Proposta di legge regionale n. 269 presentata il 19 luglio 2017
"Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituzione di una giornata regionale dedicata "

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, nel rispetto dei principi e dei valori di cui alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della Costituzione e dello Statuto , in particolare del principio di inviolabilità della dignità umana, della tutela dell'integrità fisica e psichica e della salute, nonché del rispetto della vita privata e familiare, previene e contrasta il fenomeno del bullismo in tutte le sue manifestazioni, compresa quella informatica, definita cyberbullismo, al fine di tutelare il benessere anche psicologico nell'età dell'infanzia e dell'adolescenza e proteggendo soprattutto i soggetti più fragili.
Art. 2 
(Piano regionale contro il bullismo e il cyberbullismo)
1. 
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, in coerenza con i principi e le finalità della presente legge, approva il piano triennale regionale degli interventi per contrastare, prevenire e combattere il bullismo e il cyberbullismo.
2. 
Il piano definisce, nel contesto della programmazione regionale complessiva, gli obiettivi da perseguire, le azioni necessarie, le priorità e i criteri per la loro realizzazione, nonché modalità e strumenti utili al monitoraggio dell'evoluzione del fenomeno anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e dei loro soggetti rappresentativi, comprese le consulte comunali, delle istituzioni scolastiche e degli altri soggetti impegnati nella formazione dei giovani, delle istituzioni pubbliche e private e del terzo settore.
Art. 3 
(Bando annuale)
1. 
La Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, emana annualmente un bando rivolto ai soggetti di cui all'articolo 4 per il finanziamento di progetti coerenti col piano di cui all'articolo 2.
2. 
Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 1 i seguenti progetti che perseguono almeno una delle seguenti finalità:
a) 
sensibilizzazione, approfondimento e informazione rivolti ai giovani e alle loro famiglie in ordine alla gravità e alle conseguenze del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, con particolare riferimento alla giornata di cui all'articolo 5, anche attraverso iniziative culturali, sociali, ricreative e sportive sui temi della legalità e del rispetto reciproco e sull'uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet. I progetti possono prevedere la formazione del personale scolastico ed educativo per l'acquisizione di tecniche psico-pedagogiche e di pratiche educative di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo;
b) 
sostegno e istituzione di sportelli d'ascolto, anche telematici e in grado di garantire l'anonimato, in favore dei minori vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo e delle loro famiglie, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e di associazioni istituzioni attive sul territorio;
c) 
recupero rivolto agli autori di atti di bullismo e di cyberbullismo e delle loro famiglie, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento delle forze dell'ordine e di associazioni e istituzioni attive sul territorio. Gli interventi di recupero mirano a far comprendere appieno agli autori degli atti di bullismo e di cyberbullismo il disvalore delle loro azioni e gli effetti negativi sulle vittime.
3. 
Il bando di cui al comma 1 definisce, altresì, criteri, modalità e tempistiche per la presentazione delle istanze, l'erogazione dei finanziamenti, la rendicontazione delle spese sostenute e delle eventuali ipotesi di revoca. Il bando ripartisce i finanziamenti secondo modalità tali da garantire l'ammissione di progetti riconducibili a tutte le finalità di cui al comma 2, lettere a), b) e c).
Art. 4 
(Soggetti beneficiari)
1. 
Possono beneficiare dei finanziamenti previsti dai bandi di cui all'articolo 3:
a) 
comuni, singoli e associati;
b) 
associazioni di genitori e consulte locali delle famiglie, laddove istituite;
c) 
istituzioni scolastiche e formative;
d) 
aziende sanitarie della Regione;
e) 
istituti penitenziari minorili della Regione;
f) 
associazioni giovanili e soggetti del terzo settore operanti sul territorio regionale;
g) 
associazioni sportive dilettantistiche, operanti in Piemonte, iscritte nel registro del CONI e nella cui organizzazione è presente il settore giovanile.
2. 
Costituiscono criteri preferenziali per l'ammissione ai finanziamenti la costituzione di reti tra i soggetti di cui al comma 1 e la previsione di forme di educazione tra pari.
Art. 5 
(Istituzione della giornata regionale contro il bullismo e il cyberbullismo e per un uso consapevole della rete)
1. 
La Regione istituisce la Giornata regionale contro il bullismo e il cyberbullismo e per un uso consapevole della rete, al fine di promuovere una sempre maggiore consapevolezza rispetto all'uso della rete e alle relative potenzialità e pericoli.
2. 
La Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, stabilisce annualmente con delibera la data in cui celebrare la giornata di cui al comma 1, prevedendone la coincidenza con la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, se istituita.
Art. 6 
(Istituzione dell'Osservatorio regionale sul bullismo e sul cyberbullismo)
1. 
La Giunta regionale istituisce con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, l'Osservatorio regionale sul bullismo e sul cyberbullismo come organismo di informazione e consultazione definendone la composizione e le modalità di funzionamento.
Art. 7 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale che descrive e documenta:
a) 
gli interventi realizzati, specificandone tempi, obiettivi e grado di raggiungimento degli stessi, distribuzione territoriale, soggetti coinvolti e relative caratteristiche;
b) 
la misura dei finanziamenti dei singoli interventi la loro distribuzione sul territorio regionale e fra i soggetti coinvolti;
c) 
gli eventuali punti di forza e di debolezza riscontrati nel corso dell'attuazione degli interventi.
Art. 8 
(Disposizioni transitorie)
1. 
In sede di prima applicazione il Piano regionale contro il bullismo e il cyberbullismo di cui all'articolo 2 è proposto dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge.
Art. 9 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri per l'attuazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo denominato "Fondo per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo".
2. 
Alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di cui al comma1, quantificati in euro 45.000, 00 per ciascuna delle annualità 2017, 2018 e 2019 si fa fronte con le risorse allocate nell'ambito del Programma 06 "Servizi ausiliari all'istruzione" della Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio" del bilancio di previsione finanziario 2017-2019.