Proposta di legge regionale n. 334 presentata il 23 novembre 2018
Armonizzazione dei fondi del personale regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
Primo firmatario

VIGNALE GIAN LUCA

Art. 1. 
(Armonizzazione del fondo per il trattamento economico accessorio del personale della Giunta regionale afferente all'area del comparto)
1. 
Ai sensi dell' articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018- 2020", il fondo per il trattamento economico accessorio del personale della Giunta regionale del comparto è incrementato, alla data del 1° gennaio 2018, di un importo pari a euro 8.900.00,00 al fine di consentire l'armonizzazione del trattamento economico del personale della Città metropolitana di Torino e delle altre province transitato nei ruoli della Regione, ai sensi della legge regionale 29 ottobre 2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)".
Art. 2. 
(Variazioni quantitative dei fondi per il trattamento economico accessorio del personale della Giunta regionale)
1. 
Gli importi individuati al comma 1 dell'articolo 1, possono essere modificati a seguito di processi di riorganizzazione da cui conseguano il trasferimento di funzioni da o verso la Regione o altri enti pubblici anche strumentali, ovvero per effetto di rinnovi contrattuali.
Art. 3. 
(Attuazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2016-2018)
1. 
La Giunta regionale, con propria deliberazione, procede alla rideterminazione dell'importo unico consolidato di cui all'articolo 1, in attuazione delle specifiche previsioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali, applicando dall'anno 2018 la disposizione di cui all'articolo 67, comma 2, lettera b), e dall'anno 2019 anche quella dell'articolo 67, comma 2, lettera a).
Art. 4. 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 8.900.000 per ciascuno degli esercizi 2018-2019-2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - Programma 10 "Risorse umane" - Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2018-2020.
Art. 5. 
(Entrata in vigore)
1. 
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Piemonte.