Disegno di legge regionale n. 299 presentato il 30 maggio 2018
Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)

CAPO I 
(Previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi)
Art. 1. 
(Finalità, definizioni ed azioni)
1. 
La Regione Piemonte persegue, con la presente legge, la finalità di protezione del proprio patrimonio boschivo dagli incendi.
2. 
Ai fini della presente legge si intende per:
a) 
incendio boschivo o di vegetazione: fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree;
b) 
incendio di interfaccia: incendio che interessa aree di interfaccia urbano-rurale, ovvero il luogo dove l'area naturale e quella urbano/rurale, si incontrano e interferiscono reciprocamente. Tale incendio può avere origine sia in prossimità dell'insediamento urbano/rurale, sia come incendio boschivo che successivamente vada ad interessare, per propagazione, le zone di interfaccia;
c) 
accensione fuoco: la combustione di residui vegetali concentrati in modo puntiforme e condotta sotto costante controllo di chi l'ha messa in atto;
d) 
abbruciamento: la combustione di residui vegetali con fuoco condotto in modo andante;
e) 
fuoco prescritto: tecnica di applicazione esperta ed autorizzata del fuoco su superfici prestabilite per conseguire specifici obiettivi gestionali, definiti dalla pianificazione antincendi;
f) 
Sistema operativo regionale antincendi boschivi, di seguito detto Sistema operativo AIB: sistema costituito dalla Regione la quale, per effetto della stipulazione di appositi accordi e/o convenzioni, può avvalersi delle Istituzioni dello Stato di cui all'articolo 2, preposte dalla normativa vigente, del volontariato di cui all'articolo 3, e di soggetti che svolgono attività in attuazione dei contratti di cui al comma 3. Il Sistema operativo AIB opera secondo le procedure operative antincendi boschivi, approvate dalla struttura regionale competente per materia, quale strumento di organizzazione e gestione del sistema stesso.
3. 
In applicazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), la Giunta regionale:
a) 
promuove azioni volte a ridurre il rischio incendi boschivi;
b) 
predispone e approva il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione in coordinamento con gli strumenti di pianificazione previsti dalla legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) e lotta attiva agli incendi boschivi, di seguito denominato piano, e provvede annualmente alla revisione dello stesso, anche in applicazione del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile 20 dicembre 2001 (Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi);
c) 
costituisce il Sistema operativo AIB secondo quanto previsto al comma 2, lettera f);
d) 
stipula contratti per l'impiego di velivoli nella lotta attiva agli incendi boschivi e per attività formative ed informative;
e) 
istituisce e coordina la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) secondo le modalità previste dall' articolo 7 della l. 353/2000 ;
f) 
favorisce la ricostituzione dei boschi danneggiati dal fuoco con le modalità previste dal regolamento forestale ed eventualmente approvando i Piani di intervento straordinari di cui all' articolo 17, comma 2 della l.r. 4/2009 .
Art. 2. 
(Istituzioni dello Stato)
1. 
Ai sensi della normativa vigente sono individuate, per la materia oggetto della presente normativa, le seguenti Istituzioni dello Stato:
a) 
Arma dei Carabinieri, b) Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.
2. 
La Regione può avvalersi dell'Arma Carabinieri e del Corpo nazionale Vigili del Fuoco, a seguito di specifici accordi o convenzioni, nell'ambito dei relativi compiti previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) e s.m.i., della legge 7 agosto 2015, n. 124 , in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).
Art. 3. 
(Volontariato)
1. 
Il Corpo Volontari AIB Piemonte, individuato dalla Regione Piemonte quale unica componente regionale di volontariato, rispondente ai requisiti di cui al comma 2, concorre, a seguito di convenzione con la Regione Piemonte, nell'opera di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, mediante l'impiego dei propri associati e dei mezzi disponibili, nel rispetto:
a) 
delle norme del piano;
b) 
delle procedure operative impartite dalla Regione Piemonte.
2. 
I volontari AIB che intervengono nelle operazioni di lotta attiva agli incendi boschivi sono dotati di adeguata preparazione professionale certificata, di certificata idoneità fisica, di idonei dispositivi di protezione individuale e sono assicurati contro gli infortuni durante ogni fase della loro prestazione secondo la normativa vigente.
3. 
Il Corpo Volontari AIB Piemonte concorre, all'interno della SOUP, al coordinamento del sistema operativo AIB, e fornisce idonee figure specializzate per il coordinamento operativo del Volontariato AIB (Co.AIB), nelle operazioni di prevenzione e lotta attiva.
Art. 4. 
(Previsione e dichiarazione stato di massima pericolosità)
1. 
La Giunta regionale ai fini della prevenzione e dell'organizzazione della lotta attiva coordina la predisposizione di strumenti informativi per la valutazione e la previsione del pericolo di incendio boschivo basata sull'utilizzo di specifici indici di pericolo di incendio.
2. 
La valutazione del pericolo, effettuata anche tramite l'analisi dell'andamento meteorologico, garantisce un sistema di supporto alle decisioni per tutte le attività di controllo del territorio, di attivazione delle strutture operative, di informazione alla popolazione, di determinazione dello stato di massima pericolosità.
3. 
La struttura regionale competente per materia, sulla base del livello di pericolo e dei prodotti forniti dal Centro Funzionale Arpa Piemonte, dichiara lo stato di massima pericolosità per l'intero territorio regionale, ovvero anche per aree limitate, purché precisamente individuate.
4. 
La dichiarazione dello stato di massima pericolosità è tempestivamente resa nota, tramite gli strumenti di comunicazione della Regione Piemonte, agli organismi, istituzionali e volontari, appartenenti al sistema operativo AIB, agli enti territoriali, agli enti di gestione delle aree protette regionali ed ai cittadini.
5. 
Gli organismi, istituzionali e volontari, appartenenti al sistema operativo AIB, e gli enti territoriali concorrono alla divulgazione dello stato di massima pericolosità incendi boschivi, ognuno per le proprie competenze.
6. 
La dichiarazione dello stato di massima pericolosità comporta l'applicazione dell'articolo 10, comma 7.
Art. 5. 
(Prevenzione)
1. 
Ai fini della presente legge si distinguono la prevenzione indiretta e la prevenzione diretta; esse sono attuate nel rispetto delle finalità del piano e secondo gli obiettivi da esso indicati.
2. 
La prevenzione indiretta comprende tutte le azioni capaci di limitare le occasioni di incendio senza agire sulla vegetazione forestale da difendere. Si intendono per attività di prevenzione indiretta le azioni di divulgazione, informazione e sensibilizzazione nei confronti della popolazione, delle scuole e degli enti pubblici e privati in materia di incendi boschivi.
3. 
La prevenzione diretta comprende tutti gli interventi idonei a rendere la vegetazione forestale meno percorribile e danneggiabile dal fuoco; essi sono pianificati e progettati in rapporto al comportamento ed alle conseguenze dell'incendio, prevedibili nei luoghi in cui deve essere realizzata la prevenzione stessa.
4. 
Ai fini della prevenzione diretta, la Regione o i soggetti attuatori da essa individuati curano la realizzazione delle seguenti opere ed interventi:
a) 
viali o fasce tagliafuoco, le cui caratteristiche tecniche devono essere conformi a quanto indicato nel piano;
b) 
viabilità silvo-pastorale;
c) 
torri e posti di avvistamento, compresi gli impianti di monitoraggio e telerilevamento AIB;
d) 
impianti di segnalazione, comunicazione e ricetrasmissione;
e) 
canalizzazioni e condutture fisse o mobili, relativi serbatoi idrici, punti d'acqua utili per l'estinzione;
f) 
interventi colturali nei boschi e nei pascoli atti a diminuire la quantità di combustibile vegetale.
5. 
Le opere e gli interventi di cui al comma 4, identificati e localizzati nell'ambito del piano, sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.
6. 
A fini preventivi e gestionali è ammesso l'uso del fuoco prescritto nei seguenti casi:
a) 
diminuzione dell'intensità e della diffusibilità degli incendi boschivi mediante la riduzione della biomassa bruciabile esclusivamente nelle formazioni erbacee o arbustive e in popolamenti forestali in cui il rischio incendi è alto;
b) 
manutenzione dei viali tagliafuoco;
c) 
conservazione di specifici habitat erbacei o arbustivi, biotopi o di specie vegetali la cui esistenza è consentita o favorita dal passaggio periodico del fuoco;
d) 
rinnovo del pascolo per prevenire gli incendi di origine pastorale;
e) 
ricerca scientifica.
7. 
L'applicazione del fuoco prescritto è soggetta ad autorizzazione rilasciata dalla struttura regionale competente in materia di incendi boschivi la quale - previa valutazione di un progetto esecutivo congiuntamente alla struttura regionale competente in materia di foreste - secondo le modalità ed in conformità a quanto previsto dal piano, prescrive gli accorgimenti necessari per conseguire gli obiettivi stabiliti nel progetto esecutivo e condurre l'intervento di fuoco prescritto in sicurezza. Gli interventi autorizzati sono realizzati sotto la responsabilità di personale appositamente formato ed abilitato all'uso del fuoco prescritto, appartenente al Sistema operativo regionale antincendi boschivi.
Art. 6. 
(Lotta attiva agli incendi boschivi)
1. 
Gli interventi di lotta attiva agli incendi boschivi comprendono le attività di: ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme, spegnimento e bonifica, con mezzi aerei e da terra.
2. 
La Giunta regionale organizza il proprio Sistema operativo antincendi boschivi, individuando e affidando - come previsto all'articolo 1 comma 2 lettera f) - tramite apposite convenzioni, compiti e competenze sulla base di quanto indicato dalla normativa vigente.
3. 
La Regione programma la lotta attiva sulla base degli strumenti preventivi e di supporto alle decisioni a propria disposizione, assicura il coordinamento del proprio Sistema operativo AIB, istituisce e coordina la SOUP, avvalendosi delle proprie strutture nonché, a seguito di apposite convenzioni:
a) 
di risorse, mezzi e personale delle Istituzioni dello Stato di cui all'articolo 2;
b) 
di personale volontario di cui all'articolo 3.
4. 
La SOUP è il centro di coordinamento interforze delle componenti del Sistema operativo antincendi boschivi, impegnate nelle operazioni di lotta attiva.
5. 
Alla SOUP compete:
a) 
l'allertamento immediato delle altre componenti del Sistema operativo antincendi boschivi, a seguito di ricevuta notizia di incendio;
b) 
la gestione operativa dei mezzi aerei regionali di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d);
c) 
la procedura di richiesta al Dipartimento nazionale di protezione civile dei mezzi aerei del Centro Operativo Aereo Unificato (COAU).
6. 
La Regione affida compiti e responsabilità di direzione delle operazioni di spegnimento, sulla base di quanto previsto nelle convenzioni stipulate con le componenti istituzionali e volontarie del Sistema antincendi boschivi.
Art. 7. 
(Ricostituzione boschiva)
1. 
Nel rispetto dei vincoli di cui all' articolo 10 della l. 353/2000 , la Regione Piemonte provvede direttamente o attraverso la concessione di contributi ad enti pubblici o a soggetti privati, alla ricostituzione dei boschi danneggiati o distrutti dal passaggio di incendio, in particolare qualora vi siano motivi di pubblica incolumità.
2. 
La Regione Piemonte disciplina con propri atti le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui all' articolo 10 della l. 353/2000 , armonizzandole, con le procedure di cui all' articolo 14 della l.r. 4/2009 .
3. 
La ricostituzione avviene in conformità a quanto previsto dalla l.r. 4/2009 e nel rispetto delle direttive comunitarie in materia di conservazione e ripristino della biodiversità e degli strumenti di pianificazione vigenti all'interno delle aree naturali protette e nella Rete Natura 2000.
Art. 8. 
(Segnalazione di incendi boschivi)
1. 
Chiunque avvisti in bosco o nei terreni limitrofi un fuoco incustodito, lo comunica immediatamente al N.U.E. (Numero Unico Europeo) 112 o ad altri numeri di pubblico soccorso o tramite segnalazioni alle autorità di pubblica sicurezza o comunali.
Art. 9. 
(Aree naturali protette)
1. 
Nelle aree naturali protette le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva sono effettuate in coordinamento con il Sistema AIB di cui all'articolo 1, secondo quanto disposto dall' articolo 8 della l. 353/2000 .
CAPO II 
(Divieti, sanzioni e prescrizioni)
Art. 10. 
(Divieti e cautele)
1. 
I divieti e le cautele di cui al presente articolo si applicano a tutto il territorio regionale.
2. 
E' sempre vietato l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale di cui all' articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) su tutto il territorio regionale, nel periodo compreso tra il 1 novembre e il 31 marzo dell'anno successivo.
3. 
E' sempre vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale in terreni boscati, come definiti dall' articolo 3 della l.r. 4/2009 , arbustivi e pascolivi, fino ad una distanza inferiore a cinquanta metri da essi.
4. 
Sono ammesse deroghe a quanto disposto dal comma 3 nei seguenti casi, solo dall'alba al tramonto e comunque in assenza di vento:
a) 
accensione di fuochi per attività turistico ricreative in aree idonee e specificamente attrezzate, individuate e realizzate dagli enti locali, da altre amministrazioni o da privati;
b) 
fuori dai periodi di cui al comma 2, abbruciamento, previo raggruppamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, dei materiali vegetali di cui all' articolo 182, comma 6 bis del d. lgs. 152/2006 , effettuato nel luogo di produzione. L'accensione è subordinata alla comunicazione, almeno 48 ore prima dell'inizio attività, agli uffici regionali competenti in materia forestale ed all'Arma dei Carabinieri;
c) 
accensione di fuochi per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi, previa comunicazione all'Arma dei Carabinieri competente per territorio, entro 48 ore precedenti l'inizio dell'attività;
d) 
accensione di fuochi legati alla tradizione culturale e fuochi d'artificio, attività per cui si prescinde dal divieto posto per le ore notturne, previa autorizzazione del Sindaco a seguito di presentazione di un piano di sicurezza.
5. 
Il luogo in cui si procede all'accensione del fuoco, nei casi ammessi dal comma 4, è preventivamente isolato, non a contatto con i fusti delle piante arboree e circoscritto per prevenire il propagarsi del fuoco. I fuochi non possono essere lasciati incustoditi fino al totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme.
6. 
I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la deroga di cui al comma 4 lettera b), in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).
7. 
Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell'articolo 4:
a) 
non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4;
b) 
sono vietate - entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall' articolo 3 della l.r. 4/2009 , arbustivi e pascolavi - le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
c) 
è sempre vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.
8. 
Nei boschi distrutti o danneggiati dagli incendi restano in ogni caso immutati i vincoli e le prescrizioni stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti all'atto dell'evento ed i divieti previsti dall' articolo 10 della l. 353/2000 .
9. 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano la l. 353/2000 nonché, per quanto riferibile alle emissioni in atmosfera, quanto previsto dal d. lgs. 152/2006 , e dall'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, ai sensi della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 22-5139 del 5 giugno 2017, nonché quanto previsto dalle direttive europee in materia di conservazione e ripristino della biodiversità e nei loro provvedimenti di attuazione.
Art. 11. 
(Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi boschivi)
1. 
Gli enti, pubblici e privati, gestori di ferrovie, strade, autostrade ed elettrodotti, anche con finalità di prevenzione, attuano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria laddove le particolari condizioni climatiche lo richiedano, oppure di taglio e asporto del materiale vegetale di risulta, nelle aree di propria competenza, immediatamente adiacenti a terreni boscati o cespugliati.
Art. 12. 
(Vigilanza)
1. 
Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni sull'applicazione della presente legge sono esercitate:
a) 
dall'Arma dei Carabinieri, nell'ambito delle competenze di cui al d. lgs. 177/2016 e nell'ambito di ulteriori funzioni individuate con la convenzione di cui all'articolo 2;
b) 
dalla polizia provinciale, alla polizia municipale ed ai guardaparco regionali, limitatamente al territorio di rispettiva competenza;
c) 
dalle guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale);
d) 
dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
Art. 13. 
(Sanzioni)
1. 
Le violazioni dei divieti di cui all'articolo 10, commi 2 e3 e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, comma 5 comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di 200,00 euro a un massimo di 2.000,00 euro.
2. 
Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall' articolo 10 della l. 353/2000 .
3. 
Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
CAPO III 
(Abrogazioni di norme e disposizioni finanziarie)
Art. 14. 
(Abrogazioni)
1. 
La legge regionale 19 novembre 2013, n. 21 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) è abrogata.
Articolo 15 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 13 sono introitati nel titolo 3, tipologia 01 categoria 03 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.
2. 
Agli oneri di parte corrente e in conto capitale, quantificati in tre milioni di euro in termini di competenza e di cassa per l'anno 2018 e in tre milioni di euro in termini di sola competenza per ciascun anno del biennio 2019-2020, iscritti nella missione 11 (Soccorso civile), programma 11.01 (Sistema di protezione civile) per euro 2.400.000 e nella missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) per euro 600.000del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nelle medesime missioni e programmi del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.