Proposta di legge regionale n. 323 presentata il 26 settembre 2018
Misure fiscali e finanziarie per il sostegno della natalita', delle giovani madri e della famiglia
Primo firmatario

RAVELLO ROBERTO SERGIO

Altri firmatari

POLICARO GIUSEPPE ANTONIO

Art. 1 
(Principi e finalità)
1. 
La Regione, ai sensi degli articoli 117 e 118 e in attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla legge regionale 8 gennaio 2004, n°1 in materia di sostegno della genitorialità e della famiglia, reca disposizioni volte a favorire l'incremento della natalità e delle esigenze ad esse collegate.
2. 
Nell'ambito della realizzazione di un sistema di politiche sociali orientato a favorire una maggiore conciliazione tra la vita professionale e la vita familiare la presente legge si propone di:
a) 
istituire un assegno prenatale, introducendo agevolazioni fiscali per l'infanzia e per il puerperio, al fine di fronteggiare gli oneri connessi alla gravidanza e alle spese fondamentali nei primi mesi di vita del bambino;
b) 
sostenere il potenziamento e la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, al fine di garantire un servizio adeguato alle esigenze del territorio, tramite il Fondo per le politiche della famiglia, istituito dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e il Fondo europeo di sviluppo regionale istituito con Regolamento n. 1303/2013;
c) 
istituire un assegno di cura e custodia per sostenere le famiglie nelle spese necessarie all'assunzione di un'assistente materna riconosciuta o di un qualunque altro soggetto idoneo, qualora le famiglie non intendano o non possano usufruire dei servizi dell'asilo nido;
d) 
riconoscere, tramite la disciplina del credito d'imposta, agevolazioni alle imprese volte a favorire l'assunzione di donne lavoratrici;
e) 
aumentare dal 30 per cento al 60 per cento l'indennità corrisposta durante il periodo di congedo parentale previsto dall'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al fine di favorire la cura e l'accoglienza del nuovo nato da parte dei genitori.
Art.2 
(Soggetti beneficiari)
1. 
Le agevolazioni di cui agli articoli 3 e 4 sono concesse ai soggetti che:
a) 
esercitano la potestà su bambini nati o adottati nella regione Piemonte a decorrere dal 1º gennaio 2019;
b) 
sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, residenti nella regione Piemonte, o cittadini extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, residenti nella regione Piemonte da almeno cinque anni;
c) 
hanno un'età inferiore a trent'anni anni;
d) 
hanno un reddito non superiore a 30.000 euro annui con riferimento a nuclei monoreddito con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è stabilito al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.
Art. 3. 
(Assegno prenatale)
1. 
Al fine di sostenere la natalità e le spese connesse alla cura e all'accoglienza del nascituro, legittimo o naturale, è istituito l'assegno prenatale, da erogare in una soluzione unica nel corso del settimo mese di gravidanza.
2. 
I requisiti richiesti per usufruire dell'assegno prenatale sono quelli previsti all'articolo 2. L'importo dell'assegno per nuclei monoreddito con tre componenti il cui reddito non supera i 30.000 euro annui è pari a 1.000 euro. Per nuclei familiari con diversa composizione l'importo è stabilito ai sensi della tabella 2 allegata al decreto legislativo 31 maggio 1998, n. 109 e successive modificazioni.
3. 
Il versamento del contributo di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione:
a) 
della dichiarazione dei redditi del nucleo familiare nell'anno precedente la nascita del bambino;
b) 
di un certificato medico specialistico attestante lo stato di gravidanza tra la ventesima e la ventottesima settimana.
Art. 4 
(Agevolazioni fiscali per l'infanzia e il puerperio)
1. 
I soggetti di cui all'articolo 2 usufruiscono di una deduzione ai fini IRPEF, nel limite massimo pari all'80 per cento delle spese sostenute per la cura e per la tutela della salute della puerpera e del bambino dopo il parto, ai sensi del comma 2 del presente articolo.
2. 
Le agevolazioni di cui al comma 1 sono applicabili:
a) 
alle spese sostenute dalla puerpera a seguito del parto e indicate dagli specialisti, prescritte dagli stessi o dal medico di famiglia. Tali spese comprendono anche i prodotti cosmetici non medicinali che il medico indica come necessari per un periodo non superiore a tre mesi dalla nascita del bambino;
b) 
alle spese ritenute necessarie alla cura, all'accoglienza e al nutrimento del bambino fino al compimento del primo anno di età, suddivise nelle seguenti categorie:
1) 
latte artificiale e altri alimenti speciali;
2) 
igiene per l'infanzia: pannolini e detergenti;
3) 
accessori obbligatori per l'infanzia finalizzati al trasporto e al riposo.
3. 
Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate con le modalità stabilite dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 5. 
(Istituzione del Fondo per le politiche delle famiglie piemontesi)
1. 
Al fine di promuovere e di garantire, alle famiglie piemontesi un sistema integrato di interventi economici e di servizi sociali che ne favoriscano il sostegno e l'incremento della natalità, è istituito presso l'Assessorato alle Politiche sociali, della famiglia e della casa della regione Piemonte, un apposito Fondo denominato: "Fondo per le politiche della famiglia piemontese", con una dotazione pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2019. Le risorse di cui al presente comma sono destinate:
a) 
al finanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni locali piemontesi per la costruzione ovvero per la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido e per la realizzazione di nidi aziendali, finalizzati a sostenere i dipendenti della azienda o delle aziende piemontesi, nel rispetto della capacità dimensionale e ricettiva autorizzata;
b) 
all'istituzione dell'assegno di cura e custodia per il pagamento di un'assistente materna riconosciuta o di un qualunque altro soggetto idoneo al fine di consentire la cura e la custodia del bambino. L'erogazione è differenziata in base alle categorie di reddito indicate per l'erogazione degli assegni familiari ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 6. 
(Incentivi in favore delle imprese piemontesi per l'assunzione di donne lavoratrici)
1. 
Per le finalità indicate dalla presente legge, in via sperimentale per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del 1° gennaio 2019, ai datori di lavoro privati, la cui attività professionale s'intende stabile nella regione Piemonte, che elargiscono una o più mensilità aggiuntive ai propri dipendenti per ogni figlio nato o adottato nella regione Piemonte, è riconosciuto ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di un importo erogato pari a 5.000 euro su base annua per dipendente. L'esonero di cui al presente comma, spetta ai datori di lavoro in presenza di dipendenti con un'anzianità di servizio pari ad almeno due anni e a condizione che i medesimi non presentino le proprie dimissioni entro i successivi ventiquattro mesi se non per gravi motivi familiari.
2. 
L'importo erogato ai sensi del comma 1, entro il limite massimo di 5.000 euro per dipendente ivi previsto, è altresì esente dall'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dalle addizionali regionali e comunali.
3. 
La mensilità aggiuntiva di cui al comma 1 è riconosciuta, in caso di adozione, previa presentazione del documento di avvenuta adozione con l'ingresso del minore in famiglia da parte della lavoratrice ovvero del lavoratore dipendente e, in caso di nascita, per i soli lavoratori dipendenti padri, previa presentazione al proprio datore di lavoro del certificato di nascita del figlio.
Art. 7 
(Controllo e valutazione)
1. 
Il Consiglio regionale esercita il controllo ai fini dell'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti, con riferimento al numero delle famiglie e dei soggetti interessati che hanno usufruito delle agevolazioni previste dalla presente legge.
2. 
Ai sensi del comma 1, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sui risultati conseguiti ai fini della presente legge, nonché una valutazione complessiva dell'impatto normativo raggiunto.
Art. 8 
(Norme finanziarie)
1. 
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, stimati in 6 milioni di euro per il 2018, 5 milioni di euro per il 2019 e 5 milioni di euro per il 2020, si fa fronte con le risorse già iscritte nella Missione 12, Programma 12.03 del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020.
Art. 9 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata d'urgenza ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte.
2. 
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.