"Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 e s.m.i. - Norme in materia di edilizia sociale"
Primo firmatario
Art. 1
(Modifiche all'art. 3 della l.r. 17 febbraio 2010, n. 3 e s.m.i.)
1.
Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 3 della l.r. 17 febbraio 2010, n. 3 e s.m.i. è aggiunta la seguente lettera: "
non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati sul territorio nazionale o all'estero; ".
c bis)
2.
Dopo la lettera i) del comma 1 dell'art. 3 della l.r. 17 febbraio 2010, n. 3 e s.m.i. è aggiunta la seguente lettera: "
non essere titolare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore ad Euro 25.000,00 (diconsi venticinquemila/00), ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa o per quella dei membri del nucleo famigliare. ".
l)