Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020)
Art. 1.
(Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 )
1.
L'
articolo 22 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 , è sostituito dal seguente: "
(Provvedimenti relativi alla cancellazione di Finpiemonte S.p.A. dall'albo ex articolo 106 del d.lgs. 385/1993 . Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 )
Nell'ambito del procedimento di cancellazione di Finpiemonte S.p.A. dall'albo unico tenuto dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'
articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), la Giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti necessari alla riduzione, anche in soluzioni successive, del capitale sociale di Finpiemonte S.p.A. da euro 356.424.289,00 a euro 156.000.000,00.
La Giunta regionale è autorizzata a disporre variazioni compensative di bilancio fino alla concorrenza dell'importo della riduzione del capitale sociale di Finpiemonte S.p.A. disposta ai sensi del comma 1, pari ad euro 200.424.289,00, con stanziamento in entrata nel titolo 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie), tipologia 100 (Alienazione di partecipazioni) delle entrate del bilancio finanziario 2018-2020, e, in spesa, nelle missioni e programmi indicati nell'allegato E ad incremento del finanziamento delle leggi regionali ivi riportate.
In relazione al procedimento di cancellazione di cui al comma 1, la Regione subentra nella titolarità dei crediti attualmente intestati a Finpiemonte S.p.A., con oneri a carico di questa, per un valore massimo pari ad euro 48.244.521,70, originati dal contratto di finanziamento erogato dalla Banca europea degli investimenti "Regione Piemonte Loan for SMES" e per i quali ha già costituito fondi di garanzia presso Finpiemonte S.p.A. per l'importo complessivo di euro 42.212.950,00. La gestione degli incassi e dei recuperi è a carico della società cedente.
E' iscritto, per ogni esercizio compreso fra il 2018 ed il 2028, nelle entrate del titolo 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie), tipologia 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) l'importo previsto di incasso dai debitori ceduti, nei limiti del dettaglio indicato nella tabella riportata nell'
allegato E1 alla presente legge. Il richiamato fondo di garanzia costituito presso Finpiemonte S.p.A. è acquisito dalla medesima nei limiti dell'importo dei crediti effettivamente ceduti e senza oneri a carico del bilancio regionale.
È abrogato l'
articolo 19 della legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018). ".
Art. 22.
1.
2.
3.
4.
5.
Art. 2.
(Sostituzione dell'allegato E della legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 )
1.
L'
allegato E
alla
legge regionale 29 giugno 2018, n. 7
, è sostituito dall'allegato alla presente legge.