Proposta di legge regionale n. 317 presentata il 17 settembre 2018
"Interventi per promuovere e sostenere l'accesso ai servizi della prima infanzia"

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione, nel quadro della politica educativa e formativa della prima infanzia e nel rispetto del decreto legislativo 13 aprile 2017, 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107 ) sostiene i genitori lavoratori nella conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, con particolare riferimento ai genitori di minori nella fascia zero-tre anni.
2. 
La Regione, per le finalità di cui al comma 1, pone in essere interventi che permettono la cura della famiglia e, al contempo, consentono il miglioramento della produttività sul lavoro.
Art. 2. 
(Interventi)
1. 
La Regione pone in essere interventi volti a sostenere le aziende che:
a) 
Stipulano convenzioni con asili nido, micro-nidi e centri di custodia oraria, finalizzate all'inserimento dei figli dei loro dipendenti;
b) 
Realizzano, presso le proprie strutture o in prossimità delle stesse, asili nido e micro-nidi aperti anche ad utenza esterna.
2. 
La Regione, per gli interventi previsti dalla presente legge, istituisce un apposito fondo a cui le aziende accedono attraverso bandi triennali relativi agli interventi di cui al comma 1.
Art. 3. 
(Personale e vigilanza)
1. 
Gli asili nido e i micro-nidi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 sono soggetti ad autorizzazione e vigilanza in applicazione delle disposizioni vigenti.
Art. 4. 
(Modalità attuative)
1. 
Per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione e acquisito il parere della Commissione consiliare competente, emana il bando relativo alle convenzioni, nel quale sono individuati gli adempimenti da porre in essere, con particolare riguardo a:
a) 
l'indicazione delle percentuali di riduzione rispetto alla tariffa ordinaria;
b) 
la partecipazione delle famiglie, l'adozione della carta della qualità dei servizi e di strumenti di comunicazione e trasparenza;
c) 
l'adozione di strumenti di valutazione del servizio.
2. 
Per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), la Giunta regionale,entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione e acquisito il parere della Commissione consiliare competente, emana il bando relativo alla realizzazione di nuovi asili nido e micro-nidi, nel quale sono individuati gli adempimenti da porre in essere, con particolare riguardo a:
a) 
la presentazione di un progetto pedagogico contenente le finalità e la programmazione delle attività educative nonché delle modalità organizzative di funzionamento del servizio;
b) 
la garanzia di una formazione permanente del personale addetto in applicazione della normativa dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
c) 
a partecipazione delle lavoratrici dei lavoratori fin dalla fase progettuale, l'adozione della carta della qualità dei servizi e di strumenti di comunicazione e trasparenza;
d) 
l' 'adozione di strumenti di valutazione del servizio;
e) 
la previsione della sostenibilità economica nel lungo periodo.
3. 
Per gli interventi di cui al comma 2 viene data priorità alle aziende con un numero di dipendenti inferiore o uguale a mille unità.
Art. 5. 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri di spesa corrente relativi all'istituzione del fondo di cui all'articolo 2, comma 2, per gli interventi di cui al comma 1, lettera a) quantificati in 500.000,00 euro per ciascun anno del triennio, si fa fronte con le risorse presenti nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali famiglia), programma 12.01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido), Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020.
2. 
Agli oneri in conto capitale relativi al fondo di cui all'articolo 2, comma 2, per gli interventi di cui al comma 1, lettera b) quantificati in termini di competenza e di cassa pari a 1.000.000,00 di euro nell'esercizio finanziario 2018, ed iscritti nell'ambito della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido), Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nella medesima missione e nel medesimo programma.
3. 
Alle spese di carattere pluriennale in conto capitale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), quantificate in 1.000.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2019 - 2020 in termini di competenza, si fa fronte, secondo le modalità indicate dal comma 2, dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ) con le risorse finanziarie allocate nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.0 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido), Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020.