MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2008, N. 23 (DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI REGIONALI E DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DIRIGENZA ED IL PERSONALE).
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 23/2008)
1.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), le parole: "
", sono soppresse.
il numero e le attribuzioni dei dirigenti
2.
Dopo la lettera a) del comma1 dell'articolo 5 della l.r. 23/2008, è inserita la seguente: "
il numero e le attribuzioni dei dirigenti nonché la loro facoltà di delega, al personale di qualifica non dirigenziale, della responsabilità di procedimenti amministrativi, ivi compresa quella relativa all'adozione dei provvedimenti finali, o di parti di procedimenti; ".
a bis)
3.
Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 23/2008, dopo le parole: "
", sono aggiunte, infine, le seguenti: "
".
della Giunta regionale
ed il Segretario generale della Giunta regionale;
Art. 2.
(Inserimento dell'articolo 8 bis nella l.r. 23/2008)
1.
Dopo l'articolo 8 della l.r. 23/2008, è inserito il seguente: "
(Segretario generale della Giunta regionale)
Il Segretario generale della Giunta regionale, preposto a specifica struttura di livello direzionale, sovrintende funzionalmente alla gestione dell'azione amministrativa delle strutture della Giunta regionale, ai fini dell'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di direzione politico-amministrativa.
In particolare, il Segretario generale:
coordina l'attività delle Direzioni regionali con le modalità di cui all'articolo 9 ;
esercita il potere sostitutivo, previa diffida, nei confronti dei direttori regionali in caso di inerzia rispetto agli obiettivi assegnati;
presiede il Comitato di coordinamento dei direttori di cui all'articolo 9;
propone i provvedimenti di accertamento di responsabilità dirigenziale nei confronti dei direttori regionali;
ferme restando le previsioni di cui all'articolo 17, cura il raccordo per l'attuazione delle politiche in materia di organizzazione e di articolazione di nuovi assetti strutturali nonché delle politiche in materia di personale;
svolge ogni altra attività necessaria per il perseguimento degli obiettivi assegnati ai direttori regionali dagli organi di direzione politico-amministrativa.
Il Segretario generale della Giunta regionale espleta, altresì, l'attività di coordinamento e di impulso di progetti di particolare rilevanza programmatica interessanti più direzioni regionali attraverso la costituzione di gruppi di lavoro o promuovendo l'istituzione delle strutture temporanee o di progetto di cui all'articolo 12.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, la descrizione analitica delle attribuzioni del Segretario generale di cui al presente articolo ed il puntuale raccordo con le funzioni dirigenziali e con gli organi di direzione politico-amministrativa, sono definiti in specifico provvedimento di organizzazione adottato ai sensi dell'articolo 5. ".
Art. 8 bis.
1.
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
3.
4.
Art. 3.
(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 23/2008)
1.
Il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 23/2008 è sostituito dal seguente: "
Il comitato di coordinamento della Giunta regionale è costituito dal Segretario generale della Giunta, che lo convoca e lo presiede, e dai direttori regionali della Giunta. Ferme rimanendo le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2, all'interno del comitato di coordinamento delle direzioni, al Segretario generale spetta, attraverso l'elaborazione di idonei documenti, l'attività propositiva e di collaborazione agli organi di direzione politico-amministrativa, nella definizione di obiettivi, piani, programmi, progetti e priorità. Spetta, inoltre, al Segretario generale il potere di proposta per l'elaborazione di direttive generali alla dirigenza. ".
4.
2.
Al comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 23/2008 le parole: "
", sono sostituite dalle seguenti: "
".
dal Capo di Gabinetto della Giunta
dal Segretario generale della Giunta regionale.
Art. 4.
(Modifiche all'articolo 15 della l.r. 23/2008)
1.
Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 23/2008, è abrogato.
Art. 5.
(Modifiche all'articolo 17 della l.r. 23/2008)
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 23/2008, è aggiunto, infine, il seguente: "
Nel rispetto dei principi generali contenuti nel decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche) e di quanto disciplinato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a bis), il dirigente responsabile può delegare, al personale di qualifica non dirigenziale, con atto formale che ne espliciti i limiti, la responsabilità dei procedimenti amministrativi di cui al comma 3, lettera e), ivi compresa quella relativa all'adozione dei provvedimenti finali, o di parti di procedimenti. ".
3 bis.
Art. 6.
(Modifiche all'articolo 18 della l.r. 23/2008)
1.
Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 23/2008, dopo le parole: "
", sono inserite le seguenti: "
".
Oltre ai compiti indicati negli articoli
8 bis,
Art. 7.
(Modifiche all'articolo 23 della l.r. 23/2008)
1.
Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 23/2008, dopo le parole:"
", sono inserite le seguenti: "
".
nonché di
Segretario generale della Giunta regionale e di
2.
Al comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 23/2008, dopo le parole: "
", sono inserite le seguenti: "
".
Giunta regionale
e di Segretario generale della Giunta regionale
Art. 8.
(Modifiche all'articolo 24 della l.r. 23/2008)
1.
Al comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 23/2008, dopo le parole: "
" sono inserite le seguenti: "
".
direttore regionale,
Segretario generale della Giunta regionale,
2.
Dopo il comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 23/2008, è inserito il seguente: "
Il Segretario generale della Giunta regionale è nominato dalla Giunta regionale su proposta conforme del Presidente della Regione, anche fra persone esterne all'Amministrazione regionale, attraverso procedure di evidenza pubblica. ".
3 bis.
Art. 9.
(Modifiche all'articolo 29 della l.r. 23/2008)
1.
Al comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 23/2008, dopo le parole: "
", sono inserite le seguenti: "
".
i dirigenti di settore della struttura interessata,
in assenza di vicedirettori,