Proposta di legge regionale n. 324 presentata il 26 settembre 2018
Disposizioni per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nella Regione Piemonte, attraverso misure d'incentivazione fiscale e contributiva per l'accesso al credito e istituzione di un fondo
Primo firmatario

POLICARO GIUSEPPE ANTONIO

Altri firmatari

RAVELLO ROBERTO SERGIO

Art. 1. 
(Principi e finalità)
1. 
La Regione Piemonte, nel rispetto della Costituzione, della normativa comunitaria, statale e dello Statuto regionale , al fine di sostenere la ripresa del sistema economico e produttivo territoriale, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale, la promozione delle risorse locali e favorire l'imprenditorialità giovanile diffusa, prevede misure agevolative, fiscali, contributive e per l'accesso al credito, volte alla costituzione di nuove micro imprese giovanili secondo le modalità previste dalla presente legge, nel quadro con gli interventi previsti dalla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 e successive modificazioni.
Art. 2. 
(Soggetti beneficiari e agevolazioni in materia previdenziale)
1. 
I soggetti, di età compresa tra i 18 e 35 anni, residenti nella Regione Piemonte, che si iscrivono per la prima volta alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi ovvero che per almeno dodici mesi, non essendo più iscritti ad una gestione previdenziale dei lavoratori autonomi, hanno svolto attività di lavoro non autonomo o sono rimasti disoccupati, oppure hanno svolto attività di collaborazione secondo le tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente in materia, possono avviare un'attività imprenditoriale, nelle forme previste dalla presente legge, usufruendo dell'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al presente comma è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili tramite gli Assessorati competenti della Regione Piemonte.
2. 
L'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per le attività d'impresa, anche in forma individuale, inerenti i seguenti settori d'intervento:
a) 
educazione e formazione ambientale;
b) 
sviluppo e promozione delle attività e produzioni agroalimentari e artigianali regionali, incluse quelle di piccole dimensioni o a gestione familiare tipiche dell'area regionale piemontese;
c) 
escursionismo ambientale, turismo ecosostenibile e recettivo;
d) 
restauro e efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente;
e) 
produzione di beni e servizi industriali, del commercio, definite secondo le disposizioni del codice civile , ovvero relative alla fornitura di servizi in favore di imprese appartenenti a qualsiasi settore;
f) 
promozione delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e per la promozione dell'economia della condivisione e dei metodi di produzione e la digitalizzazione dei servizi e delle start up innovative.
3. 
Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, la Regione Piemonte, provvede al monitoraggio delle domande presentate, i settori d'intervento e verifica la corretta fruizione dell'agevolazione prevista dal presente articolo.
4. 
Ai fini del presente articolo l'esonero contributivo è concesso nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
Art. 3. 
(Agevolazioni fiscali)
1. 
Le attività d'impresa di cui al comma 2 dell'articolo 2, in aggiunta alle misure agevolative di cui all'articolo 2, possono avvalersi, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i tre periodi d'imposta successivi, di un regime fiscale agevolato tramite il pagamento di un'imposta sostitutiva di quelle sul reddito e delle relative addizionali pari al 10 per cento del reddito prodotto.
2. 
Per gli imprenditori artigiani rientranti nella categoria degli esercenti altre attività economiche, corrispondente al progressivo 9 dell'allegato 4 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , il valore soglia dei ricavi o dei compensi stabilito ai fini dell'accesso al regime forfetario previsto dall' articolo 1, comma 54, della stessa legge n. 190 del 2014 è innalzato da 30.000 a 40.000 euro.
3. 
Per i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo è prevista l'esenzione del reddito ai fini fiscali qualora il reddito imponibile, determinato ai sensi dell' articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , risulti inferiore alla somma di 8.000 euro per periodo d'imposta. Sulla parte eccedente tale somma si applica l'aliquota proporzionale stabilita dal citato articolo 1, commi 64 e 65, della legge n. 190 del 2014 .
Art. 4. 
(Agevolazioni in materia di investimenti).
1. 
Gli imprenditori individuali e le imprese di cui all'articolo 2 che si dotano di strumenti e di servizi necessari all'esercizio dell'attività godono di un credito d'imposta pari al 25 per cento delle spese sostenute e documentate per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i tre periodi d'imposta successivi.
2. 
Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono eleggibili le seguenti spese:
a) 
acquisto di macchinari e di strumenti di lavoro;
b) 
acquisto di hardware e di software informatici;
c) 
lavori di ristrutturazione dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività;
d) 
servizi di consulenza e di formazione;
e) 
iscrizione a piattaforme di finanziamento collettivo o crowdfunding.
3. 
Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso fino a concorrenza dell'importo di 3 milioni di euro.
Art. 5. 
(Misure per favorire l'accesso al credito).
1. 
La Regione Piemonte, nel rispetto delle norme previste dalla legislazione regionale, promuove la convenzione con gli istituti di credito e di intermediazione finanziaria, le associazioni di categoria piemontesi professionali interessate e le Camere di Commercio, al fine di favorire l'accesso a forme di credito agevolato da parte dei giovani imprenditori ai sensi della presente legge.
2. 
Ai fini del comma 1, presso Finpiemonte S.p.A è istituito, a decorrere dall'anno 2019, un apposito fondo con dotazione iniziale pari a 2 milioni di euro.
Art. 6 
(Ambito d'applicazione)
1. 
Ai sensi della presente legge, le disposizioni agevolative e i contributi previsti, sono concesse nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis'.
Art. 7 
(Disposizioni attuative)
1. 
La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, individua annualmente con proprio provvedimento le modalità di intervento di cui al comma 2 dell'articolo 2.
Art. 8. 
(Norme finanziarie)
1. 
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, stimati in 4 milioni di euro per il 2018, 3 milioni di euro per il 2019 e 3 milioni di euro per il 2020, si fa fronte con le risorse già iscritte nella Missione 14, Programma 14.03 del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020.
Art.9 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata d'urgenza ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte.
2. 
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.