Proposta di legge regionale n. 347 presentata il 21 dicembre 2018
Norme in materia di volontariato civile
Primo firmatario

RAVELLO ROBERTO SERGIO

Altri firmatari

POLICARO GIUSEPPE ANTONIO

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, al fine di favorire la coesione ed identità sociale nonché per aiutare i giovani a non disperdere le proprie capacità e talenti, promuove il volontario civile dei giovani a cura degli enti pubblici e privati accreditati.
Art. 2. 
(Destinatari)
1. 
Si considerano giovani, ai fini di questa legge, gli studenti che stanno frequentando la scuola secondaria superiore con non meno di anni 14 e non più di anni 20.
Art.3. 
(Requisiti)
1. 
Requisito essenziale richiesto è l'idoneità fisica, certificata dagli organi del servizio sanitario nazionale che sarà richiesta all'atto dell'avvio del progetto con riferimento esclusivamente allo specifico settore d'impiego.
Art. 4. 
(Ambito operativo)
1. 
Il volontariato civile degli studenti è espletato in attività senza scopo di lucro e in ambiti aventi le seguenti caratteristiche:
a) 
attività di supporto nei centri estivi, nelle biblioteche scolastiche, e sugli scuolabus;
b) 
sorveglianza durante le mostre e le manifestazioni giovanili;
c) 
animazione, gestione, custodia e vigilanza di musei, biblioteche e parchi pubblici, sale di ritrovo e di quartiere, palestre e impianti sportivi, aree sportive attrezzate, centri sociali, sportivi, ricreativi e culturali;
d) 
conduzione di appezzamenti di terreno di proprietà o di uso pubblico i cui proventi sono destinati ad uso sociale;
e) 
attività per la prevenzione delle dipendenze (da cibo, sostanze stupefacenti, alcool, fumo, sesso e porno dipendenza, gioco d'azzardo patologico, shopping compulsivo, televisione, internet e cellulare);
f) 
interventi di carattere ecologico, stagionali o straordinari, nel territorio, nei litorali, nelle zone boschive;
g) 
campagne e progetti di solidarietà sociale.
Art. 5. 
(Crediti)
1. 
L'espletamento proficuo di almeno tre cicli delle attività di cui al precedente articolo permettono l'ottenimento di crediti scolastici utili nella votazione finale dell'esame di stato.
Art. 6. 
(Accreditamento degli Enti pubblici e privati)
1. 
Gli enti pubblici e privati che intendono accreditarsi per lo svolgimento del servizio civile volontario dei giovani presentano domanda secondo tempi e modalità stabiliti dalla Giunta regionale attraverso un bando pubblico.
Art. 7. 
(Modalità)
1. 
L'affidamento del volontariato civile avviene mediante avvisi pubblici nel comune nel quale l'attività viene richiesta.
2. 
L'affidamento del volontariato civile sarà regolato con la sottoscrizione di un atto d'impegno da entrambe le parti che non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. Tale sottoscrizione dovrà altresì contenere l'autorizzazione del genitore esercente la patria potestà o di chi ne fa le veci.
3. 
L'atto d'impegno prevede almeno:
a) 
l'articolazione delle prestazioni secondo moduli temporali che si articoleranno nel periodo estivo per una durata minima di n. 4 settimane ed una durata massima di 10 settimane;
b) 
la facoltà per il giovane studente di articolare l'attività in moduli temporali previsti con facoltà del medesimo di chiedere un prolungamento dell'attività;
c) 
la facoltà per il giovane studente di recedere dall'impegno con la previsione di un congruo preavviso;
d) 
l'impegno del volontario ad adeguarsi alle disposizioni dettate dalla normativa e alle prescrizioni impartite dall'Ente d'impiego in ordine all'organizzazione del servizio e alle particolari condizioni di espletamento;
e) 
il volontario è tenuto al rispetto della privacy secondo la normativa vigente.
4. 
Gli enti che impiegano i giovani studenti nel volontariato civile stipulano, a favore degli stessi, una polizza assicurativa contro il rischio di infortuni, nonché contro il rischio di responsabilità civile verso terzi.
Art. 8. 
(Conferenza programmatica regionale)
1. 
La Giunta regionale, entro il mese di gennaio di ciascun anno, convoca una conferenza programmatica e di valutazione, invitando le parti sociali e le pubbliche amministrazioni interessate e coinvolte nell'attuazione di questa legge, per discutere le esperienze realizzate nel corso dell'anno e le iniziative programmatiche per l'anno successivo.
Art. 9. 
(Contributo regionale)
1. 
A carico del bilancio della Regione, è autorizzata la concessione di un contributo agli enti promotori per lo sviluppo delle iniziative e dei progetti delle attività socialmente utili per gli studenti / volontari da erogare sulla base di criteri stabiliti entro il mese di gennaio di ogni anno da parte della Giunta che tenga conto dei risultati della conferenza programmatica regionale di cui all'articolo 8.
Art. 10. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, stimati in 50.000 euro per il 2018, 50.000 euro per il 2019 e 50.000 euro per il 2020, si fa fronte con le risorse già iscritte nella Missione 06, Programma 2 "Giovani" del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020.