Proposta di legge al Parlamento 'Riforma dell'alternanza scuola-lavoro. Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) e al Decreto legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali), convertito in legge, con modificazioni, dallalegge 16 aprile 1974, n. 114 '
Primo firmatario
Altri firmatari
BERTOLA GIORGIO GRAGLIA FRANCESCO MOLINARI GABRIELE MOTTA ANGELA OTTRIA DOMENICO VALTER
Art. 1.
(Finalità e obiettivi)
1.
La presente legge è finalizzata a rendere i percorsi di alternanza scuola-lavoro più rispondenti alle esigenze e alle necessità delle studentesse e degli studenti, considerando,altresì, l'alternanza un investimento strategico per le imprese e un valido contributo al miglioramento dell'attività della pubblica amministrazione.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge si propone:
a)
di riformare il sistema dell'alternanza scuola-lavoro al fine di una maggiore integrazione tra i sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro, promuovendo la pari dignità della formazione in ambito scolastico e in ambito lavorativo;
b)
di fornire alle studentesse e agli studenti le competenze necessarie a inserirsi nel mercato del lavoro, alternando in modo qualificante le ore di preparazione scolastica all'esperienza lavorativa;
c)
di superare le difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro al termine del ciclo di studio;
d)
di promuovere la definizione di percorsi formativi e informativi sull'alternanza scuola-lavoro in coerenza con il curriculum scolastico.
Art. 2.
(Modifica alla legge 13 luglio 2015, n. 107 )
1.
All'
articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) le parole "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
200
100
Art. 3.
(Modifiche al decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114 )
1.
Dopo l'
articolo 2 novies del decreto legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali), convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 aprile 1974, n. 114 , è aggiunto il seguente articolo: "
".
2 novies bis (Riscatto del periodo di alternanza scuola-lavoro). Il periodo di alternanza scuola-lavoro è riscattabile secondo le norme e le modalità di cui all'
articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega conferita dall'
articolo 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335 , in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici), in quanto compatibili.
Art.4.
(Modifiche allo statuto delle studentesse e degli studenti)
1.
Il Governo, con uno o più atti di natura regolamentare, provvede a modificare lo
statuto
di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249
(Regolamento recante lo
statuto
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), al fine di definire e garantire i diritti e i doveri delle studentesse e degli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.