Proposta di legge regionale n. 27 presentata il 25 luglio 2014
"Istituzione del Museo dei crimini contro l'umanita'".
Primo firmatario

MARRONE MAURIZIO RAFFAELLO

Art. 1. 
(Istituzione e finalità)
1. 
È costituita, con sede in Torino, l'Associazione "Museo dei crimini contro l'umanità".
2. 
L'Associazione, con personalità giuridica di diritto pubblico, ha lo scopo di provvedere, attraverso l'istituzione e la gestione di tale Museo al reperimento, alla conservazione e all'esposizione al pubblico di materiale idoneo a testimoniare e a mantenere viva memoria degli innumerevoli ed efferati crimini contro l'umanità commessi durante le guerre combattutesi in questo secolo, quali i lager nazisti, i gulag sovietici, le foibe, gli episodi di pulizia etnica e di esecuzione sommaria, le torture, i genocidi.
Art. 2. 
(Composizione)
1. 
Fanno parte dell'Associazione:
a) 
la Regione Piemonte;
b) 
le associazioni e i privati cittadini che sottoscrivano la quota sociale, fissata dallo Statuto.
Art. 3. 
(Comitato storico scientifico)
1. 
È istituito un Comitato storico scientifico, con la seguente composizione:
a) 
tre Consiglieri regionali;
b) 
tre Storici nominati dal Consiglio regionale tra esperti di chiara fama;
c) 
due Docenti designati dall'Università.
2. 
Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio regionale.
Art. 4. 
(Statuto e sede)
1. 
Lo Statuto dell'Associazione, predisposto dalla Giunta regionale, è sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. 
Entro tale data la Giunta regionale determina l'ubicazione del "Museo dei crimini contro l'umanità".
Art. 5. 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri di cui alla presente legge, quantificati per il biennio 2011-2012 complessivamente in 500.000,00 euro, in termini di competenza, per la spesa di parte corrente si fa fronte con le risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).