Interventi in materia di bioetica. Istituzione del Comitato regionale per la bioetica
Primo firmatario
Art. 1
(Finalità)
1.
La Regione Piemonte sostiene lo sviluppo della cultura e della sensibilità di tutti i soggetti del Servizio Sanitario Regionale rispetto alle tematiche bioetiche, il supporto tecnico e scientifico agli organismi istituzionali nella individuazione delle linee politiche regionali sugli aspetti etici della realtà sanitaria e promuove le iniziative che garantiscono l'omogeneità dei criteri operativi osservati dai singoli comitati etici per la pratica clinica di cui all'articolo 8.
2.
Per le finalità di cui alla presente legge il diritto alla salute è individuato quale parametro di riferimento nell'analisi degli aspetti etici, in quanto la salute è riconosciuta come diritto fondamentale della persona e come diritto sociale.
Art. 2
(Istituzione del Comitato regionale per la bioetica)
1.
E' istituito il Comitato regionale per la bioetica, quale strumento per ottenere qualità nella riflessione prodotta in tema del diritto alla salute, composto da esperti provenienti da diverse aree disciplinari in coerenza con la natura intrinsecamente pluridisciplinare della bioetica.
2.
Il Comitato regionale per la bioetica è organismo di consulenza della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale. Ha sede presso gli uffici del Consiglio Regionale.
Art. 3
(Funzioni del Comitato regionale per la bioetica)
1.
Il Comitato regionale per la bioetica svolge le seguenti funzioni:
a)
fornisce pareri al Consiglio e alla Giunta regionale sulle implicazioni etiche delle scelte di programmazione, in particolare nel campo della ricerca e dell'assistenza socio-sanitaria;
b)
fornisce alle istituzioni sociali che operano nella Regione Piemonte pareri sui temi generali di carattere bioetico e sugli aspetti etici affidati agli operatori, nonché su questioni specifiche qualora presentino rilevanza regionale;
c)
fornisce ai cittadini piemontesi che usufruiscono delle prestazioni socio-sanitarie strumenti per la valutazione e per la riflessione sugli aspetti bioetici delle prestazioni stesse;
d)
promuove una diffusa sensibilizzazione ai problemi della bioetica;
e)
promuove specifiche attività di formazione e aggiornamento sulla materia;
f)
fornisce supporto per costituire la rete dei comitati etici per la pratica clinica di cui all'articolo 8 e definisce le linee guida per il loro accreditamento;
g)
supporta gli uffici regionali competenti nei rapporti con le istituzioni che si occupano di bioetica.
Art. 4
(Composizione del Comitato regionale per la bioetica)
1.
Il Comitato regionale per la bioetica ha carattere pluridisciplinare ed è pertanto composto da:
a)
Difensore civico regionale;
b)
Garante per l'infanzia e l'adolescenza;
c)
due esperti in bioetica;
d)
un esperto in filosofia delle scienze;
e)
un esperto in sociologia;
f)
un esperto in storia delle idee filosofiche e scientifiche;
g)
due giuristi;
h)
uno psicologo;
i)
un farmacologo clinico;
l)
un medico legale;
m)
il direttore regionale della direzione sanità;
n)
un esperto in pedagogia;
o)
un esperto in economia sanitaria;
p)
un esperto in antropologia;
q)
quattro medici di cui un anestesista, un pediatra, un chirurgo, uno dell'area medica;
r)
un medico di medicina generale;
s)
un giornalista;
t)
tre membri designati dal collegio degli infermieri, assistenti sanitari e vigilatrici di infanzia.
2.
I componenti del Comitato, nominati dalla Consiglio regionale su designazione degli ordini, dei collegi e delle associazioni professionali di appartenenza, durano in carica 3 anni e sono rinnovabili.
3.
Ai componenti del Comitato è corrisposto un gettone di presenza di 60 euro al lordo delle trattenute di legge per ogni seduta plenaria e dei gruppi di lavoro formalmente costituiti, nonché il rimborso delle spese di viaggio sostenute.
Art. 5
(Segreteria scientifica del Comitato regionale per la bioetica)
1.
Il Comitato regionale per la bioetica è dotato di apposita segreteria scientifica con il compito di garantirne adeguato supporto.
2.
Le attività di segreteria scientifica sono svolte da un laureato con specifica competenza in bioetica.
Art. 6
(Programma annuale delle attività)
1.
Il Comitato regionale per la bioetica propone ogni anno al Consiglio regionale, il programma annuale delle attività.
2.
Il programma è trasmesso all'inizio dell'anno di riferimento e individua i temi oggetto di riflessione e approfondimento.
3.
Il Comitato trasmette alla Giunta e al Consiglio regionale i pareri successivamente approvati.
Art. 7
(Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato regionale per la bioetica)
1.
Il Consiglio regionale adotta il regolamento che disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Comitato regionale per la bioetica.
Art. 8
(Comitati etici per la pratica clinica)
1.
Successivamente al Comitato regionale per la bioetica sono costituiti, presso ogni Asl e Aso del Piemonte, i Comitati etici per la pratica clinica preposti:
a)
all'analisi etica di casi clinici;
b)
allo sviluppo di raccomandazioni e indirizzi di carattere etico;
c)
alla formazione in materia bioetica e sensibilizzazione alla cittadinanza;
d)
contribuire alla riflessione sul tema della allocazione e dell'impiego delle risorse.
2.
Sono inoltre costituiti un Comitato etico regionale per la pratica Clinica Pediatrica con sede presso l'Ospedale Regina Margherita di Torino e un comitato Etico per le problematiche connesse alle attività proprie dell'IRCC di Candiolo con sede nello stesso istituto.
3.
L'organizzazione e il funzionamento dei Comitati di cui al presente articolo sono stabiliti dal Comitato regionale per la bioetica.
4.
Ogni struttura sanitaria privata accreditata con funzione di presidio ospedaliero ha facoltà di costituire un comitato etico al proprio interno.
Art. 9
(Norma finanziaria)
1.
In fase di prima attuazione della presente legge, agli oneri di spesa corrente complessivamente quantificati in termini di competenza e di cassa pari a 100.000,00 euro, così distinti euro 25.000,00 per l'esercizio delle funzioni del Comitato regionale per la bioetica di cui all'articolo 3, euro 75.000,00 per la partecipazione alle sedute del Comitato regionale per la bioetica, entrambi gli importi iscritti nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali) Titolo 1 "Spesa corrente" del bilancio di previsione finanziario 2018 -2020, 50.000,00 euro per l'esercizio delle funzioni dei Comitati etici per la pratica clinica di cui all'articolo 8 iscritti nell'ambito della missione 13 (Tutela della salute), programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria) Titolo 1 "Spesa corrente" del bilancio di previsione finanziario 2018 -2020, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nella missione 20 (Fondi e accantonamenti) programma 01 (Fondo di riserva).