Surroga e supplenza del consigliere nominato assessore
Primo firmatario
Altri firmatari
BONA ANGELO LUCA FLUTTERO ANDREA GANCIA GIANNA GRAGLIA FRANCESCO POLICARO GIUSEPPE ANTONIO RAVELLO ROBERTO SERGIO SINATORA BENITO TRONZANO ANDREA VIGNALE GIAN LUCA
Art. 1
(Surroga e supplenza del consigliere nominato assessore)
1.
Il consigliere regionale nominato assessore regionale รจ sospeso dalla carica di consigliere per la durata dell'incarico di assessore.
2.
Il Consiglio regionale procede, nella prima adunanza successiva al provvedimento di nomina ad assessore, alla surrogazione del consigliere nel rispetto di quanto previsto dall'
articolo 16 della legge 17 febbraio 1968, n.108
(Norme per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a
statuto
normale).
3.
Qualora il consigliere sostituito cessi dalla carica di assessore, il Consiglio regionale dispone la revoca della sua supplenza nella prima adunanza successiva alla relativa comunicazione.
Art. 2
(Entrata in vigore)
1.
La presente legge entra in vigore con l'undicesima legislatura del Consiglio regionale del Piemonte.
Art. 3
(Disposizione finanziaria)
1.
Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 654.500,00 per il 2019 e in euro.1.122.000,00 per l'anno successivo, si fa fronte con le risorse iscritte all'interno della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.01 (Organi istituzionali) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.