Disegno di legge regionale n. 296 presentato il 14 maggio 2018
Disposizioni urgenti in materia di Bilancio di previsione finanziario 2018-2020

Art. 1. 
(Autorizzazione al ricorso all'indebitamento per spese d'investimento)
1. 
Per la realizzazione di nuovi investimenti a valere sugli spazi finanziari concessi dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, commi 495 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , è autorizzata la contrazione di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento per l'importo complessivo di euro 83.030.000,00 (Titolo 6 - Tipologia 300), nel rispetto della normativa statale vigente.
2. 
L'importo complessivo delle erogazioni relative ai mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento di cui al comma 1 non può essere superiore ad euro 41.515.000,00 per il 2018 e ad euro 41.515.000,00 per il 2019.
3. 
La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l'indebitamento di cui al comma 1 per una durata non superiore a venti anni e ad un tasso di interesse non superiore a quello applicato per la medesima tipologia di contratti dalla Cassa Depositi e Prestiti. Nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l'entità del medesimo è riferita al tasso iniziale delle operazioni al momento della stipula.
4. 
Le entrate derivanti dalle operazioni di indebitamento di cui ai commi precedenti sono destinate ad un apposito fondo allocato nella Missione 20 Programma 03 del bilancio regionale per essere destinate alla realizzazione di un programma biennale di investimenti, diretti ed indiretti, da approvarsi, unitamente alle necessarie variazioni contabili, mediante deliberazione della Giunta regionale, con il parere favorevole della Commissione regionale competente. A tal fine, quest'ultima privilegia i contributi agli enti locali ed in ogni caso gli interventi di ripristino ambientale, di messa in sicurezza del territorio, di edilizia generale e di edilizia scolastica, di ambito culturale e turistico, secondo la ripartizione per linea di intervento riepilogata nell' allegato A . In caso di investimenti indiretti, al fine di assicurare la necessaria copertura anche in termini di cassa, viene garantita l'erogazione di un importo non superiore al 70 per cento del contributo a seguito dell'ammissione al finanziamento. I beneficiari certificano, ai sensi dell' articolo 10, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 , che la vita utile degli investimenti finanziati non sia inferiore a quella dell'indebitamento di cui al comma 1.
5. 
Le Pubbliche Amministrazioni beneficiarie dei contributi di cui al precedente comma 4) erogati a valere sugli spazi finanziari di cui al comma 1, effettuano la trasmissione delle informazioni riguardanti gli investimenti realizzati con le relative risorse attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229 .
6. 
La copertura finanziaria delle rate di ammortamento per un importo massimo di euro 400.000,00, di euro 2.200.000,00 e di euro 4.450.000,00 rispettivamente per il 2018, 2019 e il 2020 è data dagli stanziamenti del bilancio di previsione della Regione 2018-2020 relativi alla Missione 50, Programmi 01 e 02.
Art. 2. 
(Risanamento di G.T.T S.p.A.)
1. 
Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, commi 1 quinquies e 1 sexies, del decreto legge 16 ottobre 2016, n. 148 , convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 , la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, è autorizzata a deliberare apposite variazioni al bilancio 2018-2020 disponendo in entrata gli stanziamenti relativi al previsto contributo straordinario dell'importo complessivo di euro 40 milioni e, in spesa, gli stanziamenti di pari importo complessivo coerenti con la vincolata destinazione del contributo a far fronte alla situazione finanziaria di G.T.T. S.p.A.
Art. 3. 
(Sostegno alle P.M.I.)
1. 
La Giunta regionale è autorizzata ad introitare e contestualmente ridestinare le risorse residue di fondi costituiti presso Finpiemonte ed Artigiancassa fino ad un importo massimo di euro 7.000.000,00 in favore dello sviluppo e della qualificazione del sistema delle P.M.I. e dell'artigianato piemontese, allo scopo di promuovere il sostegno finanziario ai loro programmi di investimento ed il rafforzamento del sistema di garanzia per l'accesso al credito.
Art. 4. 
(Accantonamento per garanzie fidejussorie rilasciate dalla Regione Piemonte)
1. 
Nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020 approvato con legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 . sono accantonati in spesa in un apposito fondo iscritto nella Missione 20 Programma 03 per l'esercizio 2018, euro 41.213.440,74 a copertura dell'indebitamento potenziale della Regione Piemonte derivante dalle garanzie fidejussorie rilasciate , al netto delle rate di ammortamento direttamente ed indirettamente a carico dell'ente e stanziate nel relativo bilancio di previsione.
2. 
L'accantonamento di cui al comma 1 è finanziato tramite incremento di pari entità delle previsioni di entrata del Titolo 1, Tipologia 101, derivanti dai maggiori introiti previsti dal recupero evasione della tassa di circolazione dei veicoli a motore.
Art. 5. 
(Variazioni al bilancio di previsione 2018-2020)
1. 
Il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 approvato con l.r. 4/2018 , è modificato come da Allegato B alla presente legge.
Art. 6. 
(Aggiornamento prospetto illustrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento)
1. 
Ai fini di recepire l'aggiornamento dei dati utili ai fini della capacità di indebitamento del triennio 2018-2020, anche per effetto di quanto previsto dall'articolo 2, l'allegato 12) della l.r. 4/2018 è sostituito dall' Allegato C della presente legge.