Proposta di legge regionale n. 274 presentata il 11 settembre 2017
"Indizione di referendum consultivo concernente l'iniziativa per l'attribuzione alla Regione Piemonte di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomie ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione".
Primo firmatario

GANCIA GIANNA

Altri firmatari

BENVENUTO ALESSANDRO MANUEL

Art. 1 
1 (Indizione di un referendum consultivo)
1. 
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato, con il voto a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali, a indire, con decreto, un referendum consultivo, di cui all'articolo 83, comma 1, dello statuto della Regione Piemonte, per conoscere la volontà degli elettori del Piemonte in ordine al seguente quesito: "Volete voi che la Regione Piemonte, nel quadro dell'unità nazionale, intraprenda iniziative istituzionali necessarie per richiedere allo Stato l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le relative risorse, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione?".
2. 
Il Presidente della Giunta regionale, provvede, con decreto da emanarsi almeno sessanta giorni prima della data della consultazione, all'indizione del referendum consultivo di cui al comma 1, stabilendone altresì la data.
Art. 2 
(Svolgimento del referendum)
1. 
Al referendum partecipano gli elettori iscritti nelle liste per le elezioni del Consiglio regionale.
2. 
Le operazioni di voto si svolgono di domenica dalle ore 7 alle ore 22.
3. 
La scheda per il referendum è predisposta dalla Regione su carta consistente di tipo unico e di identico colore e contiene il quesito formulato nella proposta di referendum letteralmente trascritto a caratteri chiari e leggibili cui seguono, bene in evidenza, le due risposte proposte alla scelta dell'elettore: "Si" - "No".
4. 
L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.
5. 
Le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo la chiusura della votazione, proseguono senza interruzione e terminano improrogabilmente entro le ore 14 del lunedì. Ove per causa di forza maggiore le anzidette operazioni non possano essere ultimate per le ore 14 del lunedì, immediatamente dopo il presidente del seggio provvede agli adempimenti di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati" e successive modificazioni.
Art. 3 
(Ulteriori norme in materia di procedimento referendario)
1. 
Le operazioni riguardanti il referendum, per gli aspetti organizzativi ed amministrativi, sono di competenza della Regione. I comuni assicurano la necessaria collaborazione nell'espletamento dei compiti loro spettanti per l'attuazione della presente legge.
2. 
Il Presidente della Regione promuove, con i competenti organi dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche interessate, intese e forme di collaborazione idonee per lo svolgimento della procedura referendaria.
3. 
Per la costituzione degli uffici di sezione, e per lo svolgimento di tutte le operazioni del procedimento elettorale non previste dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 27 e 28 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 "Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo".
4. 
Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni degli uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale per il referendum, possono assistere, se lo richiedono, un rappresentante di ognuno dei partiti o dei gruppi politici rappresentati nel Consiglio regionale, con i diritti e le facoltà che la vigente normativa in materia concede ai rappresentanti di lista.
5. 
Alle designazioni dei rappresentanti di cui al comma 4, provvede per i seggi e per gli uffici centrali circoscrizionali, persona munita di mandato, autenticato dal notaio, da parte del Presidente o del Segretario provinciale del partito o gruppo politico; per l'Ufficio centrale regionale, persona munita di mandato autenticato dal notaio da parte del Presidente o del Segretario regionale del partito o del gruppo politico.
Art. 4 
(Proclamazione dei risultati)
1. 
L'Ufficio centrale regionale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici circoscrizionali e i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla votazione degli aventi diritto ed alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari.
2. 
Il Presidente della Regione, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dell'Ufficio regionale per il referendum, cura la pubblicazione del risultato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. 
Se il quesito sottoposto a referendum ottiene un numero di voti favorevoli non inferiore alla maggioranza dei voti validamente espressi, il Presidente della Giunta Regionale, entro sessanta giorni dall'esito favorevole del referendum, presenta al Consiglio regionale il programma dei negoziati che intende condurre con lo Stato e, previa deliberazione del Consiglio stesso, presenta alle Camere un disegno di legge recante percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione Piemonte.
Art. 5 
(Spese)
1. 
Le spese per lo svolgimento del referendum di cui alla presente legge, comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico della Regione.
2. 
Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dall'applicazione della legge, non facenti carico direttamente all'amministrazione regionale, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dalla Regione in base a documentato rendiconto presentato entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.
3. 
Ai presidenti e ai componenti degli uffici elettorali di sezione è corrisposto un onorario nella misura prevista per le analoghe consultazioni dello Stato dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70 "Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione".
4. 
Ai presidenti, ai segretari e ai componenti degli Uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale è corrisposto l'onorario nonché l'eventuale trattamento di missione stabilito dall'articolo 3 della legge 70/1980.
Art. 6 
(Disposizioni finali)
1. 
Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 25 maggio 1970, n. 352 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo".