Disegno di legge regionale n. 341 presentato il 17 dicembre 2018
Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2018 n. 16 'Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana'

Art. 1. 
(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 16/2018 )
1. 
Alla fine del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana) sono aggiunte le parole: "
, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ) e del piano paesaggistico regionale (PPR)
".
Art. 2. 
(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 16/2018 )
1. 
Il comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana) è sostituito dal seguente: "
9.
In applicazione dell' articolo 2 bis del d.p.r. 380/2001 le distanze per la ricostruzione dei fabbricati integralmente demoliti per la parte ricostruita fedelmente, qualora inferiori a quelle ammesse dall'articolo 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968, non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra le sagome edificate preesistenti; per gli eventuali incrementi volumetrici fuori sagoma si applicano le distanze minime di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968
".
Art. 3. 
(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 16/2018 )
1. 
Il comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana) è abrogato.
2. 
Al comma 13 dell'articolo 5 le parole: "
non sono cumulabili con gli adempimenti
" sono sostituite dalle seguenti: "
non sono cumulabili con gli ampliamenti
".
Art. 4 
(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 16/2018 )
1. 
Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana) è sostituito dal seguente: "
3.
La media delle altezze lorde, definite all' articolo 26 del regolamento edilizio tipo regionale, dei locali abitabili, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1, è fissata in non meno di 2,40 metri; per gli spazi accessori e di servizio, indicati all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2), la media è riducibile a 2,20 metri; nei comuni montani e nei territori montani dei comuni parzialmente montani è ammessa una riduzione della media sino a 2,20 metri per i locali abitabili e a 2,00 metri per gli spazi accessori e di servizio; in caso di soffitto non orizzontale, ferme restando le predette altezze medie, l'altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,60 metri per i locali abitabili e a 1,40 metri per gli spazi accessori e di servizio, riducibili rispettivamente a 1,40 metri e a 1,20 metri per gli edifici siti nei comuni montani e nei territori montani dei comuni parzialmente montani.
".
Art. 5. 
(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 16/2018 )
1. 
Al comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana) dopo le parole: "
dalla presente legge,
" sono inserite le seguenti: "
con esclusione degli interventi di cui all'articolo 6,
".
Art. 6. 
(Modifiche all'articolo 11 della l.r. 16/2018 )
1. 
Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana) le parole: "
quanto previsto dal PPR
" sono sostituite dalle seguenti: "
quanto previsto da indirizzi, direttive, e prescrizioni del PPR
".
Art. 7. 
(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 16/2018 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana) le parole: "
o obsolete
" sono abrogate.
Art. 8. 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. 
L'attuazione delle disposizioni della presente legge avviene tramite le risorse umane, strumentali e finanziarie reperibili nell'ordinamento regionale.