Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018 . n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7)
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 1/2018 )
1.
Dopo il
comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7) sono aggiunti i seguenti: "
La Regione adotta misure per porre rimedio all'abbandono dei rifiuti e promuove il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni ambientaliste nelle politiche di gestione dei rifiuti.
La Regione promuove protocolli di intesa con gli organi di vigilanza, al fine di migliorare l'efficacia complessiva dei controlli e delle attività di vigilanza in materia di tutela ambientale e assicurare il necessario coordinamento anche con i soggetti di vigilanza di cui all'
articolo 36 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale). ".
5 bis.
5 ter.
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 1/2018 )
1.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 1/2018 è inserito il seguente: "
I comuni ed i consorzi di cui all'articolo 9, in accordo con le scuole e coinvolgendo associazioni e gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, promuovono delle giornate educative di pulizia attiva di strade, parchi, giardini, fiumi e altri luoghi pubblici o ad uso pubblico, interessati da degrado e abbandono volontario o accidentale dei rifiuti. ".
1 bis.
Art. 3.
(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 1/2018 )
1.
Alla fine del
comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 1/2018 è aggiunto il seguente periodo: "
".
Nel caso in cui il territorio dei predetti Consorzi comprende il territorio di uno o più comuni appartenenti ad altra provincia, l'ambito del Consorzio di area vasta di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) si intende comprensivo di tali comuni.
Art. 4.
(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 1/2018 )
1.
Alla
lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 1/2018 la parola: "
" è sostituita dalla seguente: "
".
prodotti
conferiti
Art. 5.
(Modifiche all'articolo 33 della l.r. 1/2018 )
1.
Dopo il
comma 7 dell'articolo 33 della l.r. 1/2018 è inserito il seguente: "
Qualora al decorrere dei termini di cui al comma 1 la riorganizzazione dei consorzi di area vasta non risulti ancora ultimata, fatto salvo l'esercizio dell'azione sostitutiva di cui al comma 7, la convenzione istitutiva della Conferenza d'ambito per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 10 è stipulata dai consorzi di area vasta già istituiti, dalle province, dalla Città Metropolitana, dalla Città di Torino. I consorzi di bacino di cui alla
l.r. 24/2002 , non ancora riorganizzati in consorzi di area vasta stipulano la convenzione in via transitoria e partecipano all'Assemblea della Conferenza d'ambito suddividendo tra di essi la quota di competenza del costituendo consorzio di area vasta. ".
7 bis.
Art. 6.
(Modifiche all'articolo 38 della l.r. 1/2018 )
1.
Alla
lettera a) del comma 2 dell'articolo 38 della l.r. 1/2018 le parole: "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
l'intero ammontare
il 90 per cento
2.
Dopo il
comma 2 dell'articolo 38 della l.r. 1/2018 sono inseriti i seguenti: "
Il dieci per cento del gettito derivante dal tributo speciale per il deposito in discarica ed in impianti di incenerimento dei rifiuti senza recupero di energia, di cui al capo V della presente legge, iscritto nel capitolo d'entrata 11315 "Gettito derivante dal Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (
legge 28/12/1995 n. 549 )"
"Trasferimenti alle amministrazioni locali per il disagio derivante dalla presenza sul territorio di discariche o impianti di incenerimento senza recupero di energia"
".
2 bis.
del titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), tipologia 101 (Imposte tasse e proventi assimilati), del bilancio regionale è destinato ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani. Ai relativi oneri, quantificati nell'importo di euro 1.200.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione, a decorrere dal 1 gennaio 2019, dell'articolo 15, comma 1, lettera b, della presente legge.
2 ter. Per le finalità di cui al comma 2 bis è istituito nell'ambito della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.03 (Rifiuti), titolo 1 (Spese correnti), macroaggregato 1.4 (Trasferimenti correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 il capitolo di spesa
2 ter. Per le finalità di cui al comma 2 bis è istituito nell'ambito della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.03 (Rifiuti), titolo 1 (Spese correnti), macroaggregato 1.4 (Trasferimenti correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 il capitolo di spesa
, con lo stanziamento, per ciascuna annualità 2019, 2020 e 2021, di euro 1.200.000,00.
2 quater. Le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni aventi diritto sono stabilite secondo le seguenti percentuali e sulla base dei criteri generali di cui all' articolo 3, comma 30 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 :
a) 20 per cento sulla base delle caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati;
b) 10 per cento sulla base della superficie dei comuni interessati;
c) 40 per cento sulla base della popolazione residente nell'area interessata;
d) 30 per cento sulla base del sistema di viabilità asservita.
Si considerano comuni limitrofi a quello sede della discarica i comuni i cui territori ricadano in una distanza di 2 km dal perimetro esterno della discarica. Per quanto attiene al criterio del sistema della viabilità asservita si considerano comuni limitrofi quelli i cui territori sono compresi in un intorno di 3 km dal perimetro esterno dell'impianto. Le modalità di dettaglio ai fini dell'attuazione della ripartizione di cui ai precedenti periodi sono definite con apposita deliberazione della Giunta regionale.
2 quater. Le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni aventi diritto sono stabilite secondo le seguenti percentuali e sulla base dei criteri generali di cui all' articolo 3, comma 30 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 :
a) 20 per cento sulla base delle caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati;
b) 10 per cento sulla base della superficie dei comuni interessati;
c) 40 per cento sulla base della popolazione residente nell'area interessata;
d) 30 per cento sulla base del sistema di viabilità asservita.
Si considerano comuni limitrofi a quello sede della discarica i comuni i cui territori ricadano in una distanza di 2 km dal perimetro esterno della discarica. Per quanto attiene al criterio del sistema della viabilità asservita si considerano comuni limitrofi quelli i cui territori sono compresi in un intorno di 3 km dal perimetro esterno dell'impianto. Le modalità di dettaglio ai fini dell'attuazione della ripartizione di cui ai precedenti periodi sono definite con apposita deliberazione della Giunta regionale.
3.
Al
comma 6 dell'articolo 38 della l.r. 1/2018 le parole: "
" sono soppresse.
derivanti dal
4.
Dopo il
comma 6 dell'articolo 38 della l.r. 1/2018 è aggiunto il seguente: "
La quota del dieci per cento del gettito derivante dal tributo speciale per il deposito in discarica ed in impianti di incenerimento dei rifiuti senza recupero di energia di cui al comma 2 bis, dovuta per l'anno 2018 ai sensi dell'
articolo 3, comma 27 della l. 549/1995 , come modificato dall'
articolo 1, comma 531, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , è riconosciuta e quantificata nell'importo massimo di euro 500.000,00. Ai relativi oneri si provvede incrementando, per tale importo e limitatamente all'annualità 2019, lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione di cui al comma 2 ter, con copertura da maggiori entrate derivanti dall'applicazione, a decorrere dal 1 gennaio 2019, dell'articolo 15, comma 1, lettera b, della presente legge. ".
6 bis.
Art. 7.
(Modifiche all'Allegato A della l.r. 1/2018 )
1.
Al comma 2 dell'articolo 6 dell'Allegato A (Schema di convenzione tipo del consorzio di area vasta) alla
l.r. 1/2018 le parole: "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
ente terzo
soggetto terzo
Art. 8.
(Modifiche all'Allegato 1 dell'Allegato A della l.r. 1/2018 )
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 7 dell'Allegato 1 (Schema di
Statuto Tipo) dell'Allegato A della
l.r. 1/2018 è aggiunto il seguente: "
Nel caso in cui le modalità organizzative di cui al comma 2 non permettano in via oggettiva per i comuni montani di piccole dimensioni il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti, il Consorzio, al fine di attenuarne gli effetti, può ripartire la sanzione di cui all'articolo 18 della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 28 dicembre 2017 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7) in deroga alle previsioni di cui al comma 4 del medesimo articolo. ".
2 bis.
2.
Il comma 4 dell'articolo 21 dell'Allegato 1 (Schema di
Statuto Tipo) dell'Allegato A della
l.r. 1/2018 è abrogato.
Art. 9.
(Modifiche all'articolo 49 della l.r. 44/2000 )
1.
Alla
lettera c) del comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del
d. lgs. 112/1998 ) come sostituito dall'
articolo 23 della l.r. 1/2018 le parole: "
" sono soppresse.
e la disincentivazione
2.
Alla lettera i) del comma 1dell'
articolo 49 della l.r. 44/2000 , come sostituito dall'
articolo 23 della l.r. 1/2018 le parole: "
" sono sostituite dalle seguenti: "
" e le parole: "
" sono sostituite dalla seguente: "
".
misure compensative per gli impianti
misure compensative per la presenza di impianti
g bis)
h)