Disegno di legge regionale n. 338 presentato il 12 dicembre 2018
Nuove norme per la promozione dell'occupazione, della qualita', della sicurezza e regolarita' del lavoro

Sommario:      

Capo I 
Norme generali
Art. 1. 
(Oggetto)
1. 
La Regione Piemonte, nel rispetto della Costituzione, della normativa comunitaria, statale e dello Statuto regionale adotta nuove norme in materia di promozione dell'occupazione, di qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro, nonché di sostegno alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro.
2. 
La presente legge attua, in particolare, il d.lgs. 150/2015 e contiene disposizioni di coordinamento con la l.r. 23/15 .
Art. 2. 
(Principi)
1. 
La Regione, nel rispetto dei principi di semplificazione, delegificazione, sussidiarietà, concertazione, adeguatezza, partecipazione, leale collaborazione, pari opportunità e centralità della persona:
a) 
attribuisce le funzioni amministrative ai livelli istituzionali più adeguati al fine di assicurare un'organizzazione dei servizi per il lavoro efficiente e funzionale al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini;
b) 
riconosce l'importanza del metodo della concertazione con le parti sociali al fine di promuovere l'occupazione, migliorare la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro nelle sue diverse forme e di attuare il principio delle pari opportunità nell'accesso e nella permanenza al lavoro, nello sviluppo professionale e di carriera. Riconosce, altresì, l'importanza del ruolo svolto dalla bilateralità per la regolazione del mercato del lavoro e l'implementazione di politiche e iniziative coerenti con le finalità della presente legge;
c) 
assume la partecipazione dei soggetti rappresentativi delle persone con disabilità, quale elemento portante per le politiche del lavoro a queste rivolte, attraverso il confronto con le associazioni comparativamente più rappresentative costituite a livello regionale o loro rappresentanze.
2. 
La Regione esercita le proprie competenze in materia di qualità, sicurezza e regolarità del lavoro nel rispetto delle competenze dello Stato, in particolare di quelle relative all'ordinamento civile ed alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
3. 
I provvedimenti attuativi della presente legge sono emanati previa concertazione con la Commissione di cui all'art 9.
Art. 3. 
(Finalità)
1. 
Le politiche regionali in materia di promozione, qualità, sicurezza e regolarità del lavoro, sono volte a:
a) 
promuovere la più ampia partecipazione al lavoro, anche sostenendo l'autoimpiego in forma singola o associata tramite lo sviluppo della imprenditorialità e la valorizzazione della professionalità delle persone;
b) 
promuovere la stabilizzazione dell'occupazione, anche attraverso misure di sostegno ai datori di lavoro privati, contrastando le forme di precarizzazione del lavoro e rafforzando la coesione sociale al fine di migliorare la qualità della vita delle persone;
c) 
Ridurre i tempi di permanenza nella condizione di disoccupazione delle persone in cerca di lavoro;
d) 
consentire a tutti l'accesso al mercato del lavoro e ad un'occupazione stabile e qualificata e sostenere l'inserimento, il reinserimento e la permanenza nel lavoro delle persone a rischio di esclusione con particolare riferimento ai soggetti svantaggiati, promuovendo l'occupabilità, l'adattabilità, l'imprenditorialità e le pari opportunità delle persone indipendentemente dal genere, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, orientamento sessuale e da ogni altra condizione personale e sociale, anche agevolando le imprese nei loro programmi di sviluppo;
e) 
migliorare l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro, promuovendo la qualità dei servizi per l'impiego, mediante la professionalizzazione degli operatori e la semplificazione delle procedure amministrative e favorendo l'interazione tra operatori pubblici e privati accreditati attraverso la creazione ed il governo della rete dei servizi regionali e locali del lavoro, secondo quanto stabilito al successivo art. 4;
f) 
favorire la conciliazione fra i tempi di lavoro e di cura, promuovendo la realizzazione e la fruizione di strutture educative, accessibili e sostenibili, per l'infanzia e di accoglienza delle altre persone a carico;
g) 
favorire condizioni di lavoro propizie all'invecchiamento attivo delle persone;
h) 
promuovere la qualificazione e la riqualificazione del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni regionali e locali, alle dipendenze degli organismi di diritto pubblico da queste posseduti o partecipati, nonché del lavoro svolto in seguito a contratti pubblici aggiudicati dalle pubbliche amministrazioni regionali e locali;
i) 
integrare le politiche del lavoro, della formazione e dell'orientamento professionale, nonché dell'istruzione e delle politiche sociali con le politiche dello sviluppo economico - sociale;
j) 
favorire la crescita professionale e culturale delle persone durante la vita lavorativa e realizzare un sistema di certificazione delle competenze comunque acquisite;
k) 
intervenire nelle situazioni di crisi aziendali, settoriali e territoriali, con misure di anticipazione e con programmi di ricollocazione al fine di contenere le ricadute sociali negative e contribuire alla salvaguardia del patrimonio produttivo;
l) 
promuovere la responsabilità sociale delle imprese quale strumento per migliorare la qualità del lavoro, consolidare e potenziare le competenze professionali, diffondere le conoscenze, migliorare la competitività del sistema produttivo, lo sviluppo economico sostenibile e la coesione sociale;
m) 
promuovere le iniziative volte a contrastare ogni attività imprenditoriale direttamente o indirettamente collegata con lo sfruttamento del lavoro minorile, favorendo l'inclusione dei minori nel sistema formativo;
n) 
promuovere ogni iniziativa volta alla sicurezza e alla prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sui luoghi di lavoro;
o) 
promuovere iniziative volte a contrastare ogni attività imprenditoriale direttamente o indirettamente collegata con l'inquinamento ambientale, con la messa in pericolo delle condizioni di salute dei lavoratori direttamente o indirettamente coinvolti e delle popolazioni che vivono nelle aree interessate dagli effetti dell'attività produttiva;
p) 
favorire l'emersione del lavoro irregolare attraverso apposite misure di politica attiva del lavoro, formazione professionale e campagne informative;
q) 
contribuire a realizzare un equilibrato ed armonico sviluppo della società, favorendo la coesione e l'integrazione sociale con specifiche misure rivolte soprattutto ai cittadini provenienti da paesi esterni all'Unione europea;
r) 
contribuire a forme di collaborazione tra il cittadino e gli enti locali attraverso la promozione dell'adozione di provvedimenti amministrativi, secondo cui i cittadini possono permutare i propri debiti con le amministrazioni pubbliche locali in lavori di pubblica utilità come ad esempio il baratto amministrativo.
Capo II 
Assetto istituzionale
Art. 4. 
(Funzioni della Regione)
1. 
La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento delle politiche attive del lavoro, nonché quelle relative alla regolazione e organizzazione dei servizi per il funzionamento del mercato del lavoro regionale, in raccordo con le linee guida stabilite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro di politiche attive, ai sensi dell' art. 1 comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ) ed in particolare:
a) 
identifica la strategia regionale per l'occupazione - anche nell'ambito di eventuali atti bilaterali con le Autorità di Gestione dei Programmi Comunitari e Nazionali , il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) - in linea con il Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo (POR FSE), garantendo il necessario coordinamento con le politiche relative alle diverse materie collegate ed approvando i conseguenti atti di indirizzo;
b) 
garantisce i livelli essenziali delle prestazioni, stabiliti a livello nazionale, ai sensi dell' art. 28 del d.lgs. 150/2015 e la loro uniformità sul territorio regionale;
c) 
adotta il quadro regionale delle competenze degli operatori pubblici in materia di politiche del lavoro e dei soggetti privati che svolgono attività nel mercato del lavoro piemontese;
d) 
realizza e sostiene la rete regionale dei servizi al lavoro attraverso l'interazione tra i Centri per l'impiego, gli operatori accreditati a livello regionale e a livello nazionale da ANPAL, programmando gli interventi di politica attiva del lavoro, anche mediante l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dai fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) e dalle iniziative comunitarie;
e) 
per consentire un'adeguata erogazione e un migliore governo delle politiche attive, costituisce, ai sensi dell' articolo 18 del d. lgs. 150/2015 , uffici territoriali denominati Centri per l'impiego, definendone i bacini territoriali di competenza;
f) 
i Centri per l'impiego si configurano quali strutture territoriali dell'Agenzia Piemonte Lavoro di cui all'art. 6, operando come snodo fondamentale di erogazione, promozione e coordinamento territoriale dei programmi e delle politiche attive del lavoro, in conformità alle direttive regionali. La Regione ne valorizza a tal fine il loro ruolo istituzionale e di governance nella rete locale dei servizi per l'impiego, nonché la loro funzione di raccordo con le altre politiche volte a sostenere l'integrazione sociale ed economica dei singoli individui all'interno delle comunità di riferimento;
g) 
disciplina le procedure ed individua i criteri di autorizzazione degli operatori pubblici e privati all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 ), nell'ambito del territorio regionale, nonché l'accreditamento degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare i servizi al lavoro nel medesimo ambito territoriale, anche mediante utilizzo di risorse pubbliche;
h) 
realizza e sviluppa il sistema informativo regionale per il lavoro, nell'ambito del sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro, di cui all' articolo 13 del d.lgs. 150/2015 ;
i) 
definisce i criteri di organizzazione, le modalità, le specificazioni e i tempi di attuazione delle procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell' articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro);
j) 
svolge l'esame congiunto previsto nelle procedure di integrazione salariale straordinaria, esprimendo motivato parere, anche in merito agli interventi gestiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, perché riguardanti aziende plurilocalizzate, ai sensi dell' articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 );
k) 
svolge attività di mediazione tra le parti nelle procedure di licenziamento collettivo, previste dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), qualora non sia stato possibile raggiungere un accordo nella fase sindacale della procedura;
l) 
promuove iniziative per l'impiego temporaneo e straordinario dei soggetti individuati dall'articolo 21 per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità, finalizzate all'incremento dell'occupabilità per l'inserimento nel mercato del lavoro sino alla maturazione del diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato ai sensi della legislazione nazionale vigente, ricorrendo, anche alla forma di collaborazione di cui all'art. 3, co. 1, lett. r;
m) 
favorisce l'inserimento lavorativo ed il mantenimento del posto di lavoro dei soggetti destinatari individuati dall'articolo 21, nonché incentiva la creazione di nuovi posti di lavoro per i medesimi soggetti, mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali;
n) 
sostiene iniziative locali per l'occupazione finalizzate all'erogazione di servizi di informazione sui programmi di intervento, predisposti dagli organi competenti, volti a favorire l'ingresso nel mercato del lavoro dei soggetti individuati dalla presente legge, nonché a favorire la progettazione di iniziative e di interventi integrati per lo sviluppo locale;
o) 
promuove e sostiene azioni positive per la realizzazione del pari opportunità.
Art. 5. 
(Coordinamento delle politiche del lavoro e dello sviluppo)
1. 
La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per il coordinamento delle attività regionali in materia di politiche del lavoro raccordandole con le politiche dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale, dell'orientamento, con le politiche sociali, giovanili, della salute, dell'innovazione e della ricerca, del sostegno alle attività produttive, dell'ambiente e, in generale, dello sviluppo socio-economico-territoriale.
Art. 6. 
(Agenzia Piemonte Lavoro)
1. 
È confermata l'istituzione dell'Agenzia Piemonte Lavoro (di seguito Agenzia), ente strumentale, con sede a Torino, dotato di personalità giuridica pubblica, avente autonomia patrimoniale e contabile nell'ambito delle risorse ad essa attribuite dal bilancio regionale. All'Agenzia sono attribuiti i nuovi compiti in materia di servizi per l'impiego, previsti in attuazione del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell' articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ).
2. 
Lo statuto dell'Agenzia è approvato con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.
3. 
L'Agenzia assicura l'erogazione dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro di cui all' articolo 18, comma 1, del d.lgs. 150/2015 , nonché dei servizi per il collocamento mirato dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e dell'avviamento a selezione nei casi previsti dall' articolo 16 della legge 56/1987 , attraverso le proprie strutture territoriali, denominate Centri per l'impiego.
4. 
L'Agenzia esercita compiti di assistenza tecnica e monitoraggio in relazione alle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1 e, in linea con gli indirizzi della Giunta regionale, svolge compiti di:
a) 
supporto alle attività di programmazione delle politiche attive del lavoro nell'ambito del POR FSE e di altre iniziative a valere sui programmi nazionali e su fondi specifici del Ministero competente in materia di lavoro e politiche sociali, nonché su fondi regionali o comunitari;
b) 
assistenza ai lavoratori e alle imprese, attraverso la rete degli sportelli EURES dei Centri per l'impiego, per facilitare la libera circolazione dei lavoratori all'interno dello spazio economico europeo;
c) 
ricerca e studio finalizzati all'innovazione dei servizi per il lavoro.
5. 
L'Agenzia predispone annualmente un piano generale di attività approvato dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, nonché una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente, da trasmettere alla Giunta regionale e al Consiglio regionale.
6. 
Allo scopo di ampliare l'offerta di servizi agli utenti in relazione a specifici bisogni, specie in materia di progettazione di iniziative e di interventi integrati per lo sviluppo locale, l'Agenzia può stipulare convenzioni con gli enti locali o accordi con altri organismi pubblici o privati, ovvero supportare, su richiesta, gli enti locali e le loro associazioni per la progettazione e realizzazione di programmi e di interventi connessi alle politiche ed ai servizi per il lavoro.
Art. 7. 
(Organi dell'Agenzia Piemonte Lavoro)
1. 
Sono organi dell'Agenzia Piemonte Lavoro il direttore e il Collegio dei revisori dei conti.
2. 
Il direttore è nominato dal Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta tra persone in possesso del diploma di laurea, con esperienza almeno quinquennale nella direzione di organizzazioni complesse, oppure del diploma di laurea, con esperienza dirigenziale almeno decennale nell'organizzazione e gestione di risorse umane e finanziarie, oppure del diploma di laurea e di comprovata professionalità ed esperienza almeno decennale nella programmazione, gestione e controllo di progetti pubblici di politica del lavoro maturata presso pubbliche amministrazioni, titolari di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro.
3. 
Il rapporto di lavoro è regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile, revocabile ed a tempo pieno. I contenuti di tale contratto sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Il trattamento economico complessivo non può superare quello dei direttori regionali. L'incarico è incompatibile con ogni altra attività professionale e con cariche elettive pubbliche.
4. 
Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e svolge le funzioni previste dallo statuto .
5. 
Il Collegio dei revisori dei conti è costituito con provvedimento del Presidente della Giunta regionale ed è composto dai seguenti membri iscritti al registro dei revisori contabili:
a) 
tre membri effettivi;
b) 
due membri supplenti.
6. 
Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Nel caso di sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo fino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero Collegio.
7. 
Il Collegio controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'Agenzia e svolge le altre funzioni previste dallo statuto .
Art. 8. 
(Organizzazione dell'Agenzia Piemonte Lavoro)
1. 
L'Agenzia dispone di personale proprio. Essa adotta il piano triennale dei fabbisogni di cui all' articolo 6 del d.lgs. 165/2001 , assume e gestisce il proprio personale nell'ambito del limite di spesa definito con cadenza pluriennale dalla Giunta regionale e con le modalità e le procedure previste dalla normativa statale e regionale in materia di personale e nel rispetto della contrattazione collettiva. All'Agenzia è attribuita la competenza in materia di reclutamento del personale afferente i Centri per l'impiego, nell'ambito della propria autonomia gestionale, nel rispetto degli indirizzi regionali e delle risorse finanziarie attribuite, anche in attuazione dei piani di rafforzamento nazionali. La dotazione organica dell'Agenzia è definita con deliberazione della Giunta regionale.
2. 
In conformità a quanto disposto dall' articolo 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), il personale della Città metropolitana di Torino e delle province con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i Centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell' articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge di stabilità 2015'), è trasferito nel ruolo dell'Agenzia; per tale personale a tempo indeterminato è ammesso l'esercizio di opzione alternativa a favore dell'inquadramento nei ruoli regionali, con contestuale distacco funzionale all'Agenzia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020). Il trasferimento dalla Regione all'Agenzia è disciplinato da appositi accordi tra la Regione e le organizzazioni sindacali dei lavoratori. L'Agenzia succede entro il 31 ottobre 2018 nei rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa del personale impiegato presso i Centri per l'impiego, ai sensi dell'articolo 1, commi 795 e 796 della legge 205/2017 e ne garantisce la relativa stabilizzazione.
3. 
Al fine di consentire un'adeguata gestione dell'opzione di cui al comma 2, salvaguardando la continuità di funzionamento dei servizi al pubblico e assicurando un ottimale subentro nei contratti di lavoro, il processo di trasferimento della titolarità dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e il correlato funzionamento dei Centri per l'impiego inizia a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020) e si conclude entro il 31 ottobre 2018, con modalità concordate tra la Regione, la Città metropolitana di Torino e le province piemontesi, consultate le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
4. 
Sino al 31 ottobre 2018 le province e la Città metropolitana di Torino assicurano il regolare funzionamento del servizio garantendo le risorse strumentali necessarie, anche al fine della sicurezza degli immobili. I beni e le risorse strumentali e i rapporti attivi e passivi connessi alle risorse da trasferire sono definiti da specifici accordi, previa ricognizione da parte degli enti titolari degli stessi.
5. 
La Regione assicura il trasferimento alla Città metropolitana di Torino e alle province piemontesi delle risorse occorrenti alla corresponsione della retribuzione e degli oneri connessi al personale dei Centri per l'impiego e delle relative spese di funzionamento per tutto il periodo di transizione, con modalità concordate tra la Regione, la Città metropolitana di Torino e le province piemontesi, previa iscrizione nel bilancio regionale delle somme di cui all'articolo 1, commi 794, 797 e 807 della legge 205/2017 .
6. 
L'Agenzia conforma la propria organizzazione in modo da garantire che le funzioni di cui all'articolo 6 siano svolte in articolazioni e livelli di responsabilità centrali, collegati alle strutture periferiche territoriali denominate Centri per l'impiego, tenendo conto di dimensione e caratteristiche dei bacini del lavoro di riferimento.
7. 
L'inquadramento giuridico, il trattamento economico, di previdenza e quiescenza del personale dell'Agenzia è adeguato alle disposizioni relative ai dipendenti regionali.
8. 
Per lo svolgimento di attività progettuali, di studio e di ricerca, monitoraggio e valutazione l'Agenzia ha facoltà di stipulare convenzioni con società, camere di commercio, università ed altri enti qualificati. Per lo svolgimento di attività gestionali di carattere straordinario e limitato nel tempo, non previste dal piano annuale di attività, di cui al comma 10, lettera a), alle quali non può provvedersi con il personale in organico, l'Agenzia ha facoltà di far ricorso a contratti a tempo determinato, nell'osservanza della normativa vigente, previa autorizzazione e relativa dotazione di risorse della Giunta regionale contestuale all'affidamento delle attività.
9. 
Resta salva la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato nell'ambito delle attività e delle risorse dei programmi comunitari a gestione diretta della Commissione europea.
10. 
La vigilanza sull'Agenzia è esercitata dalla Giunta regionale. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta i seguenti atti:
a) 
il piano annuale di attività;
b) 
la relazione annuale dell'attività svolta;
c) 
gli atti di straordinaria amministrazione.
11. 
Il bilancio di previsione, l'assestamento, le variazioni allo stesso e il rendiconto sono trasmessi alla Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).
12. 
In caso di soppressione dell'Agenzia, il personale dell'ente medesimo viene trasferito alla Regione o ad altro ente strumentale.
13. 
In caso di mutamento della personalità giuridica dell'Agenzia, da cui consegue l'inapplicabilità del Contratto collettivo nazionale Comparto funzioni locali, il personale della stessa ha facoltà di esercitare opzione di trasferimento presso la Regione o ad altro ente strumentale.
Capo III 
Concertazione
Art. 9. 
(Commissione regionale di concertazione per le politiche regionali del lavoro, della formazione e dell'orientamento)
1. 
È istituita, quale sede concertativa unica in materia di politiche regionali del lavoro, formazione professionale e orientamento, la Commissione regionale di concertazione per le politiche regionali del lavoro, della formazione e dell'orientamento, che esercita le seguenti funzioni:
a) 
formula proposte ed esprime parere obbligatorio sui programmi e sugli atti di indirizzo e direttive delle politiche attive del lavoro, della formazione professionale e dell'orientamento, finanziati con risorse europee, nazionali e regionali, nonché sugli atti indicati all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), l), m), n), o), e in ordine alle iniziative in materia di fabbisogni professionali delle imprese e di fabbisogni formativi dell'offerta di lavoro, comprese le funzioni di cui all' articolo 19 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale);
b) 
riceve ed esamina rapporti, studi e valutazioni inerenti il mercato del lavoro e le politiche del lavoro, predisposti anche su propria proposta e/o in attuazione delle attività di monitoraggio ed analisi di cui ai successivi articoli 11 e 13, dalla Regione, dall'Agenzia Piemonte Lavoro o da altri soggetti incaricati, ivi compresi gli enti bilaterali, ed esprime valutazioni sugli interventi attuati;
c) 
propone interventi volti a favorire l'inserimento nel lavoro di soggetti in condizioni di svantaggio personale, sociale e di disabilità psico-fisica;
d) 
esamina ed approva i progetti di contratti di formazione-lavoro nella PA;
e) 
promuove il monitoraggio sulle condizioni del lavoro svolto presso gli operatori aggiudicatari di contratti pubblici aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori, opere e segnala eventuali situazioni di irregolarità.
2. 
La Commissione è composta da:
a) 
il Presidente della Giunta regionale o dall'assessore delegato con funzioni di presidente;
b) 
il consigliere o la consigliera di parità di cui al d. lgs. 198/2006 ;
c) 
fino a dodici componenti effettivi e fino a dodici supplenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale, anche in forma associata, in numero tale da garantire la pariteticità con i componenti di cui alla lettera d);
d) 
fino a dodici componenti effettivi e fino a dodici componenti supplenti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, anche in forma associata, in numero tale da garantire la pariteticità con i componenti di cui alla lettera c);
e) 
il sindaco della città metropolitana di Torino o suo delegato;
f) 
due rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Piemonte.
3. 
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri per la nomina dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
4. 
La Commissione, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimane in carica per tutta la durata della legislatura, e comunque per un periodo minimo di tre anni.
5. 
La Commissione adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il proprio Regolamento interno che ne definisce le modalità organizzative e di funzionamento.
6. 
Partecipano alle riunioni della Commissione e delle sottocommissioni, senza diritto di voto:
a) 
il direttore della struttura regionale competente in materia di lavoro, di formazione professionale e di orientamento;
b) 
il direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro;
c) 
gli assessori regionali competenti nelle materie poste all'ordine del giorno.
7. 
Il presidente della Commissione può invitare a partecipare alle sedute altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile ed opportuna ai fini della trattazione di determinate questioni poste all'ordine del giorno; in materia di formazione professionale sono invitati a partecipare alle sedute, senza diritto di voto, i rappresentanti delle associazioni delle agenzie formative comparativamente più rappresentative a livello regionale.
8. 
La struttura regionale competente in materia di lavoro garantisce le funzioni di segreteria.
Art. 10. 
(Confronto con le associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità)
1. 
In attuazione di quanto stabilito dai Principi della presente legge (art. 2, comma 1, punto c), viene istituita una sede di confronto permanente con le associazioni comparativamente più rappresentative costituite a livello regionale sul tema della disabilità, convocata dall'Assessore al lavoro per acquisire un parere preventivo in ordine ai principali provvedimenti da assumere sul tema del lavoro e della formazione per le persone con disabilità e suggerimenti per l'implementazione delle politiche regionali su tali temi. La Giunta regionale provvede con propri atti alla definizione dei criteri di rappresentanza e all'organizzazione del confronto.
Capo IV 
Programmazione e valutazione delle politiche del lavoro
Art. 11. 
(Analisi del mercato del lavoro)
1. 
Per orientare la programmazione delle politiche del lavoro e rendere disponibile agli operatori dei servizi per l'impiego e ai portatori di interesse regionali un quadro il più possibile esaustivo ed aggiornato sulla situazione socio-economica territoriale e sulle sue dinamiche, la Regione promuove e realizza un'attività sistematica di analisi del mercato del lavoro regionale, avvalendosi dei dati presenti nel sistema informativo regionale e nelle altre fonti disponibili, con riferimento primario all'ISTAT e agli Osservatori Statistici INPS, e acquisendo eventuali elementi di ordine più qualitativo attraverso indagini mirate e il confronto con le parti sociali, esperti e testimoni privilegiati.
2. 
Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, la Giunta regionale si avvale del proprio istituto di ricerca Ires Piemonte e ha facoltà di stipulare convenzioni con enti, istituzioni, società, istituti di ricerca, organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché esperti in materia di mercato del lavoro.
3. 
La Giunta regionale promuove intese con le CCIAA e gli enti locali per il coordinamento delle attività di analisi del mercato del lavoro, esercitate nell'ambito dei rispettivi territori.
Art. 12. 
(Programmazione)
1. 
La programmazione generale delle politiche del lavoro avviene attraverso gli atti di cui all'art. 4, comma 1, lett. a, che individuano le linee strategiche regionali per l'impiego delle diverse risorse, di fonte anche europea, nazionale e regionale, destinabili al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 della presente legge.
2. 
L'adozione degli atti di cui al comma 1 avviene in esito all'espletamento delle procedure di concertazione descritte al Capo III della norma, tenendo conto delle analisi di cui all'art.11 e dei risultati delle attività di monitoraggio e valutazione previste dall'art.13.
3. 
Nel rispetto delle scelte strategiche compiute in conformità al comma 1, la Giunta regionale approva, previo parere della Commissione Regionale di Concertazione di cui all'art. 9, e con riferimento ai diversi campi di intervento, gli atti di indirizzo, anche a valenza pluriennale, per la realizzazione delle attività di cui al Capo VI della presente Legge.
4. 
Gli atti di indirizzo stabiliscono:
a) 
una puntuale definizione delle attività da realizzare e dei destinatari degli interventi e un'indicazione anche quantitativa degli obiettivi da raggiungere;
b) 
indicazioni di massima sulla raccolta e registrazione, a cura degli operatori incaricati dell'attuazione degli interventi, delle informazioni sui destinatari e sulle attività previste a fini di monitoraggio;
c) 
i criteri generali per la selezione dei progetti e per la determinazione della congruità dei costi.
5. 
La Regione, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento, può promuovere la conclusione di accordi di programma con gli Enti Locali, secondo quanto previsto all' articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e favorire la collaborazione e il coinvolgimento degli attori istituzionali e non presenti a livello locale nei diversi territori.
Art. 13. 
(Monitoraggio e valutazione del sistema regionale delle politiche del lavoro)
1. 
La Regione svolge e promuove specifiche analisi qualitative e quantitative ai fini del monitoraggio e della valutazione delle politiche per il lavoro e ne garantisce adeguata diffusione.
2. 
Le azioni di monitoraggio degli interventi di politica attiva del lavoro sono svolte in coerenza con gli strumenti e i criteri definiti dalla legislazione regionale, nazionale e comunitaria, utilizzando prioritariamente i dati raccolti e registrati a sistema dai soggetti che erogano i servizi per il lavoro di cui agli articoli 15 e 16.
3. 
La Giunta regionale favorisce l'utilizzo di nuove tecnologie di informazione e comunicazione, anche ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi e del reperimento e miglioramento della qualità dei dati necessari per il monitoraggio.
4. 
Per la predisposizione dei rapporti di monitoraggio, la Giunta regionale si avvale della Direzione Coesione Sociale e dell'Agenzia Piemonte Lavoro.
5. 
La Regione effettua un'attività regolare e continuativa di valutazione degli interventi di politica attiva del lavoro in raccordo con il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NUVAL) e con l'attività di valutazione realizzata nell'ambito della programmazione del FSE, in una logica integrata con le iniziative avviate dall'ANPAL in collaborazione con l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP), avvalendosi dell'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali per il Piemonte (IRES) o di altri soggetti in possesso di competenze specialistiche in materia.
6. 
L'attività di monitoraggio e valutazione è alla base della programmazione e della definizione dei nuovi interventi di politica e degli atti di indirizzo regionali.
Capo V 
Sistema regionale dei servizi per l'impiego
Art. 14. 
(Servizi per l'impiego)
1. 
Il sistema regionale dei servizi per l'impiego è costituito dai seguenti soggetti:
a) 
Centri per l'impiego, quali strutture territoriali dell'Agenzia;
b) 
operatori pubblici e privati autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale allo svolgimento delle attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione, di ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;
c) 
operatori pubblici e privati autorizzati dalla Regione allo svolgimento delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;
d) 
operatori pubblici e privati accreditati dalla Regione ai sensi dell' articolo 7 del d.lgs. 276/2003 ;
e) 
agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 276/2003 accreditate ai servizi per il lavoro su tutto il territorio nazionale dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL).
Art. 15. 
(Centri per l'impiego)
1. 
I Centri per l'impiego, quali strutture territoriali pubbliche preposte alla gestione operativa delle politiche attive del lavoro, svolgono in forma integrata, nei confronti dei disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, ai sensi dell' articolo 18 del d. lgs. 150/2015 , le seguenti attività:
a) 
orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione;
b) 
ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione;
c) 
orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze e analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed europea;
d) 
orientamento individualizzato all'autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa;
e) 
avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo;
f) 
accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno individuale di ricollocazione;
g) 
promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio;
h) 
gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attività di lavoro autonomo;
i) 
gestione di incentivi alla mobilità territoriale;
j) 
gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;
k) 
promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile, ai sensi dell' articolo 26 del d.lgs. 150/2015 .
2. 
I Centri per l'impiego concorrono ad assicurare sul territorio regionale i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) fissati dall' articolo 28 del d.lgs. 150/2015 .
3. 
Competono in via esclusiva ai Centri per l'impiego in quanto struttura pubblica del sistema dei servizi per l'impiego:
a) 
l'accertamento dello stato di disoccupazione e la relativa certificazione;
b) 
la profilazione dell'utente e la stipula del patto di servizio personalizzato;
c) 
il collocamento mirato dei lavoratori disabili, ivi comprese informazioni e supporto a lavoratori e imprese;
d) 
gli avviamenti a selezione di cui all' articolo 16 della legge 56/1987 ;
e) 
altri compiti e funzioni riservati al sistema pubblico dei servizi per il lavoro dalla legislazione vigente. La Regione può favorire in via eccezionale accordi di collaborazioni tra centri per l'impiego e gli operatori di cui all'art. 21, per rendere più rapido ed efficace lo svolgimento delle funzioni del presente comma.
4. 
I Centri per l'impiego possono dotarsi di procedure per una collaborazione attiva con le rappresentanze del mondo del lavoro, al fine di rilevare i fabbisogni professionali delle imprese ed agevolare la propria attività di incontro domanda/offerta, nonché le proprie attività di orientamento e di accompagnamento al lavoro.
Art. 16. 
(Operatori pubblici e privati accreditati)
1. 
Ai fini dell'applicazione della presente legge si definisce "accreditamento" il provvedimento mediante il quale la Regione, in coerenza con le politiche regionali per l'occupazione, riconosce ad un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a:
a) 
erogare, nell'ambito del territorio regionale, i servizi e le misure di politica attiva del lavoro di cui all' art. 18 del d.lgs. 150/2015 e s.m.i., anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, fatta eccezione per le funzioni amministrative attribuite in via esclusiva ai Centri per l'impiego;
b) 
partecipare attivamente alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta.
2. 
La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale di concertazione, istituisce, con proprio provvedimento, l'elenco per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare, nell'ambito del territorio regionale, i servizi al lavoro anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nel rispetto degli indirizzi regionali, dei principi e criteri generali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del d.lgs. 276/2003 , nonché dei seguenti ulteriori criteri:
a) 
rispetto di standard omogenei di servizio nel territorio regionale;
b) 
garanzia di gratuità dell'accesso ai servizi da parte dei lavoratori.
3. 
Con il provvedimento di cui al comma 2, la Giunta regionale formula indirizzi e criteri generali per l'attuazione di forme di collaborazione fra gli operatori pubblici e privati accreditati e i centri per l'impiego, di cui all'articolo 15, non soggetti ad accreditamento, nonché le modalità di raccordo fra il sistema di accreditamento dell'istruzione e formazione professionale e quello degli operatori pubblici e privati accreditati ai sensi dell' articolo 7 del d.lgs. 276/2003 e gli operatori accreditati su tutto il territorio nazionale dall'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).
4. 
La Giunta regionale disciplina altresì, in coerenza con i requisiti per l'accreditamento nazionale definiti in attuazione dell' art. 12, comma 1, del D.Lgs. 150/2015 :
a) 
le procedure per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati autorizzati;
b) 
le modalità di misurazione dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi erogati dagli operatori pubblici e privati accreditati;
c) 
le modalità di tenuta dell'elenco e di verifica del mantenimento dei requisiti;
d) 
le idonee forme di controllo;
e) 
le modalità di conferimento obbligatorio delle informazioni e dei dati, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nonché l'obbligo di interconnessione con il sistema informativo di cui all' articolo 13 del d.lgs. 150/2015 ;
f) 
le modalità di raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione;
g) 
le modalità di raccordo con i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e) della presente legge.
5. 
I requisiti minimi e aggiuntivi di cui al comma 4, sono definiti conformemente ai seguenti criteri generali:
a) 
sussistenza di competenze professionali specifiche e comprovate da idonea documentazione relativa ai titoli di studio e professionali posseduti dai dipendenti, soci, amministratori, consulenti direttamente impegnati nell'erogazione dei servizi alle persone ed alle imprese;
b) 
prevalenza, nell'ambito dei rapporti di lavoro del personale direttamente adibito all'erogazione dei servizi, di rapporti di lavoro subordinato con gli operatori pubblici e privati accreditati, nel rispetto dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale
Art. 17. 
(Operatori pubblici e privati autorizzati)
1. 
Ai fini dell'applicazione della legge si definisce "autorizzazione" il provvedimento mediante il quale la Regione abilita operatori, pubblici e privati, di seguito denominati agenzie per il lavoro, allo svolgimento dell'attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale dei lavoratori e delle lavoratrici nel mercato del lavoro regionale.
2. 
Gli operatori pubblici e privati autorizzati dalla Regione svolgono le attività di cui al comma 1 secondo le definizioni attribuite alle medesime dall'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), del d.lgs. 276/2003 .
3. 
La Giunta regionale disciplina, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali desumibili in materia dal d.lgs. 276/2003 , la procedura per l'iscrizione nelle sezioni regionali dell'albo degli operatori pubblici e privati che richiedono l'autorizzazione a svolgere le attività definite all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), e d), del d.lgs. 276/2003 .
4. 
La Giunta regionale provvede, previa verifica dei requisiti richiesti dall' articolo 5 del d.lgs. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione del comma 4, lettera b), della medesima disposizione, a rilasciare l'autorizzazione secondo le modalità prescritte dall' articolo 6, comma 7, del d.lgs. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e provvede, altresì, alla contestuale comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'iscrizione delle agenzie nelle apposite sezioni regionali dell'albo nazionale delle agenzie per il lavoro.
5. 
Per i comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni o di altre forme associative, le camere di commercio, gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, l'autorizzazione si riferisce allo svolgimento, relativamente ai rispettivi ambiti di competenza, dell'attività di intermediazione a condizione che tali soggetti svolgano la predetta attività senza finalità di lucro, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c), f) e g), del d.lgs. 276/2003 e provvedano a fornire le informazioni richieste dalla Regione relative al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi dell' articolo 17 del d.lgs. 276/2003 .
6. 
Per i soggetti previsti dall' articolo 6, comma 3, del d.lgs. 276/2003 l'autorizzazione si riferisce allo svolgimento dell'attività di intermediazione a condizione che rispettino i requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c), d), e), f) e g), del d.lgs. 276/2003 .
7. 
I soggetti autorizzati, ai sensi del presente articolo, non possono, in ogni caso, svolgere l'attività di intermediazione nella forma di consorzio e non possono operare a favore di imprese aventi sede legale in altre Regioni.
Art. 18. 
(Forme di raccordo con altri soggetti)
1. 
La Regione promuove forme di raccordo tra il sistema dei servizi per l'impiego e i soggetti che, mediante azioni informative, progetti dedicati o contributi di diversa natura, concorrono a migliorare l'efficacia dei percorsi di inserimento e reinserimento lavorativo, con particolare attenzione a quelli rivolti a persone e famiglie svantaggiate, secondo una prospettiva di innovazione sociale.
Art. 19. 
(Sistema Informativo Lavoro Piemonte)
1. 
Il Sistema Informativo Lavoro Piemonte (SILP), parte integrante del sistema informativo regionale, costituisce l'applicativo in uso per la gestione amministrativa dei servizi per l'impiego e a supporto dei servizi di incontro tra domanda e offerta di lavoro, ed opera in cooperazione applicativa con il sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro di cui all' articolo 13 del d.lgs. n. 150/2015 .
2. 
Il SILP è alimentato, nel rispetto delle vigenti norme dell'UE e nazionali così come delle disposizioni operanti a livello regionali, con i dati degli utenti dei servizi per l'Impiego e delle iniziative di politica attiva loro rivolte e con le informazioni sui movimenti occupazionali importate dal sistema nazionale delle comunicazioni obbligatorie, di cui all' articolo 9-bis del d.l. 510/1996 , convertito con modificazioni dalla l. 608/1996 , e all' articolo 4-bis del d.lgs. 181/2000 . I dati degli utenti dei servizi per l'Impiego sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come modificato dal d.lgs. 101/2018 . All'alimentazione del SILP concorrono, inoltre, per le parti di loro competenza, gli operatori pubblici e privati accreditati o autorizzati.
3. 
Il SILP contribuisce attraverso gli strumenti di interrogazione statistica in esso contemplati, unitamente ad altre componenti del sistema informativo regionale, a supportare la programmazione, la gestione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi di politica del lavoro di cui al Capo VI della presente Legge.
4. 
Le informazioni presenti nel SILP possono essere rese disponibili ai soggetti interessati, nel rispetto delle norme vigenti, se del caso previa stipula di apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, ai fini di studio e ricerca.
5. 
Nell'ambito del SILP si realizza l'esposizione dei dati che concorrono alla formazione e al rilascio del fascicolo elettronico del lavoratore di cui all' articolo 14 del d.lgs. 150/2015 .
6. 
La Regione, cui compete la realizzazione, la conduzione e lo sviluppo del SILP, allo scopo di favorire lo scambio e l'integrazione di dati e di soluzioni operative, in raccordo con ANPAL, collabora con le altre Regioni e gli Enti Locali, e può promuovere intese con soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro e nei sistemi educativi e formativi e con enti ed istituti previdenziali e statistici.
Art. 20. 
(Internazionalizzazione del mercato del lavoro)
1. 
La Regione, allo scopo di garantire ai lavoratori ed alle lavoratrici l'esercizio del diritto a muoversi e lavorare in tutto il territorio europeo, promuove, anche avvalendosi dei soggetti facenti parte del sistema dei servizi per l'impiego e dei servizi di internazionalizzazione del sistema economico regionale, iniziative di collaborazione con altre Regioni e gli Stati europei attraverso l'adesione a reti internazionali di servizi per l'impiego e la partecipazione a partenariati istituiti per favorire la mobilità transfrontaliera e lo scambio di esperienze in materia di lavoro e formazione professionale.
2. 
La Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari a dare attuazione a quanto stabilito al comma 1 e dà comunicazione degli esiti delle relative iniziative attraverso rapporti periodici di monitoraggio, i quali formano oggetto anche di informative alla Commissione di concertazione di cui all'art. 9.
Capo VI 
INTERVENTI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO
Art. 21. 
(Destinatari degli interventi)
1. 
Gli interventi di politica attiva del lavoro sono finalizzati al rafforzamento delle competenze, dell'occupabilità e all'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, anche tramite la nascita e lo sviluppo di iniziative di autoimpiego nella forma di attività di lavoro autonomo e di creazione di impresa, dei seguenti soggetti, residenti o domiciliati in Piemonte:
a) 
disoccupati ai sensi dell' art. 19 del d.lgs. 150/2015 ;
b) 
occupati con attività lavorativa di scarsa intensità, da cui derivi un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione;
c) 
occupati a rischio di disoccupazione, ai sensi dell' art. 19, comma 4, del d.lgs. 150/2015 , ovvero in quanto coinvolti in procedure legate a situazioni di crisi aziendale;
d) 
tutte le persone che, indipendentemente dalla condizione occupazionale, si attivano per la ricerca di lavoro secondo le specifiche stabilite dai dispositivi regionali, ovvero anche i detenuti a fine pena.
2. 
Gli interventi di cui al comma 1 si fondano su i principi di attivazione e libertà di scelta da parte dei destinatari, nonché sulla loro personalizzazione anche in base al relativo profilo di occupabilità, dell'eventuale condizione di svantaggio e di marginalità sociale, in coordinamento con eventuali altre misure attivate a beneficio della stessa tipologia di cittadini.
3. 
Nella realizzazione degli interventi di cui al comma 2, resta ferma l'applicazione dei meccanismi di condizionalità previsti dagli articoli 21 e 22 del d.lgs. 150/2015 .
Art. 22. 
(Il sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in esperienze lavorative)
1. 
La Regione è Ente titolare del sistema piemontese di certificazione delle competenze, per quanto afferisce alle attestazioni di competenze riconducibili al Repertorio piemontese degli standard professionali e formativi.
2. 
Il servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti lavorativi (non formali) risponde alle esigenze di riconoscimento e valorizzazione del patrimonio di competenze dei lavoratori al fine di agevolare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, l'inserimento lavorativo, la mobilità geografica e le transizioni professionali (passaggi da lavoro a lavoro, da una condizione lavorativa ad un'altra).
3. 
I servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze sono erogati dagli enti titolati della Regione secondo specifica normativa e trovano attuazione esclusivamente nelle direttive regionali che li finanziano oppure nell'ambito di progetti specifici, finanziati da fondi non regionali, previa autorizzazione della Regione.
Art. 23. 
(Ruolo delle imprese)
1. 
La Regione riconosce il fondamentale ruolo delle imprese, quali soggetti complementari a garantire il regolare funzionamento del mercato del lavoro, lo sviluppo economico del territorio, l'innovazione produttiva ed altresì la crescita dell'occupazione e del reddito.
2. 
La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle imprese sociali, in particolare, delle cooperative iscritte alla sezione B dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all' articolo 2 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali"), che operano per favorire l'occupazione delle persone svantaggiate.
3. 
Le politiche regionali del lavoro, rivolte alle imprese, sono finalizzate a sostenere adeguatamente e a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, la ricerca di professionalità, la prevenzione e la soluzione delle crisi aziendali per la salvaguardia dell'occupazione e dei livelli di competitività.
4. 
La Regione riconosce il valore formativo del lavoro e promuove l'integrazione tra scuola e lavoro al fine di contrastare la dispersione scolastica e la disoccupazione giovanile, per favorire la crescita e la formazione di nuove competenze, per facilitare l'allineamento tra domanda e offerta nel mercato del lavoro.
5. 
La Regione sostiene, pertanto, il coinvolgimento attivo delle imprese nella diffusione dell'apprendistato, nella formazione continua dei dipendenti e nelle altre forme di apprendimento basate sul lavoro, quali l'alternanza scuola-lavoro, i tirocini e le imprese formative e promuove a tal fine forme di raccordo con i Fondi Paritetici Interprofessionali nel rispetto della loro autonomia e regole di funzionamento.
Art. 24. 
(Cantieri di lavoro)
1. 
Per facilitare l'inserimento lavorativo e per favorire l'inclusione sociale dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a) b) e d), è possibile, nell'ambito delle misure di politica attiva del lavoro, prevederne l'utilizzo temporaneo e straordinario in cantieri di lavoro per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità, da parte di comuni, di unioni di comuni o di altre forme associative e di soggetti controllati e partecipati direttamente o indirettamente dalla Regione, aventi sede nel territorio della Regione Piemonte, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale. L'attività di cantiere può essere affiancata da servizi al lavoro e/o da azioni di formazione finalizzate a favorire l'occupabilità dei soggetti.
2. 
I soggetti ospitanti i lavoratori e le lavoratrici utilizzati nel contesto di cantieri di lavoro possono rivestire il ruolo di promotore dei progetti per sé e per altri soggetti o di utilizzatori nel contesto di progetti presentati da un soggetto promotore. In una logica di integrazione con altri interventi di politica sociale, per persone in condizione di marginalità è auspicabile l'accordo con associazioni di volontariato ed enti del terzo settore, fermo restando il rapporto di pubblica utilità espresso a favore di un soggetto pubblico.
3. 
I partecipanti ai cantieri di lavoro non possono essere impiegati in sostituzione di personale di ruolo degli Enti promotori.
4. 
I cantieri hanno durata non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, fatte salve motivate esigenze; in tal caso la durata minima non può comunque essere inferiore a due mesi.
5. 
I cantieri di lavoro non danno luogo a rapporti di lavoro tra i partecipanti e gli Enti promotori e utilizzatori, conservando i partecipanti lo stato di disoccupazione per la durata del cantiere in cui sono inseriti.
6. 
La Giunta regionale stabilisce:
a) 
le tipologie di cantiere, le modalità e i criteri di utilizzo dei soggetti, tenendo conto della loro età, di precedenti esperienze lavorative, del livello di occupabilità, delle condizioni di disabilità e di ogni altra situazione in cui possono trovarsi i soggetti interessati;
b) 
l'entità dell'indennità giornaliera da corrispondere ai soggetti utilizzati, rivalutata annualmente in base all'andamento dell'inflazione rilevata dall'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT), e la tipologia e l'entità degli altri costi ammissibili;
c) 
le eccezioni a quanto definito al comma 2 del presente articolo.
7. 
Al progetto di cantiere deve essere allegata la relativa documentazione riguardante il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
8. 
Il trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo è a carico degli Enti promotori e utilizzatori secondo le norme vigenti.
9. 
Gli Enti promotori e utilizzatori procedono a selezionare i partecipanti tramite avvisi pubblici secondo le regole stabilite dalla normativa nazionale e dalla disposizioni regionali di dettaglio.
Art. 25. 
(Incentivi all'assunzione)
1. 
La Regione favorisce l'inserimento lavorativo dei soggetti di cui all'articolo 21, che risultino svantaggiati ai sensi della vigente normativa europea e nazionale, anche mediante la concessione, ai datori di lavoro privati operanti sul territorio della Regione, di contributi a titolo di incentivo all'assunzione.
2. 
La Giunta regionale, nell'ambito dei provvedimenti di attuazione del presente articolo, stabilisce le condizioni di accesso agli incentivi da parte delle imprese così come le modalità operative con cui espletare i controlli tesi a verificare il rispetto delle richiamate condizioni.
Art. 26. 
(Inserimento lavorativo delle persone disabili)
1. 
La Regione e gli enti locali, nell'ambito dei servizi e delle modalità di collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche ed integrazioni, promuovono l'inserimento lavorativo delle persone disabili.
2. 
La Regione garantisce omogeneità sul proprio territorio relativamente alle modalità di gestione della legge 68/1999 .
3. 
La Regione e gli enti locali, nell'ambito dei servizi e delle modalità di collocamento mirato di cui all' articolo 12 e 12 bis della l. 68/1999 , nonché all' articolo 14 del d.lgs. 276/2003 e successive modificazioni e integrazioni, promuovono l'inserimento lavorativo delle persone disabili che presentano particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario (ai sensi dell' art. 3, co. 3 della legge 104/92 ), prioritariamente nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 , e successive modificazioni, e loro consorzi e nelle imprese sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 , nell'osservanza delle regole stabilite con atto della Giunta.
4. 
Le persone disabili di cui al comma 2 sono individuate dai Centri per l'impiego.
Art. 27. 
(Fondo regionale per l'occupazione dei disabili)
1. 
È istituito, ai sensi dell' articolo 14 della l. 68/1999 , il fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito chiamato fondo, destinato al finanziamento degli interventi di inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi di assistenza tecnica, nonché dei relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato.
2. 
Tale fondo è alimentato dalle somme derivanti dalle sanzioni amministrative e dagli esoneri parziali di cui alla l. 68/1999 e utilizzate in spesa per le finalità indicate dalla legge stessa.
3. 
La Giunta regionale adotta atti di indirizzo e coordinamento per quanto attiene alla gestione del fondo, stabilendo, fra l'altro:
a) 
le modalità per la presentazione dei progetti di inserimento lavorativo e delle relative domande di contributo;
b) 
la pianificazione e la programmazione delle risorse verso iniziative e progetti differenti;
c) 
i criteri di priorità da adottarsi per la valutazione dell'ammissibilità a contributo dei progetti, le modalità di concessione ed eventuale revoca dei contributi, nonché i criteri da adottarsi per la valutazione dei progetti, privilegiando, ai fini di un inserimento stabile, l'idoneità del contesto organizzativo e ambientale, con particolare riferimento alla priorità da attribuire ai progetti mirati all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità psichica e intellettiva;
d) 
le attività e le procedure di controllo sugli interventi per i quali il contributo è stato concesso, nonché la valutazione dei risultati occupazionali conseguiti.
Art. 28. 
(Agevolazioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili)
1. 
Le agevolazioni sono destinate ai datori di lavoro, ancorché non soggetti all'obbligo di assunzione di cui all' articolo 3 della l. 68/1999 .
2. 
Le agevolazioni sono, altresì, destinate alle persone disabili coinvolte nelle attività oggetto della presente legge, a titolo di rimborso di spese e di sostegno alla partecipazione ad attività direttamente finalizzate all'inserimento lavorativo.
3. 
Le agevolazioni possono essere integrative rispetto agli interventi previsti dal fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, in aggiunta a quanto previsto all' articolo 14, comma 4, lettera b) della l. 68/1999 .
4. 
La Regione, sulla base dei criteri stabiliti dagli atti regionali di indirizzo e coordinamento, comprensivi delle indicazioni relative ai contenuti dei progetti di inserimento lavorativo, eroga le risorse finanziarie previste dal fondo per la realizzazione dei progetti. I progetti sono finanziati nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, dando priorità a quelli destinati ad agevolare l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità intellettiva e psichica. La Regione può provvedere, altresì, ad attivare idonei servizi finalizzati al mantenimento del posto di lavoro delle persone inserite.
5. 
Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, l'Agenzia Piemonte Lavoro, attraverso le proprie strutture territoriali, denominate Centri per l'impiego, può stipulare con i datori di lavoro convenzioni per definire progetti di inserimento lavorativo, ai sensi dell' art. 11 della legge 68/99 e relative norme di attuazione.
6. 
Non sono ammissibili agevolazioni per gli oneri contrattuali dei datori di lavoro, né per le spese per il personale dipendente o in collaborazione, nonché per le spese generali di struttura, che non siano direttamente riferibili a servizi prestati o a beni utilizzati per la realizzazione dei progetti definiti da appositi atti regionali.
Art. 29. 
(Sostegno al reddito)
1. 
La Regione ha la facoltà di destinare risorse per sussidi a favore di lavoratori e lavoratrici interessati da una involontaria interruzione, definitiva o temporanea, del rapporto di lavoro e che si trovano in situazione economica pari o inferiore alla soglia minima stabilita dalla Giunta regionale.
2. 
I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a partecipare alle attività di orientamento professionale, inserimento lavorativo, formazione, riqualificazione o relative ad altre misure o iniziative di politica attiva del lavoro che favoriscono l'integrazione professionale, l'inserimento o il reinserimento lavorativo, attuate dai Centri per l'impiego regionali e dagli Operatori accreditati per i servizi al lavoro. Gli strumenti e le modalità di accesso al sussidio e alle misure di politica attiva del lavoro, sono definiti negli Atti di Indirizzo regionali.
3. 
Possono, altresì, ottenere il sussidio i lavoratori che, per cause di crisi aziendale, rientrano in accordi che prevedono la riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione.
4. 
Il sussidio può essere richiesto, fino ad un massimo del 20 per cento della retribuzione, anche dalle lavoratrici in maternità, cui spetta, secondo l'ordinamento vigente, l'indennità sostitutiva di retribuzione, nei soli casi in cui i contratti collettivi nazionali applicabili prevedano la decurtazione della stessa retribuzione.
5. 
Gli interventi di cui al presente articolo sono coordinati con quelli previsti dal d. lgs. 15 settembre 2017, n. 147 recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà in attuazione della Legge del 15 marzo 2017, n. 33 , secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale che, a tal fine, attuerà progetti anche in forma sperimentale.
Art. 30. 
(Tirocini formativi e di orientamento)
1. 
La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, i tirocini extracurriculari formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo, quali strumenti, non costituenti rapporti di lavoro, finalizzati a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e a sostenere le scelte professionali dei tirocinanti.
2. 
I tirocini sono promossi da parte di un soggetto terzo, rispetto al soggetto ospitante ed al tirocinante, garante della regolarità e qualità dell'iniziativa. I tirocini sono regolati da apposita convenzione fra il soggetto promotore e il soggetto ospitante, pubblico o privato. I tirocini si realizzano sulla base di un progetto formativo individuale concordato fra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante che definisce gli obiettivi formativi da conseguire nonché le modalità e gli strumenti di attuazione del tirocinio.
3. 
È obbligatoria l'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi da parte del soggetto promotore, in proprio o in convenzione con il soggetto ospitante o eventualmente con altri soggetti.
4. 
Per ogni tirocinio sono individuati un tutor del soggetto promotore che coordina l'organizzazione e il programma del percorso di tirocinio e ne monitora l'andamento e un tutor del soggetto ospitante che è responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto formativo.
5. 
La Regione comunica periodicamente alle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro presenti nella Commissione regionale di concertazione, i dati relativi ai tirocini, trattandoli nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati medesimi. Per la predisposizione di tali informative, la Regione si avvale del supporto dell'Agenzia Piemonte Lavoro.
Art. 31. 
(Tirocini estivi)
1. 
Si definiscono tirocini estivi di orientamento, i tirocini promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, secondo le indicazioni di età previste dalle norme in materia, regolarmente iscritto ad un ciclo di studi presso l'Università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico in coerenza e continuità con i percorsi scolastici e/o formativi frequentati.
2. 
Il tirocinio estivo di orientamento ha una durata non superiore a tre mesi, anche in caso di pluralità di tirocini, e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico o scolastico e l'inizio di quello successivo.
3. 
La Giunta regionale individua modalità e limiti di attivazione dei tirocini estivi.
Art. 32. 
(Qualificazione dei tirocini extra-curriculari)
1. 
La Regione si impegna a definire standard minimi di qualità in materia di tirocini al fine di qualificarne l'istituto, in conformità alle Raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea del 10 marzo 2014 e dell'accordo stipulato tra il Governo, le Regioni e Province Autonome in attuazione dell' art. 1, co. 34, l. 92/2012 .
2. 
In particolare, la Giunta regionale con delibera:
a) 
stabilisce, a garanzia della qualità dei tirocini, la stipula di un progetto formativo di tirocinio che preveda una durata ragionevole, adeguata a consentire di acquisire; appropriate competenze anche attraverso un'esperienza pratica;
b) 
prevede una definizione chiara degli obiettivi delle modalità di apprendimento e di formazione nel progetto formativo allo scopo di facilitare la transizione dallo studio, disoccupazione o inattività al lavoro;
c) 
assicura il rispetto dei diritti e delle condizioni di lavoro applicabili ai tirocinanti;
d) 
prescrive che il contratto stabilisca i diritti e gli obblighi delle parti coinvolte;
e) 
stabilisce una durata ragionevole delle esperienze di tirocinio;
f) 
stabilisce un adeguato riconoscimento dei tirocini e una congrua indennità, anche in forma forfettaria.
3. 
La Regione promuove un monitoraggio per la verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti, lo svolgimento regolare del percorso nonché gli eventuali inserimenti lavorativi post tirocinio, ai fini di una adeguata vigilanza sul corretto impiego dei tirocini e le penalità, negli ambiti di propria competenza amministrativa, nel caso di accertati abusi, anche in accordo con i servizi ispettivi.
Art. 33. 
(Misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa)
1. 
La Regione, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, favorisce, mediante la concessione di contributi, di finanziamenti agevolati e di garanzie di accesso al credito, servizi di accompagnamento ed assistenza tecnica finalizzati anche al ricambio generazionale, la nascita e lo sviluppo di iniziative di autoimpiego nella forma di attività di lavoro autonomo e di creazione di impresa, impresa individuale, società di persone, società di capitali, ivi comprese società cooperative, purché abbiano sede legale, amministrativa e prevalente attività operativa in Piemonte, anche mediante il recupero e la valorizzazione delle competenze e capacità tecniche e professionali dei soggetti di cui all'articolo 21.
2. 
La Giunta regionale stabilisce:
a) 
l'importo massimo degli incentivi di cui al comma 1;
b) 
le eventuali priorità tipologiche, territoriali e settoriali delle attività di cui al comma 1;
c) 
le cause di inammissibilità, di revoca o decadenza dei benefici concessi;
d) 
le modalità di gestione degli strumenti di intervento.
3. 
La Giunta regionale stabilisce, altresì, i criteri, le modalità ed i termini di concessione dei contributi, dei finanziamenti agevolati e delle garanzie per l'accesso al credito di cui al comma 1 finalizzati alla:
a) 
copertura delle spese generali di avviamento e delle spese di assistenza tecnico-gestionale connesse all'avvio dell'attività;
b) 
formazione professionale e manageriale;
c) 
realizzazione di investimenti materiali e immateriali, iscrivibili a cespiti e spese per attivazione e adeguamento dei locali e degli impianti, necessari per l'esercizio dell'attività;
d) 
altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta Regionale.
4. 
Al fine di favorire l'accesso al credito e la concessione di finanziamenti agevolati di cui al comma 1, sono utilizzati i fondi regionali di garanzia e di rotazione appositamente istituiti.
5. 
La gestione dei fondi è affidata, con apposito contratto, al soggetto gestore dei fondi nel rispetto degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale.
Art. 34. 
(Misure di contrasto alle crisi occupazionali e progetti di ricollocazione professionale)
1. 
La Regione, in concorso con gli enti locali e le parti sociali e in raccordo con le strutture ministeriali competenti, interviene a contrasto delle situazioni di crisi territoriali, settoriali ed aziendali, anche attraverso l'apertura di tavoli di crisi, con le seguenti modalità:
a) 
promuovendo la ricerca di tutte le possibili soluzioni, in particolare quelle definite dalle parti sociali, atte a garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e del patrimonio produttivo;
b) 
promuovendo e sostenendo progetti specifici concordati con i rappresentanti datoriali e sindacali di riferimento diretti alla formazione, orientamento, riqualificazione e reinserimento dei lavoratori, da attuare con modalità improntate a criteri di flessibilità ed immediatezza;
c) 
favorendo, ove sussistano le condizioni, l'acquisizione dell'azienda da parte dei dipendenti dell'impresa stessa costituendosi in società cooperativa.
2. 
La Regione e gli enti locali, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, promuovono progetti di ricollocazione professionale nel mercato del lavoro a favore dei soggetti di cui all'articolo 29.
3. 
I progetti di cui al comma 3 sono realizzati a seguito di accordi, finalizzati a fronteggiare crisi occupazionali, stipulati a livello regionale tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro rappresentate nella Commissione regionale di concertazione.
Art. 35. 
(Esame congiunto delle crisi occupazionali e pareri sui trattamenti integrativi)
1. 
Presso la Regione si svolge l'esame congiunto previsto dalle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria nel rispetto di quanto disposto dall' articolo 24, del d.lgs. 148/2015 , e per le procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della Legge 223/91 . La Regione promuove gli accordi finalizzati all'utilizzo di strumenti a minore impatto sociale, quali i contratti di solidarietà.
2. 
Per le procedure che richiedono un successivo atto del Ministero del lavoro e politiche sociali, ossia per le istanze di riconoscimento dell'integrazione salariale straordinaria per le causali di crisi aziendale e riorganizzazione, il Presidente della Giunta regionale o l'assessore delegato esprime il parere di cui all' articolo 24 del d.lgs. 148/2015 nei termini richiesti dalle norme vigenti.
Art. 36. 
(Avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni)
1. 
L'avviamento per il reclutamento di personale delle categorie o qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, salvo gli ulteriori requisiti per specifiche professionalità, avviene mediante selezione pubblica di verifica della idoneità dei soggetti che hanno formulato domanda a seguito di avviso pubblico, ovvero che si presentano a selezione presso le sedi e nelle giornate indicate nell'avviso pubblico.
2. 
Ai fini della scelta è privilegiato il criterio del minor reddito in relazione alla situazione familiare, calcolato ai sensi del DPCM 159 del 5 dicembre 2013 , quello della condizione di disoccupato o di occupato e, a parità di condizioni, privilegiando il soggetto più anziano di età.
3. 
La Giunta regionale disciplina le ulteriori modalità attuative, ivi compresa l'eventuale graduazione del punteggio collegato alla durata dello stato di disoccupazione fino ad un massimo di ventiquattro mesi in relazione alle disposizioni contenute nell' art. 16 della l. 56/1987 .
Art. 37. 
(Qualificazione del lavoro presso la pubblica amministrazione)
1. 
La Regione promuove, nel rispetto di quanto previsto in materia dai contratti collettivi, la qualificazione e la riqualificazione del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni regionali e locali, operanti nell'ambito della Regione, e dei soggetti controllati e partecipati direttamente o indirettamente dalla Regione, mediante protocolli d'intesa finalizzati all'utilizzo di forme contrattuali stabili, nonché alla formazione permanente del personale, al benessere organizzativo ed all'erogazione di servizi orientati alla centralità dell'utente.
2. 
La Regione promuove, inoltre, l'attivazione da parte della Regione stessa e di altre amministrazioni aggiudicatrici, o enti aggiudicatori o soggetti aggiudicatori operanti nel territorio regionale, di appalti e di concessioni riservati nel rispetto di quanto stabilito all' articolo 112 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
3. 
La Regione ai fini della riqualificazione professionale e del ricollocamento presso altre amministrazioni, provvede alla formazione e gestione degli elenchi del personale in disponibilità di cui all' articolo 34, comma 3, del d.lgs. 165/2001 .
Art. 38. 
(Invecchiamento attivo delle persone)
1. 
La Giunta regionale, al fine di favorire condizioni di lavoro propizie all'invecchiamento attivo delle persone, promuove, sentita la Commissione regionale di concertazione, la realizzazione di seminari informativi ed iniziative finalizzate alla possibile ricollocazione dei lavoratori e delle lavoratrici all'interno del sistema produttivo.
2. 
Ai medesimi fini di cui al comma 1 e previ accordi sindacali aziendali, la Giunta regionale prevede interventi di rimotivazione dei lavoratori e delle lavoratrici ultra cinquantacinquenni, coinvolgendoli nella loro qualità di "maestri di mestiere", in attività di addestramento dei lavoratori e delle lavoratrici più giovani all'interno dei processi di sviluppo aziendale.
Capo VII 
AZIONI POSITIVE PER LE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA
Art.39. 
(Promozione e divulgazione di azioni positive)
1. 
La Regione e gli enti locali promuovono azioni positive per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell' art.42, d.lgs.198/2000 , che avvalendosi della Commissione per le pari opportunità tra donne e uomini, di cui all' articolo 93 dello Statuto , e delle consigliere di parità regionale e provinciali.
2. 
La Regione e gli enti locali promuovono l'acquisizione e la divulgazione delle informazioni relativamente alla normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di parità, avvalendosi in particolare delle consigliere di parità regionale e provinciali.
Art.40. 
(Inserimento e reinserimento lavorativo delle donne)
1. 
La Regione e gli enti locali attuano interventi specifici di politica attiva del lavoro a favore delle donne che:
a) 
intendono inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro;
b) 
intendono ritornare sul mercato del lavoro dopo un periodo di fuoriuscita dallo stesso per qualsiasi motivo;
c) 
intendono intraprendere attività lavorativa autonoma;
d) 
intendono intraprendere percorsi di formazione professionale, finalizzati al raggiungimento delle competenze utili in relazione alle lettere a), b) e c).
2. 
La Giunta regionale individua criteri, priorità e modalità degli interventi nei confronti delle donne, tenendo conto della loro età, delle precedenti esperienze lavorative, della necessità di reinserimento nel mercato del lavoro, delle condizioni di disabilità e di ogni altra situazione di difficoltà socio-economica in cui possono trovarsi.
Art. 41. 
(Azioni positive e priorità negli incentivi)
1. 
La Regione e gli enti locali, nell'erogazione delle risorse finanziarie, danno priorità alle aziende ed agli enti che attuano al proprio interno azioni positive a favore delle donne.
2. 
Al fine di conseguire il riconoscimento della priorità di cui al comma 1, le aziende e gli enti presentano alla Regione progetti o documentazione di azioni positive, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
3. 
La Regione, nell'applicazione dell'articolo 33, dà priorità alle domande presentate da donne. A tal fine, nell'ipotesi di società di persone o di società cooperativa, le donne devono costituire almeno il 60 per cento dei soci e nell'ipotesi di società di capitali i due terzi delle quote di capitale devono essere detenute da donne e l'organo di amministrazione deve essere composto per almeno i due terzi da donne.
Art. 42. 
(Conciliazione tra tempi di vita e di lavoro)
1. 
Al fine di promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa e dell'organizzazione del lavoro volte a favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, la Regione e gli enti locali, ai sensi della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) sostengono, anche finanziariamente progetti di welfare aziendale proposti da imprese e da enti pubblici, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente.
2. 
I progetti di cui al comma 1 possono prevedere anche l'inserimento nell'organizzazione del lavoro di nuove figure competenti in materia di conciliazione.
3. 
Al fine di incentivare la permanenza nel posto di lavoro, la Giunta regionale sostiene le iniziative dei datori di lavoro, nonché altre innovazioni che possono anche introdurre modifiche agli orari e all'organizzazione del lavoro, finalizzate a rendere concretamente fattibile la conciliazione ed i percorsi di carriera.
4. 
Al fine di favorire l'accesso e la permanenza delle donne nel mercato del lavoro, la Giunta regionale prevede forme di sostegno alla fruizione di servizi di conciliazione, anche stabilendo modalità e termini per il riconoscimento del diritto ad ottenere voucher per l'acquisizione dei servizi alla persona, finalizzati alle attività di cura.
Capo VIII 
RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE
Art. 43. 
(Promozione della responsabilità sociale delle imprese)
1. 
La Regione, in conformità agli obiettivi e agli orientamenti dell'Unione Europea, favorisce l'assunzione della responsabilità sociale delle imprese, intesa quale integrazione volontaria delle problematiche sociali ed ambientali nelle attività produttive e commerciali e nei rapporti con le comunità locali e con i soggetti che possono interagire con le imprese medesime.
2. 
La Regione promuove la responsabilità sociale delle imprese quale strumento per migliorare la qualità del lavoro, la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, consolidare e potenziare le competenze professionali, diffondere le conoscenze, migliorare la competitività del sistema produttivo, lo sviluppo economico sostenibile, la coesione sociale ed il raggiungimento delle pari opportunità tra uomo e donna.
3. 
La Regione promuove la responsabilità sociale delle imprese anche in relazione alle scelte di localizzazione delle unità produttive al fine di evitare o contenere la ricaduta di eventuali effetti negativi sull'occupazione e sul mercato del lavoro locale.
Art. 44. 
(Interventi a sostegno della responsabilità sociale delle imprese)
1. 
La Regione integra i principi della responsabilità delle imprese nei programmi e negli atti di indirizzo per l'occupazione e a tale scopo, anche in raccordo con le parti sociali rappresentate nella Commissione regionale di concertazione:
a) 
sostiene interventi di informazione, sensibilizzazione e formazione sui temi della responsabilità sociale delle imprese;
b) 
sostiene iniziative imprenditoriali, concordate con le organizzazioni sindacali aziendali, finalizzate al miglioramento dei livelli di salute, di sicurezza, di qualità del lavoro, di garanzia delle pari opportunità, nonché quelle volte a tutelare le condizioni ambientali e le comunità di persone che potrebbero risentire degli effetti dell'attività produttiva;
c) 
promuove le iniziative volte a contrastare ogni attività imprenditoriale direttamente o indirettamente collegata con lo sfruttamento del lavoro minorile, favorendo l'inclusione dei minori nel sistema formativo;
d) 
promuove le iniziative volte a contrastare ogni attività imprenditoriale direttamente o indirettamente collegata con l'inquinamento ambientale, con la messa in pericolo delle condizioni di salute dei lavoratori direttamente o indirettamente coinvolti e delle popolazioni che vivono nelle aree interessate dagli effetti dell'attività produttiva;
e) 
favorisce l'adozione da parte delle imprese di codici di condotta e di documenti, quali i bilanci sociali, di genere ed ambientali;
f) 
sostiene l'acquisizione da parte delle imprese di marchi di qualità sociale, anche in relazione all'inserimento lavorativo delle persone disabili o svantaggiate, di genere ed ambientale;
g) 
promuove e sostiene iniziative avviate a seguito di accordi tra le parti sociali volte a praticare forme di welfare territoriali.
Capo IX 
SICUREZZA, REGOLARITÀ E QUALITÀ DEL LAVORO
Art. 45. 
(Sistema di sicurezza e qualità del lavoro)
1. 
La Regione promuove la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza e qualità del lavoro e il miglioramento della qualità della vita lavorativa.
2. 
Nella programmazione regionale diretta al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Giunta regionale prevede o favorisce iniziative volte alla riduzione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, alla promozione del benessere psicofisico dei lavoratori ed all'inserimento nelle misure di prevenzione degli aspetti relativi al genere, età, condizioni di svantaggio dei lavoratori in relazione ai rischi dell'attività lavorativa.
3. 
Per perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Giunta Regionale:
a) 
promuove e finanzia progetti sperimentali di emersione del lavoro irregolare;
b) 
promuove iniziative per prevenire lo sfruttamento ed il fenomeno del lavoro irregolare in agricoltura e sostiene progetti e iniziative per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro regolare;
c) 
promuove specifici accordi fra le parti sociali rappresentate nella Commissione di concertazione volti a favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro.
4. 
La Giunta regionale, in conformità ai principi previsti dalla normativa statale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, persegue, anche mediante specifici accordi con altre amministrazioni pubbliche, l'introduzione e la diffusione nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione di appalti pubblici di disposizioni dirette ad individuare misure ulteriori di tutela delle condizioni di sicurezza ed igiene del lavoro, rispetto a quelle minime stabilite dalla normativa statale.
5. 
La Giunta regionale esercita funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività di controllo e vigilanza svolte dalle aziende sanitarie locali, ne verifica la qualità e l'efficacia e informa la Commissione regionale di concertazione degli esiti.
Art. 46. 
(Interventi di prevenzione)
1. 
La Regione promuove e sostiene iniziative orientate al miglioramento delle condizioni di lavoro, alla prevenzione ed anticipazione dei rischi avvalendosi del Comitato Regionale di Coordinamento di cui all' art. 7 del D.Lgs. 81/2008 .
2. 
Tale Comitato si raccorda con il Comitato di cui all' art. 5 del d.lgs. 81/2008 e svolge, fra le altre, la funzione di indirizzo e programmazione delle attività di comunicazione, informazione, formazione e assistenza operando il necessario coordinamento tra le diverse istituzioni competenti in materia e si riunisce con cadenze periodiche secondo modalità e tempistiche conformi alle previsioni di legge e stabilite in atti regionali.
3. 
Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale, in accordo con le parti sociali rappresentate nella Commissione regionale di concertazione:
a) 
finanzia programmi formativi in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché di rafforzamento delle competenze dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
b) 
favorisce e sostiene campagne informative ed azioni di sensibilizzazione, specie se rivolte ai lavoratori immigrati, da realizzarsi anche con il coinvolgimento degli operatori accreditati a livello regionale;
c) 
sostiene la realizzazione di moduli formativi dedicati al tema della sicurezza e qualità del lavoro nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, realizzate mediante impiego di risorse pubbliche;
d) 
affida la verifica dei requisiti dei soggetti formatori che erogano i moduli di cui alla lett. c), all'apposita Commissione regionale istituita con deliberazione della Giunta Regionale.
Capo X 
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 47. 
(Trasferimenti e controlli)
1. 
I trasferimenti delle risorse regionali a favore della Città Metropolitana di Torino e di eventuali altri enti locali sono disciplinati dai provvedimenti adottati in applicazione delle previsioni della l.r. 23/15 .
2. 
La Regione, avvalendosi del proprio personale o con il supporto di soggetti esterni individuati con procedura ad evidenza pubblica, esercita il controllo delle attività, inteso quale verifica di conformità alle normative di riferimento, della regolarità di svolgimento delle azioni e della corretta gestione finanziaria e contabile.
3. 
Il controllo si realizza con modalità e strumenti idonei e coerenti con le scelte dell'amministrazione e prevede la verifica dei requisiti dei soggetti attuatori, la conformità dell'attuazione delle attività con le disposizioni contenute negli atti amministrativi, la regolare gestione finanziaria, la certificazione periodica e la rendicontazione finale delle spese.
4. 
La Giunta regionale ha la facoltà di stipulare protocolli d'intesa con i Comandi regionali e provinciali della Guardia di Finanza, nonché con le altre amministrazioni pubbliche al fine di realizzare una fattiva collaborazione per migliorare l'efficacia complessiva dei controlli delle attività.
Art. 48. 
(Rendicontazione delle spese)
1. 
La Regione disciplina le modalità di presentazione dei rendiconti delle spese sostenute dai soggetti attuatori allo scopo di garantire la corretta gestione finanziaria degli interventi, la giustificazione e la certificazione delle spese sostenute e l'osservanza delle responsabilità in materia di sorveglianza e controllo.
2. 
Il soggetto attuatore è tenuto a presentare il rendiconto finale delle spese entro 60 giorni dal termine delle attività.
3. 
La Regione, attraverso la competente struttura, provvede, entro novanta giorni dal ricevimento, all'esame del rendiconto in conformità alla disciplina regionale in materia e alle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti.
4. 
La documentazione probatoria è conservata agli atti dei soggetti attuatori per il periodo previsto dalle normative vigenti ed è messa a disposizione dei soggetti competenti in materia di controlli.
Art. 49. 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale, decorsi tre anni dall'entrata in vigore della legge e con successiva periodicità triennale, avvalendosi del supporto dell'Agenzia Piemonte Lavoro di cui all'articolo 6 e dell'ente strumentale IRES Piemonte e tenuto conto delle attività di monitoraggio e valutazione previste al Capo IV, presenta al Consiglio regionale una relazione relativa alle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, al numero e alle caratteristiche dei destinatari raggiunti dagli interventi di politica attiva, alle modalità procedurali adottate nell'attuazione di tali interventi e agli esiti occupazionali che ne sono derivati, e, in generale, al grado di funzionalità del sistema dei servizi al lavoro e alle criticità emerse nell'attuazione della legge.
2. 
La relazione è integrata dal parere espresso in merito dalla Commissione regionale di concertazione di cui all'articolo 9.
3. 
I soggetti pubblici e privati coinvolti negli interventi realizzati sono tenuti a fornite tutti gli elementi conoscitivi utili alla predisposizione di detta relazione.
4. 
La Giunta regionale, inoltre, informa annualmente, di norma entro il 31 luglio dell'esercizio finanziario successivo, la competente Commissione consiliare in ordine agli atti amministrativi adottati in attuazione della legge e alle principali realizzazioni e risultati che ne sono conseguiti.
Art. 50. 
(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)
1. 
Gli atti emanati in applicazione della presente legge, che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità di quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 51. 
(Disposizioni transitorie)
1. 
I procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono regolati dalle disposizioni vigenti al momento dell'avvio del procedimento.
2. 
Le domande dirette ad ottenere i benefici previsti dalle norme di cui all'articolo 52, comma 1, sono regolate dai provvedimenti amministrativi previsti dalle stesse norme fino al perfezionamento dei provvedimenti amministrativi attuativi della presente legge.
Art. 52. 
(Abrogazioni)
1. 
Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) 
la legge regionale 6 gennaio 1983, n. 1 (Istituzione dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro);
b) 
la legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55 (Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di enti locali);
c) 
la legge regionale 29 gennaio 1987, n. 9 (Partecipazione della Regione Piemonte alla realizzazione da parte degli enti locali di progetti per favorire l'impiego di lavoratori che fruiscono del trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni in opere e servizi di pubblica utilità);
e) 
la legge regionale 30 ottobre 1989, n. 62 (Modifica alla l.r. 55/1984 'Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di Enti locali');
f) 
la legge regionale 29 ottobre 1992, n. 43 (Informazione, promozione, divulgazione di azioni positive per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna);
g) 
la legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati);
h) 
la legge regionale 22 dicembre 1995, n. 92 (Modificazione alla legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 'Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati');
i) 
la legge regionale 23 marzo 1995, n. 45 (Impiego di detenuti in semilibertà o ammessi al lavoro all'esterno per lavori socialmente utili a protezione dell'ambiente);
j) 
la legge regionale 9 maggio 1997, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 'Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati' e successive modifiche e integrazioni);
k) 
la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro);
l) 
la legge regionale 1 marzo 1999, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 'Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro');
m) 
la legge regionale 29 agosto 2000, n. 51 (Fondo regionale per l'occupazione dei disabili);
n) 
la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Misure urgenti per l'avviamento al lavoro di soggetti tossicodipendenti o alcoldipendenti);
o) 
l' articolo 19 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003);
p) 
l' articolo 63 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento);
q) 
gli articoli 3, 5 e 7 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004);
r) 
gli articoli 6 e 8 della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 4 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2005);
s) 
la legge regionale 27 novembre 2006, n. 36 (Autorizzazione e accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale);
t) 
l' articolo 29 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007);
u) 
l' articolo 40 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008);
v) 
l' articolo 16 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 28 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e disposizioni finanziarie);
z) 
la legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro);
aa) 
l' articolo 15 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35 (Legge finanziaria per l'anno 2009);
bb) 
l' articolo 55 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009);
cc) 
l' articolo 34 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 30 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e disposizioni di natura finanziaria);
dd) 
l' articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 19 (Interventi urgenti per lo sviluppo delle attività produttive e disposizioni diverse);
ee) 
la legge regionale 11 ottobre 2011, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro");
ff) 
l' articolo 57 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015);
gg) 
l' articolo 105 della legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017);
hh) 
gli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020).
Art. 53. 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti a 197.639.594,00 euro, si fa fronte per l'esercizio finanziario 2018/2020 con i fondi stanziati a valere sulla Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 15.01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro" con la Legge Regionale del 5 aprile 2018 n. 4 .
2. 
Le risorse finanziarie disponibili derivanti dal fondo rotativo, istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e dal fondo di garanzia istituito dall' articolo 5 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati), i cui stanziamenti sono iscritti a valere sulla Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 15.03 "Sostegno all'occupazione", affluiscono, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, al bilancio regionale e sono destinati al finanziamento dei fondi di cui all'articolo 33.
Art. 54. 
(Clausola di invarianza e/o neutralità finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.