cui all'articolo 9, le iniziative popolari e degli enti locali di cui agli articoli 74 e 75 dello
Statuto e fornisce consulenza ai proponenti.
I progetti di cui al comma 2, lettera c) sono trasmessi al Consiglio regionale che verifica la loro coerenza con le strategie e con le attività poste in essere dagli altri organi di gestione di cui all'articolo 4 e li discute nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il Consiglio regionale trasmette i progetti approvati alla Giunta regionale che li adotta nel termine di trenta giorni dal ricevimento.
Il CST è composto dai sindaci dei comuni aderenti e da un rappresentante designato dal Consiglio regionale. La presidenza è assunta dai sindaci dei comuni aderenti, a rotazione, ogni sei mesi, secondo le modalità individuate da apposito regolamento interno.
I componenti del CST non percepiscono rimborsi né indennità a qualunque titolo.
Il CST, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale degli uffici dei comuni aderenti sulla base di apposite convenzioni.
Il CST dura in carica fino al quindicesimo anno dalla consegna dell'opera. ".
Art. 7 bis
1.
2.
a)
b)
c)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Allegato A
( Elenco Comuni )