Proposta di legge regionale n. 345 presentata il 21 dicembre 2018
Norme in materia di artigianato e di tutela dei prodotti piemontesi
Primo firmatario

RAVELLO ROBERTO SERGIO

Altri firmatari

POLICARO GIUSEPPE ANTONIO

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione intende favorire il potenziamento, l'ampliamento e la diffusione dei prodotti interamente prodotti in Piemonte attraverso la valorizzazione delle imprese artigiane che operano all'interno della medesima.
Art. 2. 
(Beneficiari)
1. 
I Soggetti beneficiari della presente proposta di legge sono tutte le realtà imprenditoriali artigiane che operano nella regione e producono interamente il proprio prodotto in Piemonte.
2. 
Possono acquisire il marchio di made in Piemonte:
a) 
Artigiano: colui che, escludendo qualsivoglia limitazione all'accesso e al suo svolgimento, esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione e implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico- professionali previsti dalle normative di settore;
b) 
Impresa artigiana: è esercitata dall'imprenditore artigiano e deve possedere i seguenti requisiti:
1) 
avere quale scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione e trasformazione di beni, anche semilavorati, o attività di prestazione di servizi;
2) 
organizzare ed operare con il lavoro personale e professionale dell'imprenditore artigiano;
c) 
Associazioni di categoria artigiani, le federazioni regionali più rappresentativa, aderenti alle confederazioni firmatarie di contratti di lavoro dell'artigianato a livello nazionale, effettivamente operanti in Piemonte da almeno tre anni e con una rappresentatività minima del 10% su base regionale, certificati dall'INPS con cadenza triennale.
Art. 3. 
(Requisiti oggettivi)
1. 
Sono considerate ai fini della presente legge beni garantiti dal marchio "Made in Piemonte", tutti quei prodotti finiti ed intermedi destinati alla vendita.
2. 
I settori merceologici in cui l'etichettatura Made in Piemonte è indicativa sono:
a) 
gioielleria ed oreficeria;
b) 
disegno industriale protetto da marchi o brevetti;
c) 
pelletteria;
d) 
abbigliamento;
e) 
tessile;
f) 
calzatura.
Art. 4. 
(Etichettatura)
1. 
La regione Piemonte istituisce un sistema di etichettatura dei prodotti finiti e intermedi, intendendosi per tali quelli che sono destinati alla vendita, nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero, che evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicuri la tracciabilità dei prodotti stessi.
2. 
La Regione Piemonte istituisce in marchio collettivo "Made in Piemonte" per la tutela del prodotto interamente realizzato in Piemonte.
Art. 5. 
(Istituto per la Tutela dei Produttori Piemontesi)
1. 
La Regione Piemonte costituisce "L'Istituto per la Tutela dei Produttori Piemontesi (I.T.P.P.)", quale organo certificatore del prodotto interamente realizzato in Piemonte.
Art. 6. 
(Marchio 'Made in Piemonte')
1. 
L'iter di certificazione si avvia con la sottoscrizione volontaria da parte dell'azienda interessata della richiesta di Certificazione.
2. 
I prodotti che il produttore intende commercializzare usando i marchi ed i segni distintivi "Made in Piemonte" devono avere i seguenti requisiti:
a) 
fabbricati interamente in Italia;
b) 
realizzati con semilavorati Italiani;
c) 
costruiti con materiali naturali di qualità e di prima scelta;
d) 
realizzati con disegni e progettazione esclusivi dell'azienda;
e) 
costruiti adottando le lavorazioni artigianali tradizionali tipiche italiane;
f) 
realizzati in osservanza dei criteri di sicurezza;
g) 
realizzati in osservanza delle norme sull'igiene.
3. 
L'Istituto accorda, accertata la loro sussistenza, la certificazione (che ha validità annuale) e decorso un mese dalla sua concessione un funzionario dell'Istituto procederà al completamento dell'istruttoria con l'acquisizione della documentazione necessaria e la compilazione delle schede del Disciplinare. Entro la fine del mese successivo, il funzionario confermerà all'azienda l'ottenimento della certificazione e l'azienda sarà quindi iscritta nel Registro Regionale Produttori Piemontesi.
Art. 7. 
(Tutela dei lavoratori)
1. 
Nell'etichetta dei prodotti finiti e intermedi di cui all'art. 2, l'impresa produttrice deve fornire in modo chiaro e sintetico informazioni specifiche sulla conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro, garantendo il rispetto delle convenzioni siglate in seno all'Organizzazione internazionale del lavoro lungo tutta la catena di fornitura, sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti, sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, sul rispetto della normativa europea e sul rispetto degli accordi internazionali in materia ambientale.
Art. 8. 
(Impiego del marchio 'Made in Piemonte')
1. 
L'impiego dell'indicazione «Made in Piemonte» è permesso esclusivamente per prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione, hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale e in particolare se almeno due delle fasi di lavorazione per ciascun settore sono state eseguite nel territorio medesimo e se per le rimanenti fasi è verificabile la tracciabilità.
Art. 9. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, stimati in 1.050.000 di euro per il 2018, 1.000.000 euro per il 2019 e 1.000.000 euro per il 2020, si fa fronte con le risorse già iscritte nella Missione 14, Programma 01 "Industria, PMI ed Artigianato" del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020.