Proposta di legge regionale n. 337 presentata il 04 dicembre 2018
Misure fiscali e finanziarie a sostegno dell'agricoltura piemontese, con particolare riferimento alle coltivazioni tipiche
Primo firmatario

POLICARO GIUSEPPE ANTONIO

Altri firmatari

RAVELLO ROBERTO SERGIO

Art.1. 
(Finalità)
1. 
La presente legge, nel rispetto del principio di sussidiarietà, reca disposizioni in favore dell'agricoltura piemontese e delle imprese del settore, sia in forma singola che associata, al fine di accrescere i livelli qualitativi e la competitività della produzione agricola e agroalimentare, con particolare riferimento alle coltivazioni tipiche, nonché della silvicoltura, dell'acquacoltura e della pesca, garantendo la salute dei consumatori e un'adeguata informazione sull'origine e specificità dei prodotti locali.
Art. 2. 
(Oggetto)
1. 
Per l'attuazione della finalità di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione della Regione Piemonte, un apposito fondo con una dotazione di 5 milioni di euro complessivi per il triennio 2018-2020, in favore delle imprese agricole e agroalimentari aventi sede o unità produttiva nella medesima Regione, destinato al finanziamento di appositi programmi d'investimento e di sviluppo, caratterizzato da innovazioni di prodotto, nel processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione.
2. 
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità di ripartizione per l'assegnazione dei contributi previsti dal fondo di cui al comma 2, tenuto conto anche dei seguenti criteri:
a) 
i giovani agricoltori individuati secondo il Regolamento 1307/2013 ;
b) 
le imprese agricole e agroalimentari, la cui attività è esercitata sotto forma di società semplici, in nome collettivo e cooperative, le società in accomandita semplice, le società a responsabilità limitata, le reti di imprese di cui all' articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 , e le organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 , a condizione che, almeno la metà dei soci, dei contraenti, dei produttori, di età inferiore o pari a 40 anni, esercitino, rivestendo la relativa qualifica, l'attività agricola a titolo principale;
c) 
le società semplici di affiancamento per le terre agricole;
d) 
gli "imprenditori agricoli" ovvero i soggetti che, in forma individuale o associata, esercitino una delle attività di cui all' articolo 2135 del codice civile .
3. 
Le risorse del fondo di cui alla presente legge sono destinate, fermo restando a quanto previsto dai programmi regionali e nel rispetto dei criteri di ripartizione di cui al comma 1, per interventi relativi:
a) 
all'acquisto di terreni e di strutture necessarie per l'avvio dell'attività imprenditoriale agricola;
b) 
all'acquisto di mezzi strumentali, con priorità per quelli volti ad accrescere l'efficienza aziendale e l'ammodernamento delle strutture, nonché ad introdurre innovazioni del prodotto, nel processo di coltivazione e manutenzione naturale dei terreni e nel processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione;
c) 
all'ampliamento di una unità minima produttiva definita secondo la localizzazione, l'indirizzo colturale e l'impiego di mano d'opera al fine di garantire l'efficienza aziendale;
d) 
all'acquisto di complessi aziendali già operativi.
4. 
I contributi previsti dal fondo di cui al comma 1 dell'articolo 2, si applicano nel limite istituito nell'ambito del regime de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore.
Art. 3. 
(Agevolazioni tributarie a favore dei giovani agricoltori piemontesi)
1. 
Per le finalità previste dalla presente legge, ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali e agrari, previsti dall' articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , e dall' articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano per i periodi di imposta durante i quali, i terreni presenti sul territorio piemontese, assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli per un periodo non inferiore a cinque anni, a giovani che non hanno ancora compiuto i 40 anni di età, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di IAP, costituiti anche in forma societaria purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuta da giovani che non hanno ancora compiuto i 40 anni di età in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o di IAP. Le qualifiche di coltivatore diretto o di IAP, di cui al presente comma, si possono acquisire entro ventiquattro mesi dalla stipulazione del contratto di affitto.
Art.4. 
(Misure in favore delle imprese agricole e agroalimentari)
1. 
Al fine di favorire la ripresa economica delle imprese agricole e agroalimentari piemontesi, di cui alle lettere a),b),c e d) del comma 2 dell'articolo 2, iscritte nella gestione previdenziale agricola, che si trovano in difficoltà finanziaria, con evidenti squilibri in termini di prezzi e di redditi percepiti dagli stessi imprenditori, a causa delle crisi di mercato e della concorrenza sleale dei prodotti agricoli, in particolare quelli tipici del territorio, possono essere concessi mutui ad ammortamento quindicennale, da erogare al tasso pari a quello di riferimento per il credito agevolato determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze per il mese di marzo 2018, pari a 1,13 per cento, per le operazioni aventi durata fino a 12 mesi e nella misura dello 0,93 per quelle di durata superiore a 12 mesi.
2. 
I mutui sono assistiti dalle garanzie rilasciate dall'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ovvero da altre garanzie prestate dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari, previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, anche nella forma della controgaranzia.
3. 
Alla domanda di finanziamento presentata all'istituto di credito, deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , attestante la riduzione del reddito.
Art. 5. 
(Promozione delle produzioni agroalimentari tipici piemontesi)
1. 
Per le finalità previste dalla presente legge, al fine di promuovere e favorire le attività produttive agricole e agroalimentari tipiche piemontesi, individuate secondo metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate e legate a specifiche zone geografiche regionali, la Regione anche attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet, promuove lo sviluppo di idee progettuali finalizzate alla diffusione e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico in attuazione delle disposizioni regionali previste in materia.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, indice un bando per la selezione di interventi da attuarsi nel territorio regionale rivolto alle imprese agricole e agroalimentari, la cui attività produttiva e commerciale è situata nel territorio regionale.
Art.6. 
(Marchio «Piemonte km zero»)
1. 
La Regione istituisce, con regolamento di cui al successivo comma, il marchio di filiera «Piemonte km zero», che identifica i prodotti agricoli e agroalimentari autoctoni prevalentemente d'interesse regionale e individuati dalle finalità di cui all'articolo 5. Al marchio «Piemonte km zero» può essere data adeguata evidenza grafica nello scontrino di acquisto rilasciato ai consumatori.
2. 
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta il regolamento di attuazione di cui al precedente comma 1.
Art. 7. 
(Accordi con la grande distribuzione organizzata)
1. 
Per le finalità previste dalla presente legge, la Giunta regionale, nell'ambito delle azioni volte a garantire una maggiore diffusione dei prodotti piemontesi a chilometro zero, promuove accordi con la grande distribuzione organizzata operante sul territorio regionale, al fine di stabilire gli obiettivi minimi dei prodotti a chilometro zero da distribuire nel circuito della grande distribuzione organizzata.
Art.8. 
(Mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli)
1. 
Al fine di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di prodotti a chilometro zero e di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e sulle specificità degli stessi prodotti, i comuni piemontesi nell'ambito del proprio territorio e degli strumenti di programmazione in materia di commercio, destinano specifiche aree per la realizzazione di mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, disciplinati dal decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007.
2. 
L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli, non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio dei comuni piemontesi a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati, ai sensi dell' articolo 4, comma 8-ter, decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 , nell'ambito delle disposizioni di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, previste dall' articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 , in materia di edilizia e urbanistica.
Art.9. 
(Campagne di informazione di iniziativa regionale)
1. 
La Regione promuove e sostiene iniziative e azioni per la diffusione e la conoscenza dei prodotti autoctoni a chilometro zero, attraverso:
a) 
la promozione di campagne di informazione, divulgazione e comunicazione relative alle caratteristiche dei suddetti prodotti, ai luoghi di produzione e ai tempi di distribuzione;
b) 
la promozione e la realizzazione, in particolare presso istituzioni scolastiche, di attività didattiche, culturali e dimostrative sul consumo dei prodotti autoctoni a chilometro zero.
2. 
Ai fini dell'individuazione da parte dei consumatori dei punti di vendita diretta, le amministrazioni pubbliche competenti provvedono a semplificare le procedure per l'installazione temporanea o permanente di insegne per gli imprenditori agricoli che ne facciano richiesta e possono prevedere riduzione di imposte locali e oneri connessi.
3. 
La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva con propria deliberazione, acquisito il parere delle Commissioni consiliari competenti, i criteri e le modalità per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione delle attività di cui al comma 1 del presente articolo.
Art.10. 
(Valorizzazione e promozione dei prodotti piemontesi a chilometro zero nel settore privato)
1. 
La Regione incentiva la valorizzazione e la promozione commerciale dei prodotti a chilometro zero e ne favorisce una migliore conoscenza da parte dei consumatori.
2. 
Per le finalità fine di cui al comma precedente, le imprese esercenti attività di ristorazione, ricettività, trasformazione dei prodotti e vendita al pubblico operanti nel territorio regionale che, negli approvvigionamenti di prodotti agricoli e agroalimentari effettuati nel corso dell'anno, acquistano per almeno il cinquanta per cento in termine di valore, prodotti a chilometro zero e che, nell'esercizio della propria attività, garantiscano una adeguata pubblicità di tali prodotti, possono beneficiare di contributi da parte della Giunta regionale. Con il regolamento di cui all'articolo 6 comma 2, la Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al presente comma.
3. 
L'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma precedente, deve essere documentato da fatture di acquisto che riportano l'indicazione della origine, natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati.
4. 
Alle imprese di cui al comma 2 viene assegnato un apposito contrassegno, utilizzabile nelle attività promozionali, le cui caratteristiche e modalità di utilizzo sono determinate con il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo.
5. 
Le imprese di cui al comma 2 sono inserite in un apposito circuito regionale nell'ambito delle attività promozionali della Regione. Con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta regionale definisce, di concerto con le organizzazioni agricole professionali maggiormente rappresentative a livello regionale, il programma annuale di valorizzazione e promozione delle produzioni a chilometro zero.
Art.11. 
(Attività di controllo)
1. 
La Regione, le Province e i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle eventuali infrazioni delle disposizioni di cui alla presente legge.
2. 
Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, le amministrazioni competenti si avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l'istituzione, nell'ambito degli stessi organi, di appositi gruppi di intervento.
3. 
Per lo svolgimento dei controlli di conformità di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2011, la Regione si avvale degli organi di polizia amministrativa locale.
4. 
Resta ferma la competenza dei soggetti indicati dalla normativa statale e regionale per i controlli in materia di igiene, sicurezza alimentare e degli ambienti di lavoro.
Art.12. 
(Sanzioni)
1. 
L'imprenditore che esercita la vendita di prodotti a chilometro zero, senza aver effettuato la comunicazione all'Assessorato regionale competente entro sessanta giorni dalla data d'inizio attività, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1.000. Nel caso di accertamento della violazione, il Comune sospende l'esercizio dell'attività di vendita fino all'avvenuto inoltro della comunicazione di inizio attività.
2. 
L'utilizzo non autorizzato o non conforme alle disposizioni della presente legge del marchio di filiera «Piemonte km zero» di cui all'articolo 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000 a un massimo di euro 5.000.
3. 
Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni, in materia accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Art.13. 
(Clausola valutativa)
1. 
Entro la fine del secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale trasmette alle competenti Commissioni consiliari competenti, una relazione sullo stato di attuazione e sulla efficacia della presente legge. In particolare, la relazione deve contenere dati e informazioni in merito a:
a) 
iniziative attuate dalla Regione per la promozione, diffusione e conoscenza dei prodotti a chilometro zero di cui all'articolo 5, comma 1;
b) 
entità e valorizzazione dei prodotti a chilometro zero, anche con riferimento ai livelli occupazionali nel settore;
c) 
commercializzazione e diffusione della vendita dei prodotti a chilometro zero;
d) 
diffusione dell'utilizzo di prodotti a chilometro zero nei servizi e attività di ristorazione, ricettività e trasformazione dei prodotti agricoli e agroalimentari operanti nel territorio regionale.
Art.14. 
(Rispetto della normativa dell'Unione europea)
1. 
I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato nei successivi commi 2, 3 e 4.
2. 
I contributi, esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea emanati ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015 sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24 settembre 2015, serie L 248.
3. 
I contributi, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24 settembre 2015, serie L 248 oppure se siano da ritenere autorizzati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo Regolamento.
4. 
La presente legge è comunicata alla Commissione europea ai sensi dell' articolo 5 della direttiva 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 17 settembre 2015, serie L 241.
Art. 15. 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri derivanti dalla fase di prima attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro per le finalità previste dall'articolo 2 comma 1 e nel limite massimo di 2 milioni di euro per quanto disposto dall'articolo 3 si fa fronte con le risorse della Missione 16, Programma 01 del Bilancio regionale. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di bilancio.
2. 
Agli oneri di cui alle presenti disposizioni e per le finalità previste dalla presente legge, possono concorrere altresì le risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.
Art.16. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata d'urgenza ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte.
2. 
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.