Proposta di legge regionale n. 290 presentata il 21 marzo 2018
"Promozione dell'invecchiamento attivo e solidarieta' tra le generazioni"
Primo firmatario

BONO DAVIDE

Altri firmatari

BERTOLA GIORGIO FREDIANI FRANCESCA

Art. 1 
(Principi e finalità)
1. 
Al fine di valorizzare il ruolo delle persone anziane nella comunità e promuoverne la partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale, la Regione:
a) 
favorisce la costruzione di percorsi per il mantenimento o il potenziamento della loro autonomia;
b) 
promuove il potenziamento, il mantenimento o il riacquisto della salute psico-fisica nell'ambito dei loro abituali contesti di vita;
c) 
valorizza le esperienze professionali, formative e umane conseguite;
d) 
favorisce il potenziamento, il mantenimento o il riacquisto delle relazioni personali;
e) 
promuove e sostiene politiche ed interventi a favore dell'invecchiamento attivo, coordinati ed integrati negli ambiti della salute, delle politiche sociali, del lavoro, della formazione professionale, della cultura e del turismo sociale, dello sport e del tempo libero, dell'impegno civile e del volontariato valorizzando il confronto e la partecipazione con le forze sociali;
f) 
contrasta i fenomeni di esclusione e di discriminazione nei confronti delle persone anziane, sostenendo azioni ed interventi che rimuovano gli ostacoli ad una piena inclusione sociale.
Art. 2 
(Programmazione e interventi)
1. 
Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione opera in raccordo con la Città Metropolitana, le province, i comuni, le aziende sanitarie, gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, le associazioni di volontariato.
2. 
La Giunta regionale adotta atti di indirizzo che definiscono le azioni per l'applicazione del Piano per l'invecchiamento attivo di cui all'articolo 13, promuovendo politiche per l'invecchiamento attivo anche attraverso e specifiche misure inserite all'interno della programmazione relativa ai fondi strutturali europei.
Art. 3 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge si intende per:
a) 
invecchiamento: il processo che si sviluppa lungo l'intero arco della vita, assumendo caratteristiche differenziate per ogni individuo;
b) 
invecchiamento attivo: il processo che promuove la continua capacità di realizzarsi pienamente in termini di occupazione, partecipazione sociale e culturale e di mantenimento dell'autonomia;
c) 
persone anziane: soggetti in quiescenza che hanno compiuto almeno sessantacinque anni di età.
Art. 4 
(Politiche familiari)
1. 
La Regione riconosce la famiglia anagrafica di cui all'articolo 4 del DPR 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente. Famiglia anagrafica) come risorsa fondamentale nelle politiche di invecchiamento attivo.
2. 
La Regione promuove e sostiene:
a) 
la figura sperimentale della "nonna di condominio", a supporto delle famiglie in difficoltà economica rispetto alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro;
b) 
l'inserimento delle persone anziane all'interno di reti di volontariato a sostegno dell'invecchiamento attivo.
Art. 5 
(Formazione permanente)
1. 
La Regione individua nella formazione permanente una modalità fondamentale per l'invecchiamento attivo, provvedendo a:
a) 
incentivare la mutua formazione inter e intra generazionale e tra appartenenti a culture differenti, riconoscendo e promuovendo il valore della differenza di genere;
b) 
promuovere, anche con il concorso delle imprese e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, il ruolo attivo della persona anziana nella trasmissione delle conoscenze alle nuove generazioni, durante l'orientamento e i percorsi di prima formazione;
c) 
valorizzare e sostenere le attività formative a favore delle persone anziane, tese all'educazione non formale in diversi campi del sapere, valorizzando le esperienze professionali acquisite, rispondendo anche ai diversi interessi formativi delle nuove generazioni;
d) 
sostenere la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione continua di tutti coloro che operano, a vario titolo e anche con specifiche competenze professionali, nei confronti delle persone anziane.
2. 
Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione promuove e sostiene finanziariamente protocolli operativi con le scuole di ogni ordine e grado per la realizzazione di progetti che prevedono la messa a disposizione da parte delle persone anziane del proprio tempo, per trasferire alle giovani generazioni i mestieri, i talenti e le esperienze professionali acquisite.
3. 
La Regione sostiene altresì percorsi formativi finalizzati a:
a) 
favorire l'accesso alle tecnologie digitali, anche attraverso percorsi di alfabetizzazione informatica, prevedendo il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e del terzo settore;
b) 
promuovere corretti stili di vita, consumo consapevole, gestione del risparmio;
c) 
favorire l'attività fisica e contrastare la sedentarietà;
d) 
perseguire la sicurezza stradale e domestica;
e) 
progettare percorsi di impegno civile e cittadinanza attiva;
f) 
sostenere percorsi di formazione delle persone anziane che si occupano di accudire ed educare i nipoti o i bambini di una rete di vicini, facilitando la conciliazione tra la vita lavorativa e familiare dei loro genitori;
g) 
promuovere azioni di contrasto alle dipendenze, in particolare contro il gioco d'azzardo patologico;
h) 
favorire lo sviluppo delle capacità e delle competenze delle persone anziane in programmi di impegno sociale, in forme di sostegno e di accompagnamento a persone in disagio e in difficoltà.
Art. 6 
(Completamento dell'attività lavorativa)
1. 
La Regione, nel rispetto della normativa vigente in materia e in accordo con le parti sociali, favorisce la realizzazione di interventi che agevolino il completamento della vita lavorativa, rivolti a persone ultrasessantenni e finalizzati a:
a) 
promuovere, nell'ambiente di lavoro, condizioni adeguate al mantenimento dello stato di salute psico-fisica della persona anziana;
b) 
promuovere il trasferimento di competenze ai lavoratori più giovani, anche tramite interventi sperimentali di "staffetta generazionale";
c) 
promuovere una più specifica sicurezza sul posto di lavoro per le persone più anziane.
Art. 7 
(Prevenzione salute)
1. 
La Regione promuove protocolli operativi con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, tesi al mantenimento della salute psico-fisica della persona anziana, attraverso una costante attività fisica e contrastando la sedentarietà.
2. 
La Regione, inoltre, promuove:
a) 
politiche di sostegno alla persona anziana nel suo abituale contesto familiare e territoriale, agevolando una vita di relazione attiva volta a sostenere la dignità, l'autonomia, la libera scelta e l'autodeterminazione della persona anziana e prevenire fenomeni di isolamento sociale;
b) 
la diffusione sul territorio di centri sociali e di spazi e di luoghi di incontro, socializzazione e partecipazione, nonché di centri diurni in grado, tra l'altro, di fornire sostegno alle reti familiari con presenza di anziani fragili;
c) 
la diffusione delle reti di prossimità e di solidarietà, nonché degli strumenti che garantiscono e facilitano l'acquisizione di informazioni sui servizi presenti nel territorio regionale e sugli interventi e sulle azioni sociali promosse;
d) 
azioni per lo sviluppo di programmi di edilizia sociale mirati a favorire l'inclusione abitativa delle persone anziane e di misure atte a favorirne l'accoglienza in microresidenze, gruppi appartamento, condomini, sostenendo le sperimentazioni di "social housing" integrato (studenti, giovani, famiglie di nuova formazione, anziani);
e) 
interventi e azioni finalizzati a orientare il sistema di welfare regionale superando logiche assistenzialistiche, al fine di limitare l'ospedalizzazione e favorire, quando necessario, l'inserimento in strutture residenziali;
f) 
politiche sociali e sanitarie in favore della domiciliarità intesa come sostegno alla persona anziana nel suo contesto familiare e territoriale, anche attraverso lo sviluppo di servizi di domotica, teleassistenza e telemedicina.
Art. 8 
(Cultura e turismo sociale)
1. 
La Regione con il coinvolgimento degli enti locali, degli enti del terzo settore e delle associazioni di riferimento, favorisce la partecipazione delle persone anziane ad attività culturali, ricreative e sportive, anche al fine di favorire la fruizione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale del Piemonte.
2. 
La Regione sostiene iniziative di turismo sociale, facilitando l'accesso alle persone anziane con difficoltà economica a eventi di teatro, cinema, mostre e musei e si avvale, al contempo, del patrimonio di conoscenze degli anziani e del loro impegno civile per promuovere la storia, la cultura e le tradizioni piemontesi anche all'esterno della Regione stessa.
Art. 9 
(Impegno e volontariato civile)
1. 
La Regione incentiva l'impiego delle persone anziane in attività socialmente utili, la partecipazione alla vita della comunità locale, anche attraverso l'impegno civile nel volontariato e nell'associazionismo o in ruoli di cittadinanza attiva, responsabile e solidale.
2. 
Il volontariato civile delle persone anziane costituisce una forma di promozione dell'invecchiamento attivo attraverso la realizzazione di progetti sociali, utili alla comunità.
3. 
Alle persone anziane che operano nei progetti di cui al comma 2 possono essere riconosciuti crediti sociali fruibili in servizi regolati dagli enti locali territoriali promotori dei progetti, per il tramite delle associazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale del volontariato di cui alla legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato" o delle associazioni di promozione sociale iscritte al Registro regionale di cui alla legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale".
4. 
La Regione sostiene progetti sperimentali o convenzioni tra enti pubblici e soggetti del terzo settore tesi a sviluppare il volontariato civile degli anziani.
5. 
La Regione incentiva i comuni ad attivare incontri periodici con le persone che accedono a trattamenti di quiescenza, raccogliendo disponibilità a prestazioni gratuite nell'ambito delle competenze e professionalità acquisite da svolgere a favore di enti pubblici non economici.
6. 
Tali disponibilità sono inserite in una banca dati espresse e bisogni presenti nella comunità di riferimento, con la realizzazione di una "
Banca dei crediti sociali
".
Art. 10 
(Azioni di impegno civile)
1. 
La Regione promuove progetti sperimentali o convenzioni tra enti pubblici e soggetti del terzo settore tesi a sviluppare il volontariato e l'impegno civile degli anziani e delle anziane.
2. 
L'impegno civile delle persone anziane si realizza in particolare, attraverso le seguenti azioni:
a) 
accompagnamento con mezzi pubblici di persone non autosufficienti per l'accesso a prestazioni socio-assistenziali e sanitarie;
b) 
supporto nei percorsi formativi di collegamento fra la scuola e il mondo del lavoro, anche in relazione alle iniziative promosse dalle imprese e dalle organizzazioni sindacali;
c) 
attività ausiliarie di vigilanza presso scuole e mense;
d) 
sorveglianza durante mostre e manifestazioni giovanili;
e) 
animazione, custodia e vigilanza di musei, biblioteche, mostre, sale di ritrovo dei quartieri, aree sportive e centri sociali sportivi, ricreativi e culturali, a supporto delle professionalità presenti;
f) 
conduzione di appezzamenti di terreno di proprietà o di uso pubblico, al fine di creare "orti urbani";
g) 
iniziative volte a far conoscere e perpetuare le tradizioni di artigianato, cultura e dialetto locale;
h) 
assistenza, anche domiciliare, a minori, anziani e disabili a supporto degli operatori dei servizi sociali;
i) 
assistenza sociale e culturale negli ospedali e nelle carceri;
j) 
interventi di carattere ecologico, stagionale o straordinario, nel territorio regionale;
k) 
campagne e progetti di solidarietà sociale;
l) 
attivazione di banche del tempo di supporto ai bisogni quotidiani delle famiglie anche attraverso attività che vedano coinvolti soggetti appartenenti a generazioni diverse.
Art. 11 
(Gestione di terreni comunali)
1. 
I comuni possono affidare a persone anziane, singole o associate, la gestione gratuita di terreni comunali nei quali svolgere attività di silvicoltura, orticoltura, giardinaggio e in generale la cura dell'ambiente naturale.
2. 
Isoggetti interessati all'affidamento di cui al comma 1 si impegnano a gestire gratuitamente i terreni nel rispetto delle regole stabilite dalla Regione.
3. 
I comuni di cui al comma 1 stabiliscono le modalità e i criteri per l'affidamento della gestione di terreno pubblico, nonché la revoca per sopravvenute esigenze pubbliche, con adeguato preavviso, o qualora l'assegnatario non rispetti le regole stabilite.
Art. 12 
(Nuove tecnologie)
1. 
La Regione, al fine di consentire una fruizione più immediata e una maggiore diffusione dei servizi offerti alle persone anziane:
a) 
sostiene la diffusione e l'implementazione di strumenti tecnologicamente avanzati, quali card informatizzate, portali telematici e piattaforme tecnologiche, anche finalizzati alla verifica delle condizioni di salute a distanza;
b) 
promuove la stipula di accordi e convenzioni con gli enti locali territoriali e con i soggetti del terzo settore tesi ad agevolare, anche economicamente, l'utilizzo degli strumenti di cui alla lettera a).
Art. 13 
(Piano per l'Invecchiamento Attivo)
1. 
La Giunta regionale redige entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Piano per l'Invecchiamento Attivo (PIA), di durata triennale.
2. 
Il Piano di cui al comma 1 integra e coordina le diverse politiche e risorse regionali relative agli interventi e ai servizi previsti dalla presente legge, al fine armonizzare le diverse azioni.
3. 
Alla stesura del Piano di cui al comma 1 possono partecipare: le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le aziende sanitarie locali gli enti gestori dei servizi socio assistenziali, i centri provinciali di servizio per il volontariato, gli uffici scolastici regionale e provinciali, le università piemontesi, i rappresentanti delle associazioni di volontariato, i medici di medicina generale.
4. 
Il Piano operativo triennale di cui al comma 1 è approvato con deliberazione del Consiglio Regionale.
5. 
Gli assessori e le assessore competenti in materia di politiche sociali e di formazione professionale coordinano l'attuazione delle azioni previste dal Piano anche avvalendosi di un tavolo di lavoro permanente tra i diversi settori regionali interessati.
Art. 14 
(Osservatorio regionale per l'invecchiamento attivo)
1. 
La Giunta regionale, prima della stesura e dell'adozione del Piano di cui all'articolo 13, istituisce, presso l'Istituto regionale di ricerca economico e sociale (IRES), l'Osservatorio regionale per l'invecchiamento attivo, al fine di favorire la partecipazione della popolazione anziana ai processi decisionali e migliorarne la qualità della vita.
2. 
L'Osservatorio partecipa alla redazione del Piano triennale sull'invecchiamento attivo di cui all'articolo 13, monitora l'attuazione degli interventi e propone eventuali modifiche.
3. 
Fanno parte dell'Osservatorio:
a) 
l'assessore o l'assessora regionale alle politiche sociali, che lo presiede, o un suo delegato o delegata;
b) 
l'assessore o l'assessora regionale alla sanità, o un suo delegato o delegata;
c) 
l'assessore o l'assessora regionale alla formazione professionale o un suo delegato o delegata;
d) 
l'assessore o l'assessora regionale alla cultura o un suo delegato o delegata;
e) 
l'assessore o l'assessora regionale al turismo o un suo delegato o delegata;
f) 
l'assessore o l'assessora regionale allo sport o un suo delegato o delegata;
g) 
un o una rappresentante per ogni provincia e uno per la Città Metropolitana;
h) 
un o una rappresentante per ciascun comune capoluogo di provincia;
i) 
un o una rappresentante degli enti gestori dei servizi socio-assistenziali;
j) 
un o una rappresentante del Forum regionale del Terzo Settore;
k) 
il presidente o la presidente della Conferenza regionale del Volontariato, o un suo delegato o delegata;
l) 
un o una rappresentante della cooperazione sociale;
m) 
quattro rappresentanti dei sindacati dei pensionati maggiormente rappresentativi;
n) 
un o una rappresentante dei centri servizio volontariato;
o) 
tre rappresentanti dei sindacati maggiormente rappresentativi dei medici di medicina generale;
p) 
un o una rappresentante dell'ordine degli infermieri e uno degli assistenti sociali.
4. 
Alle sedute possono partecipare, su invito del presidente o su richiesta di almeno due terzi dei componenti dell'Osservatorio, dirigenti delle strutture regionali competenti ed esperti di specifiche materie presenti nell'ordine del giorno.
5. 
I membri dell'Osservatorio rimangono in carica per tutta la durata del Piano e possono essere riconfermati per non più di due mandati consecutivi.
6. 
Le relative sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni si assumono a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente. La partecipazione alle sedute è gratuita, salvo il rimborso delle spese di viaggio sostenute.
7. 
La segreteria dell'Osservatorio è assicurata dal personale della struttura regionale competente in materia di servizi sociali.
Art. 15 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale, con cadenza biennale, sulla base dei monitoraggi dei Settori interessati, predispone e presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della presente legge, e in particolare sugli interventi ricompresi nel Piano operativo di cui all'articolo 13, al fine di valutarne la effettiva ricaduta sociale.
2. 
La relazione, in particolare, documenta:
a) 
lo stato di attuazione del Piano con evidenza per ambito di azione degli interventi realizzati e avviati, nonché il livello di coinvolgimento raggiunto;
b) 
le eventuali criticità emerse in sede di programmazione degli interventi e il grado di coordinamento e integrazione raggiunti.
3. 
La relazione è resa pubblica mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio regionale, unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
4. 
I soggetti partecipanti alla stesura del programma operativo di cui all'articolo 13, sono, annualmente, convocati dalla Direzione competente della Giunta regionale, al fine di monitorare l'attuazione degli interventi e proporre eventuali rimodulazioni.
Art. 16 
(Giornata regionale per l'invecchiamento attivo)
1. 
E' istituita la "Giornata Regionale per l'Invecchiamento Attivo" nel giorno del 22 aprile di ogni anno, in occasione della ricorrenza della nascita del premio Nobel Rita Levi Montalcini.
Art. 17 
(Clausola di invarianza)
1. 
Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.