Proposta di legge regionale n. 344 presentata il 21 dicembre 2018
Istituzione dell'Albo regionale dei comuni aderenti al Baratto Amministrativo

Art. 1. 
(Oggetto)
1. 
La presente legge istituisce l'Albo regionale dei comuni aderenti al Baratto amministrativo.
2. 
Il suddetto Albo è istituito dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge regionale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 2. 
(Contenuti)
1. 
All'interno dell'Albo sono registrati i comuni che intendono adottare la formula del Baratto amministrativo, come disciplinato dall'articolo 190 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3. 
(Obblighi del comune)
1. 
Il comune aderente è obbligato a redigere formale progetto per il contribuente, tale da identificare periodo e obiettivi di lavoro.
2. 
Il comune è tenuto al controllo dell'avvenuto raggiungimento dell'obiettivo e del regolare svolgimento del lavoro stesso.
3. 
L'amministrazione comunale si obbliga a redigere progetto di scomputo delle imposte in riferimento al contribuente singolo.
Art. 4. 
(Mansioni lavorative)
1. 
Il contribuente presta la propria opera identificando la mansione più specializzata a lui adatta sia per la formazione personale che per l'idoneità fisica.
Art. 5. 
(Luoghi e mansioni di intervento)
1. 
I comuni si obbligano a individuare luoghi e mansioni di intervento sul territorio di propria competenza tale da rendere la scelta del cittadino consapevole.
2. 
La durata giornaliera di impegno civico del cittadino deve rispettare le normative applicabili in materia di diritto del lavoro.
Art. 6. 
(Contributi ai comuni)
1. 
La Regione per favorire forme di partenariato sociale concede contributi ai comuni che attuano il Baratto amministrativo nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
2. 
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, fissa annualmente i criteri per la concessione dei contributi per i comuni iscritti all'Albo di cui alla presente legge.
Art. 7. 
(Norma finanziaria)
1. 
In fase di prima attuazione della presente legge, agli oneri di spesa corrente complessivamente quantificati in termini di competenza e di cassa pari a 500.000,00 euro, iscritti nell'ambito della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 05 (Interventi per le famiglie) Titolo 1 "Spesa corrente" del bilancio di previsione finanziario 2018 -2020, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nella missione 20 (Fondi e accantonamenti) programma 01 (Fondo di riserva).