Disegno di legge regionale n. 314 presentato il 07 settembre 2018
"Nuove norme in materia di politiche giovanili"

CAPO I 
PRINCIPI GENERALI
Art. 1. 
(Oggetto e finalità)
1. 
La Regione, nel rispetto delle disposizioni europee in materia di politiche giovanili, riconosce le giovani generazioni come ricchezza del territorio e come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità.
2. 
La Regione nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle raccomandazioni europee contenute nel Libro bianco della gioventù europea, nella Carta europea della partecipazione delle giovani generazioni alla vita comunale e regionale, oltre che degli obiettivi fissati dal piano strategico di Europa 2020, riconosce l'autonomia delle giovani generazioni e concorre alla sua concreta realizzazione attraverso il perseguimento delle seguenti finalità:
a) 
sviluppare politiche giovanili coordinate con i comuni singoli o associati, altri organismi pubblici, organismi del privato sociale e associazioni impegnate nell'ambito delle politiche giovanili;
b) 
affidare alle giovani generazioni della Regione, per il tramite di organismi appositamente costituiti, un ruolo consultivo e propositivo nell'ambito della programmazione di politiche giovanili;
c) 
valorizzare le competenze e le iniziative delle giovani generazioni attraverso l'educazione non formale ed informale, l'istruzione, la formazione, l'orientamento e l'accesso al mondo del lavoro, la loro affermazione ed il loro inserimento scolastico ed occupazionale;
d) 
promuovere l'impegno civile e politico delle giovani generazioni favorendo la cittadinanza attiva e le forme innovative di partecipazione ai processi decisionali;
e) 
dare impulso alla creazione di nuovi canali di informazione e comunicazione dedicati alle giovani generazioni per agevolare la messa in rete delle conoscenze e delle iniziative di interesse giovanile e per garantire l'accesso a reti e servizi di comunicazione elettronica e a progetti tecnologici innovativi;
f) 
promuovere un sistema coordinato di informazione alle giovani generazioni, come la rete degli "Informagiovani", quali strumenti atti a garantire informazioni sulle opportunità per loro e le famiglie;
g) 
promuovere l'educazione alla legalità e alla non violenza, alle tematiche di genere e di antidiscriminazione con la promozione delle pari opportunità, la partecipazione alle iniziative per la pace e per i diritti umani;
h) 
favorire il dialogo tra generazioni, culture e religioni diverse, l'integrazione e l'inclusione interculturale delle giovani generazioni figli di migranti e contrastare i fenomeni di esclusione sociale e di discriminazione;
i) 
promuovere condizioni adeguate ad offrire pari opportunità di accesso allo studio, al lavoro, alla creazione di nuove imprese, all'integrazione tra formazione e lavoro, alla mobilità, all'imprenditorialità e all'inclusione sociale;
l) 
promuovere l'educazione alla salute e ai corretti stili di vita;
m) 
favorire l'accesso e la partecipazione delle giovani generazioni a progetti specifici in ambito culturale, turistico e sportivo;
n) 
sostenere il benessere generale psicologico e fisico incentivando forme di agio giovanile;
o) 
promuovere la conoscenza e il senso di appartenenza alla comunità nazionale e all'Europa e favorire con ogni mezzo la mobilità e gli scambi internazionali, quali strumenti per l'acquisizione di competenze e lo scambio di esperienze spendibili sul mercato del lavoro;
p) 
favorire l'aggregazione e l'associazionismo fra i giovani attraverso l'istituzione di consulte e forum giovanili;
q) 
riconoscere le buone prassi degli "youth worker", figure che consentono ai giovani di sviluppare il loro capitale umano, rafforzare quello sociale e far cambiare eventuali comportamenti a rischio.
3. 
Le finalità di cui al comma 2 sono attuate dalla Regione in concorso e in sinergia con gli enti locali e le associazioni senza fini di lucro, secondo le rispettive competenze, utilizzando le forme e gli strumenti della democrazia partecipativa. Le azioni e gli interventi in favore delle giovani generazioni sono improntati al rispetto dei principi di pari opportunità, di parità di trattamento, di uguaglianza e di non discriminazione.
Art. 2. 
(Soggetti attuatori e destinatari della legge)
1. 
Le finalità e gli obiettivi della presente legge sono attuati dalla Regione, dagli enti locali e dalle associazioni senza fini di lucro, secondo le rispettive competenze, in concorso e in sinergia con le giovani generazioni e le realtà giovanili, le istituzioni scolastiche e universitarie, le associazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali, i collegi e gli ordini professionali, nonché gli enti e i soggetti la cui attività è rivolta alle giovani generazioni.
2. 
I soggetti destinatari degli interventi della presente legge sono le persone giovani, in forma singola o associata e i gruppi informali giovanili di età compresa tra i quindici ed i ventinove anni, anche non cittadini/cittadine italiani/e, residenti o aventi dimora nella Regione.
3. 
Il coordinamento delle azioni regionali previste dalla presente legge è attuato dalla struttura regionale competente in materia di politiche giovanili, in raccordo con le altre strutture regionali sulla base delle rispettive competenze, al fine di favorire l'integrazione delle politiche e dei programmi regionali.
CAPO II 
FUNZIONI PROGRAMMATORIE E AMMINISTRATIVE
Art. 3. 
(Funzione della Regione)
1. 
La Regione in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1:
a) 
favorisce il coinvolgimento degli enti locali nella programmazione regionale sulle politiche giovanili, valorizzando progettualità in forma associata, nonché il raccordo e la collaborazione con le amministrazioni dello Stato per attuare le politiche e i programmi di interesse giovanile;
b) 
valorizza la continuità di una programmazione attenta alle caratteristiche e alle esigenze delle giovani generazioni;
c) 
promuove la valorizzazione delle pari opportunità attraverso lo sviluppo di pratiche che consentano la partecipazione attiva giovanile, anche a livello istituzionale, alle decisioni ed ai dibattiti che li riguardano all'interno di strutture rappresentative;
d) 
promuove, inoltre, l'educazione alla salute, l'adozione di stili di vita sani, nonché esempi di buone pratiche utilizzando campagne per coordinare e qualificare gli interventi rivolti alle giovani generazioni in una logica di innovazione;
e) 
promuove politiche di cittadinanza attiva, con l'obiettivo di favorire la partecipazione giovanile alla vita sociale delle comunità e l'approfondimento dei processi di integrazione e di coesione delle moderne collettività, affiancando la famiglia, la scuola, le altre Agenzie Formative e le forme associative impegnate nel settore;
f) 
definisce l'organizzazione e le attribuzioni del Forum regionale giovani al fine di garantire la piena rappresentanza della popolazione giovanile;
g) 
assicura funzioni di sostegno ed assistenza tecnica, sia di carattere gestionale sia di carattere progettuale, per le iniziative realizzate dagli enti locali nel campo delle politiche giovanili secondo le finalità disposte dalla presente legge.
2. 
La Regione destina annualmente, secondo quanto previsto dall'articolo 21, finanziamenti agli enti locali per la realizzazione di progetti ed interventi delle politiche giovanili.
3. 
La Regione promuove inoltre, laddove gli enti intermedi territoriali non siano attivi, azioni di coordinamento, accompagnamento allo sviluppo del modello di governance, monitoraggio, sostegno alla sperimentazione e sviluppo di azioni di sistema territoriale.
Art. 4. 
(Funzione delle province e della Città metropolitana)
1. 
Le province e la Città metropolitana di Torino, nell'ambito delle funzioni previste all'articolo 3:
a) 
gestiscono sul proprio territorio, d'intesa con gli enti locali, gli interventi di politiche giovanili secondo quanto previsto dalla normativa regionale;
b) 
possono svolgere funzioni di assistenza tecnica, amministrativa e progettuale ai comuni del proprio territorio nel campo delle politiche giovanili secondo le finalità disposte dalla presente legge, anche attivando forme di collaborazione e coordinamento;
c) 
collaborano con la Regione in progetti di interesse trasversale e promuovono azioni sul territorio di competenza, anche attraverso la cooperazione degli enti territoriali minori, dei centri di aggregazione giovanile e delle associazioni operanti nel settore a livello territoriale;
d) 
presentano, d'intesa con i comuni, proposte per l'elaborazione del Programma triennale regionale.
2. 
La Città Metropolitana di Torino concorre alla programmazione regionale degli interventi e dei servizi per i giovani, d'intesa con la Città di Torino mediante gli strumenti previsti all'articolo 4, comma 2 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)".
Art. 5. 
(Funzione dei comuni)
1. 
I comuni, in forma singola o associata, in linea con i principi di sussidiarietà ed adeguatezza, nell'ambito della programmazione regionale in materie di politiche giovanili:
a) 
realizzano interventi e progetti a favore della popolazione giovanile, favorendone la capacità progettuale e gestionale nell'ambito della programmazione regionale e/o provinciale in materie di politiche giovanili;
b) 
rilevano le necessità e le esigenze delle giovani generazioni e vi provvedono attraverso l'erogazione di servizi ed interventi;
c) 
promuovono progetti nell'ambito delle politiche giovanili anche avvalendosi dell'assistenza delle province e della Città metropolitana di cui all'articolo 4;
d) 
favoriscono la creazione di luoghi d'incontro e centri di aggregazione polifunzionali che incoraggino anche la creatività nelle sue diverse espressioni, realizzando gli interventi volti a favorire il passaggio alla vita adulta e al mondo del lavoro;
e) 
favoriscono gli scambi culturali, la partecipazione attiva e il dialogo tra e con la popolazione giovanile e le loro rappresentanze, al fine della condivisione delle politiche, anche attraverso forum, consigli comunali aperti, forme innovative di informazione, consultazione e partecipazione;
f) 
sostengono il modello di governance attraverso la partecipazione ai momenti di coordinamento e monitoraggio e condividono con gli altri enti partner progetti e sperimentazioni nell'ottica di favorire la disseminazione di buone prassi su tutto il territorio regionale;
g) 
favoriscono la partecipazione al processo di pianificazione di tutti i portatori d'interesse, attuale o potenziale, nello sviluppo del piano d'attuazione di politiche per la popolazione giovanile;
h) 
sviluppano relazioni interistituzionali al di fuori dell'ambito locale e promuovono la realizzazione di gestioni associate di progetti.
CAPO III 
PARTECIPAZIONE E CONCERTAZIONE
Art. 6. 
(Forum regionale giovani)
1. 
Presso la Presidenza del Consiglio regionale è istituito il Forum regionale giovani quale organismo stabile di riferimento, confronto e discussione tra le giovani generazioni, la Regione e gli enti locali.
2. 
Il Forum può esprimere pareri sulle materie di cui all'articolo 1, nonché sullo stato di attuazione e per valutare l'impatto delle normative regionali sulla vita delle giovani generazioni.
3. 
Il Forum è organizzato su base elettiva per almeno il 70 per cento, e si demanda al Presidente del Consiglio regionale previo parere della Commissione consiliare competente in materia, la definizione dei requisiti, delle forme e dei modi di rappresentanza delle giovani generazioni piemontesi al Forum, garantendo il principio delle pari opportunità, nonché le modalità di funzionamento dello stesso.
4. 
Il Forum, rappresentativo delle istanze e delle aspirazioni delle giovani generazioni, con la propria attività contribuisce alla definizione dell'indirizzo politico della Regione sulle tematiche d'interesse giovanile e, a tal fine:
a) 
formula proposte in tema di politiche giovanili da sottoporre ai competenti organi regionali;
b) 
presenta le proposte al Consiglio e alla Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno;
c) 
esprime parere sul Programma triennale regionale;
d) 
partecipa all'Organismo di Coordinamento designando i propri rappresentanti.
5. 
La partecipazione ai lavori del Forum è a titolo gratuito e non comporta alcuna indennità.
6. 
Il Forum organizza, almeno una volta all'anno, un incontro sulle tematiche d'interesse giovanile alla quale partecipano:
a) 
l'assessore regionale alle politiche giovanili o suo delegato, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione e cooperazione sociale attive nel campo delle politiche giovanili;
b) 
le università e gli organismi di formazione professionale accreditati;
c) 
gli enti locali;
d) 
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
e) 
le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria;
f) 
le organizzazioni giovanili di ciascun partito politico;
g) 
l'Agenzia Piemonte Lavoro (APL);
h) 
le associazioni giovanili della chiesa cattolica e di ogni confessione religiosa con cui lo Stato abbia stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della Costituzione.
7. 
Il Consiglio regionale assicura, con proprie risorse strumentali, il funzionamento e l'operatività del Forum.
8. 
Il Forum organizza una riunione, almeno una volta all'anno, con la struttura regionale competente in materia di politiche giovanili.
Art. 7. 
(Organismo di coordinamento)
1. 
Al fine di attivare forme di raccordo e collaborazione, è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, un organismo di coordinamento delle politiche giovanili che opera presso la Giunta regionale ed è composto da:
a) 
assessore/assessora regionale competente in materia di politiche giovanili, o sua persona delegata, che lo presiede;
b) 
3 componenti, in rappresentanza dei comuni, delle province e della Città metropolitana di Torino, designati dall'ANCI Piemonte;
c) 
10 rappresentanti designati dal Forum secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 19;
d) 
5 rappresentanti delle Università piemontesi designati rispettivamente dall'Università di Torino, dal Politecnico di Torino, dall'Università degli studi del Piemonte Orientale, dall'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche e dall'Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino;
e) 
un rappresentante del MIUR designato dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte.
2. 
La partecipazione è resa a titolo gratuito ed ulteriori modalità di funzionamento e organizzazione dell'Organismo sono disciplinati dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 19.
CAPO IV 
PRINCIPI GUIDA DELLE POLITICHE GIOVANILI
Art. 8. 
(Realizzazione dei programmi regionali)
1. 
La Giunta regionale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 eroga contributi a sostegno di progetti e iniziative per le seguenti aree:
a) 
informazione e orientamento giovanile (rete degli Informagiovani sul territorio regionale);
b) 
spazi di aggregazione giovanili;
c) 
sostegno alle pratiche di e-democracy;
d) 
partecipazione giovanile alla politica territoriale;
e) 
azioni di comunicazione e informazione attraverso lo strumento regionale del PORTALE PIEMONTE GIOVANI;
f) 
partecipazione e coinvolgimento alle attività culturali;
g) 
sviluppo delle attività creative in tutte le sue forme (artistiche e/o imprenditoriali).
2. 
I contributi sono erogati secondo le modalità e le procedure previste nei rispettivi bandi di attuazione.
Art. 9. 
(Registro regionale delle associazioni giovanili e modalità di ammissione al registro)
1. 
E' istituito il registro regionale delle associazioni giovanili, presso la struttura regionale competente in materia di politiche giovanili che ne cura la tenuta.
2. 
Al registro sono iscritte, previa domanda, le associazioni che hanno sede e svolgono l'attività nella Regione Piemonte, in possesso dei requisiti di cui al comma 5.
3. 
L'iscrizione al registro è condizione necessaria per l'ottenimento di contributi, finanziamenti e ogni altro incentivo regionale previsto dalla presente legge.
4. 
Le associazioni iscritte al registro possono partecipare al Forum giovani; i procedimenti per l'iscrizione, la cancellazione, la revisione, la conservazione e la pubblicazione del registro regionale sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 19 che stabilisce altresì il termine per la conclusione del procedimento attivato dalla richiesta di iscrizione al medesimo registro nonché le modalità di individuazione dei rappresentanti delle associazioni.
5. 
Le associazioni giovanili sono ammesse all'iscrizione nel registro secondo i seguenti requisiti:
a) 
assenza dello scopo di lucro;
b) 
ordinamento interno ispirato ai principi di democrazia, di uguaglianza, di rispetto della libertà e dignità delle persone associate;
c) 
elettività e gratuità delle cariche associative;
d) 
coinvolgimento prevalente di giovani nelle attività.
CAPO V 
POLITICHE SETTORIALI
Art. 10. 
(Piano triennale)
1. 
La Giunta regionale, sentiti gli enti e le istituzioni locali, in coerenza con i principi e le finalità della presente legge, adotta il piano triennale regionale degli interventi per le politiche giovanili, sentita la competente commissione consiliare e l'Organismo di coordinamento regionale di cui all'articolo 7.
2. 
Il piano definisce, nel contesto della programmazione regionale complessiva, gli obiettivi da perseguire, le azioni necessarie, le priorità ed i criteri per la loro realizzazione.
Art. 11. 
(Informagiovani)
1. 
La Regione riconosce l'informazione quale strumento fondamentale per le giovani generazioni di conoscenza, consapevolezza e offerta di opportunità in rapporto alle possibilità di scelta negli ambiti di vita che li riguardano; garantisce loro il diritto all'informazione e pari opportunità di accesso ai servizi informativi presenti sul territorio regionale.
2. 
La Regione promuove e sostiene la creazione e la qualificazione degli Informagiovani nel territorio regionale.
3. 
Gli Informagiovani possono svolgere funzioni di centro gestionale delle politiche giovanili, di centro informativo plurisettoriale e di centro servizi e forniscono gratuitamente le informazioni di loro competenza.
4. 
Gli Informagiovani mettono a disposizione le informazioni attivando collegamenti con le Università, le biblioteche civiche, le istituzioni scolastiche, gli sportelli per l'orientamento regionali, i Centri per l'impiego, le associazioni imprenditoriali e con gli altri soggetti comunque operanti nei settori di interesse favorendo anche l'eventuale creazione di centri integrati.
5. 
La Regione assicura il coordinamento degli Informagiovani e promuove la formazione di reti sul territorio, provvedendo altresì alla formazione e alla qualificazione delle persone che vi operano e al monitoraggio delle attività.
6. 
La Regione favorisce, anche attraverso i collegamenti con il Portale Piemonte Giovani, la messa in rete dei siti internet degli Informagiovani, delle associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 9, delle aggregazioni giovanili e dei centri di aggregazione giovanile.
7. 
Con il regolamento di cui all'articolo 19 si provvede, altresì, a determinare il contenuto minimo delle prestazioni erogate dagli Informagiovani che accedono ai benefici previsti dalla presente legge.
Art. 12. 
(Spazi di aggregazione giovanili)
1. 
Al fine di contribuire a creare coesione sociale e solidarietà tra la popolazione giovanile e tra le diverse generazioni, la Regione promuove, tenendo conto del contesto socio-culturale, le opportunità strutturate e spontanee di incontro tra persone, gli spazi di libera aggregazione tra giovani, attraverso il sostegno ad eventi e proposte che facilitano l'incontro spontaneo, e anche quello strutturato.
2. 
La Regione promuove lo sviluppo di luoghi polifunzionali d'incontro finalizzati a creare occasioni di scambio di esperienze e competenze attraverso processi di cittadinanza attiva, di sperimentazione e realizzazione di attività educative, artistiche, culturali, sportive, ricreative e multiculturali, attuate senza fini di lucro, con caratteristiche di continuità e libertà di partecipazione, senza discriminazione alcuna, prevedendo anche una diversa utilizzazione di edifici pubblici, nel rispetto della normativa vigente in materia di edilizia.
3. 
La Regione sostiene le iniziative autonome delle scuole e delle università volte ad aprire gli spazi degli edifici scolastici e universitari all'aggregazione giovanile culturale, ricreativa e sportiva, con particolare riferimento alle iniziative promosse da associazioni studentesche.
Art. 13. 
(Sostegno per il coinvolgimento delle giovani generazioni nei processi decisionali attraverso pratiche di e-democracy)
1. 
La Regione supporta gli enti locali nella predisposizione di azioni volte a favorire il coinvolgimento delle giovani generazioni nei processi decisionali maggiormente riguardanti la loro vita, mettendo a disposizione strumenti e metodologie che permettono il coinvolgimento tramite forum, dibattiti on line e predisposizione di pareri in via elettronica.
2. 
La Regione favorisce il coinvolgimento giovanile nei processi decisionali e nella redazione di progetti di legge regionali con attinenza al mondo giovanile, anche attivando progetti di e-democracy, open government e open data.
3. 
La Regione sostiene l'accesso dei giovani al mondo della politica, al fine di diffondere il senso di appartenenza alla comunità internazionale, europea, nazionale e regionale, al fine di favorire una presenza attiva dei giovani nei processi di cambiamento storico e istituzionale e di promuovere la conseguente partecipazione alla vita politica, anche a livello locale.
4. 
Per le finalità di cui al comma 3, la Regione, in particolare sostiene progetti volti alla formazione politica dei giovani amministratori locali e favorisce spazi di confronto, discussione ed elaborazione di idee tra i giovani e le istituzioni, anche attraverso la creazione di canali interattivi di comunicazione inseriti nel Portale regionale di cui all'articolo 14 e con la collaborazione del Forum regionale giovani.
Art. 14. 
(Azioni di comunicazione e informazione/Portale Piemonte Giovani)
1. 
La Regione riconosce l'informazione per le giovani generazioni quale strumento fondamentale di conoscenza, consapevolezza e offerta di opportunità in rapporto alle possibilità di scelta negli ambiti di vita che li riguardano.
2. 
La Regione garantisce alle giovani generazioni il diritto all'informazione e alle pari opportunità di accesso ai servizi informativi presenti sul territorio regionale, anche attraverso l'attivazione di canali sui principali social network al fine di stabilire una comunicazione tesa a diffondere le informazioni sulle iniziative poste in essere, fondata sull'uso del linguaggio e dei mezzi propri della popolazione giovanile; a tal fine la Regione istituisce e gestisce un portale regionale denominato PORTALE PIEMONTE GIOVANI, di seguito Portale.
3. 
Il Portale regionale costituisce il sistema di comunicazione informatica ufficiale della Regione Piemonte in materia di politiche giovanili, diretto al miglioramento dell'accesso alle informazioni e alla partecipazione delle giovani generazioni ed è accessibile, tramite apposito collegamento, nella home page del sito internet istituzionale della Regione.
4. 
Il Portale è gestito dalla struttura regionale competente in materia di politiche giovanili in collaborazione con altre strutture regionali, e con gli enti locali aderenti alla rete del Portale.
Art. 15. 
(Figura dello Youth Worker)
1. 
La Regione valorizza le pratiche degli youth worker, quale personale dedito a servizi di animazione socio-educativi rivolti ai giovani, basate sulle relazioni fra giovani e attribuisce, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, ad operatori e operatrici in possesso di comprovata esperienza in materia un ruolo preferenziale nell'azione di contatto, scambio, condivisione tra i giovani e tra generazioni.
2. 
La Regione propone a chi lavora con i giovani (youth worker) il sostegno per acquisire le capacità e competenze necessarie, segnatamente nel campo dell'apprendimento non formale e dell'animazione giovanile, a livello regionale finalizzato a:
a) 
ampliare la partecipazione giovanile;
b) 
rafforzare le organizzazioni giovanili;
c) 
accrescere l'autonomia e l'inclusione dei giovani nella società.
Art. 16. 
(Mobilità e cittadinanza europea ed altre esperienze)
1. 
La Regione promuove, d'intesa con le amministrazioni europee, statali e locali preposte, le attività legate alla mobilità, in ingresso ed in uscita, delle persone giovani mediante le politiche del volontariato e degli scambi in particolare con i paesi dell'Unione europea e con quelli dell'area del Mediterraneo, nonché su tutto il territorio regionale e nazionale, nei settori dell'istruzione, della formazione e della cittadinanza attiva. Le attività attuate nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente, costituiscono opportunità fondamentali per favorire l'acquisizione di esperienze, competenze e per accrescere l'impegno giovanile nella società civile.
2. 
La Regione, le province, la Città metropolitana ed i comuni riconoscono alle giovani generazioni il valore dell'acquisizione delle esperienze tramite l'educazione non formale ed informale, in coerenza con quanto promosso anche dai programmi europei che le sostengono. A tal fine, promuovono scambi giovanili, attività di volontariato, progetti d'iniziativa giovanile, seminari e corsi ideati e realizzati anche direttamente dai giovani e dalle loro associazioni.
3. 
La Regione, anche d'intesa con le province, la Città metropolitana ed i comuni, promuove e supporta le iniziative e le attività del dialogo europeo strutturato con le giovani generazioni, di cui alla Comunicazione della Commissione al Consiglio del 20 luglio 2006, relativa alle politiche europee in materia di partecipazione e informazione delle giovani generazioni COM (2006) 417 ed alla Risoluzione del Consiglio sull'incoraggiamento della partecipazione giovanile alla vita democratica dell'Europa (2015/C417/02).
4. 
La Regione promuove, d'intesa con le amministrazioni europee, statali e locali preposte, le attività legate alla mobilità regionale e tra Comuni, al fine di rendere un servizio di trasporti fluido e più fruibile fra la popolazione giovanile, e favorire la partecipazione alle azioni formative, esperienziali, relazionali e di aggregazione rivolte alle giovani generazioni.
Art. 17. 
(Azioni di promozione sociale)
1. 
La Regione promuove le forme di volontariato ed in particolare la partecipazione giovanile a progetti di solidarietà e di cittadinanza attiva anche attraverso il servizio civile, come previsto dalla legge regionale 13 aprile 2015, n. 7 (Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte).
2. 
La Regione sostiene gli enti locali nella realizzazione di azioni specifiche che prevedano l'apporto ed il coinvolgimento del volontariato, nelle forme e modalità previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.
3. 
La Regione promuove le sinergie tra enti pubblici che consentono la partecipazione giovanile a progetti di elevato grado di specializzazione utili all'acquisizione di esperienze e/o competenze umane e professionali nel loro percorso di vita.
CAPO VI 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE
Art. 18. 
(Clausole valutative)
1. 
Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati; questi vengono divulgati attraverso il Portale Piemonte giovani.
2. 
La Giunta regionale dopo due anni di attuazione della legge e successivamente ogni tre anni, trasmette al Consiglio regionale la relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della presente legge.
3. 
La relazione deve contenere i dati e le informazioni in ordine a:
a) 
andamento delle principali attività e iniziative realizzate sul territorio regionale per le politiche giovanili;
b) 
monitoraggio sull'attuazione e sul funzionamento della piattaforma digitale (Portale);
c) 
modalità di finanziamento degli interventi oggetto della presente legge e distribuzione dei finanziamenti sul territorio;
d) 
stato complessivo di attuazione della presente legge e delle eventuali criticità emerse.
4. 
Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
5. 
I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi precedenti. Tali attività sono finanziate con le risorse di cui all'articolo 21.
Art. 19. 
(Regolamento attuativo)
1. 
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto un regolamento che definisce:
a) 
la disciplina attuativa e di dettaglio per l'operatività delle disposizioni previste agli articoli 3, 4 e 5;
b) 
le modalità organizzative, di partecipazione e di funzionamento per gli organismi elencati negli articoli 6 e 7;
c) 
le modalità di ammissione al registro regionale e di tenuta del medesimo per le Associazioni giovanili di cui all'articolo 9;
d) 
le determinazioni applicative in merito alle associazioni e aggregazioni giovanili, agli Informagiovani e agli spazi di aggregazione giovanili di cui agli articoli 9, 11 e 12;
e) 
le funzioni minime degli sportelli Informagiovani di cui all'articolo 11;
f) 
le modalità organizzative e di partecipazione ai progetti volti alla formazione politica dei giovani amministratori locali di cui all'articolo 13, comma 4. g) i requisiti e la definizione delle capacità professionali necessarie per lo svolgimento delle attività in capo alle figure di cui all'articolo 15.
Art. 20. 
(Norma transitoria)
1. 
Fatto salvo quanto previsto all'articolo 21, la Consulta regionale dei giovani, istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 16 (Coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani), svolge le sue funzioni fino alla scadenza del proprio mandato coincidente con la conclusione dell'attuale legislatura.
Art. 21. 
(Norma finanziaria)
1. 
Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dagli articoli 11, 12, 13, 14, 15 e 16 è autorizzata, per l'anno 2018 la spesa di euro 40.568,00, per l'anno 2019 la spesa di euro 350.000,00 e per l'anno 2020 la spesa di euro 350.000,00, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, nella Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero" Programma 02 "Giovani" Titolo 1.
2. 
La copertura finanziaria di quanto previsto al comma 1 viene assicurata mediante riduzione di pari importo delle somme iscritte per gli anni 2018-2020, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 nella Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero" Programma 02 "Giovani" Titolo 1.
3. 
Alla ripartizione delle risorse, per il finanziamento di progetti e interventi da realizzare in attuazione della presente legge, si provvede annualmente con apposito provvedimento della Giunta regionale.
4. 
I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative statali, regionali o comunitarie, purchè da queste non diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.
Art. 22. 
(Abrogazioni)
1. 
Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) 
legge regionale 13 febbraio 1995, n. 16 (Coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani);
b) 
articoli 131, 132, 133, 134 e 135 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59").
Art. 23. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.