Disposizioni per il consolidamento della rete di assistenza per la salute neuropsichica dell'eta' evolutiva e dell'adolescenza
Primo firmatario
Altri firmatari
BERTOLA GIORGIO BONO DAVIDE CAMPO MAURO WILLEM FREDIANI FRANCESCA MIGHETTI PAOLO DOMENICO VALETTI FEDERICO
Art. 1.
(Finalità e oggetto)
1.
La Regione, al fine di rafforzare e rendere omogenee sul territorio le modalità e le forme di tutela della salute neuropsichica dell'età evolutiva e dell'adolescenza, promuove, nell'ambito dell'attività di programmazione e controllo, un approccio integrato nella prevenzione e cura dei problemi di salute neuropsichica delle persone minori attraverso la realizzazione di un sistema informativo unico di raccolta dei dati epidemiologici e di assistenza.
2.
La Regione, per le finalità di cui al comma 1, provvede all'acquisizione e al monitoraggio dei flussi informativi provenienti dalle figure professionali a cui è affidata l'assistenza della persona minore all'interno delle strutture sanitarie che svolgono funzioni di tutela della salute neuropsichica dell'età evolutiva e dell'adolescenza.
Art. 2.
(Acquisizione delle informazioni)
1.
La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, acquisisce, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, le informazioni inerenti l'attività di prevenzione, diagnosi e cura dei problemi di salute neuropsichica delle persone minori fornite dalle seguenti figure professionali che operano all'interno delle strutture sanitarie:
a)
neuropsichiatri infantili;
b)
psicologi;
c)
logopedisti;
d)
terapisti della neuropsicomotricità dell'età evolutiva;
e)
terapisti della riabilitazione;
f)
fisioterapisti;
g)
educatori;
h)
altre figure professionali operanti nell'ambito delle attività oggetto della presente legge.
2.
Le informazioni di cui al comma 1 hanno per oggetto, in particolare:
a)
i dati anagrafici;
b)
le figure professionali che hanno inviato la persona minore alla struttura sanitaria pubblica e motivo dell'invio;
c)
la diagnosi o il motivo di ricorso alle prestazioni del servizio sanitario regionale;
d)
le prestazioni dirette effettuate secondo nomenclatore regionale;
e)
le prestazioni indirette effettuate nell'ambito del lavoro di rete con soggetti istituzionali, quali scuole, servizi sociali, autorità giudiziaria;
f)
l'attività certificatoria ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104
(Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
g)
la diagnosi dei disturbi speciali di apprendimento (DSA) di cui all'
articolo 3 della legge 8 ottobre 2010, n. 170
(Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico);
h)
la certificazione delle esigenze educative speciali di cui all'
articolo 15, comma 4, lett. b), della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28
(Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa);
i)
le informazioni sui procedimenti di adozione nazionale e internazionale.
Art. 3.
(Rete informatica)
1.
La Regione organizza e gestisce le informazioni di cui all'articolo 2 all'interno di una rete informatica regionale che rappresenta un sistema informativo multidisciplinare.
2.
L'alimentazione della rete informatica regionale di cui al comma 1 costituisce debito informativo per le strutture sanitarie a cui è affidata la tutela della salute neuropsichica dell'età evolutiva e dell'adolescenza.
3.
Il trattamento delle informazioni di cui al comma 1 garantisce il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
4.
L'affidamento della realizzazione e gestione della rete informatica di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica.
5.
Hanno accesso alla rete informatica di cui al comma 1 tutti gli operatori che erogano prestazioni in favore di minori con problemi di salute neuropsichica nell'ambito del servizio sanitario regionale.
6.
La Giunta regionale pianifica le attività formative e di aggiornamento destinate agli operatori dei servizi coinvolti.
Art. 4.
(Osservatorio regionale per la tutela della salute neuropsichiatrica e psicologica dell'età evolutiva e dell'adolescenza)
1.
La Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce, presso l'Assessorato regionale alla sanità, l'Osservatorio regionale per la tutela della salute neuropsichiatrica e psicologica dell'età evolutiva e dell'adolescenza (di seguito Osservatorio), quale sistema unico di raccolta dei dati epidemiologici e di assistenza al fine di consentire il monitoraggio organico e strutturato delle informazioni di cui all'articolo 2.
2.
All'Osservatorio compete, in particolare, lo svolgimento delle seguenti funzioni:
a)
monitoraggio e analisi dei dati epidemiologici e di assistenza inseriti nella rete informatica di cui all'articolo 3;
b)
analisi epidemiologica dei disturbi neuropsichici dell'età evolutiva e dell'adolescenza e della domanda di assistenza e cura;
c)
attività informativa sul complesso dei servizi, delle prestazioni e delle attività a cui hanno accesso le persone minori affette da problemi di salute neuropsichica;
d)
valutazione degli esiti del monitoraggio per fornire elementi utili alla programmazione regionale e locale;
e)
valutazione sullo sviluppo dei percorsi assistenziali offerti;
f)
elaborazione di programmi per la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi coinvolti.
Art. 5.
(Composizione e funzionamento dell'Osservatorio)
1.
L'Osservatorio è composto da:
a)
l'assessora o l'assessore regionale alla sanità o una persona sua delegata, che lo presiede;
b)
almeno una o un rappresentante di comprovata esperienza nel settore epidemiologico;
c)
una o un dirigente dell'assessorato regionale alla sanità o una persona sua delegata competente in materia di salute mentale dell'età evolutiva e dell'adolescenza;
d)
una o un rappresentante competente in materia di integrazione socio-sanitaria scelto tra dirigenti dell'assessorato regionale alle politiche sociali;
e)
una o un neuropsichiatra infantile delle aziende sanitarie regionali;
f)
una psicologa o uno psicologo dell'età evolutiva delle aziende sanitarie regionali;
g)
una o uno psichiatra delle aziende sanitarie regionali;
h)
una tecnica o un tecnico della riabilitazione delle aziende sanitarie regionali;
i)
una o un rappresentante designato dalle associazioni di familiari di persone minori affette da disagio psichico che operano sul territorio regionale.
2.
I membri dell'Osservatorio sono nominati dalla Giunta regionale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per una sola volta.
3.
La partecipazione alle attività dell'Osservatorio avviene a titolo gratuito e non dà diritto a corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese.
4.
L'Osservatorio, previa comunicazione alla Giunta regionale, approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti il proprio regolamento interno.
5.
L'Osservatorio è convocato dall'assessora o dall'assessore regionale alla sanità o da una persona sua delegata o su richiesta di un terzo dei suoi membri.
6.
Le funzioni di segreteria sono assicurate dal personale dell'assessorato regionale alla sanità.
Art. 6.
(Relazione annuale)
1.
L'Osservatorio presenta al Consiglio regionale entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione sull'attività svolta e sulla programmazione delle attività per l'anno successivo.
Art. 7.
(Linee guida)
1.
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, linee guida volte a garantire livelli di intervento uniformi su tutto il territorio regionale che definiscono, in particolare:
a)
le modalità di acquisizione e di monitoraggio dei flussi informativi inerenti l'attività di prevenzione, diagnosi e cura dei problemi di salute neuropsichica delle persone minori per la realizzazione del sistema informativo unico di raccolta dei dati epidemiologici e di assistenza;
b)
le modalità per organizzare e gestire le informazioni di cui alla lettera a) nell'ambito della rete informatica regionale di cui all'articolo 3;
c)
le attività formative e di aggiornamento di cui all'articolo 3 destinate agli operatori dei servizi coinvolti;
d)
le modalità per mettere a disposizione della ricerca scientifica e della programmazione sanitaria i risultati dell'analisi del materiale informativo.
Art. 8.
(Pubblicazione risultati)
1.
I risultati dell'analisi del materiale informativo di cui all'articolo 1, comma 2, sono messi a disposizione della ricerca scientifica e della programmazione sanitaria di settore.
Art. 9.
(Norma finanziaria)
1.
In fase di prima attuazione della presente legge, agli oneri in conto capitale di cui all'articolo 3 relativi all'istituzione della Rete informatica regionale, quantificati in termini di competenza e di cassa pari a 203.000 Euro nell'esercizio finanziario 2018, ed iscritti nell'ambito della missione 13 (Tutela della salute) programma 13.07 (Ulteriori spese in materia sanitaria) Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione finanziario 2018 -2020, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nella medesima missione e programma.
2.
Alle spese di carattere pluriennale in conto capitale di cui all'articolo 3, quantificate in 203.000 euro per ciascuna annualità 2019 - 2020 in termini di competenza, si fa fronte, secondo le modalità indicate dal
comma 2, dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42
) con le risorse finanziarie allocate nella missione 13 (Tutela della salute) programma 13.07 (Ulteriori spese in materia sanitaria) Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione finanziario 2018 -2020.