Proposta di legge regionale n. 316 presentata il 17 settembre 2018
"Disposizioni per favorire la mobilita' eco-sostenibile"

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione, in coerenza con i principi costituzionali e statutari, nonché nel rispetto della normativa europea e statale di riferimento promuove, con particolare riguardo all'ambito dei centri urbani azioni volte al contrasto dell'inquinamento atmosferico, anche dirette a sostenere l'uso dei mezzi pubblici da parte della cittadinanza.
2. 
Per i fini di cui al comma 1, la Regione incentiva la mobilità eco-sostenibile mediante contributi per il rinnovo del parco veicolare ad uso privato più inquinante e incentivi ai comuni che introducono limitazioni alla circolazione nei centri urbani finalizzate alla sicurezza della mobilità ciclo-pedonale.
Art. 2. 
(Contributi per la demolizione)
1. 
La Regione, per la tutela e il miglioramento della qualità dell'aria nonché in applicazione delle azioni previste nel Piano regionale per la qualità dell'aria (PRQA), incentiva, attraverso l'erogazione di un contributo definito annualmente con deliberazione della Giunta regionale a titolo di rimborso degli oneri di demolizione, il rinnovo del parco veicolare più inquinante mediante la demolizione di veicoli immatricolati come euro 0, 1 se alimentati a benzina oppure euro 0, 1, 2, 3 se alimentati a gasolio, e il contestuale acquisto di veicoli a basso impatto ambientale, attraverso il Fondo regionale per la mobilità eco-sostenibile di cui all'articolo 4.
Art. 3. 
(Zone 30)
1. 
La Regione, al fine di incentivare e garantire la sicurezza della mobilità ciclo-pedonale, eroga contributi ai comuni che individuano nei centri urbani zone definite "zone 30", in cui applicare il limite di velocità massimo di trenta chilometri all'ora.
Art. 4. 
(Modifiche alla legge regionale 23 settembre2003, n. 23 )
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche) sono inseriti i seguenti: "
1bis.
E' riconosciuta una riduzione fino ad un massimo del 15 per cento della tassa automobilistica alle autovetture ad uso privato i cui proprietari sono titolari di un abbonamento annuale ai mezzi pubblici. 1 ter. La Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, stabilisce i criteri di riduzione della tassa automobilistica di cui al comma 1 bis.
".
Art. 5. 
(Istituzione Fondo regionale per la mobilità eco-sostenibile)
1. 
La Regione, per gli interventi previsti dalla presente legge, istituisce un apposito fondo denominato Fondo regionale per la mobilità eco-sostenibile.
2. 
La Giunta regionale,con propria deliberazione, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, definisce i criteri di erogazione e le modalità applicative per la richiesta dei contributi previsti all'articolo 2 e all'articolo 3.
Art. 6. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'istituzione del fondo di cui all'articolo 4 si prevede con una dotazione di risorse da quantificate in 1.500.000,00 euro per ciascun anno del triennio e allocate nella missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018- 2020.
2. 
Il minor gettito derivante da quanto previsto all'articolo 4 è compensato con una riduzione di pari importo della previsione di entrata, titolo 1, tipologia 101, categoria 120 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.
Art. 7. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47, comma 2 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.