Proposta di legge regionale n. 312 presentata il 02 agosto 2018
"Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta"

Sommario:      

Art. 1 
(Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)
1. 
Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale sono eletti contestualmente, a suffragio universale e diretto, con voto personale, uguale, libero e segreto.
2. 
I consiglieri rappresentano la Regione senza vincolo di mandato.
Art. 2 
(Composizione e durata del Consiglio regionale)
1. 
Il Consiglio regionale è composto da cinquanta consiglieri, oltre il Presidente della Giunta regionale.
2. 
Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta durano in carica cinque anni, ai sensi dell' articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell' articolo 122, primo comma, della Costituzione ), salvo i casi di scioglimento anticipato e di annullamento delle elezioni.
3. 
Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni che, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, hanno luogo di domenica, non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.
4. 
I consiglieri regionali e il Presidente della Giunta entrano in carica all'atto della proclamazione. Finché non si è riunito il nuovo Consiglio regionale sono prorogati i poteri di quello uscente, ai sensi dell' articolo 20, comma 2, dello Statuto .
Art. 3 
(Elettorato attivo e passivo)
1. 
Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, compilate secondo le disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), che hanno compiuto o che compiono il diciottesimo anno di età il primo giorno delle elezioni.
2. 
Sono eleggibili a Presidente della Giunta regionale e a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, che hanno compiuto o che compiono il diciottesimo anno di età il primo giorno delle elezioni.
Art. 4 
(Sistema elettorale)
1. 
I consiglieri regionali sono eletti mediante sistema proporzionale con premio di maggioranza e garanzia di rappresentanza delle minoranze, nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell' articolo 122, primo comma, della Costituzione ), con voto attribuito a liste circoscrizionali concorrenti e coalizioni regionali concorrenti formate da uno o più gruppi di liste circoscrizionali, ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.
Art. 5 
(Circoscrizioni elettorali)
1. 
Il territorio della Regione è ripartito in otto circoscrizioni elettorali corrispondenti alla città metropolitana di Torino e alle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli.
2. 
Il numero dei seggi attribuiti a ciascuna circoscrizione è stabilito dividendo il numero degli abitanti della Regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquanta seggi, assegnandoli in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 6 
(Indizione delle elezioni)
1. 
Le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale sono indette con decreto del Presidente della Giunta, pubblicato almeno quarantacinque giorni prima del giorno delle elezioni. In caso di impedimento permanente o di morte del Presidente della Giunta, le elezioni sono indette dal Vicepresidente della Giunta con le stesse modalità.
2. 
Il decreto di indizione delle elezioni individua il numero dei seggi attribuiti a ciascuna circoscrizione, nonché il numero massimo e quello minimo dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale e stabilisce altresì la data di svolgimento delle elezioni e gli orari di apertura delle sezioni elettorali.
3. 
Il decreto di indizione è comunicato immediatamente dopo la sua emanazione:
a) 
ai sindaci dei comuni della Regione, che ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto da affiggere quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni;
b) 
ai presidenti dei tribunali dei capoluoghi di provincia;
c) 
al presidente della Corte d'appello del capoluogo della Regione;
d) 
ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali della Regione.
4. 
In caso di annullamento delle elezioni ovvero di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta indice le nuove elezioni entro quarantacinque giorni. Le elezioni hanno luogo trascorsi quarantacinque giorni dalla pubblicazione del decreto della loro indizione ed entro i quattro mesi successivi.
5. 
Le elezioni di cui al comma 1 si svolgono, ove possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, nella stessa data delle consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché delle elezioni del Parlamento europeo.
6. 
Successivamente all'indizione delle elezioni, la Giunta regionale emana le istruzioni per lo svolgimento delle operazioni elettorali.
Art. 7 
(Clausola di sbarramento)
1. 
Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le coalizioni che hanno ottenuto meno del cinque per cento del totale dei voti validi, salvo che siano composte da almeno un gruppo di liste che ha ottenuto più del tre per cento del totale dei voti validi espressi a favore delle liste.
Art. 8 
(Parità di genere)
1. 
La Regione promuove, in attuazione dell'articolo 51, primo comma, e dell' articolo 117, settimo comma, della Costituzione e dell' articolo 4, comma 1, lettera c-bis) della legge 165/2004 , nonché dell' articolo 13, comma 2, dello Statuto , l'equilibrio della rappresentanza tra i generi e le condizioni di parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
2. 
In ciascuna lista circoscrizionale di cui all'articolo 10, a pena di inammissibilità, ogni genere è rappresentato in misura eguale. Nelle liste i nomi dei candidati sono alternati per genere.
3. 
L'espressione del voto di preferenza ai candidati alla carica di consigliere regionale nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1 è disciplinato ai sensi dell'articolo 16.
Art. 9 
(Ufficio centrale regionale e circoscrizionale)
1. 
L'Ufficio centrale regionale è quello costituito, ai sensi dell' articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), presso la Corte d'appello del capoluogo della Regione.
2. 
L'Ufficio centrale circoscrizionale delle circoscrizioni elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, è quello costituito, ai sensi dell' articolo 8 della legge 108/1968 , presso il tribunale nella cui giurisdizione si trovano, rispettivamente, il comune capoluogo di regione e i comuni capoluogo di provincia.
Art. 10 
(Liste circoscrizionali dei candidati)
1. 
In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste circoscrizionali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale.
2. 
Ogni lista circoscrizionale è contraddistinta da un proprio contrassegno ed è collegata a un candidato Presidente della Giunta regionale.
3. 
La presentazione delle liste circoscrizionali dei candidati contraddistinte dal medesimo contrassegno è effettuata, a pena di inammissibilità, in non meno della metà delle circoscrizioni elettorali.
4. 
E' definito gruppo di liste l'insieme delle liste circoscrizionali contraddistinte dal medesimo contrassegno e collegate allo stesso candidato Presidente della Giunta.
5. 
E' definita coalizione il singolo gruppo di liste o l'insieme di gruppi di liste collegati a un medesimo candidato Presidente della Giunta.
6. 
Ogni lista circoscrizionale comprende un numero pari di candidati e non superiore al numero dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione più uno e non inferiore a un terzo di tale numero, arrotondato all'unità superiore.
7. 
I candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale si possono presentare anche come candidati delle liste circoscrizionali.
Art. 11 
(Presentazione delle liste circoscrizionali)
1. 
Le liste dei candidati, già sottoscritte o ancora da sottoscrivere, sono presentate, per ogni circoscrizione elettorale, presso la cancelleria del tribunale tra le ore otto del quarantesimo e le ore dodici del trentacinquesimo giorno precedente la data della votazione.
2. 
Dopo la presentazione, e comunque entro le ore dodici del ventinovesimo giorno precedente alla data della votazione, le liste di cui al comma 1 ancora in tutto o in parte carenti di sottoscrizioni sono interamente sottoscritte, a pena di esclusione.
3. 
Le liste sono sottoscritte:
a) 
da almeno 750 e da non più di 1100 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
b) 
da almeno 1000 e da non più di 1500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
c) 
da almeno 1750 e da non più di 2500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 abitanti;
d) 
da almeno 2000 e da non più di 3000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 abitanti.
4. 
In deroga a quanto previsto dal comma 3, la presentazione delle liste dei candidati non richiede alcuna sottoscrizione nel caso di:
a) 
liste di partiti o di gruppi politici che hanno conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale del Piemonte o nelle circoscrizioni elettorali ricomprese nel territorio nazionale per il Parlamento europeo o per il Parlamento nazionale;
b) 
liste espressione di partiti o di movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale alla data di pubblicazione sul BUR del decreto di indizione di cui all'articolo 6, con analoga denominazione. La presente fattispecie è alternativa a quella prevista dalla lettera c);
c) 
liste che hanno ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali. La dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento. La presente fattispecie è alternativa a quella prevista dalla lettera b).
5. 
Le fattispecie di cui alle lettere b) e c) del comma 4 sono l'una alternativa all'altra. In caso di utilizzo di entrambe prevale l'ordine di presentazione delle liste.
6. 
Nelle ipotesi di cui al comma 4, la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati è sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito, gruppo politico o movimento ovvero dai presidenti o dai segretari regionali che risultano tali per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da persona munita di mandato da loro conferito. Nel caso di cui al comma 4, lettera c), la dichiarazione di presentazione è sottoscritta dal presidente del gruppo consiliare che conferisce il collegamento ovvero da persona munita di mandato dallo stesso conferito. La sottoscrizione e il mandato sono autenticati ai sensi dell' articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).
7. 
Nei periodi di cui ai commi 1 e 2, la cancelleria del tribunale rimane aperta, compresi i giorni festivi, dalle ore otto alle ore venti. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di 3.000 abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici, nonché attraverso gli organi di informazione.
8. 
La firma degli elettori è apposta su un modulo recante il contrassegno di lista, l'indicazione del candidato Presidente al quale la lista è collegata, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore ed è autenticata da uno dei soggetti di cui all' articolo 14 della legge 53/1990 . È inoltre indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.
9. 
Ciascun elettore può sottoscrivere una sola lista di candidati. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.
10. 
Ciascun candidato può presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni, purché sotto lo stesso contrassegno. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione delle liste circoscrizionali complete di sottoscrizioni di cui al comma 2, invia le liste stesse all'Ufficio centrale regionale il quale, nelle dodici ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite e le rinvia così modificate agli uffici centrali circoscrizionali.
11. 
I nomi dei candidati sono elencati e contrassegnati con numerazione progressiva, secondo l'ordine di presentazione.
12. 
Alla lista dei candidati sono allegati:
a) 
fatti salvi i casi di esonero di cui al comma 4, i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci rilasciano tali certificati, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta;
b) 
la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata e autenticata ai sensi dell' articolo 14 della legge 53/1990 . Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma è richiesta a un Ufficio diplomatico o consolare;
c) 
la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell' articolo 46 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all' articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2015, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell' articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 );
d) 
il certificato di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica nonché il certificato del casellario giudiziale;
e) 
la dichiarazione, a pena di inammissibilità, di collegamento a un candidato Presidente della Giunta regionale, sottoscritta dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate e autenticata ai sensi dell' articolo 14 della legge 53/1990 . Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con l'analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente della Giunta regionale alla presentazione della sua candidatura ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera c);
f) 
un modello di contrassegno della lista, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti, gruppi e movimenti politici. Non è ammessa in particolare la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti la denominazione, i simboli o gli elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti, gruppi e movimenti politici presenti in Consiglio regionale, in Parlamento nazionale o in Parlamento europeo, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Costituisce, in particolare, elemento di confondibilità anche una sola delle seguenti condizioni:
1) 
l'utilizzo di simboli, dati grafici ed effigi costituenti elementi di qualificazione dei contrassegni propri di altro partito, gruppo o movimento politico;
2) 
l'utilizzo di parole che sono parte fondamentale e caratterizzante della denominazione di altri partiti, gruppi o movimenti politici.
13. 
Le disposizioni di cui al comma 10, lettera e), non si applicano alle liste corrispondenti a gruppi politici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge in Consiglio regionale, nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo. È fatta comunque salva la possibilità per le liste appartenenti a una coalizione di utilizzare nell'ambito del proprio contrassegno il simbolo e la denominazione propri della coalizione e viceversa la possibilità, per la coalizione, di utilizzare nel contrassegno l'insieme dei contrassegni delle liste collegate.
14. 
La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati contiene, altresì:
a) 
l'indicazione di un delegato e di un supplente autorizzati a presentare all'Ufficio centrale regionale, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata ai sensi dell' articolo 14 della legge 53/1990 , la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale e la relativa dichiarazione di collegamento;
b) 
l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata ai sensi dell' articolo 14 della legge 53/1990 , delegati di lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.
15. 
In caso di scioglimento o di annullamento del Consiglio regionale che ne anticipa la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto per la presentazione delle liste circoscrizionali di cui al comma 3, è ridotto della metà.
Art. 12 
(Presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale)
1. 
La candidatura alla carica di Presidente della Giunta è presentata presso la cancelleria della Corte d'appello del capoluogo della regione, a pena di inammissibilità, entro i termini di cui all'articolo 11, comma 1. A tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria rimane aperta, compresi i giorni festivi, dalle ore otto alle ore venti.
2. 
Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono presentate presso l'Ufficio centrale regionale mediante una dichiarazione sottoscritta, per ciascun gruppo di liste circoscrizionali, dal delegato di cui all'articolo 11, comma 12, lettera a), accompagnata dalle dichiarazioni di collegamento.
3. 
Non può essere candidato alla carica di Presidente della Giunta chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi.
4. 
La dichiarazione di presentazione della candidatura è accompagnata:
a) 
dalla dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato, firmata e autenticata ai sensi dell' articolo 14 della legge 53/1990 . Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma è richiesta a un ufficio diplomatico o consolare;
b) 
dalla dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all' articolo 7 del decreto legislativo 235/2012 ;
c) 
dalla dichiarazione, a pena di inammissibilità, di collegamento con almeno un gruppo di liste circoscrizionali. La dichiarazione di collegamento è valida solo se convergente con l'analoga dichiarazione di cui all'articolo 11, comma 10, lettera e). La dichiarazione indica anche tutti gli altri gruppi di liste con cui è effettuato il collegamento con il candidato Presidente;
d) 
dal certificato di iscrizione del candidato Presidente nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
e) 
dal modello di contrassegno del candidato Presidente, anche figurato, in triplice esemplare che rappresenta il contrassegno della rispettiva coalizione. Per il contrassegno si applica quanto disposto dall'articolo 11, comma 10, lettera f);
f) 
dall'eventuale indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata ai sensi dell' articolo 14 della legge 53/1990 , i rappresentanti del candidato presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale regionale.
Art. 13 
(Esame e ammissione delle liste da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale)
1. 
L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle sottoscrizioni di cui all'articolo 11, comma 2, delle liste dei candidati:
a) 
esclude le liste:
1) 
presentate oltre i termini di cui all'articolo 11, comma 1;
2) 
non conformi: 2.1 ai termini e alle disposizioni sul numero delle sottoscrizioni di cui all'articolo 11, comma 2; 2.2 in caso dell'applicazione della deroga di cui all'articolo 11, comma 3, alle relative disposizioni;
3) 
che non rispettano le condizioni relative alla rappresentanza di genere di cui all'articolo 8, comma 2;
4) 
prive della dichiarazione di collegamento ai sensi dell'articolo 11, comma 10, lettera e);
b) 
ricusa i contrassegni non conformi alle norme di cui all'articolo 11, comma 10, lettera f);
c) 
esclude le liste che comprendono un numero di candidati inferiore rispetto a quello previsto dall'articolo 10, comma 6;
d) 
verifica se le liste comprendono un numero di candidati superiore a quanto indicato dall'articolo 10, comma 6; in caso affermativo, procede all'esclusione dei candidati eccedenti seguendo l'ordine di presentazione della lista, a partire dall'ultimo candidato, fatto salvo il rispetto delle disposizioni sulla parità di genere, nonché quelle afferenti il numero pari dei componenti di ciascuna lista circoscrizionale;
e) 
cancella dalle liste i nomi dei candidati:
1) 
per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 11, comma 10, lettera c), e a carico dei quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di una delle condizioni di incandidabilità previste dall' articolo 7 del d.lgs 235/2012 o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 11, comma 12;
2) 
che non hanno compiuto e che non compiono il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni;
3) 
per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e il certificato del casellario giudiziale;
4) 
compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;
f) 
trasmette all'Ufficio centrale regionale le dichiarazioni di cui all'articolo 11, comma 10, lettera d).
2. 
I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle eventuali contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.
3. 
L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a riunirsi alle ore nove del giorno successivo per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere integrazioni alle liste e nuovi documenti, verificare la validità delle regolarizzazioni e per deliberare seduta stante.
4. 
Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata in cui sono assunte, ai delegati di lista.
5. 
Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono ricorrere all'Ufficio centrale regionale, depositando il ricorso, a pena di decadenza, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale, che lo trasmette con le proprie deduzioni, nella stessa giornata, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale.
6. 
L'Ufficio centrale regionale decide entro i due giorni successivi e le relative decisioni sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti e agli uffici centrali circoscrizionali.
Art. 14 
(Esame delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e verifiche dell'Ufficio centrale regionale)
1. 
L'Ufficio centrale regionale, entro il sesto giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale:
a) 
elimina le candidature presentate oltre i termini di cui all'articolo 12, comma 1;
b) 
elimina le candidature dei candidati che non hanno compiuto o che non compiono il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni, quelle che non rispettano i requisiti previsti dall'articolo 12, comma 4, lettere b) e c), nonché quelle per le quali, in seguito alle decisioni sull'ammissione delle liste di cui all'articolo 11, è venuto meno il collegamento con almeno un gruppo di liste ammesse in non meno della metà delle circoscrizioni;
c) 
contesta il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 4, lettere a) e d);
d) 
ricusa i contrassegni non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 4, lettera f).
2. 
La mancata ammissione di un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale comporta l'esclusione del gruppo o dei gruppi di liste collegati.
3. 
L'Ufficio centrale regionale elimina, altresì, le liste circoscrizionali presentate in meno della metà delle circoscrizioni elettorali e ne dà comunicazione ai rispettivi uffici centrali circoscrizionali.
4. 
I delegati di ciascun candidato possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle eventuali contestazioni fatte dall'Ufficio centrale regionale.
5. 
L'Ufficio centrale regionale torna a riunirsi alle nove del giorno successivo per udire eventualmente i delegati dei candidati e ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno, e per deliberare seduta stante.
6. 
Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate, nella stessa giornata in cui sono assunte, ai delegati dei candidati e agli uffici centrali circoscrizionali.
7. 
Contro le decisioni dell'Ufficio centrale regionale è ammessa opposizione allo stesso Ufficio centrale regionale. L'opposizione è presentata dai delegati del candidato, entro ventiquattro ore dalla comunicazione della decisione, alla cancelleria dell'Ufficio centrale regionale.
8. 
L'Ufficio centrale regionale decide entro il giorno successivo e le relative decisioni sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti e agli uffici centrali circoscrizionali.
Art. 15 
(Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste)
1. 
L'Ufficio centrale circoscrizionale, scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, se è stato presentato un ricorso, non appena ricevuta la relativa comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:
a) 
assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa e a ciascuna coalizione mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di cui all'articolo 11, comma 12, lettera b), appositamente convocati, al fine di determinare l'ordine di inserimento sul manifesto delle candidature di cui alla lettera d) e sulla scheda elettorale di cui all'articolo 17;
b) 
assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
c) 
comunica ai delegati di lista le determinazioni adottate in via definitiva;
d) 
procede, per mezzo della Regione, alla stampa del manifesto con le liste definitive dei candidati e i relativi contrassegni, nel rispetto dell'ordine risultante dal sorteggio, e all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;
e) 
trasmette immediatamente alla Regione le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni sono riportati secondo l'ordine risultante dal sorteggio di cui alla lettera a).
Art. 16 
(Preferenze)
1. 
L'elettore può esprimere fino a due preferenze.
2. 
L'eventuale espressione di due preferenze comporta l'annullamento della seconda preferenza in caso di mancata indicazione di candidati di generi diversi appartenenti alla stessa lista.
Art. 17 
(Scheda elettorale)
1. 
La scheda elettorale è realizzata secondo il modello descritto nell'allegato A).
2. 
La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta e per il rinnovo del Consiglio regionale avviene in un'unica scheda.
3. 
La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservata all'eventuale indicazione delle preferenze. Alla destra di tale rettangolo è indicato il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta collegato, affiancato dal relativo contrassegno. Il primo rettangolo, nonché il nome e cognome del candidato Presidente e il relativo contrassegno, sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.
4. 
In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta, il nome e il cognome del candidato Presidente e il relativo contrassegno, che può essere costituito anche dall'insieme dei contrassegni delle liste collegate, sono posti al centro del secondo più ampio rettangolo di cui al comma 3.
5. 
La collocazione progressiva dei più ampi rettangoli e, al loro interno, dei rettangoli relativi alle liste collegate è definita mediante i sorteggi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a).
Art. 18 
(Modalità di votazione)
1. 
L'elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali tracciando un segno sul relativo contrassegno e può esprimere un massimo di due preferenze scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, di uno o due dei candidati compresi nella stessa lista, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17.
2. 
L'elettore esprime il suo voto per uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato Presidente collegato alla lista per la quale esprime il voto.
3. 
Alternativamente a quanto previsto dal comma 2, l'elettore può esprimere il suo voto per un candidato alla carica di Presidente della Giunta non collegato alla lista prescelta tracciando un segno sul relativo contrassegno o sul nome del candidato.
4. 
L'elettore può anche esprimere il voto soltanto per il candidato Presidente della Giunta, senza alcun voto di lista, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto. In tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore della coalizione a cui il candidato Presidente votato è collegato.
5. 
Se l'elettore esprime il suo voto soltanto per una lista circoscrizionale, il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato alla lista.
6. 
Il voto espresso per più liste collegate allo stesso candidato Presidente è nullo.
Art. 19 
(Norme speciali per gli elettori in particolari condizioni)
1. 
Per le elezioni regionali trova applicazione la disciplina statale che prevede speciali modalità di votazione a favore di specifiche categorie di elettori.
Art. 20 
(Invio dei verbali di sezione all'Ufficio centrale circoscrizionale e all'Ufficio centrale regionale)
1. 
I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.
2. 
Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, che ne cura il successivo inoltro all'Ufficio centrale circoscrizionale.
3. 
Per le sezioni dei comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni di cui al comma 1.
Art. 21 
(Premio di maggioranza e garanzia delle minoranze)
1. 
L'assegnazione del premio di maggioranza e il riconoscimento della garanzia di rappresentanza delle minoranze avviene ai sensi dell'articolo 22, commi 4, lettera h), e 5.
Art. 22 
(Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale)
1. 
L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:
a) 
effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
b) 
procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti i voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni è rimesso alla segreteria del comune in cui ha sede la sezione. Se il numero delle schede contestate lo rende necessario, il presidente del tribunale, ai sensi dell' articolo 15, comma 1, numero 2 della legge 108/1968 , a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui alla presente lettera, all'ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.
2. 
Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo, viene allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 11.
3. 
Compiute le operazioni di cui ai commi 1 e 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale:
a) 
determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione. La cifra elettorale delle coalizioni è data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle singole sezioni della circoscrizione, dalle liste di ciascuna coalizione più i voti espressi, senza indicazione di un voto di lista, per il candidato Presidente di ciascuna coalizione;
b) 
determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista circoscrizionale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione elettorale;
c) 
determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista provinciale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione elettorale;
d) 
determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;
e) 
determina il totale dei voti espressi in favore di ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, espressi ai sensi dell'articolo 18, commi 2, 3, 4 e 5, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b). f) comunica tempestivamente all'Ufficio centrale regionale il risultato di tutte le operazioni compiute.
4. 
L'Ufficio centrale regionale, ricevute le comunicazioni da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:
a) 
determina la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna coalizione, sommando le cifre elettorali circoscrizionali a essa attribuite ai sensi del comma 3, lettera a);
b) 
esclude dalla ripartizione dei seggi le coalizioni che non hanno raggiunto la percentuale dei voti validi ai sensi dell'articolo 7 e, conseguentemente, i gruppi di liste a esse collegate;
c) 
stabilisce quale candidato alla carica di Presidente della Giunta ha ottenuto il maggior numero di voti validi, di cui al comma 3, lettera e). Il presidente dell'Ufficio centrale regionale proclama quindi eletto alla carica di Presidente della Giunta tale candidato;
d) 
stabilisce quale candidato alla carica di Presidente della Giunta ha ottenuto il numero di voti validi di cui al comma 3, lettera e), immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente ai fini della riserva del relativo seggio, da effettuare con le modalità di cui al comma 9, lettera c);
e) 
determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste circoscrizionali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle singole liste di ogni gruppo ai sensi del comma 3, lettera b);
f) 
divide la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna coalizione ammessa alla ripartizione dei seggi successivamente per 1, 2, 3, 4, ..., e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;
g) 
sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera f), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare e determina in tal modo quanti seggi spettano a ciascuna coalizione regionale;
h) 
alla coalizione regionale collegata al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale spettano:
1) 
almeno ventisei seggi oltre a quello spettante al Presidente della Giunta regionale, se la coalizione ha ottenuto meno del trentacinque per cento dei voti conseguiti da tutte le coalizioni;
2) 
almeno ventotto seggi oltre a quello spettante al Presidente della Giunta regionale, se la coalizione ha ottenuto un numero di voti compreso tra il trentacinque e il quaranta per cento dei voti conseguiti da tutte le coalizioni;
3) 
almeno trenta seggi oltre a quello spettante al Presidente della Giunta regionale, se la coalizione ha ottenuto un numero di voti superiore al quaranta per cento dei voti conseguiti da tutte le coalizioni.
5. 
L'Ufficio centrale regionale verifica se la coalizione collegata al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale ha raggiunto o superato con le operazioni di cui al comma 4, lettera g), il numero di seggi di cui al comma 4, lettera h), numeri 1), 2) e 3); in caso contrario attribuisce a tale coalizione il numero di seggi ivi previsti. In ogni caso alla coalizione collegata al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale non può essere assegnato un numero di seggi superiore a trentasette oltre a quello del candidato Presidente. Se i seggi assegnati a tale coalizione superano questo limite l'Ufficio assegna i seggi fino alla concorrenza massima di trentasette seggi.
6. 
L'Ufficio centrale regionale procede, poi, con le stesse modalità di cui al comma 4, lettere f) e g), alla ripartizione dei seggi restanti tra le altre coalizioni ammesse.
7. 
L'Ufficio centrale regionale procede alla ripartizione dei seggi assegnati a ogni coalizione tra i gruppi di liste collegati nella coalizione stessa. A tal fine calcola la cifra elettorale regionale riportata complessivamente dai gruppi di liste collegati in ciascuna coalizione, sommando le rispettive cifre elettorali di cui al comma 4, lettera e), e divide tale valore per il numero di seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale di ciascuna coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste collegate per il quoziente elettorale della rispettiva coalizione e assegna a ciascun gruppo di liste il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non hanno conseguito seggi a quoziente intero.
8. 
Successivamente, l'Ufficio centrale regionale:
a) 
divide il totale dei voti validi espressi a favore dei gruppi di liste ammesse al riparto in ogni circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;
b) 
per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista circoscrizionale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale, e assegna a ogni lista circoscrizionale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 9, lettera b);
c) 
determina la cifra elettorale residuale di ciascuna lista circoscrizionale. Tale cifra elettorale residuale di ciascuna lista circoscrizionale si ottiene dividendo i resti di ciascuna lista circoscrizionale, calcolati ai sensi della lettera b), per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non ha conseguito, nella divisione di cui alla lettera b), alcun risultato intero.
9. 
Dopo le operazioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8, l'Ufficio centrale regionale:
a) 
verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste circoscrizionali ai sensi del comma 8, lettere a) e b). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 7 toglie i seggi in eccedenza: i seggi eccedenti sono sottratti alle liste circoscrizionali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati a ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b);
b) 
dispone in un'unica graduatoria regionale decrescente le cifre elettorali residuali di cui al comma 8, lettera c), e ripartisce tra le liste circoscrizionali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali, entro il numero dei seggi attribuiti a ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 7. Se a seguito delle predette operazioni non vengono ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti a ogni circoscrizione, a partire dalle liste circoscrizionali del gruppo che hanno ottenuto il minor numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria crescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste circoscrizionali del gruppo. c) individua il seggio spettante al candidato Presidente che ha ottenuto il numero di voti validi di cui al comma 3, lettera e), immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente, riservando l'ultimo dei seggi spettanti alle liste collegate in tale coalizione in applicazione della lettera b). Se tutti i seggi spettanti alle liste circoscrizionali della coalizione sono stati assegnati a quoziente intero, riserva al candidato Presidente il seggio che sarebbe stato attribuito alla lista circoscrizionale della coalizione che ha riportato la minore cifra elettorale.
10. 
Successivamente, l'Ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi spettanti definitivamente a ognuna delle liste circoscrizionali, sommando per ciascuna i seggi già assegnati a norma del comma 8, lettera b), e i seggi residui spettanti a norma del comma 9, lettere b) e c). Quindi il presidente dell'Ufficio proclama eletto alla carica di consigliere regionale il candidato Presidente della coalizione che ha conseguito la seconda cifra elettorale di cui al comma 8, lettera c), e i candidati di ogni lista circoscrizionale corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma del comma 3, lettera d).
11. 
Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti a essi allegati, sono immediatamente inviati dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.
12. 
Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale, nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.
Art. 23 
(Opzioni)
1. 
Il candidato risultato eletto in più circoscrizioni presenta una dichiarazione di opzione alla presidenza del Consiglio regionale entro il giorno antecedente la seduta di insediamento del Consiglio regionale, con conseguente elezione, nelle altre circoscrizioni, del primo candidato della stessa lista che, dopo di lui, ha conseguito la migliore cifra elettorale individuale.
2. 
Il candidato che non effettua l'opzione è eletto nella circoscrizione nella quale ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti.
Art. 24 
(Convalida degli eletti)
1. 
Il Consiglio regionale convalida le elezioni dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.
2. 
La convalida avviene non prima di quindici giorni e non oltre centoventi giorni dalla proclamazione degli eletti.
3. 
In sede di convalida, il Consiglio regionale esamina la condizione degli eletti e, se accerta la sussistenza di una causa di ineleggibilità prevista dalla legge, annulla l'elezione dell'interessato, provvedendo alla sua sostituzione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 25.
4. 
La deliberazione di annullamento è depositata, il giorno successivo, presso la Segreteria generale del Consiglio regionale, per l'immediata pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed è notificata entro cinque giorni all'interessato.
5. 
Il Consiglio regionale non può annullare l'elezione per vizi delle operazioni elettorali.
Art. 25 
(Surrogazioni)
1. 
Il seggio che resta vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione elettorale del consigliere cessato dalla carica, segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. 
Se i candidati della stessa lista nella stessa circoscrizione elettorale sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione elettorale secondo l'ordine delle cifre elettorali residuali di cui all'articolo 22, comma 8, lettera c), e gli ulteriori criteri ivi previsti.
3. 
In caso di surrogazione del candidato Presidente della Giunta regionale che ha ottenuto il secondo risultato elettorale, il relativo seggio è attribuito nella stessa circoscrizione alla lista e al candidato che ne avrebbe avuto titolo secondo quanto disposto dall'articolo 22, commi 9, lettera b), e 3, lettera d).
Art. 26 
(Supplenza)
1. 
Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell' articolo 8 del d. lgs. 235/2012 , o per qualunque altra causa eventualmente prevista dall'ordinamento, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni con le modalità di cui all'articolo 25.
2. 
La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.
3. 
Se sopravviene la decadenza si fa luogo alla surroga ai sensi dell'articolo 25.
Art. 27 
(Spese per le elezioni)
1. 
Le spese inerenti alle elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico della Regione.
2. 
Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dall'applicazione della legge, non facenti carico direttamente all'amministrazione regionale, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dalla Regione in base a documentato rendiconto presentato entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.
3. 
Nel caso di contemporaneità dell'elezione del Consiglio regionale con l'elezione dei consigli comunali ovvero con l'elezione del Senato e della Camera dei deputati, le spese sono ripartite secondo le disposizioni di cui all' articolo 21 della legge 108/1968 .
Art. 28 
(Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali delle elezioni comunali o delle elezioni del Senato e della Camera o del Parlamento europeo)
1. 
Se l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale hanno luogo contemporaneamente alle elezioni dei consigli comunali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolata dalla normativa statale.
2. 
Se l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale hanno luogo contemporaneamente alle elezioni del Senato e della Camera dei deputati o del Parlamento europeo, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolata dalla normativa statale.
Art. 29 
(Intese)
1. 
Gli adempimenti di competenza della Regione possono essere svolti, previa intesa, anche da organi statali.
Art. 30 
(Disposizioni finali)
1. 
Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre quindicimila abitanti e le disposizioni di cui alla legge 108/1968 e alla legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario).
2. 
Si applicano, inoltre, in quanto compatibili, le altre disposizioni vigenti nell'ordinamento in materia.
Art. 31 
(Abrogazione)
1. 
È abrogata la legge regionale 29 luglio 2009, n. 21 "
Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali
".

Allegato A 

)

Descrizione della scheda elettorale

La faccia interna della scheda è di norma suddivisa in quattro parti uguali.

La parte prima, al pari della terza, contiene gli spazi necessari per riprodurre i contrassegni delle liste presentate a livello circoscrizionale, disposti iniziando da sinistra, verticalmente e in misura omogenea e racchiusi ciascuno in un apposito rettangolo con due righe, poste a destra di ciascun contrassegno, destinate all'espressione dell'eventuale voto di preferenza per l'indicazione del cognome, ovvero del nome e cognome, del candidato o dei candidati alla carica di consigliere regionale per il quale si intende esprimere preferenza.

Sulla parte seconda, così come sulla quarta, collocati a destra e geometricamente in posizione centrale rispetto al rettangolo ovvero all'insieme dei rettangoli contenenti i contrassegni delle liste circoscrizionali, sono stampati il nome e il cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale collegato con accanto, a destra, il relativo contrassegno.

Ciascuno dei suddetti rettangoli e il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta collegato sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.

In caso di coalizione di più liste circoscrizionali, il secondo più ampio rettangolo contiene tutti i rettangoli delle liste coalizzate e, collocata alla loro destra e geometricamente in posizione centrale rispetto all'insieme degli stessi, la stampa del nome e cognome del candidato Presidente della Giunta collegato.

I rettangoli più ampi sono disposti sulla scheda secondo l'ordine risultante dal sorteggio compiuto da ciascun Ufficio centrale circoscrizionale ed aventi efficacia ciascuno per la rispettiva circoscrizione elettorale, procedendo dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra.

I rettangoli contenenti il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale e le linee destinate all'eventuale indicazione delle preferenze sono collocati all'interno di ogni riquadro, seguendo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

In caso di coalizione di più liste circoscrizionali, i rettangoli contenenti i contrassegni di ciascuna lista circoscrizionale e la linea destinata all'eventuale indicazione della preferenza sono collocati all'interno del più ampio rettangolo seguendo l'ordine risultante dai sorteggi compiuti dagli uffici centrali circoscrizionali.

Le parti prima e terza non possono contenere un numero di contrassegni di lista superiore a nove.

Qualora di una coalizione facciano parte liste in numero superiore a 9, l'altezza della scheda è opportunamente aumentata, al fine di consentire la stampa degli ulteriori e necessari rettangoli nello spazio della stessa parte. In ogni caso, infatti, i rettangoli relativi alle liste della stessa coalizione devono essere contenuti nella medesima parte.

In caso di necessità, può farsi ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, necessarie e sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste e coalizioni di liste ammesse alla competizione elettorale.

La scheda, consegnata aperta, deve essere restituita debitamente piegata dall'elettore prima di uscire dalla cabina, deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte della faccia interna ricada verso destra sulla seconda parte, entrambe sulla terza, il tutto sulla quarta ed, eventualmente, sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti tra loro. La scheda, così piegata, deve essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato sulla parte quarta (o eventualmente sulla sesta) della faccia esterna della scheda, contenente le indicazioni relative a: "Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale", data della votazione, circoscrizione elettorale, firma dello scrutatore e bollo della sezione.

Le dimensioni minime della scheda per la votazione (corrispondenti ad una scheda suddivisa in quattro parti) devono essere di centimetri 39 x 22 e la carta impiegata per la stampa deve essere di grammatura pari a 90 grammi al metro quadrato.