Proposta di legge regionale n. 339 presentata il 12 dicembre 2018
Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2009, n. 13 (Interventi a sostegno del Museo Regionale dell'Emigrazione)

Art. 1. 
(Modifica all'articolo 1 della l.r. 13/2009 )
1. 
Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 2009, n. 13 (Interventi a sostegno del Museo Regionale dell'Emigrazione) è sostituito dal seguente: "
2.
Il Museo opera nella prospettiva della creazione di una rete dei musei sui fenomeni migratori.
".
Art. 2. 
(Modifica all'articolo 1 della l.r. 13/2009 )
1. 
Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 13/2009 è inserita la seguente: "
c)
l'analisi dei fenomeni migratori, anche attuali, in rapporto all'esperienza migratoria piemontese
".
Art. 3. 
(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 13/2009 )
1. 
L' articolo 3 della l.r. 13/2009 è sostituito dal seguente: "
Art. 3
(Interventi della Regione)
1.
La Regione promuove:
a)
la stipulazione di un accordo con il Comune di Frossasco al fine di consentire al Museo di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2;
b)
la costituzione di un'associazione, senza scopo di lucro, con il Comune di Frossasco, l'Associazione Piemontesi nel Mondo e soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro per la gestione, promozione e valorizzazione del Museo.
2.
La Regione partecipa alle attività del Museo mediante concessione di contributi all'associazione di cui comma 1, lettera b), per la gestione, promozione e valorizzazione del Museo stesso. I contributi sono concessi secondo criteri predeterminati e previa approvazione del programma triennale di attività del Museo da parte della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente. I contributi sono concessi a condizione che l'associazione sia riconosciuta.
".
Art. 4. 
(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 13/2009 )
1. 
L' articolo 4 della l.r. 13/2009 è sostituito dal seguente: "
Art. 4
(L'associazione per la gestione del Museo)
1.
L'Organo di governo dell'associazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) è costituito da cinque membri, tre designati dal Consiglio regionale, uno dal Comune di Frossasco ed uno dall'Associazione Piemontesi nel mondo. La partecipazione all'Organo di governo dell'associazione è a titolo gratuito.
2.
I membri dell'Organo di governo di cui al comma 1 durano in carica 5 anni e sono rieleggibili per un sola volta.
3.
L'associazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) adotta il programma triennale di attività del Museo su proposta del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 bis.
".
Art. 5. 
(Inserimento dell'articolo 4 bis alla l.r. 13/2009 )
1. 
Dopo l' articolo 4 della l.r. 13/2009 è inserito il seguente: "
Art. 4 bis
(Comitato tecnico-scientifico)
1.
Il Comitato tecnico-scientifico supporta, attraverso studi e iniziative, l'associazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) nell'attività di promozione e valorizzazione del Museo e propone il programma triennale delle attività del Museo.
2.
Il Comitato tecnico-scientifico è composto da:
a)
il o la responsabile della struttura regionale competente in materia di fenomeni migratori o altra persona delegata, con qualifica di presidente;
b)
quattro persone esperte in materia di fenomeno migratorio, di cui due designate dal Consiglio regionale, una dal Comune di Frossasco e una dall'Associazione Piemontesi nel mondo, sulla base della presentazione di curriculum attestante la qualificata, pluriennale e documentata esperienza scientifica e professionale in tale ambito.
3.
La partecipazione al Comitato tecnico-scientifico è a titolo gratuito.
4.
I membri del Comitato tecnico-scientifico si applicano le disposizioni previste all'articolo 4, comma 2.
".
Art. 6. 
(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 13/2009 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 13/2009 , le parole: "
Il Comitato di gestione
" sono sostituite dalle seguenti: "
Il Museo
".
2. 
Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 13/2009 , le parole: "
Il Comitato
" sono sostituite dalle seguenti: "
Il Museo
".
Art. 7. 
(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 13/2009 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 13/2009 è sostituito dal seguente: "
1.
Entro un anno dall'entrata in vigore della legge, e successivamente ogni anno, l'associazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) presenta alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione del programma triennale di attività
".
2. 
Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 13/2009 è sostituito dal seguente: "
2.
Entro un anno dall'erogazione dei contributi, l'associazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) presenta alla Giunta regionale un analitico rendiconto delle modalità di impiego dei contributi regionali
".
3. 
Al comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 13/2009 , le parole: "
la corresponsione della successiva annualità di contributi
" sono sostituite dalle seguenti: "
la concessione di contributi
".
Art. 8. 
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. 
Gli interventi di cui alla presente legge non fanno insorgere nuovi o aggiuntivi oneri finanziari, in quanto utilizzano come fonte di copertura le risorse già stanziate a finanziamento della l.r. n. 13/2009 (Missione 05 - Programma 03 - Titolo 1), del bilancio di previsione 2018-2020.