Proposta di legge regionale n. 270 presentata il 21 luglio 2017
"Istituzione del Fattore Famiglia piemontese"

Art. 1 
(Obiettivi e finalità)
1. 
In attuazione dell' articolo 31, primo comma, della Costituzione e nel rispetto della normativa statale in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), è istituito il fattore famiglia piemontese quale specifico strumento integrativo per la definizione delle condizioni economiche e sociali che consentono alla famiglia di accedere alle prestazioni erogate dalla Regione Piemonte, nonché alle prestazioni erogate dai comuni per interventi e finanziamenti della Regione Piemonte.
2. 
Ai fini della presente legge si intende per fattore famiglia piemontese un indicatore sintetico della situazione reddituale e patrimoniale che, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)) garantisce condizioni migliorative, integrando ogni altro indicatore, coefficiente, quoziente di premialità per le famiglie, al fine della individuazione delle modalità di accesso alle prestazioni, negli ambiti di applicazione stabiliti dall'articolo 2 e secondo i principi previsti dall'articolo 3.
3. 
I criteri e le modalità attuative del fattore famiglia piemontese sono stabiliti ogni tre anni con deliberazione della Giunta regionale, previa consultazione dell'Osservatorio sull'attuazione del fattore famiglia piemontese costituito con le modalità di cui all'articolo 4 e sentite le competenti commissioni consiliari, sulla base dei principi stabiliti dalla presente legge.
Art. 2 
(Ambiti di applicazione del fattore famiglia piemontese)
1. 
Il fattore famiglia piemontese può trovare applicazione, tenendo conto delle diverse modalità di erogazione delle prestazioni, nell'ambito sociale e nella quota a valenza sociale delle prestazioni sociosanitarie, nel sostegno per l'accesso all'abitazione principale, nei servizi scolastici e di formazione anche per favorire la libertà di scelta educativa, nel trasporto pubblico locale e nei servizi al lavoro.
2. 
In fase di prima applicazione, coincidente con il primo triennio dall'entrata in vigore, il fattore famiglia piemontese trova immediata applicazione con riferimento:
a) 
gli assegni di studio di cui alla legge regionale n. 28 del 28 dicembre 2007 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa);
b) 
ai progetti di inserimento lavorativo;
c) 
ai contratti di locazione a canone concordato;
d) 
al trasporto pubblico locale.
3. 
La Giunta regionale, con la deliberazione di determinazione dei criteri e delle modalità attuative del fattore famiglia piemontese, previo parere delle commissioni consiliari competenti, può estenderne l'applicazione ad ambiti di cui al comma 1, anche in relazione alla valutazione degli effetti prodotti negli ambiti di cui al comma 2.
Art. 3 
(Principi per la determinazione dei criteri e delle modalità attuative del fattore famiglia piemontese)
1. 
Nella determinazione dei criteri e delle modalità attuative del fattore famiglia piemontese, la Giunta regionale, tenuto conto della rilevanza del numero dei componenti del nucleo familiare, compresi i minori in affido, si attiene ai seguenti principi:
a) 
previsione di ulteriori franchigie, integrative di quelle nazionali, in base al numero di componenti del nucleo familiare anche in relazione al computo del patrimonio mobiliare e immobiliare;
b) 
definizione di ulteriori specifiche agevolazioni, a parità di altri fattori, in presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità e di non autosufficienti, così come individuate ai sensi dell'Allegato 3 al d.p.c.m. 159/2013 ;
c) 
definizione di una scala di equivalenza che tenga conto della situazione reddituale e patrimoniale, posseduta anche all'estero, rapportata alla composizione del nucleo familiare, all'età dei figli e allo stato di famiglia monogenitoriale, nonché, nel caso di genitori separati, al contributo per il mantenimento dei figli stabilito a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria;
d) 
introduzione di elementi di priorità per le famiglie che hanno in essere un mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale, per l'anzianità di residenza in regione Piemonte, a parità di altri fattori, per la presenza di persone anziane, non autosufficienti e di disabili, per le madri in accertato stato di gravidanza, in coerenza con gli ambiti e i servizi ai quali il fattore famiglia piemontese viene applicato.
2. 
La Regione garantisce ai cittadini la gratuità del servizio di elaborazione dell'indicatore fattore famiglia piemontese.
3. 
Possono accedere ai benefici previsti dalla legge i componenti dei nuclei familiari che abbiano adempiuto al pagamento delle imposte regionali e, nel caso di genitori separati, al pagamento del contributo per il mantenimento dei figli disposto dal provvedimento dell'Autorità giudiziaria. Sono esclusi dai benefici previsti dalla legge i nuclei familiari:
a) 
che occupino o abbiano occupato abusivamente negli ultimi cinque anni appartamenti/terreni pubblici o privati;
b) 
che non abbiano ottemperato all'obbligo scolastico dei minori.
Art. 4 
(Osservatorio per l'attuazione del fattore famiglia piemontese)
1. 
Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale istituisce l'Osservatorio per l'attuazione del fattore famiglia piemontese e ne determina il regolamento.
2. 
L'Osservatorio è composto da nove membri di cui tre consiglieri regionali, due della maggioranza e uno della minoranza designati dal Consiglio regionale, tre rappresentanti delle associazioni familiari più rappresentative, uno dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e uno espressione del mondo accademico. L'Osservatorio dura in carica tre anni.
3. 
L'Osservatorio effettua il monitoraggio degli impatti del fattore famiglia piemontese sull'efficacia dei servizi erogati e trasmette la propria relazione annualmente alle competenti commissioni consiliari.
4. 
La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito.
Art. 5 
(Clausola valutativa)
1. 
Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti nell'agevolare la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose, nonché nel tutelare la famiglia attraverso adeguate politiche sociali, economiche e fiscali.
2. 
A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:
a) 
numero e caratteristiche delle famiglie coinvolte;
b) 
numero dei comuni che hanno accolto e applicato il provvedimento;
c) 
eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della presente legge, comprese quelle evidenziate dai soggetti interessati.
3. 
La valutazione degli effetti della presente legge deve essere promossa dalla Regione anche attraverso forme di partecipazione dei cittadini e dei soggetti che attuano gli interventi previsti. In particolare, la Giunta deve dare atto, nella relazione annuale di cui al comma 2, dell'attività di monitoraggio sull'attuazione del fattore famiglia piemontese svolta dall'Osservatorio di cui all'articolo 4.
4. 
La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne stata oggetto.
Art. 6 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri derivanti dalla fase di prima applicazione della presente legge, come prevista al comma 2 dell'articolo 2, quantificati in euro 1.500.000,00 per l'anno 2017 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 Spese correnti del bilancio di previsione 2017-2019.