Proposta di legge regionale n. 32 presentata il 25 luglio 2014
"Gestione, tutela faunistica e promozione programmata del territorio rurale piemontese".

Sommario:         

Capo I. 
Disposizioni generali
Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione, in attuazione dell'articolo 5 del proprio Statuto, ritiene l'ambiente naturale e il territorio beni primari di tutta la comunità, ne promuove la conoscenza, riconosce la fauna selvatica come componente importante di tale bene e la tutela nell'interesse della comunità internazionale, nazionale e regionale.
2. 
A tal fine la Regione, nell'osservanza dei principi e delle norme stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in conformità alle direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali in materia di tutela della fauna e dell'ambiente naturale, detta norme per la tutela e la gestione del patrimonio faunistico-ambientale e per la disciplina dell'attività venatoria perseguendo in particolare i seguenti scopi:
a) 
disciplinare l'attività venatoria nel rispetto della conservazione e gestione della fauna selvatica;
b) 
garantire la salvaguardia delle colture agricole;
c) 
coordinare l'attività venatoria con la salvaguardia della biodiversità;
d) 
favorire i progetti di sviluppo delle aree collinari e montane;
e) 
eliminare o ridurre i fattori di disequilibrio o di degrado ambientale;
f) 
dotare il territorio regionale di strutture atte alla protezione ed al potenziamento qualitativo e quantitativo delle specie faunistiche autoctone;
g) 
promuovere l'impegno delle componenti agricole, venatorie e di protezione ambientale anche attraverso lo stanziamento delle necessarie risorse economiche e l'istituzione di supporti tecnico-scientifici atti a censire e monitorare quantitativamente e qualitativamente il patrimonio faunistico.
3. 
Nella definizione degli interventi previsti per l'attuazione degli obiettivi indicati si tiene conto della consistenza numerica delle popolazioni delle specie appartenenti alla fauna selvatica, della loro dinamica di popolazione, della loro distribuzione geografica, della presenza di fattori naturali o antropici di disequilibrio.
Art. 2. 
(Promozione e valorizzazione delle risorse faunistico-territoriali)
1. 
La Giunta regionale, avvalendosi della collaborazione degli Enti di gestione delle aree protette, di associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale, degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) e dei Comprensori Alpini (C.A.), nonché di associazioni culturali e organizzazioni sociali, promuove la conoscenza del patrimonio faunistico regionale.
2. 
La Giunta regionale provvede altresì:
a) 
alla divulgazione dei dati e delle acquisizioni tecnico-scientifiche concernenti la gestione della fauna selvatica attraverso l'esercizio venatorio;
b) 
alla promozione di iniziative ed attuazione di interventi tendenti a valorizzare il patrimonio faunistico, sia coordinando progetti di sviluppo delle comunità locali interessate, con integrazione dell'attività venatoria con il turismo, la promozione delle produzioni locali e le attività di studio e di ricerca, sia disciplinando l'attività di commercializzazione della fauna selvatica, in conformità alla normativa europea e nazionale;
c) 
alla promozione, in collaborazione con gli istituti scientifici e con le autorità scolastiche, di iniziative finalizzate a diffondere la conoscenza del patrimonio faunistico e dei metodi per la sua tutela e gestione;
d) 
all'incentivazione dello sviluppo di specifiche iniziative a carattere faunistico-venatorio finalizzate allo sviluppo dell'economia agricola montana, collinare e delle aree depresse e promuove attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, volte a favorire e diffondere attività economiche connesse alla gestione della fauna selvatica e alla valorizzazione della stessa e delle altre risorse territoriali.
Art. 3. 
(Integrazione dell'attività venatoria nel tessuto socio-economico della Regione)
1. 
La Giunta regionale al fine di favorire un rapporto sinergico fra il mondo venatorio, mondo agricolo e la popolazione per la realizzazione di un percorso virtuoso e bilanciato:
a) 
promuove un moderno approccio alla caccia ovvero una maggiore consapevolezza fra i cittadini della ricchezza del patrimonio faunistico, ambientale e territoriale e del ruolo positivo svolto dall'esercizio venatorio per la sua corretta gestione;
b) 
propone azioni e strategie di crescita economica legate al patrimonio faunistico, attraverso le condivise tradizioni culturali e territoriali, nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali;
c) 
incentiva lo sviluppo di specifiche iniziative a carattere faunistico-venatorio per conseguire il rilancio, dell'economia agricola montana e collinare, e promuove, mediante attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, attività anche commerciali volte a valorizzare il ruolo economico della fauna selvatica.
Art. 4. 
(Regime patrimoniale di fauna selvatica. Specie particolarmente protette)
1. 
Gli esemplari di fauna selvatica, stabilmente o temporaneamente presenti nel territorio regionale, costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi dell'articolo 1 della l. 157/1992.
2. 
Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio regionale.
3. 
La cattura o l'abbattimento di esemplari di fauna selvatica all'infuori dei casi consentiti costituisce danno ambientale ed obbliga il suo autore al relativo risarcimento.
4. 
Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le specie indicate all'articolo 2, comma 1 lettere a), b) e c) della l. 157/1992 presenti sul territorio regionale.
5. 
Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.
Art. 5. 
(Funzioni della Regione)
1. 
Sono di competenza della Regione:
a) 
la funzione legislativa, regolamentare e di adozione di normative tecniche e linee guida;
b) 
la programmazione regionale, l'indirizzo e il coordinamento;
c) 
i rapporti con l'Unione europea, con lo Stato, con le altre regioni, con enti nazionali ed enti regionali;
d) 
la ripartizione delle disponibilità finanziarie agli enti locali per l'attuazione delle funzioni conferite;
e) 
l'approvazione di programmi e direttive di attuazione di misure e disposizioni comunitarie e nazionali;
f) 
il coordinamento delle rilevazioni statistiche, comunitarie, nazionali e regionali;
g) 
il coordinamento per la realizzazione del sistema informativo regionale;
h) 
l'attuazione di specifici programmi e progetti di rilevanza strategica di iniziativa regionale, compresa l'erogazione di incentivi, qualora, ai fini dell'efficacia della scelta programmatoria, sia utile l'unitario esercizio a livello regionale;
i) 
le attività di ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione e divulgazione;
l) 
le funzioni, comprese le nomine, relative a commissioni e comitati a carattere regionale;
m) 
la definizione di criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata.
2. 
La Giunta regionale, per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, promuove studi e ricerche, anche sperimentali, sulla biologia e sulla ecologia della fauna selvatica, sulle tecniche di produzione agro-forestali compatibili con le esigenze di tutela della fauna stessa nonché sulle tecniche di recupero e sistemazione di aree modificate dall'azione antropica.
3. 
A tal fine, la Giunta regionale può avvalersi della collaborazione dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), delle Università piemontesi, dei servizi tecnico-ispettivi delle province, di enti, amministrazioni pubbliche, istituti ed esperti di comprovata competenza.
4. 
La Giunta regionale, fermo restando quanto stabilito all'articolo 6, comma 2, lettera d), può organizzare corsi di aggiornamento ovvero promuovere la partecipazione a corsi e seminari di studio; può inoltre istituire borse di studio, per il perfezionamento professionale, a favore di coloro che partecipano ai corsi suddetti e di laureati in discipline naturalistiche.
Art. 6. 
(Funzioni delle province)
1. 
Le province esercitano le funzioni amministrative in materia di attività venatoria e di protezione della fauna secondo quanto indicato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico in materia di enti locali), dalla l. 157/1992 e dalla presente legge, anche in attuazione della disciplina di cui all'articolo 7.
2. 
In particolare, competono alle province le seguenti funzioni:
a) 
predisposizione, ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, dei piani faunistico-venatori articolandoli per comprensori omogenei;
b) 
rilascio di autorizzazioni concernenti il controllo della fauna selvatica;
c) 
istituzione di zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, come individuate dalla pianificazione faunistico-venatoria regionale;
d) 
rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento di corsi in materia di caccia previsti da norme statali e regionali, compreso il rilascio di attestati;
e) 
rilascio di autorizzazioni per l'istituzione di centri di riproduzione e di recupero per la fauna selvatica;
f) 
rilascio di autorizzazioni per la cattura, l'inanellamento e l'utilizzo della fauna selvatica a scopo scientifico;
g) 
attività di vigilanza venatoria;
h) 
rilascio di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione;
i) 
rilascio di autorizzazioni per l'allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento o a scopo alimentare, ornamentale e amatoriale;
l) 
risarcimento a favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 10, comma 8 della l. 157/1992;
m) 
attività gestionale in materia di caccia programmata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera m).
3. 
In caso di inadempienza nell'esercizio delle funzioni e compiti amministrativi di cui ai commi 1 e 2, la Regione nell'ambito delle previsioni della legislazione nazionale e di quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) e dopo aver sentito l'ente interessato, esercita i poteri sostitutivi.
Art. 7. 
(Disposizioni regolamentari)
1. 
La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento, nel rispetto dei principi individuati al presente capo ed ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, disciplina:
a) 
le autorizzazioni, i requisiti, il rilascio dell'abilitazione per l'esercizio venatorio, le materie d'esame e la relativa commissione venatoria;
b) 
l'opzione sulla forma di caccia e le modalità per la sua variazione;
c) 
le abilitazioni per il prelievo degli ungulati e della tipica fauna alpina;
d) 
il tesserino venatorio regionale, le modalità di utilizzo, rilascio e raccolta dei dati;
e) 
la costituzione, le finalità, le caratteristiche, le modalità gestionali e la pubblicizzazione:
1) 
delle oasi di protezione;
2) 
delle zone di ripopolamento e cattura;
3) 
dei centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica;
4) 
degli allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento o a scopo alimentare, ornamentale e amatoriale;
f) 
l'introduzione di fauna selvatica dall'estero;
g) 
l'abbattimento o il ritrovamento per caso fortuito o forza maggiore e la disponibilità di fauna selvatica;
h) 
la costituzione di centri per il recupero di fauna selvatica;
i) 
il prelievo di bovidi, cervidi, galliformi alpini, lepre variabile, starna e pernice rossa;
l) 
le attività di cattura e inanellamento a scopo scientifico e di tassidermia e detenzione dei trofei;
m) 
interventi ed iniziative per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole causati dalla fauna selvatica anche finalizzate a limitare la mobilità delle specie oggetto di danno ed ad individuare le aree a prevalente destinazione agricola su cui attuare interventi di controllo e di prevenzione dei danni;
n) 
le disposizioni integrative, attuative e gestionali relative all'esercizio venatorio, all'organizzazione del territorio agro-silvo-pastorale e alla caccia programmata.
Capo II. 
Pianificazione faunistico-venatoria
Art. 8. 
(Pianificazione faunistico-venatoria regionale)
1. 
Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistica finalizzata, nel rispetto delle peculiarità biogeografiche, al più generale obiettivo di mantenimento della biodiversità ed in particolare alla conservazione delle effettive capacità riproduttive delle popolazioni delle varie specie, alla interazione tra di loro e con l'ambiente ed al conseguimento della densità ottimale e della conservazione delle stesse, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.
2. 
La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10 della l. 157/1992, realizza il coordinamento dei piani provinciali garantendone omogeneità e congruenza.
3. 
La pianificazione faunistica regionale è definita dalla Regione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ha durata quinquennale e può essere aggiornata.
4. 
Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, e nelle more degli adempimenti di cui al comma 3, la Giunta regionale definisce i criteri per l'organizzazione del territorio agro-silvo-pastorale nel rispetto di quanto stabilito dalla l. 157/1992 e dalle disposizioni in materia ambientale.
Art. 9. 
(Piani faunistico-venatori provinciali)
1. 
Le province, ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, predispongono entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 8, piani faunistico-venatori, di durata quinquennale, articolati per comprensori faunistici omogenei.
2. 
I comprensori faunistici omogenei sono zone territoriali caratterizzate sotto il profilo ambientale con specifico riferimento alle caratteristiche orografiche, vegetazionali e faunistiche.
3. 
In caso d'inerzia delle province negli adempimenti di cui al comma 1, la Giunta regionale assegna ad esse il termine di sessanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale, la stessa provvede in via sostitutiva con propria deliberazione.
4. 
Le province predispongono altresì, a norma dell'articolo 10, comma 7, della l. 157/1992, piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di tutta la fauna selvatica e piani di cattura e/o reimmissione finalizzati al riequilibrio faunistico, sentiti, per quanto attiene le specie oggetto di attività venatoria, gli A.T.C. ed i C.A..
5. 
I piani faunistico-venatori adottati dalle province sono trasmessi per l'esame alla Giunta regionale che ne valuta i contenuti.
6. 
I piani faunistico-venatori provinciali divengono esecutivi, fatto salvo quanto previsto al comma 7, trascorsi centoventi giorni dalla data di ricevimento degli stessi da parte della Giunta regionale oppure a seguito di assenso espresso entro tale termine.
7. 
Nell'ipotesi che la Giunta regionale formuli osservazioni, la provincia è tenuta a recepire le stesse ed a riadottare entro trenta giorni dalla comunicazione il piano faunistico-venatorio apportando le modifiche richieste. In tal caso il piano è approvato dalla Giunta regionale entro i trenta giorni successivi, con le modalità di cui al comma 6.
8. 
Qualora la provincia non adempia a quanto disposto al comma 7, la Giunta regionale si avvale del potere sostitutivo.
9. 
I piani faunistico-venatori provinciali possono essere aggiornati prima della loro scadenza secondo le procedure del presente articolo.
10. 
Le province, nelle more dell'approvazione del piano faunistico-venatorio provinciale, organizzano il territorio agro-silvo-pastorale di competenza ai fini faunistici e venatori nel rispetto di quanto stabilito dalla l. 157/1992.
Art. 10. 
(Utilizzazione dei terreni agricoli inclusi nella pianificazione faunistico-venatoria regionale)
1. 
Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nella pianificazione faunistico-venatoria regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è riconosciuto ai proprietari o conduttori del fondo un contributo determinato, per ciascun anno finanziario a partire dall'approvazione del piano faunistico-venatorio regionale, con le modalità e per i fini di cui all'articolo 34.
2. 
Le modalità e procedure relative all'utilizzo dei terreni agricoli inclusi nella pianificazione faunistico-venatoria regionale sono stabilite dall'articolo 15 della l. 157/1992.
3. 
La superficie dei fondi ove si pratica l'allevamento e il pascolo del bestiame custodito o allo stato brado e semibrado, purchè delimitati da muretti, recinzioni in rete o da steccati, siepi o altre barriere naturali entra a far parte della quota del territorio agro-silvo-pastorale della Regione destinata a protezione della fauna selvatica.
4. 
Il proprietario o il conduttore dei fondi rustici chiusi ai sensi dell'articolo 15 della l. 157/1992, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non notificati, e di quelli di cui è richiesta l'istituzione, deve darne notizia mediante notifica alla Giunta regionale e alla provincia competente precisando l'estensione del fondo ed allegando planimetria catastale con l'indicazione dei relativi confini. I proprietari o i conduttori provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabelle esenti da tasse regionali.
Art. 11. 
(Addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia)
1. 
La provincia, anche in deroga alle scadenze del piano faunistico-venatorio provinciale, su richiesta degli A.T.C. e dei C.A., delle associazioni venatorie o cinofile riconosciute, di imprenditori agricoli singoli o associati, autorizza l'istituzione di:
a) 
zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da ferma, con divieto di sparo;
b) 
zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da seguita, con divieto di sparo;
c) 
zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da ferma, con facoltà di sparo esclusivamente su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, pernice rossa, germano reale e quaglia, nei periodi indicati dalla Giunta regionale;
d) 
zone adeguatamente recintate, in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da seguita, con divieto di sparo, sulle specie lepre e cinghiale;
e) 
zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove per cani da tana, con divieto di sparo.
2. 
Gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A., possono istituire, previo assenso dei proprietari e/o conduttori dei fondi interessati e purchè le stesse non incidano sulle attività agricole, nel periodo dal 1° febbraio al 31 luglio, zone temporanee per le prove dei cani con divieto di sparo.
3. 
L'istituzione, il rinnovo, la revoca, i requisiti dimensionali, i periodi in cui sono consentiti l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, e la gestione delle zone di cui al comma 1 sono disciplinati dalla Giunta regionale.
4. 
Le zone di addestramento, allenamento e prove di cani di cui al comma 1 sono affidate in gestione secondo le disposizioni dettate dalla stessa.
5. 
Gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A., su richiesta di associazioni venatorie e cinofile riconosciute, autorizzano prove per cani a carattere provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, nelle zone di cui ai commi 1 e 2, senza sparo su fauna selvatica appartenente a specie cacciabili e con facoltà di sparo su fauna selvatica proveniente da allevamento.
6. 
Le prove per cani possono essere autorizzate dalla provincia o dal soggetto gestore anche nelle zone di ripopolamento e cattura o nelle aree a caccia specifica (A.C.S.) di cui all'articolo 13, comma 4, su fauna selvatica appartenente a specie cacciabili, senza facoltà di sparo.
7. 
La Giunta regionale, su richiesta dei concessionari, istituisce le zone di cui al comma 1, nelle aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) e nelle e agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.), con facoltà di sparo, e, ove presente la tipica fauna alpina, senza facoltà di sparo. Il provvedimento della Giunta regionale definisce i criteri di istituzione, rinnovo, revoca, gestione ed i relativi periodi di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia.
8. 
I concessionari autorizzano, all'interno delle A.F.V. e delle A.A.T.V., le prove previste al comma 5 senza sparo su fauna selvatica appartenente a specie cacciabili e con facoltà di sparo su fauna selvatica proveniente da allevamento ove non presente la tipica fauna alpina.
9. 
I soggetti gestori di cui al comma 4 sono autorizzati alla detenzione, in idonee strutture ubicate all'interno delle zone, di esemplari appartenenti alle specie di fauna di allevamento di cui al comma 1, lettera c).
10. 
L'addestramento, l'allenamento e le prove dei falchi è consentito nelle zone di cui al presente articolo.
11. 
L'utilizzo dei cani può essere autorizzato negli A.T.C. e nei C.A. dagli organismi di gestione anche nei giorni e negli orari previsti per l'attività venatoria, senza l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 16, comma 2, da chi abbia effettuato il versamento della relativa quota di partecipazione economica, che non costituisce ammissione per l'esercizio venatorio. Tale attività non necessita del possesso del tesserino venatorio.
Capo III. 
Caccia programmata
Art. 12. 
(Ripartizione del territorio)
1. 
La Regione Piemonte, in attuazione delle indicazioni della l. 157/1992 ed al fine di realizzare uno stretto legame dei cacciatori con il territorio favorendone l'impegno ambientale e venatorio negli A.T.C. e nei C.A., determina la dimensione spaziale e faunistica di queste aree.
2. 
La Giunta regionale, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 25, ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in A.T.C. e in C.A. di dimensioni sub-provinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali, di estensione non inferiore a 40.000 ettari ove possibile.
3. 
È definita "zona faunistica delle Alpi" la parte del territorio regionale individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina. I confini di detta zona sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con la Regione Valle d'Aosta, sentiti l'ISPRA e la Facoltà di Scienze Agrarie dell'Università degli Studi di Torino.
4. 
La Giunta regionale può, previa intesa con le Regioni confinanti, per esigenze motivate, individuare A.T.C. e C.A. interessanti due o più province contigue.
5. 
La ripartizione degli A.T.C. e dei C.A. è determinata con riferimento:
a) 
ai comprensori faunistici omogenei, individuati a norma dell'articolo 9, comma 2;
b) 
alle esigenze specifiche di conservazione delle specie di mammiferi e di uccelli selvatici di interesse ambientale e venatorio indicate nel piano faunistico-venatorio regionale.
6. 
La modifica della perimetrazione degli A.T.C. e dei C.A. è deliberata dalla Giunta regionale anche sulla base di motivate richieste degli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A..
7. 
La perimetrazione delle aree corrispondenti a ciascun A.T.C. e C.A. è effettuata dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A..
8. 
La Giunta regionale, nei limiti posti dalla presente legge, adotta con propri provvedimenti gli atti necessari a realizzare la gestione della caccia programmata.
Art. 13. 
(Definizione e gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) e dei Comprensori Alpini (C.A.))
1. 
Gli A.T.C. ed i C.A. corrispondono ad aree di dimensione sub-provinciale che presentano caratteristiche di omogeneità e sono delimitate da confini naturali. Essi sono strumento di attuazione della programmazione e della gestione faunistico-venatoria, in armonia con gli indirizzi di cui all'articolo 8 della presente legge, e devono perseguire gli obiettivi di salvaguardia, conservazione e miglioramento dell'ambiente naturale, tutela delle colture agricole e di protezione e gestione della fauna tipica delle aree interessate.
2. 
La gestione degli A.T.C. e dei C.A. è affidata a Comitati di gestione.
3. 
I Comitati di gestione sono strumento di attuazione della programmazione e della gestione faunistico-venatoria, in armonia con gli indirizzi di cui all'articolo 8, e devono perseguire gli obiettivi di salvaguardia, conservazione e miglioramento dell'ambiente naturale, tutela del territorio e delle colture agricole e di protezione e incremento della fauna tipica delle aree interessate, hanno compiti inerenti alla gestione dell'attività venatoria ed alle attività ad essa correlate, alla gestione della fauna, con particolare riferimento alla specie oggetto di caccia, alla gestione del territorio destinato alla caccia programmata e di organizzazione dell'esercizio venatorio nel territorio di rispettiva competenza, nonché di realizzazione di miglioramenti ambientali.
4. 
I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., qualora emerga la necessità di procedere ad una razionale gestione delle risorse faunistiche e purché l'iniziativa non contrasti con il livello di fruizione e di programmazione dell'ambito di caccia, possono richiedere alla Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi dettati dalla stessa, l'istituzione di A.C.S. allegando il relativo regolamento di fruizione.
5. 
La Giunta regionale autorizza gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A ad istituire e gestire le A.C.S..
Art. 14. 
(Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A.. Natura ed organi)
1. 
I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. sono organismi tecnico-operativi aventi personalità giuridica di diritto privato riconosciuta ai sensi del codice civile in considerazione delle finalità d'interesse pubblico perseguite, ed operano nei limiti stabiliti dalla presente legge e dagli atti programmatici e amministrativi della Regione.
2. 
Il funzionamento dei Comitati di gestione è disciplinato dallo Statuto e dai criteri fissati dalla Giunta regionale, che può affidare la gestione di più A.T.C./C.A. ad un unico Comitato di gestione.
3. 
I provvedimenti contenenti i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, di cui al comma 2, devono prevedere la definizione delle competenze specifiche dei Comitati di gestione, l'indizione di assemblee periodiche dei soggetti interessati, la definizione dei requisiti di ammissibilità dei componenti i Comitati di gestione, la disciplina delle riunioni e dei sistemi di elezione di presidente e vice presidente, la pubblicità degli atti, i controlli da parte della Regione, le disposizioni inerenti il servizio di vigilanza degli addetti dipendenti.
4. 
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, da atti amministrativi attuativi e dagli statuti degli A.T.C. e dei C.A. si rinvia alle disposizioni di cui al libro I, titolo II, capo II del codice civile, ove applicabili.
5. 
Sono organi direttivi dell'A.T.C. e del C.A.:
a) 
il Presidente;
b) 
il Comitato di gestione.
6. 
Il Comitato di gestione è nominato dalla provincia ed è composto da venti a quaranta membri, sulla base dell'estensione territoriale, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale e così ripartiti:
a) 
il 30 per cento dei rappresentanti designato dalle organizzazioni professionali agricole individuati tra i proprietari o conduttori di fondi di terreni in cui è ricompreso l'A.T.C. ed il C.A .;
b) 
il 30 per cento dei rappresentanti designato dalle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della l. 157/1992, ove presenti in forma organizzata nel territorio, aventi residenza venatoria nell'A.T.C. e nel C.A.;
c) 
il 20 per cento dei rappresentanti designato dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio Nazionale dell'Ambiente ed aventi sedi effettivamente operanti nel territorio della provincia interessata;
d) 
il 20 per cento dei rappresentanti designato dagli enti locali compresi nell'A.T.C. o nel C.A..
7. 
I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. possono avvalersi di guardie dipendenti ai sensi dell'articolo 27, comma 4 della l. 157/1992 ai quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), per concorrere alla vigilanza sull'attività venatoria nel territorio di rispettiva competenza.
8. 
Gli atti relativi alla gestione faunistica posti in essere dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. sono sottoposti ad un controllo di conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia e ad una verifica di coerenza con le indicazioni dei piani faunistico-venatori e dei documenti programmatici regionali da parte della Giunta regionale.
9. 
I Comitati di gestione, per lo svolgimento delle attività di competenza, possono avvalersi della collaborazione di tecnici laureati in scienze naturali, scienze agrarie o forestali, medicina veterinaria, biologia, ovvero diplomati in scuole a fini speciali o in possesso di diploma universitario intermedio in materia faunistica.
Art. 15. 
(Ammissione dei cacciatori negli A.T.C. e nei C.A. e partecipazione finanziaria)
1. 
La Giunta regionale, in base agli indici di densità venatoria minima stabilita dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, determina il numero ed i criteri di ammissibilità dei cacciatori negli A.T.C e C.A..
2. 
La Giunta regionale al fine di incentivare lo sviluppo di specifiche iniziative a carattere faunistico-venatorio, anche in deroga a quanto previsto al comma 1, disciplina l'ammissione all'esercizio venatorio, anche temporaneo, di altri cacciatori per il prelievo di determinate specie faunistiche stabilite dalla stessa.
3. 
La disciplina di cui al comma 2, nel caso di prelievo selettivo degli ungulati e piano numerico della tipica fauna alpina, fatta eccezione per la caccia al cinghiale, prevede l'obbligo di accompagnamento del cacciatore da parte di personale esperto, incaricato dagli A.T.C. o C.A. interessati, e che abbia seguito un corso formativo secondo le disposizioni dettate dalla Giunta regionale. Il cacciatore accompagnato non è soggetto alle disposizioni concernenti l'opzione sulla forma di caccia e il possesso delle abilitazioni per il prelievo degli ungulati e della tipica fauna alpina.
4. 
La Giunta regionale autorizza con proprio atto i Comitati di gestione ad esigere dai cacciatori ammessi una quota di partecipazione economica da destinare alla gestione delle aree di caccia programmata.
Capo IV. 
Esercizio dell'attività venatoria
Art. 16. 
(Calendario venatorio regionale)
1. 
La Giunta regionale, sentito l'ISPRA e la Commissione consultiva regionale di cui all'articolo 25, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, adotta, con proprio provvedimento, il calendario venatorio e le disposizioni relative alla stagione venatoria nel rispetto dell'articolo 18 della l. 157/1992 e dell'articolo 11 quaterdecies, comma 5 della legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recanti misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) e concernenti i seguenti aspetti:
a) 
specie cacciabili e periodi di caccia;
b) 
giornate e orari di caccia;
c) 
carniere giornaliero e stagionale.
2. 
L'esercizio dell'attività venatoria è consentita con i mezzi e nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'articolo 13 della l. 157/1992.
Art. 17. 
(Appostamenti temporanei e appostamenti per il prelievo degli ungulati)
1. 
Sono consentiti appostamenti purché temporanei.
2. 
Sono temporanei gli appostamenti di durata non superiore ad una giornata che non comportino modificazioni del sito. Al termine della giornata il cacciatore rimuove il materiale usato per la costruzione dell'appostamento, lasciando il sito nelle stesse condizioni in cui si trovava precedentemente salvo diversa autorizzazione del proprietario o conduttore del fondo.
3. 
La preparazione dell'appostamento temporaneo non può essere effettuata mediante taglio di piante o di rami, né con l'impiego di parti di vegetazione appartenenti alla flora spontanea protetta ai sensi delle leggi vigenti, e sono comunque utilizzabili, dopo le operazioni di raccolta, i residui colturali.
4. 
Eventuali danni alle coltivazioni agricole o alla vegetazione spontanea saranno risarciti al proprietario del fondo da chi li ha cagionati ai sensi del codice civile.
5. 
La collocazione dell'appostamento deve avvenire in modo tale da non comportare, per effetto dello sparo, il danneggiamento dei frutteti, vigneti o altre colture arboree.
6. 
Ai sensi dell'articolo 5 comma 5 della l. 157/1992, gli appostamenti per il prelievo degli ungulati non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5 della medesima legge.
7. 
Gli A.T.C., i C.A., le A.F.V. e le A.A.T.V., identificano le zone in cui possono essere collocati, previo assenso del proprietario o conduttore del fondo, gli appostamenti di cui al comma 6, definiscono il loro numero massimo e le tipologie costruttive e ne disciplinano modalità autorizzative, di accesso e utilizzo, anche per attività di avvistamento, osservazioni scientifiche, censimenti e attività di controllo di cui all'articolo 21.
8. 
Gli appostamenti di cui al comma 6 sono soggetti a comunicazione al comune e non richiedono titolo abilitativo edilizio ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia) e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ove siano realizzati con strutture smontabili, abbiano il piano di calpestio ovvero di appoggio, posto al massimo a nove metri dal piano di campagna, abbiano l'altezza massima all'eventuale estradosso della copertura pari a dodici metri e abbiano una superficie del piano di calpestio o di appoggio non superiore ai tre metri quadrati, siano privi di allacciamenti e di opere di urbanizzazione.
Capo V. 
Strutture private per l'esercizio dell'attività venatoria e la produzione della fauna selvatica
Art. 18. 
(Aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) ed aziende agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.))
1. 
La Giunta regionale, su richiesta degli interessati e sentito l'ISPRA, entro i limiti del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia, può autorizzare l'istituzione di A.F.V. ed A.A.T.V.
2. 
Le A.F.V., a prevalente finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea ed a quella acquatica, non perseguono fini di lucro, sono soggette a tassa di concessione regionale; la richiesta di concessione deve essere corredata di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto.
3. 
Le A.A.T.V., nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento, esclusivamente nella stagione venatoria, di fauna selvatica di allevamento, sono istituite ai fini di impresa agricola.
4. 
Le A.A.T.V. devono preferibilmente:
a) 
essere situate nei territori di scarso rilievo faunistico;
b) 
coincidere con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988.
5. 
La Giunta regionale coordina ed approva i piani di ripopolamento con le finalità naturalistiche e faunistiche, quali la salvaguardia, la conservazione e il miglioramento dell'ambiente naturale e la protezione della fauna tipica delle aree interessate, ed individua i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle A.F.V. e delle A.A.T.V. e stabilisce divieti particolari.
6. 
Nell'ambito delle A.F.V. l'esercizio venatorio è consentito secondo i piani annuali di abbattimento proposti dai singoli concessionari ed approvati dalla Giunta regionale, elaborati sulla base della consistenza faunistica di fine stagione venatoria e delle immissioni stagionali di fauna selvatica a scopo di ripopolamento per le finalità faunistiche in conformità degli atti di concessione.
7. 
Salvo quanto disposto al comma 6, nelle A.F.V. e nelle A.A.T.V. per le specie non comprese tra quelle oggetto di incentivazione faunistica specificate nei singoli provvedimenti di concessione e riportate nei piani annuali di abbattimento si applicano i limiti di carniere previsti dal calendario venatorio.
8. 
Nelle A.F.V. e nelle A.A.T.V. i danni provocati alle colture agricole dall'attività venatoria e dalla fauna selvatica devono essere risarciti dal concessionario entro novanta giorni dall'accertamento.
9. 
Le A.F.V. e le A.A.T.V. sono soggette a tassa di concessione regionale.
10. 
L'ammontare della tassa annuale è stabilita dalle disposizioni regionali in materia di tasse di concessione ai sensi dell'articolo 32.
11. 
L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge e delle specifiche disposizioni della Giunta regionale di cui al comma 6.
12. 
Ai fini dell'esercizio venatorio all'interno degli istituti privati, anche ricadenti nella zona delle Alpi, è necessario il possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia, dell'assicurazione e del tesserino venatorio rilasciato dalla regione di residenza.
13. 
Le A.F.V. e le A.A.T.V. di nuova istituzione, devono rispettare una distanza minima, da altre aziende e dalle zone di divieto, di mille metri, riducibili fino a cinquecento metri secondo le condizioni orografiche del territorio.
14. 
Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3, la Giunta regionale, su richiesta degli interessati, autorizza e disciplina, in deroga agli articoli 10, 15, 17 ed in deroga alla legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 (Norme per l'allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi) l'istituzione di aree recintate per il prelievo degli ungulati, provenienti da allevamento, situate preferibilmente in comuni montani o collinari o svantaggiati o depressi.
Capo VI. 
Attività correlate alla fauna selvatica
Art. 19. 
(Commercializzazione della fauna selvatica)
1. 
La Giunta regionale, al fine di promuovere la valorizzazione economica della selvaggina e concorrere ad incrementare la consistenza dell'offerta alimentare, promuove e disciplina la commercializzazione della fauna selvatica legittimamente abbattuta in conformità ai regolamenti comunitari ed alle disposizioni di recepimento.
2. 
La commercializzazione di carni di selvaggina allevata proveniente dagli allevamenti e munita di contrassegno inamovibile non è sottoposta a quanto stabilito al comma 1.
Art. 20. 
(Deroghe)
1. 
Ai fini dell'esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, si applicano i disposti di cui all'articolo 1 della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE).
Art. 21. 
(Controllo della fauna selvatica)
1. 
Per il controllo delle specie di fauna selvatica di cui all'articolo 19, comma 2, della l. 157/1992, la Giunta regionale, predispone, sentito l'I.S.P.R.A., linee guida finalizzate al controllo delle specie selvatiche e alloctone, qualora vengano abusivamente immesse nell'ambiente, anche nelle zone vietate alla caccia.
2. 
Le province, sentiti gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A., ed i concessionari delle A.F.V. e A.A.T.V., provvedono all'attuazione delle linee guida di cui al comma 1 ed esercitano il coordinamento ed il controllo sull'attuazione dei piani di contenimento attuati dai soggetti competenti per territorio.
3. 
In deroga a quanto previsto al comma 1, le province, sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., ed i concessionari delle A.F.V. e A.A.T.V., predispongono annualmente, entro il 30 giugno, un apposito programma per il controllo del cinghiale definendo le unità territoriali per la gestione della specie ed individuando altresì le aree ad alta vocazionalità agro-silvo-pastorale dove la specie deve essere oggetto di controllo e contenimento costante, e le aree dove l'uso del suolo e del territorio sono compatibili con una presenza equilibrata della specie, da attuarsi con mezzi e modalità concordati con l'ISPRA.
4. 
Le finalità delle azioni di controllo si caratterizzano per i seguenti obiettivi:
a) 
conservazione degli ambienti naturali, del suolo e delle coltivazioni, con particolare riferimento agli habitat ed aree oggetto di tutela ai sensi delle vigenti norme nazionali e comunitarie;
b) 
prevenzione delle situazioni di conflitto con le attività umane;
c) 
salvaguardia della piccola fauna.
5. 
Per l'attuazione dei piani di controllo le province si avvalgono prioritariamente, anche a titolo oneroso, dei cacciatori nominativamente indicati dagli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A. competenti per territorio, delle guardie venatorie dipendenti, dei proprietari e/o conduttori dei fondi ricompresi nelle aree interessate dai piani medesimi purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio nonché delle guardie dipendenti degli A.T.C. e dei C.A. e delle guardie venatorie volontarie.
6. 
Per le azioni di controllo all'interno delle A.F.V. e A.A.T.V. le province autorizzano i soggetti nominativamente indicati dai concessionari.
7. 
Il controllo delle specie di fauna selvatica ai fini del completamento dei piani numerici di prelievo, negli A.T.C. e nei C.A., e all'interno delle A.F.V. e delle A.A.T.V., è autorizzato dalla provincia.
8. 
Il controllo della fauna selvatica all'interno dei centri urbani è autorizzato dalla provincia su parere dell'azienda sanitaria regionale competente.
9. 
Nelle aree protette, istituite ai sensi della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) il controllo delle specie di fauna selvatica è esercitato, ai sensi dell'articolo 33, comma 5 della medesima legge, sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del soggetto gestore dell'area protetta ed è attuato:
a) 
dal personale dipendente del soggetto gestore dell'area protetta;
b) 
da persone autorizzate dal soggetto gestore dell'area protetta, anche a titolo oneroso, scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio dell'area protetta o iscritti agli ambiti territoriali di caccia (ATC) e ai comprensori alpini (CA) contermini.
10. 
I proventi derivanti dalle azioni di controllo di cui al comma 5, sono introitati dagli A.T.C. e dai C.A. e, all'interno delle aree protette di cui alla l.r. 19/2009, dal soggetto gestore.
11. 
In caso di inerzia degli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A. o dei soggetti gestori delle aree protette nelle azioni di controllo la provincia designa, anche a titolo oneroso, altri cacciatori anche non residenti nelle aree e negli A.T.C. e C.A. interessati dalle azioni di controllo o ad essi iscritti. I relativi proventi sono introitati dalla Regione e destinati per le finalità previste dalla legge. La mancata o impropria attuazione delle azioni di controllo comportano la diretta responsabilità del soggetto gestore per i danni dalla stessa derivanti, valutabile anche ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie regionali da trasferire.
12. 
La provincia, al fine di preservare l'integrità biogeografica della fauna regionale, attiva, avvalendosi del proprio personale di vigilanza, o personale nominativamente indicato dagli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A. che siano in possesso di abilitazione specifica, piani di controllo delle specie alloctone qualora vengano abusivamente immesse nell'ambiente.
13. 
La provincia informa la Regione sui provvedimenti inerenti ai piani di controllo e, al termine dei suddetti interventi, trasmette alla Giunta regionale una relazione concernente i dati relativi alle operazioni svolte ed ai loro risultati.
14. 
Gli interventi di cui al presente articolo non sono soggetti ai divieti e alle limitazioni previste per l'esercizio dell'attività venatoria, in osservanza di quanto stabilito dall'articolo 19 della l. 157/1992.
Art. 22. 
(Immissione, catture, destinazione della fauna selvatica a scopo di ripopolamento)
1. 
La provincia, sentiti gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A., predispone entro il 30 novembre di ogni anno un piano delle attività e degli interventi per l'anno successivo riportante le indicazioni circa:
a) 
la produzione di specie autoctone nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica;
b) 
la cattura di selvatici provenienti da:
1) 
zone di ripopolamento e cattura;
2) 
aree che presentino necessità di equilibrio faunistico anche legato alle produzioni agricole;
c) 
immissioni integrative da attuare per esigenze tecniche nelle zone di protezione.
2. 
Le catture sono predisposte e coordinate dalla provincia, che può autorizzare a tal fine gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A. e i concessionari delle A.F.V. e delle A.A.T.V. competenti per territorio.
3. 
Gli interventi tecnici di cattura che richiedono l'uso di armi con proiettili a narcotico sono effettuati esclusivamente dalle guardie delle province o da soggetti da essa delegati.
4. 
La provincia, previo parere favorevole dell'ISPRA, anche su proposta dei Comitati di gestione dei C.A., può autorizzare l'immissione di specie autoctone nei C.A..
5. 
Ai fini di una politica di programmazione e di sviluppo della fauna selvatica, la provincia, entro il 31 gennaio di ogni anno, invia alla Giunta regionale i piani di cui ai commi 1 e 2 e fornisce i dati relativi alle operazioni di produzione, di cattura, di immissione effettuate e ai loro risultati. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., nell'espletamento dei compiti loro conferiti dalle disposizioni vigenti, predispongono e gestiscono il programma annuale delle immissioni integrative di fauna selvatica nelle zone di caccia programmata e comunque in quelle di loro competenza utilizzando prioritariamente animali di cattura. Ogni anno i Comitati di gestione trasmettono alla provincia ed alla Regione, entro il 31 dicembre, il programma di immissione per l'anno successivo e la relazione illustrativa delle operazioni effettuate.
6. 
Le immissioni di fauna selvatica sono soggetti alle disposizioni sanitarie.
7. 
Per procedere alla reintroduzione di fauna selvatica occorre apposita autorizzazione della Giunta regionale concessa, sentito l' I.S.P.R.A., solo in base a comprovate ragioni di ordine biogenetico.
8. 
I Comitati di gestione degli A.T.C., dei C.A. e i concessionari delle A.F.V. e A.A.T.V. possono istituire zone temporanee di tutela faunistica, di dimensioni non superiori a dieci ettari, vietate all'attività venatoria, finalizzate alla crescita, preambientamento e irradiamento di esemplari di fauna selvatica anche attraverso strutture e mezzi idonei.
Capo VII. 
Divieti e sanzioni
Art. 23. 
(Divieti)
1. 
Oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi nazionali sulla caccia, è vietato:
a) 
negli A.T.C. e nei C.A. esercitare la caccia in ambito territoriale diverso da quello assegnato;
b) 
usare più di due cani per cacciatore e più di quattro cani per comitiva, ad esclusione per la caccia al cinghiale, dei cani appartenenti ad una muta specializzata per i quali l'ente nazionale cinofilia italiana (E.N.C.I.) abbia rilasciato apposito brevetto di idoneità e di un cane di età inferiore a 18 mesi, identificabile mediante tatuaggio o microchip, per cacciatore, per comitiva o per muta specializzata;
c) 
abbattere o catturare la femmina del fagiano di monte;
d) 
l'uso dei cani per la caccia agli ungulati, fatta eccezione per i cani da traccia e per la caccia al cinghiale;
e) 
cacciare sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, alla volpe e ai tetraonidi nella zona faunistica delle Alpi, fatta salva l'attività di controllo ai sensi dell'articolo 21;
f) 
ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati fatta eccezione per la cattura ai fini previsti dagli articoli 7, comma 1, lettera l), 21 e 22;
g) 
la posta alla beccaccia e la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
h) 
causare volontariamente spostamenti della fauna selvatica al fine di provocarne la fuoriuscita da ambiti protetti e da zona di caccia riservata per scopi venatori;
i) 
usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante le ore notturne salvo i soggetti per iscritto autorizzati dalla provincia, dai comitati di gestione, dalle A.F.V. e A.A.T.V.;
l) 
commerciare esemplari vivi di specie di fauna selvatica italiana non proveniente da allevamenti;
m) 
detenere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione di quella lecitamente abbattuta o di cui sia documentata la provenienza;
n) 
esercitare l'attività venatoria senza la prevista autorizzazione all'interno delle aree a caccia specifica;
o) 
l'allevamento, l'importazione e l'immissione a scopi venatori del cinghiale (sus scrofa) e relativi ibridi, in applicazione della l.r. 47/1989, fatto salvo per le attività di cui all'articolo 18, comma 14. È consentito il trasporto di cinghiali transitanti sul territorio regionale verso altre destinazioni, previa segnalazione alle province interessate, del mezzo di trasporto, dell'itinerario e del numero dei capi trasportati, da effettuarsi con un anticipo di almeno quarantotto ore;
p) 
qualsiasi forma di immissione di fauna da parte di soggetti non autorizzati;
q) 
introduzione e immissione di ogni specie di fauna alloctona;
r) 
immettere soggetti appartenenti alla specie fagiano al di sopra dei 1200 metri s.l.m.;
s) 
a chiunque, compreso il proprietario e il conduttore, l'esercizio venatorio nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia;
t) 
a chiunque, compreso il proprietario e il conduttore, l'esercizio venatorio nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o delimitati da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno metri 3;
u) 
l'esercizio venatorio in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Agli effetti della presente legge sono considerati terreni in attualità di coltivazione gli orti, le colture erbacee da seme e cerealicole dalla semina a raccolto effettuato, i prati artificiali e quelli naturali con raccolto pendente, i frutteti e i vigneti sino a raccolto effettuato, le colture orticole e floreali a cielo aperto o con protezione limitata;
v) 
l'esercizio venatorio nei fondi ove si pratica l'allevamento e il pascolo del bestiame custodito allo stato brado e semibrado, purché delimitati da muretti, recinzioni in rete o da steccati, siepi o altre barriere naturali;
z) 
rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee le tabelle legittimamente apposte ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;
aa) 
nella zona faunistica delle Alpi l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo;
bb) 
l'esercizio venatorio nelle zone temporanee di tutela faunistica.
Art. 24. 
(Sanzioni amministrative)
1. 
Fermo restando quanto altro previsto dall'articolo dall'articolo 31 della l. 157/1992, e dalla vigente normativa in materia tributaria e sulle armi, le seguenti violazioni sono così sanzionate:
a) 
cattura e utilizzazione di mammiferi ed uccelli in difformità alla disciplina prevista all'articolo 7, comma 1, lettera l): sanzione amministrativa da euro 100 euro 600 più revoca autorizzazione;
b) 
vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria: sanzione amministrativa da euro 150 a euro 900;
c) 
cacciare senza licenza, per non averla conseguita: sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000;
d) 
cacciare senza essere munito di tesserino venatorio: sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200;
e) 
cacciare nelle ore notturne: sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000;
f) 
cacciare, nei dodici mesi successivi al conseguimento della prima licenza, senza essere accompagnato da un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600;
g) 
cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua: sanzione amministrativa da euro100 a euro 600 per ogni trasgressore;
h) 
abbattere o catturare capi di fauna selvatica appartenenti alla specie: coturnice, pernice bianca, fagiano di monte e lepre variabile in violazione dei limiti di carniere posti dal calendario venatorio: sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.800;
i) 
abbattere o catturare capi di fauna selvatica in violazione dei limiti di carniere posti dal calendario venatorio: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600;
l) 
esercizio dell'attività venatoria oltre il numero delle giornate consentite dal calendario venatorio: sanzione amministrative da euro 200 a euro 1.200;
m) 
posta alla beccaccia e caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino: sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400;
n) 
caccia di selezione agli ungulati in difformità alle disposizioni regionali: sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300;
o) 
abbattimento di capo diverso per specie da quello assegnato nella caccia di selezione agli ungulati: sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400;
p) 
abbattimento di capo diverso per sesso da quello assegnato nella caccia di selezione agli ungulati: sanzione amministrativa da euro 150 a euro 900;
q) 
abbattimento di capo diverso per classe di età da quello assegnato nella caccia di selezione agli ungulati: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600;
r) 
abbattimento di ungulato senza essere ammesso alla caccia di selezione: sanzione amministrativa da euro 800 a euro 4.800;
s) 
effettuare in qualunque forma il tiro a volo su uccelli, al di fuori dell'esercizio venatorio salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 8, lettera e) della l. 157/1992: sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200;
t) 
mancato recupero dei bossoli delle cartucce da parte del cacciatore: sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300;
u) 
violazione alle norme di gestione delle A.F.V. e A.A.T.V.: sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.800;
v) 
mancata notifica del fondo chiuso o mancata apposizione e mantenimento delle tabelle: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600;
z) 
allevamento di specie di fauna selvatica senza autorizzazione della provincia o altre violazioni alle norme regionali e provinciali sull'allevamento: sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200; nel caso in cui la violazione venga nuovamente commessa sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400 e revoca dell'autorizzazione all'allevamento;
aa) 
vendere a privati o detenere da parte di questi reti da uccellagione salvo che per le attività previste dal regolamento attuativo di cui all'articolo 7, comma 1, lettera l): sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200;
bb) 
produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica, oggetto della presente legge, salvo che si tratti di strumenti di cattura commissionati da enti legittimati in base alla vigente normativa o soggetti da questi autorizzati: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600;
cc) 
addestrare o allenare cani di qualsiasi razza, o consentire che gli stessi vaghino liberi senza controllo o sorveglianza nelle campagne fuori dai tempi o dai luoghi consentiti: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600; nel caso in cui la violazione sia commessa all'interno delle zone previste agli articoli 7, comma 1, lettera e), 13, comma 4, e 22, comma 8: sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200;
dd) 
usare più di due cani per cacciatore, e più di quattro cani per comitiva, ad esclusione per la caccia al cinghiale e dei cani appartenenti ad una muta specializzata, per i quali l'ente nazionale cinofilia italiana (E.N.C.I.) abbia rilasciato apposito brevetto di idoneità, e di un cane di età inferiore a 18 mesi per cacciatore, per comitiva e per muta autorizzata,: sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300 per ogni cane in più;
ee) 
mancata rimozione dell'appostamento temporaneo e dei residui al termine della giornata: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600;
ff) 
prendere o detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica salvo le eccezioni indicate dall'articolo 21, comma 1, lettera o), della l. 157/1992: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600;
gg) 
rimuovere, danneggiare o rendere inidonee al loro uso tabelle legittimamente apposte, tabellare abusivamente terreni in attualità di coltivazione, recinzione per bestiame al pascolo e fondi chiusi: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600;
hh) 
trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove è vietata l'attività venatoria, di cui agli articoli 7, comma 1 lettera e) e 22, comma 8, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio di armi da sparo per uso venatorio sia nel caso in cui non siano scariche che in quello in cui non siano in custodia: sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200;
ii) 
uso dei cani di cui all'articolo 23, comma 1, lettera d): sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200;
ll) 
violazione dei divieti particolari previsti ai sensi dell'articolo 18, comma 5 all'interno delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600;
mm) 
esercitare l'attività venatoria senza la prevista autorizzazione all'interno delle aree a caccia specifica: sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.800;
nn) 
cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600;
oo) 
esercitare l'attività venatoria all'interno delle zone temporanee di tutela faunistica: sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400;
pp) 
immettere fauna da parte dei soggetti non autorizzati: sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300;
qq) 
introdurre specie di fauna alloctona: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600 per ogni capo;
rr) 
immettere specie fagiano al di sopra dei 1200 metri s.l.m.: sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300 per ogni capo;
ss) 
violazioni delle disposizioni della presente legge e del calendario venatorio non espressamente richiamate dal presente articolo: sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.
2. 
Oltre alle sanzioni amministrative previste al comma 1, ove ricorrano i presupposti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifica al sistema penale), si applicano il sequestro dell'arma e della fauna selvatica nonché delle reti e delle trappole nei casi di violazione delle disposizioni della l. 157/1992, ad esclusione di quanto stabilito dall'articolo 31, comma 1, lettere e), i) ed m) della medesima legge, e nei casi indicati al comma 1, lettere c), d), e), h), m), o), r), hh), mm) ed oo). Le armi sequestrate, nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della l. 689/1981, a meno che non si proceda a confisca obbligatoria, sono restituite ai legittimi proprietari previa istanza degli interessati supportata dalla prova dell'avvenuto adempimento.
3. 
La confisca dei beni sequestrati è disposta dal Presidente della provincia ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 20 della l. 689/1981.
4. 
La destinazione della fauna selvatica sequestrata o confiscata avviene secondo le modalità di cui all'articolo 28 della l. 157/1992 e dell'articolo 9 della legge regionale 23 aprile 1985, n. 45 (Disciplina relativa al sequestro di cose e disposizioni per gli accertamenti mediante analisi di campione in materia di illeciti amministrativi).
5. 
Nei casi di applicazione delle sanzioni cui al comma 1, lettere e), h), m), o), r) il tesserino regionale è sospeso per una annata venatoria anche qualora il trasgressore abbia provveduto al pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della l. 689/1981, in caso di recidiva il tesserino viene sospeso per tre annate venatorie.
6. 
Il provvedimento di sospensione è disposto dalla provincia competente per territorio, a conclusione dell'eventuale procedimento di opposizione in sede amministrativa decorso il termine di impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 6 del d. lgs. 150/2011.
7. 
Le sanzioni amministrative sono irrogate e introitate, ai sensi della legge regionale 1° luglio 2011, n. 9 (Riordino delle funzioni amministrative sanzionatorie), dalle province e sono utilizzate dalle stesse per interventi in materia faunistico-venatoria.
Capo VIII. 
Strutture amministrative
Art. 25. 
(Commissione consultiva regionale per il coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica)
1. 
È istituita la Commissione consultiva regionale di coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica, quale organo tecnico e consultivo della Regione.
2. 
La Commissione esprime pareri in ordine ai provvedimenti regionali in materia faunistico-venatoria e può proporre alla Giunta regionale iniziative per la gestione faunistico-venatoria del territorio. È convocata dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
3. 
Essa è composta da:
a) 
l'Assessore regionale, con delega in materia, con funzioni di Presidente;
b) 
il Presidente di ogni provincia o l'Assessore provinciale con delega in materia;
c) 
tre esperti, designati dalle Università degli Studi, di cui:
1) 
uno in zoologia laureato in scienze naturali o biologiche, ovvero in medicina veterinaria;
2) 
uno in problemi agrari laureato in scienze agrarie o forestali;
3) 
uno in tipica fauna alpina laureato in scienze naturali o biologiche, ovvero in medicina veterinaria;
d) 
un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale operante in Regione; designato dalle associazioni stesse;
e) 
quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale facenti parte del Consiglio nazionale dell'ambiente ed aventi sede in Regione, designati d'intesa tra le associazioni stesse;
f) 
sette rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole riconosciute a livello nazionale ed operanti in Regione, designati d'intesa tra le organizzazioni stesse;
g) 
un rappresentante dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (E.N.C.I.), designato dall'Ente stesso;
h) 
un rappresentante della Delegazione italiana del Consiglio Internazionale della Caccia e della conservazione della fauna selvatica (C.I.C.), designato dalla delegazione stessa;
i) 
un rappresentante di un A.T.C. e di un C.A. per ogni provincia, designato d'intesa tra i rispettivi Comitati di gestione.
4. 
La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica per un quinquennio e, comunque, svolge le sue funzioni fino alla costituzione della nuova Commissione.
5. 
Le designazioni devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la Commissione è comunque costituita con almeno il 60 per cento dei componenti.
6. 
La partecipazione dei componenti di cui al comma 3 si intende a titolo gratuito.
7. 
Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di caccia e pesca. Il segretario redige i verbali delle adunanze e ne cura la conservazione.
8. 
In caso di assenza o di impedimento del Presidente della Commissione, le relative funzioni sono esercitate dal responsabile della competente struttura regionale.
9. 
Eventuali ulteriori disposizioni relative alle modalità di organizzazione e funzionamento dell'organismo collegiale sono stabilite dalla Commissione stessa.
Art. 26. 
(Commissione consultiva regionale per la gestione del fondo destinato al risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria)
1. 
È istituita la Commissione consultiva regionale per la gestione del fondo destinato al risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria.
2. 
La Commissione esprime pareri circa la disciplina dei criteri accertatori dei danni e la loro liquidazione e per la gestione del fondo di cui all'articolo 35, comma 1 lettere a) e b).
3. 
La Commissione è composta da:
a) 
l'Assessore regionale competente che lo presiede o suo delegato;
b) 
gli Assessori provinciali alla caccia o un consigliere provinciale delegato dal Presidente della provincia;
c) 
sette rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole riconosciute a livello nazionale ed operanti in Regione, designati d'intesa tra le organizzazioni stesse;
d) 
un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale operante in regione, designati dall'associazione stessa;
e) 
un rappresentante di un A.T.C. e di un C.A. per ogni provincia, designati d'intesa tra i rispettivi Comitati di gestione.
4. 
La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica per un quinquennio e, comunque, svolge le sue funzioni fino alla costituzione della nuova Commissione.
5. 
Le designazioni devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la Commissione è comunque costituita con almeno il 60 per cento dei componenti.
6. 
La partecipazione dei componenti di cui al comma 3 si intende a titolo gratuito.
7. 
Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario del settore regionale competente in materia di caccia e pesca. Il segretario redige i verbali delle adunanze e ne cura la conservazione.
8. 
In caso di assenza o di impedimento del Presidente della Commissione, le relative funzioni sono esercitate dal responsabile della competente struttura regionale.
9. 
Eventuali ulteriori disposizioni relative alle modalità di organizzazione e funzionamento dell'organismo collegiale sono stabilite dalla Commissione stessa.
Art. 27. 
(Commissione consultiva provinciale per la tutela e la gestione della fauna selvatica e il coordinamento delle politiche venatorie)
1. 
Presso ogni provincia è istituita la Commissione consultiva provinciale per la tutela e la gestione della fauna selvatica e il coordinamento delle politiche venatorie. La Commissione ha competenze in materia di raccordo tra gli indirizzi programmatici regionali e provinciali e le politiche gestionali degli A.T.C. e dei C.A.. In detto ambito vengono inoltre definiti i termini di collaborazione gestionale tra la provincia e gli organi direttivi dei singoli ambiti venatori.
2. 
Essa è composta da:
a) 
il Presidente della provincia o l'Assessore provinciale con delega in materia, con funzioni di Presidente;
b) 
il dirigente della competente struttura provinciale o suo delegato;
c) 
due esperti, designati dalle Università degli Studi, di cui:
1) 
uno in zoologia laureato in scienze naturali o biologiche, ovvero in medicina veterinaria;
2) 
uno laureato in scienze agrarie o forestali;
d) 
un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale avente sede sul territorio provinciale, designato dalle associazioni stesse;
e) 
quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale facenti parte del Consiglio nazionale dell'ambiente ed aventi sede sul territorio provinciale, designati d'intesa tra le associazioni stesse;
f) 
sette rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole riconosciute a livello nazionale ed operanti sul territorio provinciale, designati d'intesa tra le organizzazioni stesse;
g) 
il responsabile delle guardie della provincia o suo delegato;
h) 
un rappresentante di ciascun A.T.C. e C.A. per ogni provincia, designato dai rispettivi Comitati di gestione.
3. 
La Commissione è costituita dalla provincia, dura in carica per un quinquennio e, comunque, svolge le sue funzioni fino alla costituzione della nuova Commissione.
4. 
Le designazioni devono pervenire alla provincia entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la Commissione è comunque costituita con almeno il sessanta per cento dei componenti.
5. 
La Commissione provinciale formula pareri e proposte in materia faunistico-venatoria, é convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e può altresì essere convocata qualora ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.
6. 
La partecipazione dei componenti di cui al comma 2 si intende a titolo gratuito.
7. 
Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario della provincia.
8. 
In caso di assenza o di impedimento del Presidente della Commissione, le relative funzioni sono esercitate dal responsabile della competente struttura provinciale.
9. 
Eventuali ulteriori disposizioni relative alle modalità di organizzazione e funzionamento dell'organismo collegiale sono stabilite dalla Commissione stessa.
Art. 28. 
(Osservatorio faunistico regionale)
1. 
Nell'ambito della struttura regionale competente in materia di caccia e pesca è istituito l'Osservatorio faunistico regionale al fine di supportare l'attività di pianificazione e di programmazione.
2. 
L'Osservatorio cura l'elaborazione di relazioni, rapporti e resoconti previsti dalla normativa regionale, nazionale e sovranazionale di riferimento e la diffusione dei dati e delle informazioni raccolte nel rispetto degli standard informativi ed informatici previsti dalla normativa regionale in materia.
Art. 29. 
(Attività ispettiva)
1. 
Per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 14 e 16 della l. 157/1992 ed in particolare per l'esercizio della vigilanza e del controllo sulle attività relative alla gestione programmata della caccia ed al funzionamento delle A.F.V. e delle A.A.T.V., viene attivata nell'ambito del settore regionale competente in materia di caccia e pesca la funzione ispettiva avente tra l'altro i seguenti compiti:
a) 
verifica delle attività degli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A., che devono essere conformi alle norme ed ai regolamenti vigenti in materia e coerenti con le indicazioni dei piani faunistico-venatori regionale e provinciali;
b) 
vigilanza relativa al rispetto da parte dei concessionari delle norme e delle disposizioni regionali in materia di concessione di A.F.V. e di A.A.T.V.;
c) 
accertamento della regolare utilizzazione dei contributi erogati dalla Giunta regionale ai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. per le finalità di cui all'articolo 37, comma 1, lettere b) e d) e dei finanziamenti erogati a soggetti diversi per attività inerenti a progetti speciali;
d) 
verifica delle attività concernenti il regolare svolgimento dei corsi di preparazione e aggiornamento delle guardie venatorie volontarie.
Art. 30. 
(Vigilanza venatoria)
1. 
Oltre a quanto stabilito dall'articolo 27 della l. 157/1992 e dalla presente legge, la vigilanza sull'attività venatoria è affidata:
a) 
al Servizio ispettivo della Regione Piemonte;
b) 
agli agenti dipendenti delle province;
c) 
alle guardie dipendenti degli A.T.C. e C.A. di cui all'articolo 14, comma 7.
2. 
I soggetti di cui al comma 1 svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.
3. 
Ai soggetti di cui al comma 1 è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.
4. 
La provincia istituisce un coordinamento per l'attività delle guardie volontarie di cui al comma 1, lettera d).
5. 
I poteri e i compiti degli addetti alla vigilanza venatoria sono quelli previsti dagli articoli 28 e 29 della l. 157/1992.
6. 
Per migliorare la preparazione specifica del personale addetto, la Giunta regionale può organizzare corsi di aggiornamento.
Art. 31. 
(Rapporti sull'attività di vigilanza)
1. 
Le province, entro il 31 marzo di ogni anno, anche ai sensi dell'articolo 6, comma 1, trasmettono alla Giunta regionale una dettagliata relazione sulle attività di sorveglianza effettuate nella precedente stagione venatoria, ivi compreso il numero e la tipologia degli accertamenti effettuati e un prospetto riassuntivo delle sanzioni erogate.
2. 
I questori competenti per territorio comunicano al Presidente della Giunta regionale, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente.
3. 
Il Presidente della Giunta regionale, entro il 31 maggio di ciascun anno, trasmette un rapporto informativo concernente le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.
Capo IX. 
Tasse e contributi
Art. 32. 
(Tasse di concessione regionale in materia di caccia)
1. 
In materia di tasse sulle concessioni regionali valgono le norme previste dalla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13, dall'articolo 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall'articolo 4, comma 6 del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, fatta salva l'azione davanti al giudice ordinario ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
2. 
I numeri d'ordine 16 e 17 del titolo II della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 sono determinati come riportati nella Tabella A allegata alla presente legge.
3. 
La Giunta regionale può rideterminare la misura delle tasse di cui al comma 2 nel rispetto delle disposizioni richiamate dall'articolo 23, comma 2 della l. 157/1992.
Art. 33. 
(Fondo regionale per il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria)
1. 
La Giunta regionale, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 26, disciplina i criteri per la gestione del fondo di cui all'articolo 37, comma 1, lettere a) e b).
2. 
I criteri, di cui al comma 1, individuano i soggetti che possono accedere al fondo nonché i soggetti accertatori e liquidatori; fissano le modalità di denuncia del danno, l'inammissibilità delle richieste ed i casi di decadenza dal diritto al risarcimento del danno; stabiliscono la tipologia di danno risarcibile e dettano criteri generali per la sua quantificazione; definiscono le misure preventive da realizzarsi anche con il contributo dei gestori competenti per territorio; indicano le modalità per la raccolta dei relativi dati statistici; precisano i criteri per il riparto del fondo tra i soggetti cui compete la liquidazione delle relative provvidenze, incentivando l'adozione di misure preventive del danno.
3. 
Sono esclusi i risarcimenti dei danni provocati dalla fauna selvatica alle foreste ed alle aree boscate.
Art. 34. 
(Contributi ai proprietari o conduttori dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale e per il ripristino dell'ambiente e la salvaguardia della fauna selvatica nelle zone di protezione)
1. 
La Giunta regionale può concedere contributi ai proprietari o conduttori di fondi inclusi nella pianificazione faunistico-venatoria regionale ai sensi dell'articolo 10 in relazione alle misure dirette alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente, purché tali soggetti si impegnino ad un'azione continuativa almeno quinquennale, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.
2. 
La provincia può prevedere, all'interno dei piani di miglioramento ambientale di cui all'articolo 9, comma 4, contributi per favorire interventi di tutela e di ripristino degli habitat naturali, con particolare riferimento alle aree depresse collinari e montane, alle zone vallive o comunque umide e all'incremento e alla protezione della fauna selvatica nelle zone di tutela destinate a oasi di protezione, a zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.
3. 
Per far fronte alle incombenze di cui al comma 2, la Giunta regionale si avvale delle risorse previste dall'articolo 37, comma 1, lettera e) e le ripartisce assegnandole alle singole province sentita la Commissione consultiva regionale di cui all'articolo 25.
Capo X. 
Disposizioni transitorie, finali, abrogative e finanziarie
Art. 35. 
(Disposizioni transitorie e finali)
1. 
Le A.F.V. e le A.A.T.V. autorizzate continuano ad essere soggette alle disposizioni previgenti non in contrasto con la disciplina prevista dall'articolo 18 della presente legge e dall'articolo 16 della l. 157/1992.
2. 
Le zone di divieto esistenti sono confermate fino all'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera e) della presente legge e dall'articolo 10 della l. 157/1992.
3. 
Le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia istituite ai sensi dell'articolo 13 e gli allevamenti autorizzati sono regolati dalle norme previgenti fino all'entrata in vigore delle relative discipline in attuazione della presente legge.
4. 
Gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale e dalle province in attuazione della l.r. 53/1995, della l.r. 70/1996 e della l. 157/1992 conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la presente legge.
5. 
In deroga a quanto stabilito dall'articolo 36, fino al 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, sono confermate le tasse di concessione regionale di cui all'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012).
Art. 36. 
(Abrogazioni)
1. 
Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) 
legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9;
b) 
l'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5.
Art. 37. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Le entrate derivanti dalle tasse di concessione regionale ed introitate su appositi capitoli dell'UPB 0902, sono iscritte ai sensi della l. 157/1992 su capitoli di spesa, da istituire nell'UPB DB 11111, relativi alle materie inerenti la gestione faunistico-venatoria di seguito specificate:
a) 
fondo regionale per il risarcimento da parte delle province dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole istituito ai sensi dell'articolo 26 della l. 157/1992;
b) 
fondo regionale per il risarcimento da parte degli A.T.C. e C.A. dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole istituito ai sensi dell'articolo 26 della l. 157/1992;
c) 
fondo regionale per l'utilizzo dei terreni agricoli inclusi nel piano faunistico-venatorio, istituito ai sensi dell'articolo 10 della l. 157/1992;
d) 
contributo regionale per il perseguimento dei fini istituzionali da parte degli A.T.C. e dei C.A.;
e) 
contributi alle province per interventi in materia faunistico-venatoria;
f) 
spese per il finanziamento di studi, ricerche, consulenze, indagini ed attività in materia faunistico-venatoria.
2. 
I singoli stanziamenti annuali nei capitoli su indicati vengono stabiliti con legge di approvazione del bilancio regionale.
3. 
La Regione provvede ad assicurare lo stanziamento necessario per le finalità di cui al comma 1, lettere a) e b), con la legge di approvazione del bilancio di cui al comma 2.
4. 
La presente legge costituisce integrazione dell'elenco 1 (Spese obbligatorie) ove vengono aggiunti i capitoli 176245 e 176355 istituiti nell'UPB DB 11111 ai sensi del comma 1.
Capo XI. 
Entrata in vigore
Art. 38. 
(Urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Allegato A 

Allegato A.