Disegno di legge regionale n. 283 presentato il 06 dicembre 2017
"Nuova disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico in Piemonte"

Art. 1. 
(Finalità e principi)
1. 
La Regione Piemonte riconosce la valenza culturale, sociale ed economica dell'esercizio cinematografico e il suo ruolo nel contribuire a mantenere sul territorio luoghi di socializzazione che contribuiscono alla vitalità sociale e culturale dei nuclei urbani e delle zone a più bassa densità abitativa.
2. 
Nel rispetto delle norme che tutelano la libera concorrenza, l'attività di programmazione e indirizzo esercitata dalla Regione è volta a garantire:
a) 
la centralità del ruolo dello spettatore e la possibilità di accesso ad un sistema articolato, accessibile e diversificato, sia per quanto concerne le tipologie di strutture per l'esercizio dell'attività cinematografica, sia per quanto concerne il pluralismo della proposta culturale, sia per ciò che riguarda la sua distribuzione territoriale, al fine di dispiegare un'offerta capillare e articolata sul territorio, di forte accessibilità per la popolazione residente, con particolare riguardo ai contesti in cui le strutture per l'esercizio cinematografico si configurano come presidi culturali e importanti opportunità di vita associativa;
b) 
rapporti di concorrenza sostenibile tra le diverse strutture, nell'interesse di un miglioramento complessivo dell'offerta nei confronti dello spettatore, sia in termini quantitativi, che in termini di qualità e di dotazioni tecnologiche;
c) 
una scelta di localizzazioni opportune, minimizzando gli impatti territoriali negativi e inserendo coerentemente gli interventi nel tessuto territoriale mediante la dotazione di infrastrutture, di servizi e di misure che si rendessero indispensabili a un impatto ambientale non traumatico;
d) 
la programmazione coordinata fra i diversi livelli di governo dei procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni commerciali ed edilizie, al fine di favorire la trasparenza e la semplificazione dei processi amministrativi, nel quadro di un sistema decisionale condiviso.
3. 
Secondo i principi individuati ai commi 1 e 2, la Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dell'esercizio cinematografico sulla base dei seguenti indirizzi:
a) 
integrare le sale nel contesto sociale e ambientale e in relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità;
b) 
valorizzare la qualità urbana, la riqualificazione dei centri storici e delle aree urbane, la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane degradate, la loro vivibilità e sicurezza, il riuso di complessi edilizi dismessi, salvaguardando il mantenimento della destinazione culturale esistente e minimizzando il consumo di suolo;
c) 
salvaguardare il sistema nelle zone montane, nei comuni minori e nelle aree particolarmente svantaggiate;
d) 
favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di esercizio, assicurando il rispetto del principio della libera concorrenza;
e) 
diversificare le attività e il ruolo delle strutture cinematografiche nel contesto socio-culturale in cui si collocano, tenuto conto sia delle nuove opportunità di programmazione consentite dalle innovazioni tecnologiche, sia della presenza di attività economiche diversificate che ne favoriscano la sostenibilità e la redditività.
Art. 2. 
(Oggetto)
1. 
La presente legge disciplina le funzioni amministrative della Regione e degli enti locali in materia di esercizio delle attività cinematografiche.
2. 
In particolare sono disciplinate le modalità di avvio delle attività e di autorizzazione alla realizzazione o trasformazione di immobili da destinare a sale e arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione, adattamento, ampliamento o trasferimento di sale e arene già in attività.
Art 3. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge e del regolamento attuativo si intende per:
a) 
sala cinematografica: un locale attrezzato per la presenza di spettatori, dotato di uno schermo e di una cabina per la proiezione, integrata dai necessari spazi di distribuzione, dalle vie di esodo e dalle uscite di sicurezza, strutturate secondo le normative vigenti e in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni amministrative per esso previsti dalla normativa vigente;
b) 
cinema-teatro: lo spazio di cui alla lettera a) destinato, oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature;
c) 
multisala: l'insieme di due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale e tra loro comunicanti, strutturate secondo le normative vigenti e in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni amministrative per esso previsti dalla normativa vigente;
d) 
arena: il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo stagionale individuato dal regolamento di cui all'articolo 6, allestito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche;
e) 
cinecircoli e cinestudi: spazi di carattere associativo a norma delle leggi relative alla sicurezza;
f) 
struttura per l'esercizio delle attività cinematografiche: un edificio o un complesso edilizio contenente una o più sale cinematografiche, integrate da tutti gli spazi di distribuzione, dalle vie di esodo e dalle uscite di sicurezza, dai locali e dalle attrezzature di proiezione, dagli spazi di servizio e di magazzino necessari, dai foyer e dagli spazi di biglietteria, ingresso, attesa e deflusso degli spettatori, così come da tutte le altre superfici anche destinate ad altro uso, ma strettamente integrate nella struttura edilizia complessiva e finalizzate all'intrattenimento e alla permanenza del pubblico nella struttura medesima come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, locali per la somministrazione e per la ristorazione;
g) 
schermo: la superficie per la proiezione delle immagini contenuta in una sala; lo schermo può essere permanente o anche predisposto saltuariamente nel caso di locali ad uso promiscuo per attività cinematografiche e altre attività culturali;
h) 
posto: la singola seduta a disposizione dello spettatore;
i) 
numero di posti: il numero delle sedute effettivamente presenti, così come risulta dalle planimetrie di progetto, nel caso di realizzazione di nuove strutture o interventi di ampliamento o, per interventi di adattamento di strutture esistenti, il numero delle sedute risultante dall'ultimo verbale della Commissione tecnica comunale laddove operante o della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;
l) 
infrastrutture di pertinenza: i parcheggi, come definiti e calcolati nel regolamento di cui all'articolo 6, le opere di sistemazione degli spazi esterni, privati o pubblici, necessarie per un accesso e un deflusso del pubblico non lesivi dei diritti alla quiete pubblica e che non pregiudichino la sicurezza stradale e l'incolumità delle persone e, più in generale, tutte le opere indispensabili ad accogliere la struttura nel suo contesto in modo appropriato e sostenibile dal punto di vista dell'impatto visivo e ambientale.
Art 4. 
(Tipologia degli interventi)
1. 
Ai fini della presente legge gli interventi su immobili destinati o da destinare a sale o arene per spettacoli cinematografici, oggetto dell'autorizzazione e delle procedure di cui all'articolo 7, sono i seguenti:
a) 
realizzazione di nuovo impianto, secondo la definizione di cui all'articolo 13 comma 3 lettera g) della legge regionale 5 dicembre 1977 n, 56 (Tutela ed uso del suolo), intesa come l'attività di nuova costruzione di sale o arene, con conseguente infrastrutturazione dell'area relativa al nuovo impianto;
b) 
sostituzione edilizia, secondo la definizione di cui all'articolo 13 comma 3 lettera d bis) della l.r. 56/1977, intesa come modifica degli immobili o ambienti precedentemente destinati ad altro uso, al fine di rendere idonea la struttura per l'esercizio delle attività cinematografiche;
c) 
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, completamento, secondo le definizioni di cui all'articolo 13 comma 3 rispettivamente alle lettere b), c), d) ed f) della l.r. 56/1977, intesi come adeguamento strutturale o funzionale o tecnologico di immobili già adibiti all'esercizio di attività cinematografica, anche con incremento dell'area o della volumetria dell'immobile esistente mediante l'utilizzo di pertinenze o parti accessorie o terreni confinanti;
d) 
ampliamento, inteso come aumento del numero di schermi o di posti;
e) 
trasferimento, inteso come spostamento della sede delle attività cinematografiche nell'ambito del territorio regionale;
f) 
trasferimento di titolarità, inteso come subingresso nella titolarità dell'autorizzazione tra persone o società.
2. 
Gli interventi previsti sono attuati con progetti unitari, che ne verificano il corretto inserimento nel contesto urbano sotto l'aspetto architettonico, infrastrutturale, ambientale e sociale, sono realizzabili anche in più fasi temporali e possono interessare uno o più edifici o lotti, purché ricompresi in una progettazione unitaria.
3. 
La quota di standard urbanistici dovuti ai sensi degli articoli 20 e 21 della l.r. 56/1977,, se non reperibili, può essere monetizzata.
Art. 5. 
(Aree di insediamento)
1. 
Gli interventi di realizzazione di nuovo impianto, di sostituzione edilizia e di trasferimento, secondo le definizioni di cui all'articolo 4 comma 1, sono consentiti nelle aree a destinazione commerciale, turistico-ricettiva, direzionale, produttiva di cui all'articolo 8 comma 1 della legge regionale 8 luglio 1999 n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo'), così come individuate nei Piani Regolatori Generali.
2. 
Nel rispetto delle finalità e dei principi di cui all'articolo 1 e, in particolare, di quanto previsto al comma 3 lettera e) del medesimo articolo, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 4 comma 1 sono ammesse attività di somministrazione di alimenti e bevande e la realizzazione di esercizi commerciali nel rispetto delle disposizioni di settore; tali attività sono ammesse nel limite dell'incremento in misura non superiore al trenta per cento della superficie lorda esistente se realizzate in strutture esterne alle aree a destinazione commerciale, turistico-ricettiva, direzionale o produttiva.
3. 
Nell'ambito della formazione e approvazione del piano regolatore generale comunale e delle sue varianti generali, strutturali e parziali ai sensi degli articoli 15 e 17 della l.r. 56/1977, il comune o la forma associativa che svolge la funzione in materia di pianificazione urbanistica salvaguarda la funzione di presidio culturale svolta dalle strutture cinematografiche, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1 comma 3 lettera b).
Art. 6. 
(Regolamento di attuazione)
1. 
Nel rispetto dei principi e delle finalità di cui all'articolo 1 la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sentita la commissione consiliare competente, con proprio regolamento disciplina le procedure per l'esercizio delle attività cinematografiche, in relazione alla tipologia delle strutture e alla loro dimensione, come individuate dall'articolo 7, nel rispetto della normativa edilizia e delle disposizioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.
2. 
Il regolamento di cui al comma 1, in particolare definisce:
a) 
i requisiti e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio cinematografico;
b) 
la documentazione necessaria alla valutazione delle istanze di autorizzazione di cui all'articolo 7;
c) 
il livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature e degli strumenti tecnologici necessari;
d) 
il calcolo della dotazione di parcheggi e di servizi necessari per ciascuna struttura;
e) 
le caratteristiche della viabilità per i percorsi di avvicinamento e accesso e degli interventi necessari a rendere possibili i nuovi insediamenti;
f) 
la previsione degli aspetti ambientali e le misure per la mitigazione degli eventuali impatti negativi;
g) 
il periodo massimo di apertura stagionale delle arene cinematografiche;
h) 
l'articolazione e le modalità di approvazione della modulistica per la presentazione delle istanze.
Art. 7. 
(Esercizio delle attività cinematografiche)
1. 
Le procedure per la realizzazione o trasformazione di immobili da destinare a sale e arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione, adattamento, ampliamento o trasferimento di sale e arene già in attività, sono modulate in relazione alla tipologia e alla dotazione delle strutture cinematografiche e alla loro dimensione, secondo le disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 6.
2. 
Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 1, le strutture cinematografiche si distinguono secondo le seguenti tipologie e fasce dimensionali:
a) 
arene, cinema-teatri, cinecircoli e cinestudio, sale con capienza fino a cinquecento posti e multisale dotate di un massimo di tre schermi o con capienza complessiva fino a cinquecento posti, per le quali è prevista la presentazione di segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune competente per territorio;
b) 
strutture per l'esercizio cinematografico con dotazione da quattro a otto schermi o con capienza complessiva da cinquecentouno a mille posti, ivi compresi i progetti di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, completamento e ampliamento di strutture di cui alla lettera a), per le quali è previsto il rilascio di autorizzazione, comprensiva del titolo edilizio, da parte del comune competente per territorio;
c) 
strutture per l'esercizio cinematografico con dotazione superiore a otto schermi o con capienza complessiva superiore a mille posti, ivi compresi i progetti di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, completamento e ampliamento di strutture di cui alle lettere a) e b), per le quali è previsto il rilascio di autorizzazione, comprensiva del titolo edilizio, da parte del comune competente per territorio, previo parere favorevole e vincolante del Nucleo Tecnico di valutazione di cui all'articolo 8.
3. 
Gli interventi di ampliamento sono sottoposti alle procedure di autorizzazione previste al comma 2 per la fascia dimensionale risultante dal numero di schermi o di posti risultante a seguito della realizzazione dell'intervento.
4. 
Il trasferimento, secondo la definizione di cui all'articolo 4 comma 1 lettera e), all'interno del territorio del medesimo comune sono soggetti a presentazione di segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) al SUAP del comune competente per territorio.
5. 
Il trasferimento ad altro comune è sottoposto alle procedure di autorizzazione previste al comma 2 per la fascia dimensionale di appartenenza.
Art. 8. 
(Nucleo tecnico di valutazione)
1. 
E' istituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, il Nucleo tecnico di valutazione, cui compete l'espressione del parere per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c).
2. 
Il Nucleo tecnico di valutazione è composto da:
a) 
il responsabile, o suo delegato, della struttura regionale competente in materia di attività cinematografiche, che ne assume la presidenza e che svolge funzioni di coordinamento;
b) 
il responsabile, o suo delegato, della struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale;
c) 
il responsabile, o suo delegato, della struttura regionale competente in materia di viabilità e trasporti.
3. 
Le modalità di funzionamento del Nucleo tecnico di valutazione sono definite con regolamento interno approvato nella prima seduta dello stesso.
4. 
Il Nucleo tecnico di valutazione si può avvalere del supporto delle strutture regionali competenti negli ambiti di cui alla presente legge.
Art. 9. 
(Sanzioni)
1. 
Il comune competente per territorio procede alla revoca dell'autorizzazione, salvo proroga di cui all'articolo 10, qualora il soggetto titolare non abbia avviato l'esercizio dell'attività cinematografica:
a) 
entro due anni dal rilascio dell'autorizzazione per le strutture di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a);
b) 
entro tre anni dal rilascio dell'autorizzazione per le strutture di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b) e c).
2. 
Il comune territorialmente competente procede altresì a revocare l'autorizzazione e, nel caso di strutture soggette a SCIA, dispone il divieto di prosecuzione all'esercizio dell'attività cinematografica, qualora il soggetto titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a due anni; il termine è elevato a tre anni nel caso in cui l'inattività sia conseguenza di procedura di sfratto o scadenza del contratto di locazione salvo proroga di cui all'articolo 10.
3. 
In caso di svolgimento dell'attività cinematografica in assenza dei titoli abilitativi di cui all'articolo 7 il comune ordina la chiusura immediata dell'esercizio cinematografico e applica al soggetto che ha avviato l'attività priva dei titoli una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 12.000,00, incamerandone i proventi.
4. 
Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Art. 10. 
(Proroga dell'autorizzazione all'esercizio cinematografico)
1. 
Nei casi di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, i soggetti interessati possono presentare al SUAP territorialmente competente istanza motivata di proroga, per ritardi non imputabili ad inerzia o responsabilità del soggetto autorizzato.
2. 
La proroga può essere concessa per un solo periodo, secondo le modalità di cui al comma 4, fino a un massimo di un ulteriore anno per le strutture di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a) e fino a un massimo di anni due per le strutture di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b) e c).
3. 
I termini di cui al comma 2 sono sospesi in pendenza di procedimento giudiziario fino alla notifica alle parti della relativa sentenza passata in giudicato.
4. 
Il comune territorialmente competente si esprime in merito alla richiesta di proroga entro sessanta giorni dal suo ricevimento inviando, per le strutture di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), comunicazione della richiesta di proroga e dei suoi esiti al Nucleo tecnico di valutazione.
Art. 11. 
(Monitoraggio e clausola valutativa)
1. 
La Regione, al fine di analizzare compiutamente il sistema dell'offerta cinematografica, provvede a realizzare:
a) 
un sistema informativo della rete distributiva, avvalendosi della collaborazione della Società Italiana Autori ed Editori (SIAE), dell'Osservatorio Culturale del Piemonte e di altre strutture competenti in materia individuate dal regolamento di cui all'articolo 6;
b) 
un rapporto sull'andamento e le tendenze dei consumi cinematografici.
2. 
La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità e dello stato di applicazione della presente legge e dei provvedimenti attuativi.
3. 
A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il 30 giugno con cadenza biennale, una relazione relativa al biennio precedente nella quale fornisce informazioni riguardo le attività svolte, l'andamento e le tendenze dei consumi cinematografici, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
a) 
lo stato dei consumi relativi all'esercizio cinematografico in Piemonte nel quadro nazionale;
b) 
la distribuzione dell'offerta e della domanda sul territorio;
c) 
la distribuzione dell'offerta e della domanda per tipologia di struttura, secondo l'articolazione individuata all'articolo 7, comma 2;
d) 
mappatura dell'esercizio cinematografico in Piemonte;
e) 
quadro dell'attuazione della legge e del suo regolamento attuativo, in termini di numero, descrizione delle caratteristiche e collocazione delle strutture per le quali è stata rilasciata autorizzazione o è stata presentata segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA).
Art. 12 
(Invarianza finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
Art. 13. 
(Norme transitorie)
1. 
Il Nucleo di valutazione, nominato ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte), continua a svolgere le proprie funzioni fino alla conclusione dei procedimenti pendenti e comunque non oltre il giorno della costituzione del Nucleo tecnico di valutazione di cui all'articolo 8.
2. 
Il regolamento regionale 30 maggio 2006, n. 4/R (Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 "Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte") si applica fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6.
3. 
Sono fatti salvi i procedimenti amministrativi già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, avviati in attuazione delle norme di cui alla l.r. 17/2005. Tali procedimenti sono portati a compimento sulla base delle relative disposizioni.
Art. 14. 
(Abrogazioni)
1. 
Fatto salvo quanto previsto all'articolo 13, sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) 
la legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte);
b) 
il regolamento regionale 30 maggio 2006, n. 4/R (Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 "Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte");
c) 
gli articoli 34 e 35 della legge regionale 31 ottobre 2017 n. 16 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017).