Proposta di legge regionale n. 354 presentata il 14 febbraio 2019
Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo

Art. 1. 
(Oggetto e finalità)
1. 
La Regione, in un contesto di forte innovazione sociale derivante dall'aumento dell'età anagrafica e dell'aspettativa di vita, riconosce e valorizza il ruolo delle persone anziane nella comunità e ne promuove la partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale, favorendo la costruzione di percorsi per l'autonomia e il benessere nell'ambito dei propri abituali contesti di vita.
2. 
La Regione valorizza le esperienze formative, cognitive, professionali ed umane accumulate dalle persone anziane nel corso della vita, nonché il loro patrimonio di relazioni personali, sostenendo nel contempo politiche a favore delle stesse, al fine di riconoscere loro un ruolo attivo nella società attraverso un impegno utile e gratificante capace di renderle protagoniste del proprio futuro.
3. 
La Regione contrasta i fenomeni di esclusione e di discriminazione nei confronti delle persone anziane, sostenendo azioni che garantiscono un invecchiamento sano e dignitoso e rimuovono gli ostacoli ad una piena inclusione sociale.
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge per:
a) 
persone anziane: coloro che hanno compiuto sessantacinque anni di età;
b) 
invecchiamento: il processo che si sviluppa lungo l'intero arco della vita organizzata di ciascuno e che assume connotazioni differenti e diversità individuali, che devono essere riconosciute e valorizzate a tutte le età;
c) 
invecchiamento attivo: il processo volto a favorire la capacità di ridefinire e aggiornare il proprio progetto di vita in rapporto ai cambiamenti inerenti la persona e il modificarsi del contesto sociale in cui l'invecchiamento si colloca, ottimizzando le opportunità concernenti la salute, la sicurezza e la partecipazione alle attività sociali allo scopo di migliorare la qualità della vita e favorire un contributo attivo alla propria comunità.
Art. 3. 
(Programmazione degli interventi)
1. 
La Regione persegue le finalità della presente legge mediante la programmazione regionale di settore, promuovendo iniziative territoriali a favore delle persone adulte e anziane, negli ambiti della prevenzione, della formazione permanente, della cultura e del turismo sociale, dell'impegno civile, del volontariato in ruoli di cittadinanza attiva responsabile e solidale, dello sport e tempo libero, per il mantenimento del benessere durante l'invecchiamento e di un corretto stile di vita, anche attraverso il confronto e la partecipazione con le forze sociali e intergenerazionali.
2. 
La Regione persegue, inoltre, le finalità della presente legge mediante la promozione di interventi coordinati e integrati, in sinergia con enti della sanità, enti gestori dei servizi socio-assistenziali, Città Metropolitana, province, comuni singoli e associati, aziende, enti e associazioni del terzo settore, a favore delle persone adulte e anziane.
3. 
La Regione promuove le politiche per l'invecchiamento attivo anche attraverso obiettivi e specifiche misure inserite all'interno della programmazione di accesso a fondi strutturali, europei e di investimento, ivi comprese le strategie per il rilancio delle aree interne e per l'innovazione sociale.
Art. 4. 
(Soggetti attuatori)
1. 
La Regione promuove e sostiene la partecipazione delle persone anziane all'iniziative realizzate in attuazione degli interventi di cui alla presente legge, favorendo la costruzione di reti di supporto sul territorio che lavorino in modo integrato e coordinato.
2. 
A tal fine collabora con:
a) 
gli enti locali, singoli o associati;
b) 
le aziende sanitarie e di servizi alle persone;
c) 
le strutture residenziali;
d) 
le istituzioni scolastiche e universitarie e gli organismi di formazione accreditati;
e) 
le associazioni e le organizzazioni di rappresentanza delle persone anziane;
f) 
le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;
g) 
gli enti, le organizzazioni, le fondazioni, le associazioni non aventi scopo di lucro, la cooperazione e l'impresa sociale, le Università della terza età, gli Enti del Terzo Settore, nonché i soggetti privati che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge, fornendo indirizzi per la promozione e realizzazione degli interventi previsti ed individuando i livelli di governance e i percorsi operativi orientati a rendere efficace la collaborazione all'interno della rete.
Art. 5. 
(Politiche per la partecipazione attiva)
1. 
La Regione favorisce la partecipazione delle persone anziane alla vita di comunità, anche attraverso l'impegno nel volontariato e nell'associazionismo, in ruoli di cittadinanza attiva, quale forma di promozione dell'invecchiamento attivo.
2. 
L'impegno nella comunità può tradursi in progetti sociali, anche sperimentali e innovativi, che, promossi e realizzati dai soggetti attuatori di cui all'articolo 4, devono essere finalizzati al benessere collettivo e valutati in via prioritaria.
Art. 6. 
(Politiche familiari)
1. 
La Regione riconosce la famiglia come una delle risorse fondamentali nelle politiche di invecchiamento attivo. Al fine di garantire alla persona anziana una migliore qualità della vita e la permanenza nel proprio contesto domiciliare, la Regione promuove ogni azione utile a supportare in modo integrato le famiglie, favorendo le condizioni per una effettiva sostenibilità delle responsabilità familiari nei confronti delle persone anziane.
2. 
La Giunta regionale avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'articolo 4, tenuto conto del fenomeno delle persone anziane che vivono da sole, al fine di assicurare loro opportunità che garantiscano la qualità della vita, la permanenza nel proprio contesto domiciliare e la partecipazione alla vita di comunità, promuove azioni specifiche utili a supportare, in modo integrato con il contesto di riferimento, la persona anziana priva di conviventi.
Art. 7. 
(Formazione permanente)
1. 
La Regione individua nella partecipazione delle persone anziane a processi educativi, ad attività ricreative e formative lungo tutto l'arco della vita, una modalità fondamentale per l'invecchiamento attivo. In particolare:
a) 
incentiva la mutua formazione inter e intra generazionale tra appartenenti a culture differenti, riconoscendo e promuovendo il valore della differenza di genere;
b) 
sostiene le attività delle università della terza età, comunque denominate;
c) 
valorizza le esperienze professionali acquisite delle persone anziane nella trasmissione dei saperi alle nuove generazioni, attraverso il riconoscimento di un ruolo attivo durante l'orientamento o i percorsi di prima formazione dei giovani, anche con il concorso delle imprese e delle organizzazioni sindacali;
d) 
sostiene la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione continua di tutti coloro che operano, a vario titolo e anche con specifiche competenze professionali, nei confronti delle persone anziane.
2. 
La Regione per le azioni di cui al comma 1 può promuovere protocolli operativi con le scuole di ogni ordine e grado e le agenzie formative per la realizzazione di progetti che prevedono la messa a disposizione da parte della persone anziane del proprio tempo libero, per tramandare alle giovani generazioni i mestieri, i talenti e le esperienze.
3. 
La Regione sostiene azioni volte a rendere le persone anziane capaci di affrontare le problematiche e le criticità connesse alla modernità e, in particolare, percorsi formativi finalizzati a:
a) 
progettare un invecchiamento attivo, con particolare attenzione ai temi dell'impegno civile e della cittadinanza attiva;
b) 
ridurre il divario nell'accesso reale alle tecnologie - digital divide e la disparità nell'acquisizione di risorse e conoscenze della rete informatica, nonché delle capacità necessarie a partecipare alla società dell'informazione;
c) 
promuovere stili di consumo intelligenti ed eco-compatibili e gestire efficacemente il risparmio;
d) 
perseguire la sicurezza stradale e domestica;
e) 
favorire l'attività fisica e contrastare la sedentarietà;
f) 
prevenire e contrastare la dipendenza da gioco d'azzardo patologico e da shopping compulsivo;
g) 
facilitare la comprensione del tempo presente in tutti i suoi aspetti, attraverso la proposta di occasioni e strumenti di approfondimento culturale su diversi temi, fra i quali quelli sociali, economici, storici, culturali ed artistici.
Art. 8. 
(Completamento dell'attività lavorativa)
1. 
La Regione, nel rispetto della normativa vigente in materia e in accordo con le rappresentanze sociali, ovvero organizzazioni sindacali e associazioni datoriali, favorisce la realizzazione di interventi che agevolino il completamento della vita lavorativa, rivolti a persone ultrasessantenni e finalizzati a:
a) 
promuovere il trasferimento di competenze ai lavoratori più giovani, anche tramite interventi sperimentali di "staffetta generazionale";
b) 
promuovere, nell'ambiente di lavoro, condizioni adeguate al mantenimento dello stato di salute psico-fisica della persona anziana;
c) 
promuovere una più specifica sicurezza sul posto di lavoro per le persone più anziane.
Art. 9. 
(Prevenzione, benessere e salute)
1. 
La Regione, al fine di prevenire processi invalidanti fisici e psicologici, promuove azioni tese al mantenimento del benessere durante l'invecchiamento della persona anziana, sostenendo la diffusione di corretti stili di vita e l'educazione motoria e fisica. A tal fine, anche nell'ottica della prevenzione e della lotta alla cronicità, può promuovere protocolli operativi tra enti locali territoriali, aziende sanitarie locali e associazioni di volontariato e di promozione sociale.
2. 
La Regione promuove, inoltre, politiche di sostegno alla persona anziana nel suo abituale contesto familiare e territoriale agevolando una vita di relazione attiva, al fine di prevenire i fenomeni di isolamento sociale e limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture assistenziali residenziali. A tale scopo, la Regione sostiene, in un'ottica intergenerazionale e interculturale, la diffusione sul territorio di centri sociali e di spazi e di luoghi di incontro, socializzazione e partecipazione.
3. 
Per il benessere della persona anziana e per contrastare la solitudine sono favoriti gli strumenti di prossimità e di socialità, nonché gli strumenti che garantiscono e facilitano l'acquisizione di informazioni sui servizi presenti nel territorio regionale, nonché sugli interventi e sulle azioni sociali promossi.
4. 
La Regione favorisce inoltre:
a) 
azioni per lo sviluppo di programmi di edilizia sociale mirati a favorire l'inclusione abitativa delle persone anziane e di misure atte a favorirne l'accoglienza in microresidenze, gruppi appartamento, condomini, sostenendo le sperimentazioni di "social housing" integrato (studenti, giovani, famiglie di nuova formazione, anziani);
b) 
interventi e azioni finalizzati a orientare il sistema di welfare regionale superando logiche assistenzialistiche;
c) 
politiche sociali e sanitarie in favore della domiciliarità, intesa come sostegno alla persona anziana nel suo contesto familiare e territoriale, anche attraverso lo sviluppo di servizi di domotica, teleassistenza e telemedicina.
Art. 10. 
(Cultura e tempo libero)
1. 
La Regione, riconoscendo il ruolo centrale degli enti locali territoriali, del terzo settore e delle associazioni di riferimento, favorisce la partecipazione delle persone anziane ad attività culturali, ricreative e sportive, anche per sviluppare relazioni solidali, positive e continuative tra le persone e trasmettere il senso di appartenenza alla comunità.
2. 
La Regione sostiene inoltre iniziative di turismo sociale, facilitando l'accesso alle persone anziane con difficoltà economica a eventi di teatro, cinema, mostre e musei e si avvale, al contempo, del patrimonio di conoscenze degli anziani e del loro impegno civile per promuovere la storia, la cultura e le tradizioni piemontesi.
Art.11. 
(Impegno e volontariato civile)
1. 
La Regione, al fine di valorizzare l'impiego delle persone anziane in attività socialmente utili ne favorisce la partecipazione alla vita della comunità locale, anche attraverso l'impegno civile nel volontariato e nell'associazionismo o in ruoli di cittadinanza attiva, responsabile e solidale.
2. 
Il volontariato civile delle persone anziane costituisce una forma di promozione dell'invecchiamento attivo, attraverso la realizzazione di progetti sociali, utili alla comunità.
3. 
I progetti sociali, di cui al comma 2, possono essere promossi dagli enti locali territoriali e sono realizzati dai soggetti del terzo settore. Tali progetti, sono inseriti nella programmazione sociale territoriale.
4. 
Alle persone anziane che operano nei progetti, di cui al comma 2, può essere riconosciuto il rimborso per le spese sostenute, per il tramite delle associazioni di volontariato o di promozione sociale iscritte nel Registro del Terzo Settore.
5. 
La Regione sostiene progetti sperimentali o convenzioni tra enti pubblici e soggetti del terzo settore tesi a sviluppare il volontariato civile degli anziani.
Art. 12. 
(Azioni dell'impegno civile)
1. 
L'impegno civile delle persone anziane si realizza, in particolare, attraverso le seguenti azioni:
a) 
accompagnamento con mezzi pubblici per l'accesso a prestazioni socio assistenziali e socio sanitarie;
b) 
supporto nei percorsi formativi di collegamento fra la scuola e il mondo del lavoro, anche in relazione alle iniziative promosse dalle imprese e dalle organizzazioni sindacali;
c) 
attività ausiliari di vigilanza presso scuole e mense;
d) 
sorveglianza durante mostre e manifestazioni giovanili;
e) 
animazione, custodia e vigilanza di musei, biblioteche, mostre, sale di ritrovo dei quartieri, aree sportive e centri sociali sportivi, ricreativi e culturali;
f) 
conduzione di appezzamenti di terreno di proprietà o di uso pubblico;
g) 
iniziative volte a far conoscere e perpetuare le tradizioni di artigianato locale;
h) 
assistenza, anche domiciliare, a minori, anziani e disabili a supporto degli operatori dei servizi sociali;
i) 
assistenza sociale e culturale negli ospedali e nelle carceri;
j) 
attività di prevenzione del disagio giovanile e delle dipendenze;
k) 
interventi di carattere ecologico, stagionale o straordinario, sul territorio piemontese;
l) 
campagne e progetti di solidarietà sociale.
Art. 13. 
(Gestione di terreno comunale)
1. 
I comuni possono affidare a persone anziane, singole o associate, la gestione gratuita di terreni comunali nei quali svolgere attività di giardinaggio, orticoltura e in generale la cura dell'ambiente naturale, secondo modalità e criteri di affidamento dal Comune stesso definite.
2. 
I comuni possono revocare l'affidamento per sopravvenute esigenze pubbliche ovvero, previo adeguato preavviso, se l'assegnatario non rispetta le regole stabilite dal comune stesso.
Art. 14. 
(Nuove tecnologie)
1. 
La Regione, al fine di consentire una conoscenza più immediata e una miglior fruizione dei servizi offerti alle persone anziane, sostiene la diffusione e l'implementazione di strumenti tecnologicamente avanzati, quali card informatizzate, portali telematici e piattaforme tecnologiche ed altri strumenti informatici e digitali.
2. 
La Regione, per le finalità di cui al comma 1, promuove la stipula di accordi e convenzioni con gli enti locali territoriali e con i soggetti del terzo settore tesi ad agevolare, anche economicamente, l'utilizzo degli strumenti tecnologici.
Art. 15. 
(Piano operativo triennale)
1. 
La Giunta regionale approva, d'intesa con il territorio, un Piano operativo triennale che integra le diverse politiche e risorse regionali, relative agli interventi e ai servizi previsti dalla presente legge, al fine di coordinare e armonizzare le diverse azioni.
2. 
Il piano operativo di cui al comma 1 viene approvato previo confronto con le istituzioni, le forze sociali e il terzo settore.
Art. 16. 
(Clausola valutativa)
1. 
Con cadenza biennale, sulla base di monitoraggi effettuati presso i Settori interessati, la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della legge e in particolare sugli interventi ricompresi nel piano operativo di cui all'articolo 15, al fine di valutarne l'effettiva ricaduta sociale, il coinvolgimento raggiunto e le criticità emerse.
Art. 17. 
(Giornata regionale per l'invecchiamento attivo)
1. 
E' istituita la "Giornata Regionale per l'Invecchiamento Attivo" nel giorno del 22 aprile di ogni anno, in occasione della ricorrenza della nascita del premio Nobel Rita Levi Montalcini.
Art. 18. 
(Clausola di invarianza)
1. 
Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.