Proposta di legge regionale n. 273 presentata il 02 agosto 2017
PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE "Rideterminazione contributiva degli assegni vitalizi"

ART. 1. 
(Rideterminazione contributiva degli assegni vitalizi)
1. 
L'importo dei vitalizi dei Consiglieri regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura e dei loro beneficiari è rideterminato come trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.
2. 
Per i Consiglieri regionali che hanno svolto il mandato in una delle legislature fino alla IX compresa e che sono rieletti nella X legislatura o in legislature successive, il trattamento previdenziale contributivo è determinato esclusivamente in relazione agli anni di mandato relativi alle legislature fino alla IX.
ART. 2. 
(Accesso al trattamento previdenziale contributivo).
1. 
Hanno accesso al trattamento previdenziale contributivo coloro che hanno esercitato il mandato regionale per almeno cinque anni. La frazione di anno superiore a sei mesi è computata come anno intero ai fini della maturazione del diritto, fermo restando il versamento per intero dei contributi.
2. 
Il trattamento previdenziale contributivo è corrisposto ai consiglieri regionali cessati dal mandato al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
3. 
Al consigliere che abbia sostituito un altro consigliere la cui elezione sia stata annullata, è attribuita figurativamente la contribuzione relativa al periodo della legislatura compreso tra la data in cui si è verificata la causa di annullamento e la data del subentro, fermo restando il versamento per intero dei contributi da parte dello stesso.
ART. 3. 
(Determinazione del trattamento previdenziale con il sistema contributivo).
1. 
Il trattamento previdenziale dei consiglieri, corrisposto in dodici mensilità, è determinato con il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per i coefficienti di trasformazione in vigore per i lavoratori dipendenti e autonomi di cui alla tabella A dell'allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 , come rideterminati triennalmente ai sensi dell' articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e successive modificazioni, in relazione all'età del parlamentare al momento del conseguimento del diritto alla pensione.
2. 
Per le frazioni di anno si applica un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del parlamentare e il numero di mesi.
ART. 4. 
(Montante contributivo individuale).
1. 
Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota di cui al comma 3 . La contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione.
2. 
La base imponibile contributiva è determinata sulla base dell'indennità di carica erogata nella X legislatura, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o accessoria.
3. 
L'ammontare delle quote contributive a carico del consigliere regionale e dell'organo di appartenenza è pari a quello per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali, di cui all' articolo 2, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e alle successive rideterminazioni.
4. 
Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale, calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del prodotto interno lordo operate dall'ISTAT il tasso di variazione da considerare ai fini della rivalutazione del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e per quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi.
ART. 5. 
(Decorrenza dell'erogazione del trattamento previdenziale).
1. 
Gli effetti economici del trattamento previdenziale contributivo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per l'accesso al trattamento.
2. 
Nel caso in cui il consigliere sia già in possesso dei requisiti di cui all' articolo 2 , gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo all'approvazione della presente legge.
ART. 6. 
(Sospensione del trattamento previdenziale).
1. 
Qualora il consigliere regionale già cessato dal mandato sia rieletto consigliere regionale o sia eletto membro del Parlamento nazionale o europeo, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o titolare di incarico costituzionale incompatibile con il mandato parlamentare, l'erogazione del trattamento previdenziale in godimento resta sospesa per tutta la durata dell'incarico.
2. 
Per tutte le altre cariche, compresa quella di amministratore di enti pubblici o di enti privati in controllo pubblico, l'erogazione del trattamento è sospesa se l'ammontare dell'indennità per tali cariche sia superiore a quello del trattamento previdenziale previsto dalla presente legge.
3. 
Fermo restando quanto previsto dal comma 2 , se l'ammontare dell'indennità per tali cariche è superiore a metà del trattamento previdenziale previsto dalla presente legge, il trattamento previdenziale è ridotto al cinquanta per cento.
4. 
L'erogazione del trattamento previdenziale riprende alla cessazione dell'incarico di cui al comma 1 , 2 e 3.
ART.7. 
(Divieto di cumulo dei trattamenti previdenziali per mandato politico)
1. 
Ai consiglieri e ai loro beneficiari che ricevono altro assegno vitalizio o trattamento previdenziale contributivo dal Parlamento nazionale, europeo o altro ente equivalente, all'approvazione della presente legge viene sospesa l'erogazione del trattamento previdenziale contributivo da parte del Consiglio Regionale.
2. 
I trattamenti previdenziali già in essere, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono erogati sino al raggiungimento dell'intero ammontare dei contributi versati.
3. 
Fermo restando il limite di cui al comma 2 , le quote di trattamenti previdenziali corrisposte ai superstiti, di cui all' art. 8 possono essere erogate sino al raggiungimento del 60 per cento dei contributi versati.
ART. 8. 
(Pensione ai beneficiari in caso di morte)
1. 
Nel caso di morte del titolare del trattamento previdenziale, a condizione che per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di contribuzione indicate nella presente legge, si applicano le disposizioni per i lavoratori dipendenti e autonomi di cui all' articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272 , e successive modificazioni, e all' articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , nonché le disposizioni vigenti ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'accesso alla pensione ai superstiti, nonché al calcolo delle aliquote di reversibilità e alle modalità di liquidazione e di rivalutazione della pensione medesima.
ART. 9. 
(Rivalutazione dell'importo del trattamento previdenziale).
1. 
L'importo del trattamento previdenziale, determinato ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge, è rivalutato annualmente ai sensi di quanto disposto per i lavoratori dipendenti e autonomi dall' articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , e successive modificazioni.
ART. 10. 
(Rideterminazione degli assegni vitalizi).
1. 
Il Consiglio Regionale ridetermina, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli importi dei trattamenti previdenziali già in essere, comunque denominati, adottando il sistema contributivo di cui alla presente legge. In ogni caso l'importo non può essere inferiore a quello dell'assegno sociale di cui all' articolo 3 , commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
2. 
I consiglieri cessati dal mandato che già beneficiano di un trattamento previdenziale o di un assegno vitalizio e che non hanno compiuto sessantacinque anni di età, non ricevono nessun trattamento previdenziale sino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
3. 
I consiglieri cessati dal mandato e che non percepiscono ancora un trattamento previdenziale o un assegno vitalizio hanno accesso al trattamento previdenziale al compimento del sessantacinquesimo anno di età ai sensi degli articoli 2, 3 e 4.
4. 
Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.
ART. 11. 
(Neutralità finanziaria).
1. 
La presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per la Regione Piemonte.
ART. 12. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.