Proposta di legge regionale n. 306 presentata il 27 giugno 2018
Proposta di legge al Parlamento 'Disposizioni in materia di lavoro mediante piattaforme digitali'

Art. 1 
(Finalità)
1. 
Le presente legge, al fine di tutelare le lavoratrici e i lavoratori delle piattaforme digitali, favorisce l'instaurazione di rapporti di lavoro attraverso contratti chiari e trasparenti, coerenti con le esigenze del contesto occupazionale, nel rispetto del giusto equilibrio tra flessibilità del lavoro e diritti dei lavoratori e delle lavoratrici.
Art. 2 
(Forma contrattuale e informazioni)
1. 
Le lavoratrici e i lavoratori delle piattaforme digitali hanno diritto a condizioni contrattuali formulate per iscritto nonché a ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti nonché della loro sicurezza.
2. 
La violazione dei diritti di cui al comma 1, da parte del datore di lavoro o del datore di lavoro gestore della piattaforma digitale, determina l'applicazione dell' articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 (Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro) nonché il diritto del lavoratore e della lavoratrice al risarcimento del danno, da liquidare, da parte del giudice, con valutazione equitativa, in misura comunque idonea a indurre il datore di lavoro o il datore di lavoro gestore della piattaforma digitale al rispetto dei diritti di cui al comma 1 per il futuro.
3. 
In caso di controversie, il giudice tiene conto della violazione dei diritti di cui di cui al comma 1 anche ai fini della prova delle condizioni contrattuali e dei diritti del lavoratore e della lavoratrice oggetto di eventuali controversie.
Art. 3 
(Libertà di opinione)
1. 
Il lavoratore e la lavoratrice manifestano liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e del segreto aziendale, anche attraverso l'esercizio della critica e della cronaca, che non possono essere limitati attraverso poteri direttivi, disciplinari, di coordinamento, di controllo o di verifica del datore di lavoro o del datore di lavoro gestore della piattaforma.
Art. 4 
(Divieto di discriminazione)
1. 
I lavoratori e le lavoratrici delle piattaforme digitali hanno diritto a non essere discriminati, nell'accesso alla piattaforma e nel corso del rapporto di lavoro, a causa delle convinzioni personali, dell'affiliazione e partecipazione all'attività politica o sindacale, del credo religioso, del sesso e delle scelte sessuali, dello stato matrimoniale o di famiglia, dell'orientamento sessuale, dell'età, dell'origine etnica, del colore, del gruppo linguistico, dell'ascendenza, della nazionalità, della cittadinanza, della residenza, di condizioni sociali o di condizioni e scelte personali, di controversie con il datore di lavoro o datore di lavoro gestore della piattaforma digitale o con il datore di lavoro o datore di lavoro gestore della piattaforma digitale del precedente rapporto di lavoro, o del fatto di avere denunciato condotte illecite di cui sono venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.
2. 
I lavoratori e le lavoratrici delle piattaforme digitali si intendono discriminati se sussistono le ipotesi di discriminazione diretta o indiretta, molestie, ordine di porre in essere un atto o un comportamento discriminatorio, a causa di uno dei fattori di cui al comma 1.
3. 
Sussiste discriminazione diretta, ai fini della presente legge, quando, per uno dei fattori individuati dal comma 1, indipendentemente dalla intenzione e motivazione, una persona è trattata meno favorevolmente rispetto ad un'altra in una situazione analoga.
4. 
Sussiste discriminazione indiretta, ai fini della presente legge, quando, per uno dei fattori individuati dal comma 1, indipendentemente dalla intenzione e motivazione adottata, una persona è posta in una posizione di particolare svantaggio, rispetto ad altre persone, in applicazione di disposizioni, criteri o prassi apparentemente neutri.
Art. 5 
(Protezione dei dati personali e controlli)
1. 
I dati personali dei lavoratori e delle lavoratrici delle piattaforme digitali sono trattati in conformità delle disposizioni del Regolamento del Parlamento europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE .
2. 
Gli articoli 2, 3, 6 e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) si applicano anche alle piattaforme digitali.
Art. 6 
(Modifiche all'articolo 2 del d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81 )
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell' articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ) sono inseriti i seguenti: "
1 bis.
A far data dal ..... costituiscono rapporto di lavoro subordinato anche le prestazioni di lavoro organizzate o coordinate dal committente con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, anche se rese prevalentemente o esclusivamente al di fuori della sede dell'impresa e che richiedono, per lo svolgimento della prestazione di lavoro, un'organizzazione, di beni e strumenti di lavoro da parte del lavoratore e della lavoratrice quali, in particolare, l'uso del proprio computer o di qualunque i dispositivi in grado di generare un trasferimento di dati o voce nonché i proprio mezzo di trasporto.
1 ter.
I contatti collettivi o, in mancanza, quello individuale, riconoscono al lavoratore o alla lavoratrice di cui al comma 1bis:
a)
un orario di lavoro settimanale non inferiore a otto ore;
b)
l'entità e le modalità di determinazione del compenso minimo orario;
c)
un'indennità per l'utilizzo, nonché il riconoscimento delle spese commisurate all'utilizzo, per gli interventi di manutenzione sui beni e sugli strumenti di proprietà del lavoratore e della lavoratrice utilizzati per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.
1 quater.
E' vietato retribuire a cottimo le prestazioni di lavoro di cui al comma 1bis.
1 quinquies.
I rapporti di lavoro di cui ai commi 1 e 1bis possono essere svolti in modalità telelavoro nonché secondo altre modalità individuate dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Al fine di tutelare la salute del lavoratore e della lavoratrice e assicurare adeguati tempi di riposo, i contratti devono sempre definire misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore e della lavoratrice dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro al di fuori delle fasce di reperibilità.
1 sexies.
I lavoratori di cui al comma 1bis che hanno prestato attività lavorativa per un periodo superiore a tre mesi hanno diritto di precedenza nelle assunzioni effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti di lavoro.
".
2. 
Al comma 2 dell'articolo 2 del d.lgs. 81/2015 , dopo le parole "
comma 1
" sono inserite le seguenti: "
e 1bis
".
3. 
Al comma 2 dell'articolo 2 del d.lgs. 81/2015 , la parola "
trova
" è sostituita dalla seguente: "
trovano
".