Proposta di legge regionale n. 305 presentata il 20 giugno 2018
Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilita'

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione, in coerenza con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata a Strasburgo nel 2007, la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), i principi di cui agli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, i principi statutari, nonché nel rispetto della normativa statale di riferimento, promuove la realizzazione di interventi volti a favorire le politiche per le persone con disabilità.
2. 
La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, persegue i seguenti obiettivi: sostenere la dignità, i diritti e le libertà fondamentali di ogni persona con disabilità, in particolare sulla base dei principi di eguaglianza, non discriminazione e solidarietà:
a) 
porre in essere azioni volte a concorrere alla rimozione delle barriere fisiche e culturali che impediscono il pieno sviluppo della persona con disabilità e il raggiungimento della massima autodeterminazione possibile, intesa quale capacità di sviluppare autonomamente le proprie relazioni sociali, economiche e culturali;
b) 
disciplinare gli interventi regionali relativi alle politiche per la disabilità, uniformando il contesto legislativo regionale alle finalità di cui al comma 1 e alle linee guida del Programma biennale d'azione, redatte dall'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui alla l. n. 18/2009 ;
c) 
favorire il coordinamento delle politiche a favore delle persone con disabilità attraverso sinergie e accordi con gli enti pubblici e privati presenti sul territorio.
Art. 2. 
(Interventi)
1. 
La Regione, per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1:
a) 
interviene per sostenere le persone con disabilità nell'autodeterminazione e autonomia;
b) 
favorisce la piena inclusione e la partecipazione effettiva delle persone con disabilità in tutti gli ambiti della vita, in particolare in quello sociale, scolastico, formativo, economico, culturale, sportivo e lavorativo;
c) 
promuove condizioni di pari opportunità e non discriminazione di genere;
d) 
sostiene interventi negli ambiti relativi alla mobilità, all'informazione e alla comunicazione in condizioni di uguaglianza con le altre persone.
Art. 3. 
(Linee d'azione per le politiche delle persone con disabilità)
1. 
La Regione sviluppa linee d'azione per le politiche delle persone con disabilità, in sinergia con le istituzioni pubbliche e gli enti privati presenti sul proprio territorio nei seguenti ambiti d'intervento:
a) 
politiche del lavoro e occupazione;
b) 
politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società;
c) 
trasporti e mobilità;
d) 
inclusione educativa e scolastica, processi formativi e di cittadinanza attiva;
e) 
salute e politiche sociali;
f) 
cultura e turismo;
g) 
sport;
h) 
contrasto alla discriminazione e attività di sensibilizzazione.
Art. 4. 
(Attività informative e di sensibilizzazione)
1. 
Con riguardo alle attività informative e di sensibilizzazione, la Regione:
a) 
impiega nelle proprie leggi, nonché nei regolamenti e atti amministrativi, esclusivamente i termini "disabilità" e "persone con disabilità", come previsto dalla Convenzione ONU di cui all'articolo 1 e ne promuove l'uso da parte di tutti gli enti pubblici;
b) 
promuove l'attività di informazione, aggiornamento e accesso ai servizi specifici rivolti ai cittadini, istituendo, sul sito istituzionale della Regione Piemonte, una sezione dedicata al tema della disabilità, con duplice accesso rivolto ai cittadini e alle istituzioni;
c) 
favorisce l'adozione di provvedimenti volti alla sensibilizzazione e alla diffusione di una nuova cultura della disabilità, promuovendo il rispetto per i diritti e la dignità delle persone.
2. 
La Regione contrasta, altresì, gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose riguardanti le persone con disabilità, compresi quelli fondati sul sesso e l'età in attuazione della legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 (Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale).
Art. 5. 
(Politiche del lavoro e occupazione)
1. 
In attuazione di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e dall' articolo 47 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), la Regione promuove l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità attraverso interventi finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro, ivi compresi percorsi di riqualificazione professionale.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:
a) 
sostiene interventi volti ad armonizzare il funzionamento dei servizi per il collocamento mirato, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
b) 
incentiva, nell'ambito della normativa statale di riferimento, l'utilizzo dello strumento della convenzione al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità;
c) 
favorisce il raccordo tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro, per orientare i giovani con disabilità ad un appropriato inserimento lavorativo e concorre all'individuazione di un percorso didattico adeguato alle competenze dello studente con disabilità.
3. 
Gli interventi regionali di cui al comma 2 sono adottati previo parere della Commissione regionale di concertazione per le politiche regionali del lavoro, della formazione e dell'orientamento di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 11 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro).
Art. 6. 
(Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società)
1. 
La Regione promuove l'adozione di politiche efficaci ed adeguate al fine di facilitarne il pieno godimento da parte delle persone con disabilità e la loro piena integrazione e partecipazione nella società.
2. 
In attuazione delle linee d'azione di cui all'articolo 3, la Regione incentiva la vita indipendente, sostiene l'autodeterminazione delle persone con disabilità e individua nuovi percorsi per agevolare politiche dell'abitare che favoriscano l'autonomia delle persone.
3. 
La Regione promuove progetti di vita indipendente sulla base di piani personalizzati, affinché le persone con disabilità possano programmare e realizzare il proprio progetto di vita all'interno o all'esterno della famiglia e dell'abitazione di origine, nonché servizi per l'abitare basati su progetti personali che garantiscano il protagonismo della persona con disabilità, o di chi la rappresenta, anche attraverso il coinvolgimento dei servizi, delle reti formali e informali del territorio.
Art. 7. 
(Trasporti e mobilità personale)
1. 
La Regione adotta misure volte a favorire la mobilità individuale con autonomia delle persone con disabilità, nonché l'accessibilità ai mezzi di trasporto, all'informazione, alla comunicazione, alle attrezzature e ai servizi offerti al pubblico, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, in particolare:
a) 
monitora l'applicazione degli standard minimi e delle linee guida per l'accessibilità alle strutture e ai servizi aperti o offerti al pubblico;
b) 
orienta le azioni nei confronti degli enti privati che forniscono le strutture e i servizi di cui alla lettera a) al rispetto delle norme relative all'accessibilità per le persone con disabilità;
c) 
monitora la realizzazione del Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) da parte degli enti locali, prevedendo la realizzazione del P.E.B.A. quale criterio di premialità per l'accesso ai programmi finanziati dalla Regione in base alle norme di settore;
d) 
promuove lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di tecnologie di informazione e comunicazione, in modo da renderli accessibili al minor costo.
Art. 8. 
(Inclusione educativo-scolastica, formativa e promozione della cittadinanza attiva)
1. 
La Regione, ai sensi dell' articolo 15 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa), promuove la realizzazione di progetti di integrazione scolastica delle persone con disabilità, in conformità alla normativa statale sui bisogni educativi speciali, per il pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità, dell'autostima e della personalità.
2. 
La Regione realizza interventi di formazione professionale previsti dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale), coordinandoli con gli interventi di inclusione scolastica di cui al comma 1.
3. 
La Regione promuove percorsi di cittadinanza attiva ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 13 aprile 2015, n. 7 (Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte).
Art. 9. 
(Salute e politiche sociali)
1. 
La Regione si impegna al fine di evitare, in ambito sanitario, qualsiasi forma di discriminazione derivante dalla condizione di disabilità.
2. 
La Regione favorisce il superamento dell'approccio alla disabilità separato e frammentato nelle singole patologie, favorendo una presa in carico globale, mirata alla persona, tenuto conto del contesto in cui vive.
3. 
La Regione prevede percorsi di accompagnamento e accesso facilitato a persone con disabilità psico-fisica grave, nell'ambito della organizzazione dei servizi sanitari volti alla erogazione delle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale, anche attraverso una specifica qualificazione dei punti di accoglienza ed orientamento presenti nelle Aziende Sanitarie Regionali.
Art. 10. 
(Cultura e turismo)
1. 
La Regione promuove e monitora, negli ambiti di propria competenza, la piena fruibilità e accessibilità a eventi culturali, luoghi di interesse e percorsi turistici, favorendo un approccio inclusivo che tenga conto delle diverse esigenze e delle caratteristiche fisiche, motorie, sensoriali, comunicative, relazionali, intellettive, psichiche, di tutte le persone.
2. 
I progetti finanziati anche con il contributo della Regione in base alle norme di settore, relativamente agli eventi, luoghi e percorsi di cui al comma 1, sono realizzati in assenza di barriere architettoniche, al fine di garantirne la piena fruibilità anche alle persone con disabilità.
Art. 11. 
(Promozione sportiva)
1. 
La Regione promuove il ruolo sociale dello sport a favore delle persone con disabilità, prevedendo:
a) 
la più ampia partecipazione alle attività sportive a tutti i livelli;
b) 
il sostegno all'attività fisico-motoria quale strumento per migliorare le condizioni psico-fisiche e relazionali;
c) 
l'integrazione sportiva degli atleti e delle atlete, al fine di valorizzare in eguale misura le finalità formative e quelle agonistiche;
d) 
la partecipazione dei minori alle attività ludiche, ricreative, agli svaghi e allo sport, incluse le attività previste dal sistema scolastico.
Art. 12. 
(Confronto con le Organizzazioni di tutela delle persone con disabilità)
1. 
In attuazione di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica del 12 ottobre 2017 (Adozione del secondo programma biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità), che individua come soggetti collaboratori per la realizzazione delle linee d'intervento le organizzazioni di tutela, viene istituito un Tavolo di lavoro quale sede di confronto permanente con le associazioni e i corpi intermedi più rappresentativi a livello regionale sul tema della disabilità, utilizzando i criteri di rappresentanza adottati dall'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui alla l. n. 18/2009 .
2. 
La Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua i componenti del Tavolo di cui al comma 1, nonché le modalità di funzionamento dello stesso.
3. 
In relazione a specifici argomenti, per i quali si renda necessaria una consultazione altamente qualificata, il Tavolo di cui al comma 1 può avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici o privati presenti sul territorio regionale o nazionale, esperti sui temi trattati, al fine di garantire che gli interventi a favore delle persone con disabilità siano il più possibile integrati tra di loro e rispondenti alle reali necessità.
4. 
La partecipazione ai lavori del Tavolo di cui al comma 1 non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
Art. 13. 
(Istituzione della Cabina di regia)
1. 
Presso la Giunta regionale è istituita una Cabina di regia, di seguito denominata Cabina, con compiti consultivi e propositivi nella materia della disabilità, di cui fanno parte:
a) 
l'assessore o l'assessora regionale alle politiche sociali, che lo presiede, o un suo delegato o delegata, nonché gli assessori o le assessore, o loro delegati, competenti negli ambiti di intervento individuati all'articolo 3;
b) 
i direttori e le direttrici delle strutture regionali, o loro delegati, competenti negli ambiti di intervento individuati all'articolo 3;
c) 
le rappresentanze dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 1.
2. 
Alla Cabina possono essere invitati anche soggetti esterni, esperti sui temi della disabilità.
3. 
La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio provvedimento le modalità di funzionamento e organizzazione della Cabina.
4. 
La Cabina si riunisce periodicamente con il compito di:
a) 
monitorare lo stato di attuazione della legge e proporre progetti per l'inclusione, l'accessibilità e la partecipazione delle persone con disabilità;
b) 
fornire consulenza agli operatori pubblici coinvolti nei percorsi dedicati alle persone con disabilità;
c) 
promuovere iniziative di sensibilizzazione sul tema della disabilità.
5. 
La Cabina relaziona annualmente sull'attività di cui al comma 4 alla competente Commissione consiliare.
6. 
La partecipazione alle attività della Cabina non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
Art. 14. 
(Clausola valutativa)
1. 
Trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con periodicità annuale, la Giunta regionale presenta, alla Commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione contenente i seguenti elementi:
a) 
un quadro descrittivo del numero, della tipologia, dell'andamento ed evoluzione degli interventi realizzati dai singoli Assessorati;
b) 
un prospetto della dotazione finanziaria annualmente stanziata e delle risorse effettivamente utilizzate per ciascun intervento;
c) 
le criticità emerse nell'attuazione della presente legge.
2. 
Per la predisposizione della relazione di cui al comma 1, la Giunta regionale può avvalersi della Cabina di cui all'articolo 13.
Art. 15. 
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. 
Gli interventi, le linee di azione e le misure di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della presente legge fanno riferimento alle modalità di attuazione delle ll.rr. 1/2004, 28/2007, 34/2008, 7/2015, 5/2016, ivi provvedendo nei limiti delle risorse stanziate a finanziamento di dette leggi regionali, disponibili a legislazione vigente.
2. 
Dalla presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.