Proposta di legge regionale n. 293 presentata il 11 aprile 2018
Sviluppo di una piattaforma informatica multifunzionale 'Blockchain' e applicazione dei servizi di tracciabilita' e rintracciabilita' ai prodotti agroalimentari

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione promuove e sostiene la creazione, lo sviluppo e l'applicazione di una piattaforma informatica multifunzionale open source al fine di creare archivi digitali distribuiti e interconnessi, condivisi, inalterabili e immodificabili, in grado sia di garantire forme estese di trasparenza e controllo e sia di accrescere la fiducia dei cittadini nell'operato delle istituzioni e delle aziende.
2. 
Nell'ambito dei possibili utilizzi della piattaforma di cui al comma 1, la Regione promuove, in particolare, l'applicazione del servizio di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti agroalimentari del territorio piemontese al fine di favorire l'accesso da parte dei consumatori alle informazioni in ordine all'origine, alla natura, alla composizione e alla qualità del prodotto, nonché di valorizzare le produzioni locali, attraverso l'intera filiera produttiva.
Art. 2 
(Sviluppo e realizzazione della piattaforma)
1. 
Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione adotta e sviluppa una tecnologia basata su un linguaggio crittografico non cancellabile.
2. 
La Giunta regionale, anche avvalendosi di esperti in materia, acquisito il parere della competente commissione consiliare, adotta entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, un atto che definisce, in particolare:
a) 
i requisiti e i livelli di performance tecnica, sicurezza, affidabilità e visibilità per la creazione e lo sviluppo della piattaforma informatica multifunzionale;
b) 
i presupposti tecnici delle modalità di localizzazione, raccolta e distribuzione delle informazioni;
c) 
gli standard dei contenuti informativi condivisi nella piattaforma;
d) 
le modalità di accesso e fruizione del servizio;
e) 
le specifiche tecniche per l'applicazione della piattaforma informatica multifunzionale ai servizi di tracciabilità e rintracciabilità agroalimentare di cui all'articolo 3;
f) 
l'interfaccia e l'eventuale interconnessione tra la piattaforma e i sistemi di certificazione di qualità di sistema e di prodotto attualmente esistenti.
3. 
L'affidamento della realizzazione e della gestione della piattaforma tecnologica avviene nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici ( decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , "Codice dei contratti pubblici").
Art. 3 
(Uso della piattaforma informatica multifunzionale per i servizi di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti agroalimentari)
1. 
In sede di prima attuazione della legge, la Regione promuove l'uso della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 1 per i servizi di tracciabilità e rintracciabilità delle produzioni locali agroalimentari.
2. 
Ai fini di cui al comma 1, i partecipanti alla filiera forniscono tutte le informazioni di competenza relativamente ai propri prodotti.
Art. 4 
(Adesione e accesso alla piattaforma informatica multifunzionale)
1. 
L'adesione alla piattaforma informatica multifunzionale da parte dei partecipanti alla filiera agroalimentare è libera e gratuita e avviene su base volontaria.
2. 
Per consentire la più ampia diffusione tra i consumatori, l'accesso alla piattaforma è gratuito.
Art. 5 
(Contributi)
1. 
La Regione promuove l'adesione ai servizi di tracciabilità e rintracciabilità agroalimentare attraverso l'erogazione, ai soggetti della filiera interessati a partecipare alla piattaforma informatica multifunzionale, di contributi finalizzati ad acquisire la dotazione, anche tecnica, necessaria a far parte del sistema.
2. 
Con apposito atto da adottare entro quarantacinque giorni dall'adozione dell'atto di cui all'articolo 2, comma 2, la Regione, acquisito il parere della competente commissione consiliare, stabilisce, in particolare:
a) 
la dotazione tecnica ammessa al contributo;
b) 
l'entità del contributo;
c) 
i criteri, le procedure e i limiti per l'assegnazione e l'erogazione;
d) 
gli eventuali casi di decadenza e revoca.
3. 
Il contributo erogato è cumulabile con altre tipologie di contributo previste da norme comunitarie, statali e regionali, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.
Art. 6 
(Attività di promozione)
1. 
La Regione promuove la conoscenza della piattaforma informatica multifunzionale, nonché l'adesione alla stessa e il suo utilizzo attraverso specifiche attività di informazione, formazione e sensibilizzazione.
2. 
Al fine di accrescere tra i consumatori la consapevolezza in ordine ai processi produttivi, alle tecniche agricole e alle proprietà qualitative degli alimenti, la Regione promuove, altresì, l'informazione e la formazione dirette a diffondere la conoscenza dei servizi di tracciabilità e rintracciabilità agroalimentare di cui all'articolo 3.
Art. 7 
(Norma finanziaria)
1. 
In fase di prima attuazione della presente legge, agli oneri in conto capitale di cui all'articolo 2 relativi alla realizzazione della piattaforma informatica regionale, quantificati in termini di competenza e di cassa pari a 40.000,00 euro nell'esercizio finanziario 2018, ed iscritti nell'ambito della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione finanziario 2018 -2020, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nella medesima missione e programma.
2. 
Alle spese di carattere pluriennale in conto capitale di cui all'articolo 2 quantificate in 30.000,00 euro per ciascuna annualità 2019 - 2020 in termini di competenza, si fa fronte, secondo le modalità indicate dal comma 2, dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ) con le risorse finanziarie allocate nella missione 16 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) programma 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione finanziario 2018 -2020.
3. 
Agli oneri di spesa corrente relativi all'attuazione degli articoli 5 e 6 quantificati in 20.000,00 euro per ciascun anno del triennio, si fa fronte con le risorse presenti nella missione 16 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione finanziario 2018 -2020.
4. 
Dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 3 e 4 non derivano nuovi o maggiori oneri, diretti o indiretti sul bilancio regionale.