"Promozione e sostegno della manifattura digitale in Piemonte e istituzione del riconoscimento della eccellenza della manifattura digitale in Piemonte"
Primo firmatario
Altri firmatari
BERTOLA GIORGIO BONO DAVIDE CAMPO MAURO WILLEM FREDIANI FRANCESCA MIGHETTI PAOLO DOMENICO VALETTI FEDERICO
Art. 1
(Finalità)
1.
La Regione promuove lo sviluppo della manifattura digitale e della lavorazione artigianale innovativa e l'insediamento sul suo territorio piemontese di nuove imprese che esercitano tali attività.
2.
La Regione, con il concorso delle associazioni di categoria, promuove l'aggregazione, la cooperazione e l'internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 1 per contribuire alla crescita della manifattura digitale in Piemonte.
Art. 2
(Definizioni)
1.
Per manifattura digitale si intende una produzione manifatturiera connotata da un originale e sostenibile utilizzo delle nuove tecnologie all'interno dei saperi e delle lavorazioni tradizionali.
2.
Ai fini della presente legge, l'innovazione è riferita alle nuove tecnologie, alle nuove forme di espressione creativa, ai processi di produzione e gestione.
3.
Per eco-innovazione si intende l'insieme di metodologie, strumenti, opzioni tecnologiche, organizzative e logistiche che consentono ad un'attività di innovare i propri processi e i propri prodotti, rendendoli più sostenibili lungo tutto il ciclo di vita e nel post- fine vita, al fine di ridurre il relativo impatto sull'ambiente.
Art. 3
(Destinatari)
1.
Beneficiano degli interventi e delle misure disciplinate dalla presente legge: giovani dai diciotto ai trentacinque anni interessati all'avvio di un'attività autonoma o imprenditoriale nel settore manifatturiero digitale; persone disoccupate in reinserimento lavorativo integrate in un percorso di costituzione di nuove imprese artigiane operanti nell'ambito della manifattura digitale; le imprese artigiane costituite prevalentemente da donne e specializzate nella manifattura digitale; le imprese artigiane, singole o associate, che sul territorio piemontese, intendano realizzare progetti di sviluppo di tecnologie innovative, con ricadute nel settore artigianale della manifattura digitale; le imprese artigiane che hanno ottenuto il riconoscimento della "Eccellenza della Manifattura digitale in Piemonte" di cui all'articolo 5.
2.
La giunta regionale individua, entro 90 g. dall'approvazione della presente legge, criteri per l'accesso alle misure e agli interventi ai destinatari di cui al comma 1, in base al livello di eco-innovazione di cui all'articolo 2, comma 3.
Art. 4
(Promozione e formazione della manifattura digitale)
1.
La Regione promuove all'interno del suo sistema di istruzione e formazione professionale, in particolare all'interno delle botteghe scuola, di cui all'articolo 15 della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato), la diffusione della cultura della manifattura digitale, la conoscenza e l'apprendimento delle sue tecniche.
2.
La Regione concorre al finanziamento di progetti formativi specifici nell'ambito della manifattura digitale, rivolti in particolare alla formazione e alla promozione dell'occupazione delle giovani generazioni e dei soggetti in reinserimento lavorativo.
3.
Le imprese artigiane che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all'art. 5 possono concorrere in qualità di botteghe scuola digitali ai progetti di formazione di cui al comma 1.
Art. 5
(Eccellenza della Manifattura digitale in Piemonte)
1.
La Regione istituisce il riconoscimento "Eccellenza della Manifattura digitale in Piemonte", concesso alle imprese che perseguono l'innovazione digitale nelle loro lavorazioni tradizionali.
2.
La Regione concede ai titolari delle imprese artigiane che partecipano ai progetti di formazione di cui all'art. 4 il titolo di "Maestro artigiano digitale".
Art. 6
(Partecipazione a fiere e scambio delle conoscenze)
1.
La Regione promuove:
a)
la partecipazione delle imprese e dei soggetti di cui all'articolo 3, che hanno avviato un'attività imprenditoriale artigiana digitale alle principali fiere e esposizioni nazionali e internazionali organizzate nel campo della manifattura digitale;
b)
lo scambio delle conoscenze e delle esperienze all'interno di una rete della manifattura digitale alla cui costruzione ed implementazione la Regione partecipa direttamente.
Art. 7
(Programma per la promozione della manifattura digitale)
1.
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, approva un programma annuale di promozione della manifattura digitale in Piemonte avente per oggetto in particolare:
a)
l'integrazione e il coordinamento tra i diversi interventi previsti dalla presente legge e le ulteriori misure di carattere generale adottate a sostegno dell'artigianato di cui alla l. r. 1/2009;
b)
l'adozione di procedure di semplificazione dei controlli sulle imprese artigiane che operano nel campo della manifattura digitale;
c)
la promozione della progettazione di tecnologie innovative, la loro acquisizione e l' utilizzo da parte delle imprese artigiane operanti nel campo della manifattura digitale.
Art. 8
(Laboratori e officine della ricerca e dell'innovazione)
1.
La Giunta regionale, attraverso specifici accordi con i Comuni, gli enti del sistema regionale e le associazioni di categoria, promuove e sostiene la diffusione di spazi aperti, imprese diffuse, laboratori, officine della ricerca e dell'innovazione, nuovi luoghi di lavoro e socializzazione anche ai fini dello sviluppo, della rivitalizzazione dei territori e dei centri urbani.
2.
I soggetti di cui al comma 1 possono concedere in comodato d'uso gli immobili disponibili ai soggetti di cui all'art. 3.
3.
I centri di assistenza tecnica per l'artigianato, CAT aggiornano l'elenco delle aree e degli spazi disponibili per le imprese artigiane digitali.
Art. 9
(Regolamento)
1.
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, approva entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge un regolamento che definisce in particolare:
a)
i requisiti in presenza dei quali un'attività di impresa può essere qualificata come espressione della manifattura digitale, ai sensi dell'articolo 2;
b)
i requisiti e le modalità di concessione del riconoscimento di cui all'articolo 5;
c)
i requisiti e le caratteristiche dei progetti di cui all'articolo 4;
d)
le caratteristiche dei laboratori e delle officine della ricerca e dell'innovazione di cui all'articolo 8;
e)
i criteri per l'accesso da parte dei soggetti di cui all'articolo 3 alle misure e agli interventi previsti in generale per le imprese artigiane dalla l.r. 1/2009.
Art. 10
(Norma finanziaria)
1.
Agli oneri di parte corrente, valutati complessivamente in 200.000 euro per ciascun anno 2018-2019, ripartiti in: 120.000 euro per l'erogazione di contributi agli enti locali, volti alla messa a disposizione di locali e laboratori alle imprese artigianali innovative, per il sostegno alla partecipazione a fiere, esposizioni nazionali e internazionali, rientranti nella missione 14 programma 1401 del bilancio regionale; in 30.000 euro per consentire il riconoscimento dell'Eccellenza Artigiana digitale, oneri, inclusi nella missione 14 programma 1401 del bilancio regionale; in 50.000 euro per promozione della diffusione della cultura della manifattura digitale, della conoscenza e dell'apprendimento delle sue tecniche, rientrante nella missione 15 programma 1502 del bilancio regionale.
2.
Per la copertura finanziaria degli oneri di parte corrente di cui al comma 1 si provvede con le risorse finanziarie delle misure e dei programmi individuati al comma 1.