Disegno di legge regionale n. 286 presentato il 22 dicembre 2017
"Bilancio di previsione finanziario 2018/2020"

Art. 1. 
(Stati di previsione delle entrate e delle spese)
1. 
Per l'esercizio finanziario 2018 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono previste entrate di competenza per 18.821.708.644,29 euro e di cassa per 20.284.230.248,04 euro, e spese di competenza per 18.821.708.644,29 euro e di cassa per euro 20.284.230.248,04, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
2. 
Per l'esercizio finanziario 2019 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d. lgs. 118/2011, sono previste entrate di competenza per 18.657.680.168,44 euro e spese di competenza per 18.657.680.168,44 euro, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
3. 
Per l'esercizio finanziario 2020 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d. lgs. 118/2011, sono previste entrate di competenza per 18.179.133.449,37 euro e spese di competenza per 18.179.133.449,37 euro, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
Art. 2. 
(Allegati al bilancio)
1. 
Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
a) 
il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale ( allegato 1 );
b) 
il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale ( allegato 2 );
c) 
il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale ( allegato 3) ;
d) 
i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale ( allegato 4 );
e) 
il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) ( allegato 5 ).
Art. 3. 
(Accordi di programma)
1. 
Nella missione 20 del bilancio di previsione 2018 - 2020 è approvato il fondo per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.
2. 
È autorizzato con provvedimento amministrativo della Giunta regionale il prelievo dal fondo di cui al comma 1 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi di programma.
Art. 4. 
(Fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati)
1. 
Nella missione 20 del bilancio di previsione 2018-2020 sono approvati i fondi di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati di parte corrente e di parte capitale.
2. 
La Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, dispone il prelievo dai fondi di riserva di cui al comma 1 delle somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi capitoli per consentire la reiscrizione delle economie o delle somme non più conservabili nel conto dei residui passivi relative a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali e comunitarie a destinazione vincolata.
Art. 5. 
(Altri fondi occorrenti per fare fronte a oneri che si manifestano nell'esercizio)
1. 
Nella missione 20 del bilancio di previsione 2018-2020 sono iscritti i seguenti fondi:
a) 
"Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali";
b) 
"Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo";
c) 
Fondo per far fronte ad oneri derivanti da potenziali contenziosi;
d) 
Fondo per l'accantonamento degli introiti derivanti da alienazioni immobiliari (d. lgs 118/2011);
e) 
Fondo di riequilibrio finanziario (art. 1 della legge n. 190/2014);
f) 
Fondo per il potenziamento degli strumenti di contrasto all'evasione dei tributi regionali (art. 11 della l. r. 18/2017);
g) 
Fondo per i contributi a valere sul fondo per il finanziamento degli investimenti degli enti locali (art. 13 della l. r. 6/2017);
h) 
Fondo rischi per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive (l. r. n. 93/95 e l. r. n. 18/2000).
2. 
Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo della Giunta regionale.
Art. 6. 
(Disposizioni in materia di personale addetto alla manutenzione idraulico-forestale)
1. 
Per rafforzare le funzioni di prevenzione delle calamità naturali e del rischio idrogeologico in Piemonte, la Regione intende procedere all'integrazione dell'organico degli addetti alla manutenzione idraulico-forestale in servizio presso la Regione Piemonte a seguito delle funzioni trasferite con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali e uffici) e determinato nel 2016 in n. 471 unità.
2. 
Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale, nel rispetto dei limiti di capacità assunzionale e di spesa, definisce un piano dei fabbisogni e delle assunzioni per il triennio 2018/2020.
3. 
Le procedure selettive per le assunzioni possono riservare una percentuale dei posti disponibili non superiore al 50 per cento agli addetti alla manutenzioni idraulico-forestale che abbiano prestato servizio presso la Regione Piemonte con contratti a tempo determinato e siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 2 del decreto legislativo 20 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).
4. 
La graduatoria derivante dalle procedure di selezione può essere utilizzata per l'assunzione di personale addetto alla manutenzione idraulico-forestale a tempo determinato nell'arco del triennio e in relazione alle esigenze definite nel piano di cui al comma 2.
5. 
Alla spesa per le assunzioni di cui al comma 2 si fa fronte con gli stanziamenti previsti nel bilancio 2018-2020 della Regione Piemonte, missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 09.05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione.
Art. 7. 
(Modifiche alla l.r. 29/2009)
1. 
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "
decorso inutilmente tale termine, il comune procede all'alienazione indipendentemente dall'autorizzazione;
".
2. 
La lettera c) del comma 1 dell'articolo della l.r. 29/2009, è sostituita dalla seguente: "
c)
rilascio, entro centoventi giorni dal ricevimento della documentazione da parte del comune, dell'autorizzazione alla conciliazione stragiudiziale per occupazione di terreni gravati da uso civico senza titolo o senza valido titolo. Decorso inutilmente detto termine, il comune conclude la conciliazione stragiudiziale indipendentemente dall'autorizzazione;
".
3. 
La lettera a) del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 29/2009, è sostituita dalla seguente: "
a)
il rilascio delle concessioni amministrative, entro novanta giorni dalla richiesta, acquisito il parere favorevole dell'ASBUC frazionale, se esistente. Nel caso di concessioni o rinnovi per un periodo superiore a dieci anni, aventi ad oggetto terreni di superficie superiore a venticinque metri quadrati o che estendono preesistenti concessioni oltre tale limite, il comune acquisisce il parere obbligatorio e vincolante della Regione. La Regione formula il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall'articolo 8, comma 2, lettera e); decorso inutilmente tale termine, il comune procede indipendentemente dal parere;
".
4. 
La lettera b) del comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 29/2009, è sostituita dalla seguente: "
b)
la conclusione della conciliazione stragiudiziale per occupazione di terreni gravati da uso civico senza titolo o senza valido titolo;
".
5. 
L'articolo 10 della l.r. 29/2009, è sostituito dal seguente: "
Art. 10.
(Conciliazioni stragiudiziali)
1.
Nell'ambito dei principi della disciplina di cui alla legge 1766/1927, è possibile sanare l'occupazione senza titolo o senza valido titolo di beni del demanio civico, anche a definizione di contenziosi pendenti, mediante conciliazione stragiudiziale conclusa dal comune, sentita l'ASBUC frazionale, ove esistente, e acquisita l'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 8.
2.
La conciliazione è conclusa sulla base dei parametri economici fissati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione del Consiglio regionale. Tali parametri assumono, quale valore di riferimento del terreno, la media tra il suo valore venale e il valore che avrebbe avuto nel caso avesse mantenuto la destinazione agro-silvo-pastorale, escluse le variazioni per interventi migliorativi sopravvenute durante l'occupazione. L'importo da pagare per sanare la pregressa occupazione del bene tiene conto di detto valore di riferimento, nonché del prelievo o della compromissione delle risorse naturali durante l'occupazione, delle somme già pagate al comune, delle spese sostenute e delle eventuali ricadute positive per la comunità locale derivanti dall'uso del terreno; all'importo così determinato è applicato un abbattimento dell'80 per cento.
3.
La conciliazione può prevedere la cessione all'occupante del bene sdemanializzato, per un corrispettivo pari al valore di riferimento di cui al comma 2, detratto quanto a suo tempo pagato al comune per l'acquisto del bene; all'importo così determinato è applicato un abbattimento del 65 per cento, se il soggetto con il quale è conclusa la conciliazione era entrato in possesso del bene in virtù di un titolo, ancorché non valido per la presenza dell'uso civico.
4.
Se la conciliazione prevede la concessione del bene demaniale all'occupante, questa è fatta a canone non inferiore a quello calcolato sulla base dei parametri di cui al comma 2.
".
6. 
La deliberazione di cui all'articolo 10, comma 2 della l.r. 29/2009, come modificato dal presente articolo, è adottata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
7. 
Il presente articolo si applica alle conciliazioni stragiudiziali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si sono ancora concluse con l'accordo tra le parti.
Art. 8. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto , ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.