Disegno di legge regionale n. 285 presentato il 19 dicembre 2017
"Disciplina del Museo di scienze naturali"

Art. 1. 
(Museo regionale di scienze naturali)
1. 
Il Museo regionale di scienze naturali, quale istituzione permanente senza scopo di lucro ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.10 l. 6 luglio 2002 n.137), al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, conserva, incrementa e valorizza le proprie collezioni e la loro storia al fine di promuovere e diffondere la scoperta, la conoscenza, l'interpretazione, la salvaguardia, l'uso responsabile e il godimento della natura in tutti i suoi aspetti.
Art. 2. 
(Finalità)
1. 
Le finalità del Museo, che svolge la sua attività istituzionale nell'ambito della Regione Piemonte, sono:
a) 
divenire un centro di riferimento per la museologia scientifica;
b) 
promuovere l'incremento della cultura scientifica, incentivando l'interesse della popolazione, soprattutto giovanile, per le scienze naturali;
c) 
favorire l'apprendimento del metodo scientifico e la diffusione del sapere scientifico come orientamento agli studi e come possibile professione;
d) 
mettere a disposizione degli studiosi e della popolazione una struttura idonea a conservare, utilizzare e valorizzare le collezioni di proprietà dell'Università di Torino e della Regione Piemonte;
e) 
favorire, attraverso l'approntamento di apposite strutture, la ricerca e gli scambi culturali nel campo delle scienze naturali, in stretta collaborazione con le Università e con gli istituti scientifici operanti nella Regione, nonché nell'intero territorio nazionale e all'estero;
f) 
provvedere all'aggiornamento ed all'accrescimento delle raccolte;
g) 
favorire iniziative a carattere regionale tendenti all'integrazione con l'attività di altri Musei e collezioni esistenti in Piemonte;
h) 
organizzare mostre, eventi culturali, convegni, iniziative nei settori scientifici di competenza e sviluppare azioni di educazione.
Art. 3. 
(Attività)
1. 
Le finalità del Museo regionale di scienze naturali sono perseguite dalla Regione o da una Fondazione, costituita o partecipata dalla Regione, con personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro.
2. 
Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, il soggetto di cui al comma 1 svolge le seguenti attività:
a) 
cura la gestione dei beni culturali di cui ha la disponibilità, provvedendo alla loro conservazione, valorizzazione e promuovendone il pubblico utilizzo mediante esposizioni, mostre temporanee, attività educative e altre iniziative culturali dedicate alle diverse tipologie d'utenza;
b) 
valorizza e incrementa le proprie collezioni mediante acquisti, lasciti e donazioni;
c) 
provvede all'inventariazione e catalogazione delle collezioni scientifiche;
d) 
garantisce la migliore fruizione e accessibilità, da parte del pubblico, dei servizi e delle collezioni museali;
e) 
sostiene la partecipazione dei volontari all'attività del Museo;
f) 
organizza mostre, eventi culturali, convegni, iniziative nei settori scientifici di competenza del Museo;
g) 
promuove la conoscenza della cultura tecnico-scientifica, contribuendo ad accrescere la consapevolezza del suo ruolo nella società;
h) 
sviluppa azioni di educazione e opera per favorire un approccio informale, ludico, partecipato ed interattivo con la scienza e le sue applicazioni tecnologiche anche in collaborazione con enti nazionali e internazionali;
i) 
promuove studi e ricerche e collabora nel campo della ricerca naturalistica ed ambientale con istituti universitari, organismi di ricerca e associazioni scientifiche nazionali e internazionali;
l) 
favorisce la diffusione e l'apprendimento del sapere e del metodo scientifico come orientamento agli studi e come possibile professione;
m) 
collabora con enti locali e territoriali nell'ambito delle proprie competenze;
n) 
cura la produzione di pubblicazioni scientifiche e divulgative;
o) 
rende fruibili al pubblico la biblioteca specializzata e la mediateca;
p) 
partecipa alla promozione del territorio locale.
3. 
La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare, individua il soggetto competente allo svolgimento delle attività di cui al comma 2.
Art. 4. 
(Fondazione)
1. 
In caso di svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 da parte della Fondazione, la Giunta regionale, mediante la stipulazione di accordi o convenzioni, mette a disposizione della Fondazione le raccolte, le collezioni e altresì i beni mobili di proprietà della Regione afferenti al Museo regionale di scienze naturali.
2. 
La Regione, tramite apposito protocollo di intesa ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 7, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e previo consenso degli interessati, può assegnare per un anno alla Fondazione il personale dipendente di ruolo che, alla data di approvazione del provvedimento di cui all'articolo 3, comma 3, risulta assegnato alla struttura regionale competente nelle materie di cui all'articolo 3, comma 2. Entro tale termine ciascun dipendente opta per la permanenza nei ruoli regionali ovvero per l'assunzione presso la Fondazione.
3. 
Il personale che opta per il mantenimento nell'organico regionale può essere assegnato temporaneamente, a seguito di ulteriore protocollo, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 7 del D.lgs. 165/2001, a prestare servizio presso la Fondazione, ferma rimanendo la conservazione dei diritti al trattamento giuridico, economico, previdenziale e pensionistico, riconosciuti alla generalità dei dipendenti della Regione Piemonte, nonché alla mobilità interna e di ogni altro istituto giuridico ed economico del rapporto di lavoro riconosciuto ai dipendenti della Regione.
Art. 5. 
(Norma finanziaria)
1. 
Nel caso in cui le finalità della presente legge siano perseguite direttamente dalla Regione Piemonte, in attuazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 3, gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in Euro 3.000.000 annui, trovano copertura sugli esercizi 2018-2019 del bilancio di previsione 2017-2019 secondo la seguente ripartizione:
a) 
nella Missione 01 Programma 10 per Euro 1.400.000 per gli oneri relativi al personale;
b) 
nella Missione 01 Programma 06 per Euro 700.000 per gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria;
c) 
nella Missione 01 Programma 05 per Euro 130.000 per gli oneri relativi alle utenze;
d) 
nella Missione 05 Programma 02 per Euro 770.000 per gli oneri relativi al funzionamento dell'attività espositiva, scientifica e didattica.
2. 
Nel caso in cui le finalità della presente legge siano perseguite dalla Fondazione, in attuazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 3, gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in Euro 3.000.000 annui, trovano copertura sugli esercizi 2018-2019 del bilancio di previsione 2017-2019 nell'ambito della Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale".
3. 
Ai fini dell'integrale copertura dell'importo di cui al precedente comma 2, la Giunta regionale è autorizzata ad incrementare l'attuale stanziamento sugli esercizi 2018 e 2019 della Missione 05, Programma 02, per l'importo di Euro 2.230.000,00 su ciascun esercizio 2018-2019, tramite le seguenti riduzioni:
a) 
Euro 1.400.000 dalla Missione 01 Programma 10 per per gli oneri relativi al personale;
b) 
Euro 700.000 dalla Missione 01 Programma 06 per per gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria;
c) 
Euro 130.000 dalla Missione 01 Programma 05 per per gli oneri relativi alle utenze.
4. 
La Fondazione fornisce annualmente apposita rendicontazione dei costi sostenuti e procede alla restituzione al bilancio regionale degli eventuali trasferimenti non utilizzati per le rispettive finalità di cui al comma 3.
Art. 6. 
(Norma transitoria)
1. 
Fino all'approvazione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 29 giugno 1978, n. 37 (Istituzione del Museo regionale di Scienze Naturali).
Art. 7. 
(Abrogazioni)
1. 
E' abrogata la legge regionale 37/1978.