Proposta di legge regionale n. 33 presentata il 25 luglio 2014
"Indicatore del quoziente familiare".
Primo firmatario

MARRONE MAURIZIO RAFFAELLO

Art. 1. 
(Finalità e oggetto)
1. 
La Regione Piemonte riconosce ed individua l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e l'Indicatore del Quoziente Familiare (IQF) quali criteri di selezione degli utenti ai fini:
a) 
della fruizione delle prestazioni sociali e socio - sanitarie agevolate inerenti i livelli essenziali di assistenza, ai sensi della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento);
b) 
degli interventi volti a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al pieno godimento del diritto allo studio ed all'apprendimento fin dalla scuola dell'infanzia, ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa);
c) 
dell'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale);
d) 
di favorire la permanenza dei cittadini non autosufficienti presso il domicilio nel quadro del rispetto prioritario della cultura della domiciliarità richiesto dalla persona e dalla famiglia, ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 10 (Servizi domiciliari per persone non autosufficienti).
2. 
Il criterio di selezione dell'Indicatore del Quoziente Familiare è utilizzato altresì per gli altri interventi regionali in materia di famiglia, di istruzione e di tutela delle fasce più deboli non espressamente previsti dal comma precedente, per i quali è previsto l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, quale strumento di calcolo della disponibilità economica del singolo e della famiglia.
Art. 2. 
(Disposizioni di attuazione)
1. 
La Giunta regionale con deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, definisce l'Indicatore del Quoziente Familiare, il quale modifica ed integra l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, sulla base dei seguenti criteri:
a) 
valutazione del reddito e del patrimonio del nucleo familiare;
b) 
previsione, in relazione al patrimonio immobiliare e mobiliare, di esenzioni stabilite in base al numero dei componenti del nucleo familiare;
c) 
definizione di scale di equivalenza che tengano conto del carico familiare dato dalla presenza di figli, inclusi i nascituri ed i figli in affido, di disabili, di anziani non autosufficienti, nonché della presenza di un solo genitore convivente;
d) 
valutazione della situazione reddituale e patrimoniale del solo assistito nel caso di accesso a unità di offerta residenziali o semiresidenziali per disabili gravi;
e) 
detrazione dei costi sostenuti per spese sanitarie, abbattimento di barriere architettoniche, ausili per la vita indipendente, assistente familiare;
f) 
detrazioni per i costi di locazione immobiliare e gli interessi sui mutui.
Art. 3. 
(Norma transitoria)
1. 
In fase di prima applicazione, la Giunta regionale, per il primo anno in via sperimentale, definisce, acquisito il parere della commissione consiliare competente, le modalità di applicazione dei criteri di cui all'articolo 2 della presente legge.
2. 
La Giunta regionale comunica alla commissione consiliare competente, con cadenza quadrimestrale, gli esiti progressivamente prodotti dalla sperimentazione.
3. 
Al termine della sperimentazione di cui al comma 1, la Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, adotta la deliberazione di cui all'articolo precedente.
4. 
Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge trovano applicazione fino alla effettiva operatività della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3.
Art. 4. 
(Neutralità finanziaria)
1. 
Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica della Regione Piemonte.