Proposta di legge regionale n. 315 presentata il 13 settembre 2018
"Misure per la riduzione dell'orario di lavoro e della disoccupazione"

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione, al fine di ridurre la disoccupazione, migliorare il rapporto fra tempo di vita e di lavoro di entrambi i generi, riequilibrare il rapporto fra profitti e salari nonché favorire una progressiva riduzione degli orari di lavoro a parità di salario, promuove e sostiene la stipulazione dei contratti di solidarietà espansiva di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183).
2. 
La Regione, per la finalità di cui al comma 1, per incentivare una cultura del lavoro attenta anche allo sviluppo della vita privata e relazionale delle persone e alla loro partecipazione attiva alla vita sociale nonché per promuovere una competizione tra le imprese fondata sulla piena e buona occupazione, sostiene le imprese con sede legale o unità locali nel territorio regionale che stipulano contratti di solidarietà espansiva che prevedono:
a) 
una riduzione dell'orario di lavoro a parità di retribuzione dei lavoratori occupati nel territorio regionale nella misura minima del quindici per cento per ciascun lavoratore;
b) 
l'assunzione contestuale, a tempo indeterminato, di nuovo personale da occupare nel territorio regionale che garantisca almeno la ricostituzione del monte ore originario dei lavoratori occupati nel territorio regionale.
Art. 2. 
(Contributi regionali)
1. 
La Regione eroga contributi per il sostegno ai datori di lavoro che stipulano i contratti di solidarietà espansiva di cui all'articolo 1, comma 2.
2. 
L'erogazione dei contributi di cui al comma 1 è destinata alla copertura triennale degli oneri contributivi per ogni nuovo/a assunto/a fino a un limite annuo massimo di diecimila euro.
Art. 3. 
(Ruolo delle parti sociali)
1. 
I contratti aziendali di solidarietà espansiva sono stipulati dalle organizzazioni sindacali individuate dall'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) con l'assistenza delle organizzazioni sindacali regionali di categoria e in applicazione di accordi quadro regionali preventivamente definiti.
Art. 4. 
(Interventi della Regione)
1. 
La Regione, per la finalità di cui all'articolo 1:
a) 
promuove la conclusione dei contratti di solidarietà espansiva di cui all'articolo 1 d'intesa con le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro nonché dei contratti quadro regionali e partecipa alla loro negoziazione;
b) 
eroga, alle imprese coinvolte, il sostegno economico di cui all'articolo 2 secondo le modalità individuate dalla Giunta regionale nell'atto di cui all'articolo 5;
c) 
vigila sul corretto utilizzo dei contributi erogati ai sensi dell'articolo 2 e, in caso di accertata difformità, dispone la sospensione degli stessi e la restituzione di quanto già assegnato;
d) 
promuove in sede di Conferenza Stato-Regioni l'adozione, da parte del legislatore nazionale, di misure normative di miglioramento dell'efficacia dei contratti di solidarietà espansiva.
Art. 5. 
(Disposizione attuativa)
1. 
La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, definisce, con proprio atto, i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 2, nonché per la revoca degli stessi nel caso di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c).
Art.6. 
(Regime de minimis)
1. 
La concessione dei contributi di cui all'articolo 2 avviene nel rispetto del regime de minimis previsto dalla normativa europea in materia di aiuti di stato.
Art. 7. 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48, 71, comma 1, dello Statuto e del Capo VI della Deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2009, n. 269-33786 (Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte), rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.
2. 
Per la finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità annuale, presenta alla Commissione consiliare competente ed al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:
a) 
una descrizione dello stato di attuazione della presente legge e le eventuali criticità;
b) 
il numero di contratti di solidarietà espansiva negoziati e conclusi nel periodo, con una sintesi del loro contenuto;
c) 
il numero, l'entità, nonché le modalità procedurali e organizzative utilizzate per l'erogazione dei contributi erogati dalla Regione;
d) 
il numero e la tipologia dei beneficiari delle misure;
e) 
una descrizione sintetica delle iniziative di promozione per l'adozione di misure normative di miglioramento dell'efficacia dei contratti di solidarietà espansiva;
f) 
i dati e gli elementi idonei ad una valutazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge.
3. 
Ogni quadriennio, la relazione contiene inoltre una stima del contributo delle misure attuate in tale periodo al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, con particolare riguardo all'evoluzione occupazionale.
4. 
Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
5. 
I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal comma 2 e 3.
Art. 8. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2 è autorizzata la spesa massima di 8.000.000,00 euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020.
2. 
Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede con le risorse stanziate all'interno della missione 15 "Politiche per il Lavoro e Formazione Professionale" e del programma 04 "Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale" del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.