Proposta di legge regionale n. 281 presentata il 16 novembre 2017
"Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico)"

Art. 1 
(Sostituzione dell'articolo 2 della l .r. 50/1981)
1. 
L'articolo 2 della l. r. 50/1981 è così sostituito: "
Art. 2.
(Funzioni del difensore civico)
1.
Il Difensore civico interviene a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, vigilando affinché atti, operazioni e comportamenti pubblici siano ispirati al rispetto dei principi di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia, non discriminazione. Interviene altresì per sollecitare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Vigila affinché, in occasione dell'erogazione di servizi ai cittadini, venga tutelata la dignità della persona. Si adopera affinché l'attività delle Amministrazioni si conformi all'obiettivo di favorire la partecipazione dei cittadini al governo della cosa pubblica.
2.
Il Difensore civico può intervenire nei confronti delle Amministrazioni con le modalità e i poteri disciplinati dalla presente legge, a tutela di diritti, aspettative, interessi legittimi, interessi diffusi, interessi collettivi, con esclusione di pretese di natura risarcitoria.
3.
Il Difensore civico interviene nei confronti degli uffici dell'Amministrazione regionale, degli Enti pubblici non territoriali soggetti alla vigilanza della Regione, delle aziende regionali, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale nonché dei soggetti che erogano servizi pubblici a livello regionale e locale.
4.
Il Difensore civico ha inoltre facoltà di intervenire nei confronti dei Comuni, delle Comunità montane, delle Province e della Città metropolitana insistenti nel territorio regionale.
5.
Nell'esercizio della propria attività il Difensore civico svolge funzioni di accertamento e verifica, di sollecitazione, di impulso e di persuasione. Il Difensore civico regionale svolge ogni altra funzione a lui attribuita dalla legislazione regionale o dalla normativa comunitaria e statale.
6.
Il Difensore civico non può interferire nell'espletamento dei compiti amministrativi, partecipando all'elaborazione di atti e provvedimenti.
7.
In applicazione di quanto stabilito all'articolo 2 della Legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), è affidata al Difensore civico la funzione di
"Garante per il diritto alla salute"
, nell'esercizio della quale è chiamato a verificare che venga soddisfatto dall'Amministrazione l'interesse alla qualità, all'efficienza e al buon funzionamento dei servizi apprestati dal sistema sanitario regionale, ivi compresi quelli erogati da privati in regime di convenzione. Il Difensore civico può altresì intervenire, con le modalità e i poteri disciplinati dalla presente legge, a tutela di diritti, di aspettative o di interessi legittimi in materia sanitaria o socio sanitaria qualora un atto o un provvedimento dell'Amministrazione neghi o limiti la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria o socio sanitaria.

8. La funzione di
"Garante per il diritto alla salute"
di cui al comma 7 è svolta mediante l'utilizzo delle risorse umane e strumentali già in dotazione all'ufficio del Difensore civico di cui all'articolo 1.
".
Art. 2 
(Sostituzione dell'articolo 3 della l .r. 50/1981)
1. 
L'articolo 3 della l. r. 50/1981 è così sostituito: "
Art. 3.
(Diritto di iniziativa)
1.
Ogni persona fisica o giuridica, associazione riconosciuta o no, può sollecitare l'intervento del Difensore civico a tutela dei principi indicati all'articolo 2, comma 1, sia che abbia un interesse diretto, collegato ad un proprio diritto, interesse legittimo o aspettativa, sia che intenda richiedere un intervento a tutela di interessi diffusi.
2.
Il Difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa con riferimento a problematiche di rilievo generale, eventualmente svolgendo attività ispettiva, per accertare disfunzioni nell'erogazione di servizi o anche irregolarità, negligenze o ritardi in comportamenti o atti della pubblica amministrazione.
3.
In materia sanitaria, il Difensore civico ha facoltà di visita senza preavviso nelle strutture sanitarie afferenti al Sistema Sanitario Nazionale inserite nel territorio regionale con lo scopo di vigilare su eventuali violazioni della dignità della persona con riferimento a soggetti ivi ricoverati.
".
Art. 3 
(Sostituzione dell'articolo 4 della l .r. 50/1981)
1. 
L'articolo 4 della l. r. 50/1981 è così sostituito: "
Art. 4.
(Modalità di intervento e poteri di accertamento del Difensore civico)
1.
Quando sia pervenuta una richiesta di iniziativa, il Difensore civico verifica se siano stati previamente interpellati gli uffici competenti e valuta la non manifesta infondatezza della richiesta, la rilevanza della stessa ai fini del corretto dispiegarsi dell'attività amministrativa nel rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione. Al sussistere di tutte e tre le condizioni, apre una procedura rivolta ad accertare la situazione di fatto e di diritto cui la richiesta si riferisce.
2.
A tale scopo, anche nel caso in cui la pratica sia stata aperta di propria iniziativa, il Difensore civico provvede a svolgere attività istruttoria richiedendo agli Uffici delle Amministrazioni competenti e ai soggetti interessati di fornire le informazioni ed i chiarimenti ritenuti necessari.
3.
Gli uffici interpellati hanno l'obbligo di consegnare immediatamente, anche digitalmente, gli atti e i documenti oggetto della segnalazione pervenuta o dell'intervento operato d'ufficio, e il Difensore civico ha facoltà di convocare il responsabile della struttura all'ambito delle cui responsabilità si riferisce la questione trattata, per procedere congiuntamente all'esame della pratica entro il termine che provvederà a indicare unitamente alla convocazione.
4.
Il Difensore civico ha inoltre facoltà di compiere sopralluoghi finalizzati a una migliore valutazione della questione oggetto di esame e di accedere a qualsiasi sede o ufficio dei soggetti destinatari dell'intervento. Nessun diniego e nessun segreto d'ufficio può essere opposto alle richieste del Difensore civico.
5.
In materia sanitaria e socio sanitaria, il Difensore civico può avvalersi della collaborazione tecnico professionale di operatori sanitari di propria scelta, dipendenti da Aziende sanitarie o dall'Amministrazione regionale. Tali soggetti hanno l'obbligo di collaborare con il Difensore civico a sua semplice richiesta, impegnandosi al segreto sulle questioni trattate ed al rispetto delle regole deontologiche dell'Ufficio del Difensore civico.
".
Art. 4 
(Sostituzione dell'articolo 7 della l .r. 50/1981)
1. 
L'articolo 7 della l. r. 50/1981 è così sostituito: "
Art. 7.
(Conclusioni del Difensore civico al termine della procedure d'intervento)
1.
Esaurita l'attività istruttoria, il Difensore civico può formulare rilievi, suggerimenti e raccomandazioni nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 2, comma 3. Tali soggetti devono comunicare entro congruo termine fissato dal Difensore civico se intendono conformarsi e, in ipotesi di diniego, sono tenuti ad illustrarne adeguatamente le ragioni con relazione scritta.
2.
Nell'ipotesi di riscontro di violazioni che investano problematiche di carattere generale, le conclusioni e i rilievi del Difensore civico possono essere altresì comunicati ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionali.
".
Art. 5 
(Sostituzione dell'articolo 8 della l .r. 50/1981)
1. 
L'articolo 8 della l. r. 50/1981 è così sostituito: "
Art. 8.
(Relazione annuale, rapporti con il Consiglio e la Giunta regionali)
1.
Il Difensore civico, entro il 31 marzo di ogni anno, invia al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale, ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera di Deputati la relazione sull'attività svolta, contenente anche eventuali suggerimenti organizzativi e normativi di cui ritenga di segnalare l'opportunità.
2.
La relazione è presentata oralmente al Consiglio regionale ed è successivamente sottoposta a discussione secondo le norme del Regolamento interno del Consiglio.
3.
In ogni momento, in casi di particolare rilevanza, il Difensore civico può inviare al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale una relazione suppletiva riguardo a questioni specifiche rilevate nell'ambito dell'attività dell'ufficio. Il Presidente del Consiglio regionale può deliberare che le questioni riferite nella relazione suppletiva vengano esposte dal Difensore civico in seduta consiliare.
4.
Il Difensore civico ha il diritto di essere ascoltato dalle Commissioni consiliari competenti al fine di riferire su aspetti generali della propria attività che investono la loro competenza.
5.
Il Difensore civico può chiedere altresì di essere ascoltato dalla Giunta regionale con riferimento ad argomenti riguardanti le finalità istituzionali dell'ufficio, precisando nella richiesta quale sia l'oggetto della questione su cui intende relazionare. Sulla richiesta delibera il Presidente della Giunta. Se la richiesta viene accolta, il Difensore civico viene convocato in una seduta della Giunta per relazionare.
".
Art. 6 
(Sostituzione dell'articolo 10 della l .r. 50/1981)
1. 
L'articolo 10 della l. r. 50/1981 è così sostituito: "
Art. 10.
(Obblighi di collaborazione con il Difensore civico da parte delle amministrazioni, cooperazione con il Difensore civico da parte di soggetti estranei all'ufficio)
1.
Le amministrazioni nei cui confronti il Difensore civico promuove l'intervento sono tenute a prestargli leale collaborazione e ad agevolarne il compito per il raggiungimento delle finalità della presente legge.
2.
In caso di mancata collaborazione da parte di responsabili della struttura all'ambito della cui responsabilità si riferisce la questione trattata, il Difensore civico segnala il fatto all'amministrazione di appartenenza ai fini della valutazione delle loro prestazioni o dell'eventuale procedimento disciplinare.
3.
L'esito dei procedimenti disciplinari e di valutazione di cui al comma 2 è comunicato al Difensore civico.
4.
Al fine di approfondire le questioni aventi prevalente contenuto specialistico, il Difensore civico può avvalersi della consulenza gratuita di esperti nella materia trattata, anche estranei all'Amministrazione regionale, da lui fiduciariamente scelti. Tali soggetti si impegnano a rinunciare a qualsivoglia compenso, a mantenere il segreto sulle questioni trattate e a rispettare le regole deontologiche dell'Ufficio del Difensore civico.
".
Art. 7 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
Art. 8 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.