Disegno di legge regionale n. 301 presentato il 05 giugno 2018
Procedure edilizie per il riuso, la riqualificazione e il recupero dell'edificato

TITOLO I 
NORME GENERALI
Art. 1. 
(Principi e finalità)
1. 
Al fine di limitare il consumo di suolo e riqualificare la città esistente, aumentare la sicurezza statica dei manufatti, le prestazioni energetiche degli stessi, favorire il miglioramento della qualità ambientale, paesaggistica e architettonica del tessuto edificato, la Regione promuove interventi di riuso e di riqualificazione degli edifici esistenti e il recupero a fini abitativi dei sottotetti e dei rustici a solo scopo residenziale.
2. 
La priorità al riuso e la limitazione al consumo di suolo costituiscono requisiti da inserire tra i criteri di selezione di bandi di finanziamento di natura settoriale e a regia regionale che possono comportare impermeabilizzazione di suolo libero.
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge si intende per:
a) 
impermeabilizzazione: cambiamento della natura del suolo mediante interventi di copertura del terreno con l'impiego di materiali naturali o artificiali, tali da eliminarne o ridurne la permeabilità, anche per effetto della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale;
b) 
superficie di suolo impermeabilizzata: suolo che ha subito gli effetti dell'impermeabilizzazione;
c) 
sottotetto: lo spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante; in particolare si distinguono in ogni sottotetto, in base alla permanenza di tipo continuativa o limitata nel tempo, i seguenti spazi:
1) 
locali abitabili: cucina abitabile, soggiorno, camera da letto, per studio, locali per attività lavorative;
2) 
accessori e di servizio: servizi igienici, posto cottura, verande, tavernette, corridoi e disimpegni in genere, lavanderie, spogliatoi, guardaroba, ripostigli;
d) 
rustici: i manufatti edilizi esistenti delimitati da tamponamenti individuati a catasto terreni o edilizio urbano ed utilizzati a servizio delle attività agricole o per funzioni accessorie della residenza o di altre attività economiche considerate compatibili con la destinazione residenziale dai vigenti regolamenti e dalle norme di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti.
TITOLO II 
PROCEDURE PER IL RIUSO, LA RIQUALIFICAZIONE E IL RECUPERO DELL'EDIFICATO
Capo I 
MISURE PER IL RIUSO E LA RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA
Art. 3. 
(Ambito e modalità di applicazione)
1. 
Le amministrazioni comunali individuano singoli edifici o gruppi di edifici, di qualunque tipologia edilizia, sui quali promuovere interventi di riuso e di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente attraverso interventi di ristrutturazione con ampliamento, di demolizione e successiva ricostruzione con ampliamento e di sostituzione edilizia con ampliamento, finalizzati a migliorare la qualità architettonica, statica, energetica e igienico-funzionale dei singoli manufatti.
2. 
Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti su edifici legittimamente realizzati o per i quali è stato rilasciato titolo abilitativo edilizio in sanatoria alla data di presentazione della richiesta di intervento, localizzati in ambiti di territorio urbanizzato e serviti dalle opere di urbanizzazione primaria o in territorio agricolo purché localizzati in zona propria dal piano regolatore generale comunale (PRGC) vigente.
3. 
L'individuazione dei singoli edifici o dei gruppi di edifici cui al comma 2 è subordinata a deliberazione comunale, secondo quanto previsto all' articolo 17, comma 12, lettera i), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo); con la medesima deliberazione sono definiti gli interventi ammissibili in attuazione della presente legge secondo quanto previsto all' articolo 17, comma 12, lettera f), della l.r. 56/1977 , che ne attesta la conformità.
4. 
Al fine di programmare l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 4 e 5, i comuni possono anche promuovere una manifestazione d'interesse allo scopo di raccogliere le istanze dei privati e valutarle in modo organico in relazione all'assetto urbanistico comunale delle previsioni insediative e infrastrutturali del PRGC vigente, propedeutica alla deliberazione di cui al comma 3.
5. 
Al fine di promuovere gli interventi di riuso e di riqualificazione di cui al presente capo, gli aventi titolo possono presentare proposta d'intervento di cui agli articoli 4 e 5 da sottoporre alla valutazione comunale.
6. 
Il comune valuta la proposta in relazione alle limitazioni all'edificazione, alle previsioni infrastrutturali e alla dotazione di servizi pubblici del PRGC vigente e, se coerente con le previsioni del Piano paesaggistico regionale (PPR) e con le limitazioni di cui alla presente legge, entro centoventi giorni dalla richiesta ne delibera l'accoglimento o ne motiva il rigetto; il mancato pronunciamento sulla proposta entro il termine indicato equivale a rigetto per mancanza dei presupposti richiesti.
Art. 4. 
(Interventi di ristrutturazione con ampliamento di edifici a destinazione residenziale o turistico-ricettiva)
1. 
Sugli edifici, individuati ai sensi dell'articolo 3, a destinazione prevalentemente residenziale o turistico-ricettiva, per i quali il PRGC vigente alla data di presentazione della richiesta, ammette fino all'intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell' articolo 13, comma 3, lettera d) della l.r. 56/1977 con la stessa volumetria, sono ammessi interventi di ristrutturazione con diversa volumetria per la realizzazione di un ampliamento fino ad un massimo del venti per cento della superficie o del volume esistenti, calcolati secondo quanto previsto dal regolamento edilizio o dal PRGC vigente nel comune; solo per gli edifici esistenti uni o bi-familiari è comunque ammesso un ampliamento minimo di trenta metri quadrati o novanta metri cubi.
2. 
Eventuali ampliamenti una tantum ammessi dal PRGC vigente sono alternativi e non sono cumulabili con gli ampliamenti di cui al presente articolo.
3. 
L'intervento può configurare una struttura edilizia in parte diversa dalla precedente ed è finalizzato alla riqualificazione strutturale, energetica o igienico-funzionale dell'edificio, fatte salve le caratteristiche tipologiche del contesto, delle distanze dai confini, dalle strade e delle distanze tra edifici fissate dagli strumenti urbanistici.
4. 
L'ampliamento deve essere realizzato in soluzione unitaria con l'unità abitativa principale, anche costituendo una o più unità immobiliari, nel rispetto delle sue caratteristiche tipologiche formali; nell'ampliamento possono essere ricomprese parti di fabbricato esistenti all'interno della sagoma, compresi il piano pilotis o locali accessori, che, secondo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale o dal PRGC vigente, non concorrono al calcolo del volume esistente.
5. 
Esclusivamente per la realizzazione delle premialità e degli incrementi previsti dal presente articolo sono consentite, secondo quanto previsto dall' articolo 2bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), densità fondiarie superiori a quelle di cui all'articolo 7 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e a quelle eventualmente previste dal PRGC vigente e può essere superata l'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici fino alla quantità necessaria per sopraelevare di un piano, ove non esplicitamente escluso dalla deliberazione comunale di cui all'articolo 3, comma 3.
6. 
In applicazione dell' articolo 2 bis del d.p.r. 380/2001 le distanze per la ricostruzione dei fabbricati individuati ai sensi del presente articolo, qualora inferiori a quelle ammesse dall'articolo 9 del d.m. 1444/1968 non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra le sagome edificate preesistenti, computate senza tenere conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.
7. 
Sono ammesse modifiche della destinazione d'uso degli edifici interessati nei limiti delle destinazioni d'uso compatibili o complementari previste dai PRGC vigenti.
8. 
Nel caso di fabbricati frazionati in più unità immobiliari, l'intervento di ampliamento di cui al comma 1 è riferito ad ogni unità frazionata e regolarmente accatastata, secondo criteri di unitarietà formale e strutturale e con le stesse modalità per ogni unità che ne faccia richiesta; nel caso di edifici condominiali o a schiera è ammesso altresì l'utilizzo collettivo e unitario da stabilirsi secondo la vigente regolamentazione condominiale.
Art. 5. 
(Interventi di sostituzione edilizia con ampliamento)
1. 
Sugli edifici, individuati ai sensi dell'articolo 3, a destinazione prevalentemente residenziale o turistico-ricettiva, artigianale, produttiva o direzionale, per i quali il PRGC vigente alla data di presentazione della richiesta, ammette fino all'intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell' articolo 13, comma 3, lettera d) della l.r. 56/1977 , e che presentano caratteristiche tipologiche, strutturali, prestazionali o funzionali inidonee per le destinazioni d'uso ammesse, è consentito l'intervento di sostituzione edilizia ai sensi dell' articolo 13, comma 3, lettera dbis) della l.r. 56/1977 .
2. 
Per gli edifici a destinazione prevalentemente residenziale o turistico-ricettiva, contestualmente all'intervento di sostituzione edilizia i comuni possono consentire un incremento fino ad un massimo del venticinque per cento della superficie o del volume esistenti, calcolati secondo quanto previsto dal regolamento edilizio o dal PRGC vigente nel comune.
3. 
Per gli edifici a destinazione prevalentemente artigianale, produttiva o direzionale, contestualmente all'intervento di sostituzione edilizia o all'intervento di ristrutturazione previsto dal PRGC vigente, i comuni possono consentire un incremento fino ad un massimo del venti per cento della superficie coperta esistente o dell'indice di edificabilità fondiaria esistente, calcolata secondo quanto previsto dal regolamento edilizio o dal PRGC vigente nel comune, fino ad un incremento massimo di mille metri quadrati, funzionale allo svolgimento delle attività ammesse o per adeguamento igienico-funzionale.
4. 
La premialità di cui ai commi 2 e 3 è aumentata del cinque per cento nel caso in cui la superficie di suolo impermeabilizzata esistente riferita all'intero lotto d'intervento, sia ridotta almeno del venti per cento e trasformata in superficie permeabile, secondo quanto stabilito dal regolamento edilizio comunale o dal PRGC vigente.
5. 
La premialità di cui al comma 3 è, altresì, aumentata del cinque per cento nel caso in cui per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo sono richiesti interventi di bonifica del suolo.
6. 
La ricostruzione deve avvenire nel rispetto delle caratteristiche tipologiche del contesto, delle distanze dai confini, dalle strade e delle distanze tra edifici fissate dagli strumenti urbanistici.
7. 
In applicazione dell' articolo 2bis del d.p.r. 380/2001 le distanze per la ricostruzione dei fabbricati individuati ai sensi del presente articolo, qualora inferiori a quelle ammesse dall'articolo 9 del d.m. 1444/1968 non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra le sagome edificate preesistenti, computate senza tenere conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.
8. 
Esclusivamente per la realizzazione delle premialità e degli incrementi previsti dai commi 2 e 4 sono consentite, secondo quanto previsto dall' articolo 2bis del d.p.r. 380/2001 , densità fondiarie superiori a quelle stabilite dall'articolo 7 del d.m. 1444/1968 e a quelle eventualmente previste dal PRGC vigente e la ricostruzione può superare l'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici fino alla quantità necessaria per sopraelevare di un piano, ove non esplicitamente escluso dalla deliberazione comunale di cui all'articolo 3, comma 3.
9. 
Esclusivamente per la realizzazione delle premialità e degli incrementi previsti dai commi 3, 4 e 5 sono consentiti indici di copertura, indici di edificabilità fondiaria e il raggiungimento di un'altezza massima superiori a quelli stabiliti dagli strumenti urbanistici limitatamente alle quantità necessarie per gli adeguamenti tecnico funzionali, ove non esplicitamente escluso dalla deliberazione comunale di cui all'articolo 3, comma 3.
10. 
Sono ammesse modifiche della destinazione d'uso degli edifici interessati nei limiti delle destinazioni d'uso compatibili o complementari previste dai PRGC vigenti.
11. 
Nel caso di fabbricati a destinazione prevalentemente artigianale, produttiva o direzionale, frazionati in più unità immobiliari, l'intervento di ampliamento di cui ai commi 3, 4 e 5 è riferito ad ogni unità frazionata e regolarmente accatastata, secondo criteri di unitarietà formale e strutturale e con le stesse modalità per ogni unità che ne faccia richiesta.
Capo II 
MISURE PER IL RECUPERO DEI SOTTOTETTI E DEI RUSTICI
Art. 6. 
(Norme per il recupero dei sottotetti)
1. 
Il recupero del piano sottotetto è consentito negli edifici esistenti purché legittimamente realizzati da almeno cinque anni, a decorrere dalla data di agibilità. Il piano sottotetto può essere recuperato, in coerenza con le destinazioni d'uso compatibili o complementari con quelle degli edifici interessati previste dal PRGC vigente, nel rispetto dei requisiti tecnici e igienico sanitari richiesti dalle rispettive normative di settore.
2. 
Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti esistenti avvengono senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, salvi restando gli eventuali incrementi consentiti dai PRGC vigenti. Il recupero può avvenire anche mediante la previsione di apertura, in modo conforme ai caratteri d'insieme, formali e strutturali, dell'originario organismo architettonico, di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi, esclusivamente per assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione naturale dei locali. Qualora i vani sottostanti il sottotetto possiedano altezze interne superiori a quelle minime consentite dal decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), è possibile riposizionare verso il basso l'ultimo solaio al fine di ottenere maggiore volumetria recuperabile ai fini della presente legge.
3. 
L'altezza media interna, calcolata dividendo il volume interno lordo per la superficie interna lorda dei locali abitabili, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1) è fissata in non meno di 2,40 metri; per gli spazi accessori e di servizio, indicati all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2), l'altezza è riducibile a 2,20 metri; nei comuni montani e nei territori montani dei comuni parzialmente montani è ammessa una riduzione dell'altezza media sino a 2,20 metri per i locali abitabili e a 2,00 metri per gli spazi accessori e di servizio; in caso di soffitto non orizzontale, ferme restando le predette altezze medie, l'altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,60 metri per i locali abitabili e a 1,40 metri per gli spazi accessori e di servizio, riducibili rispettivamente a 1,40 metri e a 1,20 metri per gli edifici siti nei comuni montani e nei territori montani dei comuni parzialmente montani.
4. 
Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne può essere consentito l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e a ripostiglio; in corrispondenza delle fonti di luce diretta la chiusura di tali spazi non è prescrittiva; per i locali con soffitto a volta, l'altezza media è calcolata come media aritmetica tra l'altezza dell'imposta e quella del colmo della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso con una tolleranza fino al cinque per cento a seconda del tipo di volta.
5. 
Il recupero di cui al presente articolo può essere consentito solo nel caso in cui gli edifici interessati siano serviti dalle urbanizzazioni primarie.
6. 
Gli interventi edilizi di cui al presente articolo non richiedono preliminare adozione ed approvazione di piano attuativo né inserimento della relativa volumetria nel programma pluriennale di attuazione, ove previsto; essi sono classificati come interventi su fabbricati esistenti ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettere c) e d), della l.r. 56/1977 .
7. 
Il recupero dei sottotetti esistenti è ammesso anche in deroga agli indici o parametri urbanistici ed edilizi, previsti dai PRGC e dagli strumenti attuativi vigenti o adottati.
8. 
Il progetto di recupero del sottotetto deve prevedere l'utilizzo di tecnologie volte a migliorare il livello di sostenibilità ambientale ed energetica ai sensi dell'articolo 9, commi 4 e 5.
9. 
Il rilascio del titolo abilitativo comporta la corresponsione del contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione, come previsto ai sensi dell' articolo 16 del d.p.r. 380/2001 , secondo le tariffe in vigore per le nuove costruzioni; il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione è calcolato sulla volumetria virtuale per l'altezza di tre metri, resa abitativa, mentre la quota relativa al costo di costruzione è determinata utilizzando il modello di cui al decreto ministeriale lavori pubblici 10 maggio 1977, n. 801 (Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici), assumendo il sottotetto quale manufatto a sé stante, virtualmente svincolato dal resto dell'edificio.
10. 
Il contributo di cui al comma 9 è ridotto nella misura del cinquanta per cento qualora il richiedente provveda, contestualmente al rilascio del titolo abilitativo idoneo, a registrare ed a trascrivere, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, dichiarazione notarile con la quale le parti rese abitabili costituiscono pertinenza dell'unità immobiliare principale; non si applicano le riduzioni o gli esoneri dal contributo di costruzione previsti dall' articolo 17 del d.p.r. 380/2001 .
11. 
Le norme del presente articolo, nei limiti definiti dai comuni ai sensi dell'articolo 8, prevalgono sulle disposizioni normative e regolamentari dei PRGC e dei regolamenti edilizi vigenti.
Art. 7. 
(Norme per il recupero funzionale dei rustici)
1. 
Gli interventi di recupero a solo scopo residenziale dei rustici, come definiti all'articolo 2, sono consentiti purché gli edifici interessati:
a) 
siano stati realizzati anteriormente al 1 settembre 1967; sono esclusi i capannoni agricoli realizzati con strutture prefabbricate o in cemento armato;
b) 
siano serviti dalle opere di urbanizzazione primaria e, in particolare, siano reperiti spazi sia a parcheggio privato, in quantità non inferiore a quella prevista per le nuove costruzioni dall' articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), sia a parcheggio pubblico, ai sensi dell' articolo 21 della l.r. 56/1977 ; è facoltà dei comuni ammettere la monetizzazione del parcheggio pubblico ai sensi dell' articolo 21, comma 4 bis della l.r. 56/1977 , sempreché il dimensionamento della dotazione esistente risulti sufficiente anche per il nuovo carico insediativo.
2. 
Il recupero dei rustici non serviti dalle opere di urbanizzazione primaria, può essere consentito a condizione che i fabbricati siano in possesso dei servizi in forma diretta e autonoma, nei termini previsti dalle vigenti normative di settore.
3. 
Nel caso di rustici serviti da strade classificate vicinali l'autorizzazione al recupero a fini abitativi è subordinata all'impegno di concorrere alla relativa manutenzione sulla base della normativa vigente.
4. 
Per le altezze interne dei locali oggetto di recupero si rimanda alla normativa e ai regolamenti locali vigenti; devono inoltre essere rispettate le norme sulle distanze, in particolare sulle distanze tra fabbricati, stabilite dai PRGC vigenti.
5. 
Nel caso di rustici ubicati su terreni in pendenza sistemati a terrazzamenti con muri di sostegno, le norme regolamentari sulle distanze dai confini e dagli altri fabbricati sono sempre derogate se dal progetto di recupero il punto più alto del solido emergente posto a valle risulta a quota inferiore del punto più basso del coronamento del muro di sostegno posto a monte; la misura è effettuata limitatamente alla parte in cui i manufatti si fronteggiano.
6. 
Il rapporto di copertura riferito alle superfici dell'edificio principale ed alle superfici oggetto di recupero non può superare il quaranta per cento per ogni singolo lotto.
7. 
Il recupero di edifici rustici agricoli, realizzati anteriormente al 1 settembre 1967, avviene nel rispetto delle tipologie preesistenti e con l'uso di materiali tradizionali e compatibili con quelli originari.
8. 
Negli insediamenti storici, individuati dal PRGC ai sensi dell' articolo 24 della l.r. 56/1977 , non possono essere oggetto di recupero le superfetazioni non coerenti con il contesto architettonico.
9. 
Il progetto di recupero ai fini abitativi deve prevedere l'utilizzo di tecnologie volte a migliorare il livello di sostenibilità ambientale ed energetica dell'intero edificio ai sensi dell'articolo 9, commi 4 e 5.
10. 
Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei rustici avvengono senza alcuna modificazione delle sagome esistenti, delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, nel rispetto del decoro dei prospetti, salvi restando gli eventuali incrementi consentiti dai PRGC; gli interventi edilizi di recupero non possono comportare la demolizione del rustico esistente e la successiva ricostruzione della volumetria derivante dalla preesistente superficie utile delimitata da tamponamenti.
11. 
Gli interventi edilizi di cui al presente articolo sono classificati come interventi su fabbricati esistenti ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettere c) e d), della l.r. 56/1977 , e non richiedono preliminare adozione ed approvazione di piano attuativo né inserimento della relativa volumetria nel programma pluriennale di attuazione, ove previsto.
12. 
Gli interventi di recupero di cui al presente articolo, fatta salva la facoltà di esclusione prevista all'articolo 8, sono ammessi anche in deroga alle destinazioni d'uso, agli indici o parametri urbanistici ed edilizi previsti dai PRGC e strumenti attuativi vigenti o adottati, fatti salvi i diritti di terzi, in particolare per quanto concerne il rispetto dei regolamenti condominiali secondo le statuizioni del codice civile .
13. 
Il rilascio del titolo abilitativo edilizio comporta la corresponsione del contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione, come previsto ai sensi dell' articolo 16 del d.p.r. 380/2001 , secondo le tariffe in vigore per le nuove costruzioni, con l'eccezione di cui al comma 14, esclusa ogni forma di conguaglio tra la nuova e la precedente destinazione d'uso.
14. 
Il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione è calcolato sulla volumetria resa abitativa, mentre la quota relativa al costo di costruzione è determinata applicando l'aliquota forfettaria fissa del cinque per cento ad un terzo del costo dell'intervento stimato sulla base dell'elenco prezzi adottato dal comune.
15. 
Il contributo di cui al comma 13 è ridotto nella misura del cinquanta per cento, qualora il richiedente provveda, contestualmente al rilascio del titolo abilitativo idoneo, a registrare ed a trascrivere, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, dichiarazione notarile con la quale le parti rese abitabili costituiscano un ampliamento dell'unità immobiliare preesistente; non si applicano le riduzioni o gli esoneri dal contributo di costruzione previsti dall' articolo 17 del d.p.r. 380/2001 .
16. 
Le norme del presente articolo, nei limiti definiti dai comuni ai sensi dell'articolo 8, prevalgono sulle disposizioni normative e regolamentari dei PRGC e dei regolamenti edilizi vigenti.
Art. 8. 
(Competenze comunali)
1. 
Con motivata deliberazione del consiglio comunale, i comuni possono disporre l'esclusione di parti del territorio dall'applicazione delle norme di cui al presente capo, anche in relazione alle caratteristiche del tessuto urbanistico ed edilizio esistente, alle problematiche idrogeologiche, geomorfologiche, idrauliche e sismiche.
Capo III 
DISPOSIZIONI COMUNI E LIMITAZIONI
Art. 9. 
(Disposizioni comuni)
1. 
L'eventuale aumento della dotazione di standard urbanistici, da reperire da interventi di cui agli articoli 4 e 5, va determinato ai sensi dell' articolo 21, comma 4ter, della l.r. 56/1977 .
2. 
Gli standard individuati ai sensi del comma 1, se non reperibili, devono essere monetizzati.
3. 
Le somme derivanti dalla monetizzazione di cui al comma 2 e gli oneri di urbanizzazione non scomputati sono vincolati a specifico centro di costo per l'eventuale acquisizione di nuove aree a standard per il soddisfacimento del fabbisogno o per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche e servizi prioritariamente connessi all'intervento o per opere pubbliche e servizi da realizzare e manutenere in ambiti limitrofi al contesto in cui ricade l'intervento o funzionalmente connessi con esso.
4. 
Fermo restando il rispetto delle prescrizioni specifiche dettate dalle disposizioni nazionali e regionali, al fine di realizzare gli interventi ammessi dal presente titolo, è richiesto l'utilizzo di tecnologie volte a migliorare il livello di sostenibilità ambientale ed energetica dell'edificio, da dimostrare nel progetto allegato alla richiesta del titolo abilitativo; il conseguimento dei requisiti richiesti è certificato dal professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori; in mancanza del soddisfacimento dei requisiti richiesti o della presentazione della comunicazione stessa non può essere asseverata l'agibilità dell'intervento realizzato.
5. 
La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, i parametri tecnici necessari ai fini della determinazione dei requisiti di cui al comma 4, prevedendo altresì una diversificazione in ragione dell'intervento previsto.
Art. 10. 
(Limitazioni)
1. 
Ai fabbricati per i quali sono state applicate o si applicano le disposizioni del capo I della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica), nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge o i disposti di cui all'articolo 5, commi 9, 10, 11 e 14 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo-Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 , non si applicano le norme di cui agli articoli 4 e 5.
2. 
Gli interventi di cui al presente titolo:
a) 
non possono essere realizzati su edifici che al momento della richiesta dell'intervento e fino alla loro regolarizzazione, risultano eseguiti in assenza o in difformità anche parziale dal titolo abilitativo o, comunque, siano oggetto di procedimenti di cui al titolo IV del d.p.r. 380/2001 ;
b) 
non possono interessare edifici localizzati nelle fasce fluviali classificate A e B del Piano per l'assetto idrogeologico (PAI), nonché nelle aree individuate dai piani regolatori in classe di pericolosità IIIa), IIIc) e IIIb4) ove indicata, secondo le indicazioni della circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP dell'8 maggio 1996 e negli abitati da trasferire o da consolidare ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche);
c) 
devono rispettare le normative vigenti in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, energetica, acustica, igienico sanitaria, nonché le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), quanto previsto dal PPR, quanto definito dalle norme del PAI e dalle norme degli strumenti urbanistici adeguati al PAI;
d) 
che interessano edifici o ambiti localizzati all'interno delle aree naturali protette devono rispettare le normative dei piani d'area vigenti quando più restrittive;
e) 
che interessano edifici localizzati all'interno della Rete Natura 2000 sono soggetti alla verifica delle misure di conservazione generali e sito-specifiche o ai piani di gestione vigenti.
3. 
Gli interventi di cui agli articoli 4 e 5:
a) 
non possono interessare edifici e insediamenti storici individuati dal PRGC ai sensi dell' articolo 24 della l.r. 56/1977 ;
b) 
non possono interessare immobili e aree di notevole interesse pubblico tutelati ai sensi delle lettere a) e b) dell' articolo 136 del d.lgs 42/2004 .
4. 
Gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 non sono cumulabili tra loro e non sono cumulabili con gli interventi previsti agli articoli 6 e 7.
5. 
I comuni istituiscono e aggiornano l'elenco degli interventi di cui al presente titolo, anche per evitare che, mediante interventi successivi, siano superati i limiti previsti.
6. 
Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente titolo non possono essere derogate le norme vigenti in materia di commercio.
TITOLO III 
MODIFICHE E ABROGAZIONI
Art. 11. 
(Modifiche all'articolo 17 della l.r. 56/1977)
1. 
Dopo la lettera h) del comma 12 dell'articolo 17 della l.r. 56/1977 è aggiunta la seguente: "
i)
l'individuazione dei singoli edifici o gruppi di edifici sui quali è consentito realizzare interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio esistente in applicazione del titolo II, capo I della legge regionale zz.zz.2018, n. yy.
".
Art. 12. 
(Modifiche all'articolo 52 della l.r. 56/1977)
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 52 della l.r. 56/1977 sono inseriti i seguenti: "
1 bis.
Le spese di urbanizzazione sono dovute se l'intervento determina aumento del carico urbanistico, inteso come fabbisogno di maggiori dotazioni di standard o di opere di urbanizzazione.
1 ter.
Le spese di cui al comma 1bis sono commisurate all'entità del maggior carico urbanistico prodotto.
1 quater.
La riduzione del contributo di costruzione di cui al comma 1, prevista all' articolo 17, comma 4 bis, del d.p.r. 380/2001 è ammessa anche per gli interventi di ristrutturazione comportante demolizione e ricostruzione e di integrale sostituzione edilizia, secondo i criteri e le modalità applicative definite dai comuni.
1 quinquies.
Le disposizioni di cui al comma 1bis, 1ter e 1quater prevalgono su quelle eventualmente difformi dei provvedimenti regionali e comunali vigenti in materia.
" 2. Dopo il comma 7 bis dell'articolo 52 della l.r. 56/1977 è aggiunto il seguente: "
7 ter.
In coerenza con l'obiettivo comunitario di cui all' articolo 6 della Direttiva 98/2008/CE e con le disposizioni nazionali e regionali in materia, al fine di incentivare la demolizione selettiva delle opere e dei manufatti di edilizia, il costo di selezione e gestione dei rifiuti avviati ad operazioni di recupero, come definiti dalla normativa regionale vigente, viene scomputato dall'importo degli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti sulla base dei criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale.
".
Art. 13. 
(Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. n. 20/2009)
1. 
L' articolo 14 della legge regionale 14 luglio 2009 n. 20 è sostituito dal seguente: "
Art. 14
(interventi di riqualificazione urbanistica ed edilizia)
1.
Al fine di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate, anche al fine di aumentarne l'attrattività sociale ed economica, i comuni individuano ambiti di territorio su cui promuovere programmi di rigenerazione urbana, sociale, architettonica e di deimpermeabilizzazione dei suoli, tramite azioni partecipative di consultazione preventiva delle comunità interessate dalla realizzazione degli interventi e di concerto con gli operatori privati; con tali programmi i comuni individuano spazi ed edifici, anche inutilizzati, legittimamente costruiti, ma ritenuti incongrui, per dimensioni o tipologie, con il contesto edilizio circostante, da riqualificare in funzione di una maggiore efficienza energetica, strutturale, ambientale o a fini sociali, per i quali gli strumenti urbanistici possono prevedere interventi di demolizione, totale o parziale, e di ricostruzione secondo un progetto complessivo e organico finalizzato al nuovo assetto urbanistico generale dell'ambito d'intervento; gli ambiti di territorio di cui al presente comma possono essere proposti anche da soggetti privati mediante la presentazione di progetti da inserire nei programmi di rigenerazione urbana. I comuni definiscono i tempi entro cui dovrà concludersi la consultazione preventiva e pubblicare gli esiti del dibattito.
2.
Per incentivare gli interventi di cui al comma 1, sono ammesse premialità nel limite massimo del trenta per cento del volume o della superficie preesistente, calcolati secondo quanto previsto dal regolamento edilizio o dallo strumento urbanistico vigente nel comune.
3.
Al fine di promuovere la qualità urbanistica, paesaggistica, edilizia e architettonica dei progetti di cui al comma 1, le premialità consentite dal presente articolo sono aumentate del dieci per cento nel caso in cui gli interventi previsti siano realizzati mediante la procedura del concorso di progettazione.
4.
La premialità di cui al comma 2 è aumentata del cinque per cento nel caso in cui la superficie di suolo impermeabilizzata esistente riferita all'intero lotto d'intervento, sia ridotta almeno del venti per cento e trasformata in superficie permeabile, secondo quanto stabilito dal regolamento edilizio comunale vigente.
5.
La parziale ricostruzione di cui al comma 1 può avvenire sullo stesso sedime nel rispetto delle caratteristiche tipologiche del contesto, mentre la cubatura eccedente, sommata alla premialità prevista ai commi 2, 3 e 4, può essere ricostruita in altre aree, individuate dal comune, anche attraverso sistemi perequativi; la totale ricostruzione, compresa di ogni premialità, può avvenire in altre aree, individuate dal comune, anche attraverso sistemi perequativi, ai sensi dell' articolo 12 bis della l.r. 56/1977 .
6.
Gli interventi previsti ai precedenti commi, volti al miglioramento della qualità urbanistica, architettonica, ambientale, energetica e sociale, sono consentiti a condizione che, fermo restando il rispetto delle disposizioni regionali in materia di rendimento energetico nell'edilizia, per la realizzazione si utilizzino tecnologie per il raggiungimento di una qualità ambientale ed energetica degli edifici tali da raggiungere il valore definito con provvedimento della Giunta regionale sulla base del sistema di valutazione denominato 'Protocollo Itaca' vigente in Regione Piemonte. L'utilizzo delle tecniche costruttive e il rispetto dei valori della scala di prestazione sono dimostrati nel progetto allegato al titolo abilitativo previsto e il loro conseguimento è certificato dal professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori; in mancanza del soddisfacimento di detti requisiti o della presentazione della comunicazione stessa, non può essere asseverata l'agibilità dell'intervento realizzato.
7.
Per gli edifici a destinazione commerciale sono, comunque, fatte salve le norme di settore.
8.
Negli ambiti individuati dagli strumenti urbanistici ai sensi dell' articolo 24 della l.r. 56/1977 l'intervento di cui al comma 1 è limitato alla riqualificazione degli edifici realizzati dopo il 1950, nel rispetto delle altezza dei fronti e dei caratteri tipologici e dimensionali del tessuto storico circostante; la cubatura esistente e le premialità di cui ai commi 2, 3 e 4 sono realizzabili sul medesimo sedime solo nel caso in cui non eccedano i limiti del presente comma; l'eventuale cubatura eccedente può essere ricostruita in altre aree, individuate dal comune, anche attraverso sistemi perequativi, ai sensi dell' articolo 12 bis della l.r. 56/1977 .
9.
I comuni possono individuare, altresì, edifici produttivi o artigianali, anche inutilizzati, legittimamente costruiti, localizzati in posizioni incongrue o che costituiscono elementi deturpanti il paesaggio, per i quali consentire, anche tramite premialità entro il limite del trentacinque per cento della superficie coperta esistente calcolata secondo quanto previsto dal regolamento edilizio o dallo strumento urbanistico vigente nel comune e previa loro demolizione, il trasferimento in aree a destinazione d'uso produttiva, anche ecologicamente attrezzate (APEA), come disciplinate dalle linee guida regionali e individuate anche attraverso sistemi perequativi o l'acquisizione alla proprietà pubblica dell'area di decollo dell'intervento. Gli interventi di cui al presente comma possono essere proposti anche da soggetti privati. La Regione, allo scopo di incentivare la realizzazione di tali aree, può avvalersi degli strumenti di intervento previsti negli atti di programmazione adottati in attuazione della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive) e delle risorse finanziarie regionali, nazionali, comunitarie allo scopo destinate. All'interno degli strumenti urbanistici è disciplinata, altresì, la nuova destinazione d'uso dell'area di decollo dell'intervento prevedendone la riqualificazione paesaggistica e ambientale.
10.
Le modalità operative per la ristrutturazione o la rilocalizzazione degli edifici di cui al presente articolo possono essere preventivamente definite da una convenzione stipulata tra i comuni, gli operatori interessati ed, eventualmente, la Regione, la città metropolitana e le province, se richieste, contenente gli impegni delle parti.
11.
Gli interventi di cui al presente articolo, ove comportino variazione dello strumento urbanistico generale, sono approvati con la procedura di cui all' articolo 17 bis, comma 5 della l.r. 56/1977 .
12.
La Regione sostiene altresì il recupero del patrimonio paesaggistico, favorendo la realizzazione di coperture e di mascheramenti di fabbricati esistenti a destinazione artigianale o produttiva che ne riducano l'impatto ambientale sul paesaggio.
13.
Al fine di cui al comma 12, la Giunta regionale, ha individuato con proprio provvedimento i criteri di attribuzione e le modalità di erogazione del contributo utilizzando le procedure e gli stanziamenti di cui alla legge regionale 16 giugno 2008, n. 14 (Norme per la valorizzazione del paesaggio).
14.
I provvedimenti che individuano gruppi di edifici e spazi da assoggettare agli interventi di cui al presente articolo, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinati ambiti del tessuto urbano, costituiscono atti di governo del territorio che interessano l'assetto urbanistico generale e, analogamente ai piani particolareggiati o alle lottizzazioni convenzionate, consentono di autorizzare gli interventi previsti in deroga alle previsioni di cui al d.m. n. 1444 del 1968.
".
Art. 14. 
(Abrogazione dellal.r. 21/1998)
1. 
La legge regionale 6 agosto 1998, n. 21 (Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti) è abrogata.
Art. 15. 
(Abrogazione dellal.r. 9/2003)
1. 
La legge regionale 29 aprile 2003, n. 9 (Norme per il recupero funzionale dei rustici) è abrogata.
Art. 16. 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. 
L'attuazione delle disposizioni della presente legge avviene tramite le risorse umane, strumentali e finanziarie reperibili nell'ordinamento regionale.