Proposta di legge regionale n. 357 presentata il 01 marzo 2019
Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato
Primo firmatario

RAVELLO ROBERTO SERGIO

Art. 1. 
(Finalità e istituzione)
1. 
La Regione, al fine di promuovere, garantire e vigilare sulla piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone vittime di reato istituisce, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale per la tutela della vittime di reato di seguito denominato Garante.
2. 
Il Garante è eletto dal Consiglio regionale e, nell'esercizio delle proprie funzioni, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e svolge con imparzialità la propria attività in piena autonomia organizzativa ed amministrativa e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
Art. 2. 
(Beneficiari degli interventi)
1. 
Il Garante opera nei confronti delle vittime di uno dei reati previsti dal Codice Penale , Libro Secondo (Dei delitti in particolare), Titoli VI (Dei delitti contro l'incolumità pubblica) e XII (Dei delitti contro la persona), nonché per i delitti previsti dagli articoli 624 bis, 628, 629, 630 e 644 del medesimo Codice penale , commessi nel territorio della Regione.
2. 
Si intende per vittima del reato di cui al comma 1 la persona offesa dal reato e, qualora questa sia deceduta in conseguenza del reato, i parenti entro il primo grado, il coniuge, chi è legato alla persona offesa dal vincolo di adozione e chi, pur non essendo coniuge, era con essa stabile convivente.
Art. 3. 
(Funzioni)
1. 
Il Garante svolge le seguenti funzioni:
a) 
fornisce assistenza, pronta e gratuita, alle vittime di reato mediante le informazioni indicate nel comma 2;
b) 
collabora con le competenti strutture regionali e degli enti del sistema regionale per un efficace accesso delle persone vittime di reato a trattamenti assistenziali e psicologici adeguati;
c) 
segnala, anche di propria iniziativa, alle autorità competenti atti, commenti o atteggiamenti offensivi e lesivi della dignità della persona e situazioni accertate di violazione dei diritti, nonché casi in cui le misure adottate non risultano adeguate alla tutela della vittima di reato;
d) 
promuove la collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali al fine di rendere effettiva la corretta applicazione della legislazione esistente in materia di trattamento dei dati personali e sensibili a tutela dei soggetti di cui all'art. 2;
e) 
promuove azioni affinché sia garantita l'effettiva disponibilità e accessibilità sul territorio regionale di strutture per l'orientamento e l'assistenza delle vittime, nonché la creazione di centri antiviolenza;
f) 
può proporre alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa e segnalare eventuali condotte omissive;
g) 
può intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell' articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) per assicurare ai soggetti di cui all'art. 2 la conoscenza degli atti amministrativi e giudiziari ed il rispetto delle procedure e dei termini di definizione;
h) 
promuove la partecipazione della Regione e realizza iniziative a favore delle vittime di reato in collaborazione con gli enti locali, le Aziende per i servizi sanitari, le istituzioni scolastiche, le altre istituzioni nonché le associazioni, con particolare riferimento a quelle per la tutela dei diritti dei consumatori e utenti e altri soggetti, enti e associazioni non aventi scopo di lucro che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge;
i) 
promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi sociali e della polizia locale, e favorisce e promuove la stipulazione di intese con le autorità statali competenti affinché a tale formazione possano partecipare anche gli operatori delle Forze dell'ordine;
l) 
promuove attività informative sul territorio, anche tramite i servizi sociali dei comuni e le associazioni che svolgono azioni di tutela delle persone vittime di reato, finalizzate alla conoscenza dei doveri e dei diritti e allo sviluppo di politiche di prevenzione a tutela delle persone più esposte al rischio di attività criminose;
m) 
favorisce e promuove politiche di prevenzione, protezione, sostegno, tutela, inserimento e reinserimento a favore dei soggetti di cui all'art. 2, anche al fine di consentire percorsi di recupero dell'autonomia materiale e psicologica.
2. 
Il Garante informa i soggetti di cui all'art. 2 che ne fanno richiesta in merito a:
a) 
i tempi, i modi e i luoghi relativi alla presentazione della denuncia o della querela;
b) 
le forme di assistenza psicologica, sanitaria, socio-assistenziale, economica e legale, che si possono ricevere e gli organismi ai quali rivolgersi per ottenerle, anche per quanto attiene il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, nonché le modalità di risarcimento dei danni patrimoniali o non patrimoniali subiti e di erogazione di altri eventuali benefici da parte dello Stato, della regione e di altri enti;
c) 
le misure di assistenza e aiuto previste dalla legislazione regionale, con particolare riferimento a quanto previsto dalle leggi regionali del 17 febbraio 2005, n. 9 (Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza) e 27 giugno 2014 n. 6 (legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere).
3. 
Per le attività di cui al presente articolo il Garante promuove intese e collaborazioni con enti ed istituzioni e si coordina con il Difensore regionale, il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza e le altre autorità di garanzia.
Art. 4. 
(Requisiti, nomina, durata in carica, incompatibilità e revoca)
1. 
Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con le modalità previste per l'elezione del Difensore regionale, dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta.
2. 
Può essere eletto Garante chi sia in possesso del titolo di laurea magistrale ovvero di diploma di laurea secondo il precedente ordinamento, con particolari competenze ed esperienze professionali nel settore delle discipline di tutela dei diritti umani ovvero della tutela dei consumatori o di tutela legale.
3. 
Al Garante si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previsti dalla legislazione regionale per i consiglieri regionali.
4. 
Qualora, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di incompatibilità di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio regionale invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni; se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale per poter procedere ad una nuova elezione.
5. 
Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta con la maggioranza prevista per l'elezione e con le stesse modalità, può revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.
6. 
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, il Garante non cessa dalle funzioni e rimane in carica fino alla scadenza di cui al comma 1.
Art. 5. 
(Struttura organizzativa)
1. 
Il Garante dispone, presso il Consiglio regionale, di un ufficio denominato Ufficio per la tutela della vittime di reati. Per l'espletamento della propria attività, il Garante può avvalersi di strutture già esistenti, sia del Consiglio regionale, sia della Giunta regionale e degli enti del sistema regionale, secondo le modalità disciplinate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e concordate con gli enti di riferimento.
2. 
Il Garante, per l'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi altresì della collaborazione dei soggetti e degli uffici di cui all'articolo 3, comma 3, nonché della polizia locale, d'intesa con i comuni e con le province.
Art. 6. 
(Indennità di funzione)
1. 
Al Garante è riconosciuta un'indennità omnicomprensiva pari al 20 per cento dell'indennità di carica prevista per i consiglieri regionali. Sono escluse dall'indennità le spese di missione fuori dal territorio regionale, purché previamente autorizzate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Tali spese dovranno altresì essere documentate e nei limiti previsti con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
Art. 7. 
(Clausola valutativa)
1. 
Il Garante informa il Consiglio regionale dell'attività svolta e dei risultati raggiunti nell'esercizio delle sue funzioni. A tal fine il Garante presenta al Consiglio regionale una relazione annuale, nella quale si forniscono informazioni sui seguenti aspetti:
a) 
gli interventi realizzati, le eventuali risorse umane e finanziarie impiegate e gli esiti raggiunti;
b) 
le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e le indicazioni sulle soluzioni da adottare;
c) 
le modalità di collaborazione con i soggetti istituzionali competenti e le ricadute ai fini di un migliore coordinamento ed integrazione delle attività;
d) 
l'entità e la gravità delle violazioni dei diritti dei soggetti di cui all'art. 2.
2. 
Il Consiglio regionale, previo esame della relazione di cui al comma 1 da parte della commissione consiliare competente, può adottare le conseguenti determinazioni. La relazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURL).
Art. 8. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Alle spese previste dalla presente legge si provvede con le somme stanziate alla Missione 01 "Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale, nell'ambito del contributo di funzionamento al Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2019 e successivi.