Proposta di legge al Parlamento "Promozione economica e sociale dei territori interessati dal nuovo collegamento ferroviario Torino- Lione"
Primo firmatario
Art. 1.
(Promozione economica e sociale dei territori interessati dal nuovo collegamento Torino - Lione)
1.
Lo Stato, al fine di realizzare specifici progetti volti alla promozione economica e sociale nonché alla tutela ambientale dei territori su cui si realizzano le opere per il nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione, trasferisce ai comuni di cui all'allegato A), oltre alle risorse di cui all'
articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56
(Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'
articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133
) le seguenti quote delle entrate tributarie erariali riscosse nei rispettivi territori:
a)
una quota non inferiore al dieci per cento del gettito IVA;
b)
una quota non inferiore al dieci per cento del gettito IRPEF.
2.
Il comma 1 si applica per tutto il periodo di realizzazione delle opere poste in essere per l'esecuzione del nuovo collegamento ferroviario Torino - Lione e per quindici anni successivi alla completa realizzazione dello stesso.
3.
Lo Stato, previa intesa con la Regione Piemonte, individua ulteriori risorse complementari a valere sui programmi di intervento di natura statale o comunitaria per la realizzazione delle opere relative al nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione, il cui ammontare annuo è pari al due per cento del valore annuo del fabbisogno finanziario a carico dell'Italia così come individuato dalla deliberazione del Comitato Interministeriale per la programmazione economica 7 agosto 2017, n. 67 (Nuova linea ferroviaria Torino-Lione sezione internazionale-parte comune Italo-Francese. Sezione transfrontaliera. (CUPC11J05000030001) - Autorizzazione alla realizzazione per lotti costruttivi e all'avvio del 1° e del 2° lotto costruttivo).