Proposta di legge regionale n. 319 presentata il 17 settembre 2018
Proposta di legge al Parlamento 'Riforma dell'alternanza scuola-lavoro. Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) e al Decreto legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali), convertito in legge, con modificazioni, dallalegge 16 aprile 1974, n. 114 '

Art. 1. 
(Finalità e obiettivi)
1. 
La presente legge è finalizzata a rendere i percorsi di alternanza scuola-lavoro più rispondenti alle esigenze e alle necessità delle studentesse e degli studenti, considerando,altresì, l'alternanza un investimento strategico per le imprese e un valido contributo al miglioramento dell'attività della pubblica amministrazione.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge si propone:
a) 
di riformare il sistema dell'alternanza scuola-lavoro al fine di una maggiore integrazione tra i sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro, promuovendo la pari dignità della formazione in ambito scolastico e in ambito lavorativo;
b) 
di fornire alle studentesse e agli studenti le competenze necessarie a inserirsi nel mercato del lavoro, alternando in modo qualificante le ore di preparazione scolastica all'esperienza lavorativa;
c) 
di superare le difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro al termine del ciclo di studio;
d) 
di promuovere la definizione di percorsi formativi e informativi sull'alternanza scuola-lavoro in coerenza con il curriculum scolastico.
Art. 2. 
(Modifica alla legge 13 luglio 2015, n. 107 )
1. 
All' articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) le parole "
200
" sono sostituite dalle seguenti: "
100
".
Art. 3. 
(Modifiche al decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114 )
1. 
Dopo l' articolo 2 novies del decreto legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114 , è aggiunto il seguente articolo: "
2 novies bis (Riscatto del periodo di alternanza scuola-lavoro). Il periodo di alternanza scuola-lavoro è riscattabile secondo le norme e le modalità di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega conferita dall' articolo 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335 , in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici), in quanto compatibili.
".
Art.4. 
(Modifiche allo statuto delle studentesse e degli studenti)
1. 
Il Governo, con uno o più atti di natura regolamentare, provvede a modificare lo statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), al fine di definire e garantire i diritti e i doveri delle studentesse e degli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.
Art. 5. 
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. 
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nei limiti delle risorse umane,finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.