Proposta di legge regionale n. 325 presentata il 28 settembre 2018
Salva mutui prima casa

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione, nel rispetto dell' articolo 117 della Costituzione e in attuazione dell' articolo 10 dello Statuto , riconosce e promuove il diritto all'abitazione, attraverso l'utilizzo del patrimonio immobiliare già esistente, contenendo i processi di ulteriore urbanizzazione e cementificazione del territorio regionale.
2. 
La Regione adotta il progetto "Salva Mutui" di cui al Capo II al fine di scongiurare la perdita della casa di persone che per morosità incolpevole non sono in grado di sostenere la restante quota di mutuo come definito all'articolo 3.
Art. 2 
(Requisiti dei beneficiari)
1. 
Sono destinatari della misura tutti i soggetti che hanno le seguenti caratteristiche:
a) 
cittadinanza italiana;
b) 
residenza in Piemonte da almeno cinque anni;
c) 
possesso, nell'anno precedente alla prima rata non pagata, di indicatore ISEE non superiore a euro 20.000,00;
d) 
titolari di mutuo per prima casa di valore iniziale inferiore ai 250.000 euro;
e) 
titolari di mutuo per prima casa il cui valore residuo sia inferiore o uguale a 50.000 euro;
f) 
titolari di mutuo per prima casa contratto da almeno cinque anni;
g) 
titolari di mutuo per prima casa la cui rata sia stata interrotta, per comprovate difficoltà economiche che rendano impossibile il pagamento, per il limite massimo di mensilità consentito dai commi 475 e seg dell' art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) e smi.;
h) 
titolari di mutuo per prima casa che non siano più coperti da contratti assicurativi a copertura dei rischi che si verifichino gli eventi dei commi 479 e seg. dell' art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ;
i) 
non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo in Italia e in paesi in cui vige un catasto immobiliare consultabile.
Art. 3 
(Modalità di accollo da parte di Finpiemonte dei mutui in sofferenza )
1. 
La Regione persegue le finalità di cui all'articolo 1 attraverso la finanziaria regionale di cui alla legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 (Riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a.).
2. 
La finanziaria di cui al comma 1 subentra all'obbligazione del soggetto destinatario della misura attraverso una procedura di accollo liberatorio ex art art. 1273 del codice civile , previa valutazione di congruità nelle modalità dell'articolo 4 e cessione dell'accollato di cui all'art 2 dei diritti di proprietà sull'immobile a titolo gratuito.
3. 
La graduatoria di cui al comma 2 viene compilata su base di un Regolamento da emanarsi da parte della Giunta Regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. 
I soggetti di cui all'articolo 2 rinunciano ad ogni pretesa patrimoniale nei confronti di Finpiemonte S.p.a e stipulano un contratto di locazione con FinPiemonte sulla base dei Regolamenti per gli inquilini ATC. Tale locazione ha termine per morte dell'intestatario e dei suoi parenti di primo grado ivi residenti.
5. 
In caso di cambio di residenza o morte dell'inquilino, Finpiemonte mette sul mercato l'immobile, con diritto di prelazione per l'inquilino o per i parenti di primo grado del mutuatario al costo del valore del mutuo residuo al momento dell'accollo maggiorato del tasso di inflazione secondo Istat.
Art. 4 
(Bando regionale e graduatoria)
1. 
La Regione pubblica un bando annuale rivolto ai soggetti di cui all'articolo 2 che intendono procedere alla richiesta di accollo del mutuo sulla prima casa avvalendosi della misura prevista dal progetto "Salva Mutui".
2. 
Finpiemonte con apposito bando regionale procede all'accollo dei mutui degli immobili secondo una graduatoria basata su criteri sanciti da apposito Regolamento della Giunta Regionale da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente.
3. 
Detto Regolamento provvede inoltre a disciplinare:
a) 
il reddito complessivo del nucleo familiare dei soggetti di cui all'articolo 2 e i criteri per la sua valutazione all'interno di una specifica graduatoria;
b) 
le modalità di subentro del mutuo;
c) 
I criteri di gestione del fondo per far fronte alle spese straordinarie degli immobili accollati.
Art 5 
(Caratteristiche dell'immobile)
1. 
L'immobile destinatario della misura di cui all'articolo 3 deve rispettare le seguenti caratteristiche:
a) 
Non appartenere alle seguenti categorie catastali:
1) 
A/1 Abitazioni di tipo signorile;
2) 
A/8 Abitazioni in ville;
3) 
A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
b) 
Avere un valore di mercato superiore almeno del 50% rispetto al mutuo residuo.
Art 6 
(Fondo)
1. 
E' istituito presso Finpiemonte il fondo "salva mutui", alimentato dai fondi regionali di cui all'articolo 7, e da donazioni di terzi quali soggetti privati, fondazioni, associazioni.
Art. 7 
(Norma finanziaria)
1. 
Per i trasferimenti correnti a Finpiemonte destinati a gestire il fondo "salva mutui" di cui all'art. 3, quantificati in 5 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2019-2020 iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 nell'ambito della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) programma 06 (Interventi per il diritto alla casa) si fa fronte con le risorse della missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) programma 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali).
Art. 8 
(Disposizione transitoria)
1. 
In sede di prima applicazione lo svolgimento della procedura di evidenza pubblica e la pubblicazione del bando di cui all'articolo 4 avviene nel termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge.